Enzo Fogliani

Le condizioni generali di contratto di trasporto aereo

 

Premessa. 1.- Condizioni generali di contratto di trasporto aereo di linea: problema dell’applicabilità degli articoli 1341 c.c e 1679 c.c. 2. -  Condizioni generali di trasporto aereo e tutela del consumatore – passeggero. 

 Premessa.

 L’attività dello stipulare un contratto di trasporto aereo si risolve in genere, così come per la gran parte dei contratti di massa, nell’adesione da parte del passeggero o del mittente ad un modello contrattuale che la Compagnia aerea ha già predisposto. Ciò, pur mettendo l’utente del servizio in una situazione di svantaggio perchè non ha che da aderire a tutto quanto già stabilito dall’altro contraente, presenta tuttavia il vantaggio di consentire una maggiore uniformità della disciplina del trasporto aereo. Una uniformità che si riflette in diverse direzioni, sia all’interno dei rapporti contrattuali di una Compagnia con la propria clientela, sia in relazione alle altre Compagnie Aeree nazionali ed internazionali. Infatti nel predisporre gli schemi contrattuali per la loro clientela le Compagnie solitamente utilizzano i modelli predisposti dalla IATA – International Air Transport Association. In questo modo, da un lato, vengono regolati in maniera omogenea anche quegli aspetti della disciplina del trasporto aereo internazionale tralasciati dal sistema di Varsavia,  dall’altro viene raggiunto l’ulteriore scopo di avvicinare le discipline contrattuali relative ai trasporti aerei nazionali  ([1]).

 Sebbene le Compagnie aeree siano solite seguire entrambe indistintamente, dalle condizioni generali di contratto predisposte dalla IATA si devono tenere distinte le condizioni generali di trasporto ([2]). Le prime sono infatti emanate con risoluzioni che vincolano il comportamento delle Compagnie ad essa affiliate e la cui inosservanza importa l’applicazione delle previste sanzioni (eccezion fatta per quelle Compagnie i cui Stati di appartenenza abbiamo posto delle riserve alle risoluzioni, nel quale caso la sanzione non viene applicata). Le seconde, invece, sono soltanto Pratiche Raccomandate,  cioè comportamenti semplicemente suggeriti  dalla IATA e che, pertanto, possono non trovare applicazione.

 

1. Condizioni generali di contratto di trasporto aereo di linea: problema dell’applicabilità degli articoli 1341 c.c. e 1679 c.c.

 Nel modello contrattuale predisposto dal vettore si trovano clausole che sono senz’altro sfavorevoli per l’utente e per le quali molto si è discusso sia in dottrina che in giurisprudenza circa la loro assoggettabilità alla disciplina prevista per le condizioni generali di contratto dall’art. 1341 c.c. Si pensi, ad esempio, alla clausola secondo la quale  il vettore aereo ha la facoltà di cancellare la prenotazione qualora il passeggero non si presenti allo sportello per l’accettazione entro l’ora stabilita ([3]). 

 Le Condizioni generali IATA prevedono ([4]) la loro applicabilità anche ai voli effettuati in base ad un contratto di noleggio a condizione che siano richiamate nel charter agreement e nel biglietto rilasciato al passeggero dall’esercente dell’aeromobile. In questi casi, e più in generale per i voli non di linea, la questione è di facile soluzione, perché essendo assoggettati a provvedimenti di licenza della autorità amministrativa e non di concessione, le condizioni contrattuali predisposte dal vettore rientrano senza dubbio nell’ambito della disciplina codicistica ([5]). Le condizioni che regolano dunque un volo non di linea ([6]) in quanto predisposte da uno dei contraenti, devono essere conosciute o conoscibili secondo l’ordinaria diligenza dall’altro contraente perché possano ritenersi efficaci anche nei suoi confronti. Esse devono essere, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 1341 c.c.,  approvate specificamente per iscritto quando rientrino nel concetto di vessatorietà.

Discusso invece, e diversamente risolto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, il problema dell’applicabilità dell’art. 1341 c.c. ai trasporti aerei di linea.

Ai sensi dell’art. 1679 c.c. i pubblici servizi di linea sono soggetti ad un provvedimento di licenza della pubblica amministrazione con il quale vengono stabilite o autorizzate e rese note al pubblico le condizioni generali di trasporto, la cui deroga è sanzionata con la nullità della clausola difforme e con la sostituzione con quanto previsto dalle condizioni generali rese pubbliche ([7]).

Una interpretazione letterale delle norme, seguita per lungo tempo dalla dottrina, suggerirebbe una validità erga omnes delle condizioni autorizzate dal provvedimento amministrativo, vista la loro espressa inderogabilità che ne farebbe, quindi, norme regolamentari sottratte alla disciplina dell’art. 1341 c.c. ([8]).

Diversi sono tuttavia gli argomenti che fanno invece propendere per una natura negoziale delle condizioni generali in esame ([9]). Si è infatti rilevato come la pubblica amministrazione, incaricata del controllo delle condizioni generali di contratto, non sia investita della potestà necessaria al fine di ritenere i provvedimenti da essa emessi vere e proprie norme regolamentari. La pubblica amministrazione deve semplicemente constatare che siano state predisposte condizioni generali da applicarsi erga omnes per i servizi in concessione, senza poter intervenire nel merito del loro contenuto, in quanto il provvedimento con cui viene operato il controllo è ascrivibile alla tipologia delle autorizzazioni ed ha un carattere meramente formale. Del resto, se si ritenesse l’efficacia regolamentare delle condizioni così predisposte da un contraente e soltanto ratificate dalla pubblica amministrazione, si attribuirebbe ad un privato un potere normativo mediante il semplice strumento della ratifica delle clausole da esso predisposte ([10]).

Né sembra possibile far derivare la valenza normativa delle condizioni generali in questione da un potere regolamentare delegato dall’amministrazione al vettore ([11]), che risulterebbe altrimenti legittimato ad imporre agli utenti del trasporto norme da lui stesso preordinate, non suscettibili di ulteriore controlli e che, tra l’altro, porrebbero l’ulteriore problema dell’intervento dell’amministrazione con norme cogenti nei rapporti tra privati ([12]).

 Qualora pure si accertasse la loro natura regolamentare, essa comunque non rileverebbe ai fini della applicabilità dell’art. 1341 c.c., essendo eventualmente il solo requisito della  inderogabilità a sottrarre le condizioni generali di trasporto dalla disciplina generale ([13]).

A superare questa difficoltà si è da taluni prospettata l’ipotesi di una inderogabilità unilaterale delle condizioni generali, che permetterebbe al contempo di rispettare il dettato letterale dell’art. 1679, ultimo comma c.c., e la disciplina prevista dall’art. 1341 cc. Ritenendo cioè inderogabili soltanto le clausole delle condizioni generali di trasporto poste a favore del vettore, si consentirebbe l’applicazione dell’art. 1341 c.c. a quelle condizioni non conoscibili o, se vessatorie, non approvate per iscritto ([14]).

Una tale impostazione, pur presentando senz’altro il merito di tutelare il contraente più debole nel rispetto di entrambe le norme della cui applicazione si discute, tuttavia sembrerebbe forzare troppo la norma posta dal quarto comma dell’art. 1679 c.c.; essa,  nel prevedere che “qualunque deroga alle medesime è nulla”, non lascia spazio a qualsivoglia  inderogabilità, seppure unilaterale ([15]).

In realtà il problema dell’applicabilità dell’art. 1341 c.c. si pone soprattutto per il secondo comma della norma. Infatti il requisito della conoscibilità delle condizioni richiesta dal primo comma si potrebbe ritenere, almeno in teoria, soddisfatto dalla pubblicità delle condizioni prevista dall’art. 1679 c.c., anche se, in pratica, un normale utente ha possibilità  assai limitate di conoscere le condizioni generali che non siano soltanto l’estratto contenuto nel biglietto, e, tra l’altro, in questo ultimo caso,   è in grado di conoscerlo solo dopo la conclusione del contratto ([16]).

La possibilità di superare l’apparente contrasto fra il secondo comma dell’art. 1341 c.c. e l’art. 1679 c.c. è stata felicemente colta nella diversità del loro ambito di applicabilità. Infatti l’art. 1679 impedisce la modificabilità delle condizioni, mentre l’art. 1341 detta le condizioni della loro efficacia ([17]). In sostanza, l’applicazione di una norma non esclude l’altra ma ne è anzi il presupposto, in modo tale che le condizioni generali delle Compagnie concessionarie devono superare il primo vaglio di efficacia ai sensi dell’art. 1341, quindi, e limitatamente per le condizioni efficaci, l’art. 1679 c.c. ne sancisce la inderogabilità.  In questo modo anche per la clausola delle condizioni generali predisposte dalla Compagnia che risulti vessatoria opera il controllo d’efficacia previsto dall’art. 1341.

 2. Condizioni generali di trasporto e tutela del consumatore – passeggero. 

La novella al codice civile, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria sulle clausole “abusive” contenute nei contratti con i consumatori, ha apportato una significativa forma di tutela per il consumatore in generale e, per quanto riguarda più nello specifico il tema qui affrontato, per l’utente del servizio aereo nei limiti, tuttavia, in cui essa trovi applicazione  ([18]).

Questione essenziale è infatti stabilire l’ambito entro cui la novella al codice trovi applicazione in materia di trasporto.

Essa è diretta ai contratti conclusioni tra il consumatore ed il professionista, in un ottica volta a tutelare senz’altro la parte contrattuale più debole, quella che non ha la possibilità di apportare alcuna modifica al modello proposto dal professionista, né è tutelata dal meccanismo della doppia firma previsto dal legislatore del 1942 e disposto dall’art. 1341, secondo comma c.c.

Come noto l’art. 1469 bis c.c., fornendo all’interprete i parametri per individuare l’ambito di applicazione della novella, la destina a tutti i contratti che hanno ad oggetto cessione di beni o prestazione di servizi conclusi tra il consumatore ed il professionista, e non soltanto a quelli stipulati con l’ausilio di moduli o formulari,  a differenza di quanto disposto invece dagli artt. 1341, secondo comma e 1342 c.c. In tali contratti si considerano vessatorie le clausole che “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” ([19]), dove per consumatore deve intendersi “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e per professionista “la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto”.  Mentre non si riscontrano dubbi interpretativi sulla figura del professionista, per  cui rimane escluso dalla definizione fornita dall’art. 1469 bis soltanto il vettore occasionale e chi esegue un trasporto di cortesia, così non è per la qualifica di consumatore ([20]).

Chi voglia far valere l’inefficacia di clausole contrattuali inserite nelle condizioni generali del trasporto aereo dovrà dare la prova di aver concluso il contratto per scopi diversi da quelli inerenti la propria attività professionale. Prova, quest’ultima, senz’altro più facile se si tratta di un trasporto di persone piuttosto che di merci.

  E’ da escludere la qualifica di consumatore per chi spedisce merci da lui stesso prodotte o anche solo distribuite, anche se parte della dottrina ha proposto una applicazione estensiva della norma facendovi rientrare anche i contratti che il consumatore stipuli per uso misto, vale a dire anche per lo svolgimento di una attività economica ([21]). Nello stesso senso una recente pronuncia giurisprudenziale ha ritenuto essere consumatore chi stipuli un contratto di trasporto pur in funzione della attività svolta, quando però il contratto di trasporto non faccia parte di quella serie di prestazioni o servizi delle quali il soggetto si serve normalmente per svolgere la propria attività ([22]).

Potrà invece ritenersi  consumatore il mittente che, oltre ad essere una persona fisica e a spedire la merce per scopi estranei all’esercizio della sua professione, si sia altresì rivolto direttamente al vettore. E’ tuttavia una fattispecie, quella appena descritta, abbastanza infrequente perché chi si trova nella situazione di dover  spedire delle merci di solito preferisce rivolgersi ad un professionista, lo spedizioniere, il quale stipulerà il contratto con il vettore in nome proprio, assumendo lui stesso la qualifica di mittente. Anche in questo caso, ovviamente, non potrà trovare applicazione la disciplina a tutela del consumatore perché, per le stesse ragioni appena viste, è senz’altro escluso che sia tale lo spedizioniere ([23]).

Si esclude, poi, possa assumere la qualifica di consumatore il destinatario delle merci piuttosto che il mittente. Infatti il contratto viene soltanto stipulato in favore del destinatario ma non in suo nome e per suo conto, con la conseguenza che quest’ultimo non sarà il contraente.

Una maggiore applicabilità della normativa in esame si riscontra invece nel trasporto di persone, dove la qualifica di consumatore può essere facilmente assunta dal passeggero che viaggi per uno scopo diverso da quello professionale.   

 Se  in base alla definizione data dall’art. 1469 bis c.c. è professionista colui che “nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza  il contratto”,  e quindi chiunque si serva del mezzo aereo per scopi connessi alla sua attività lavorativa,  allora sarà da considerarsi professionista e non consumatore la persona che intraprenda viaggi per svolgere attività in qualche modo collegate alla sua qualifica professionale, e sarà invece da considerasi consumatore la stessa persona quando viaggi per motivi diversi. Sembra così esclusa la qualifica di consumatore quando la stessa persona intraprenda un viaggio sia per motivi di lavoro che per altro scopo, in quanto verrebbe comunque meno ogni collegamento con la tutela del consumatore ([24]); mentre ben potrà essere fatta valere la vessatorietà di clausole che il turista trovi inserite nelle condizioni generali di contratto del trasporto aereo ([25]).

Il problema se il passeggero possa sempre considerarsi o meno consumatore è stato risolto differentemente da quella parte della dottrina che lo ha considerato in relazione al tipo di trasporto aereo effettuato.  Nel trasporto aereo di linea il motivo del trasporto rimarrebbe estraneo alla conclusione del contratto e pertanto il passeggero  sarebbe comunque consumatore. Nel volo non di linea, invece, ed in particolare quando venga concluso un trasporto per l’intera capacità del carico, si ha senza dubbio un contratto stipulato fra  imprese, quella di trasporto e quella che provvederà poi a frazionare il servizio aereo per rivenderlo (come nel caso del tour operator) o per fornirlo gratuitamente (per esempio ai propri dipendenti); e ciò sicuramente esclude l’applicabilità della novella ([26]).

Le clausole colpite da inefficacia sono quelle che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 1469 bis, comma 1, c.c.). Il legislatore ha poi previsto una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Il professionista può dimostrare che lo squilibrio contrattuale presunto dall’essere la clausola compresa nell’elenco di quelle vessatorie, sia in realtà controbilanciato dalla valutazione congiunta di una serie di elementi indicati dall’art. 1469 ter, quali la natura del bene o del servizio oggetto del contratto, le circostanze esistenti nel momento della conclusione dello stesso, le altre clausole contrattuali o quelle di contratti ad esso collegati. Non sono inoltre vessatorie quelle clausole che riproducono disposizioni di legge o che siano attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali (art. 1469 ter, comma 3 c.c.). Controverso è se, al riguardo, debbano essere sottratte al controllo di vessatorietà le clausole negoziali che riproducono regolamenti ed usi, anche se sembra preferibile una interpretazione idonea a comprendere tutto il diritto oggettivo nel suo complesso ([27]).

 Le condizioni generali del trasporto, pur essendo approvate con atto della pubblica amministrazione, non perdono, come si è avuto modo di osservare in precedenza, la loro natura negoziale e dunque rimangono senz’altro sottoposte alla normativa della novella sia che si scelga un interpretazione più rigida piuttosto che una interpretazione estensiva. 

E’ infine interessante accennare  al rapporto tra nuova disciplina e gli articoli 1341 e 1342 c.c. Posto, infatti, che i loro ambiti applicativi non sono esattamente coincidenti, il problema si pone esclusivamente quando le fattispecie regolate dalle norme vanno a sovrapporsi, e cioè quando il professionista si sia servito di contratti standard e l’utente del servizio aereo sia da considerarsi un consumatore ai sensi della novella.

Considerando i principi della successione delle leggi nel tempo e la specialità della tutela contenuta dalla novella in relazione alla persona del consumatore alla cui difesa essa mira, si è proposta una applicazione residuale degli artt. 1341 e 1342 c.c. , vale a dire una applicazione circoscritta a quei contratti per i quali siano state predisposte condizioni generali oppure moduli o formulari e che non siano stati conclusi fra professionista e consumatore ([28]).

 Diversa è l’interpretazione suggerita da quanti ritengono, a nostro avviso correttamente, non esservi motivi di esclusione del concorso delle due discipline. Ritenendo infatti possibile la applicazione di entrambe le normative, si può sottoporre la clausola a due diversi controlli di vessatorietà, quello formale previsto dagli articoli 1341 e 1342 e quello sostanziale, successivo, previsto dalla novella. In questo modo se una clausola sia munita di doppia sottoscrizione e per ciò passi un primo vaglio formale ai sensi della previgente disciplina codicistica, può invece risultare inefficace quando venga sottoposta ad un controllo sostanziale e presenti i requisiti di vessatorietà previsti dalla novella ([29]). 

  

Enzo Fogliani


([1]) Per un quadro generale sulle condizioni generali di contratto v. Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, voll. I e II, Milano, 1981; Le condizioni generali di contratto nella giurisprudenza, a cura di Cesaro, vol. I, Padova, 1989, e vol. II, Padova, 1993; Morello, Condizioni generali di contratto (voce) in Dig. discipl. priv., sez. civ., vol III, Torino, 1998, 335. In riferimento ai vari tipi di trasporto cfr., per il trasporto ferroviario, Mastrandrea, Sull’applicabilità della tutela inibitoria cautelare d’urgenza, prevista dalla nuova normativa sui contratti del consumatore, al diritto dei viaggiatori al rispetto della clausole dell’orario ferroviario, in Dir. trasp., 1998, 161 ss.; Colafigli, Le condizioni generali di trasporto di persone delle ferrovie dello stato, in Dir. trasp., 1999, 188 ss.; Tigano, Concessione per l’esercizio del servizio ferroviario di trasporto pubblico, contratto di servizio pubblico, contratto di programma: profili strutturali, in Il trasporto ferroviario nell’Europa del 2000, in Atti del Convegno di Marispica, Messina, 1999, 215 ss.; Pillinini, Il regime dei reclami e delle azioni nei confronti del vettore ferroviario, ivi, 407 s. Per il trasporto marittimo cfr. Luminoso, Le condizioni generali dei vettori di trasporto marittimo di persone, in Resp .civ. e prev., n. 4-5 del 2000, 868 ss.; Cesaro, Contratto di trasporto marittimo e clausole vessatorie, in Contratto e impresa Europa, 1997, 496; Bianca, Clausole abusive nel contratto di trasporto marittimo di passeggeri e azione inibitoria ex art. 1469-sexies c.c., in Dir. trasp., 1998, 179; Pozzi, Trasporto marittimo e clausole vessatorie, in I contratti, nota a Trib. Palermo, sez. III, 3 febbraio 1999. Per il trasporto aereo Busti, Contratto di trasporto aereo, in Trattato di diritto civile e commerciale, vol. XXVI, t. 3.

 

([2]) Sul tema cfr. Desiderio-Comenale Pinto, Condizioni generali di contratto condizioni di trasporto, in Arch. giur., CCVIII, 1988, 51.

 

([3]) Su tale clausola v. Corte d’Appello di Bari 21 ottobre 1988, in Dir. trasp. II/1990, 243 con nota critica di Bonfantoni, Sugli effetti della mancata presentazione del passeggero nel termine indicato nelle condizioni generali di trasporto dell’Alitalia. Se la Corte d’Appello ha ritenuto che “la condizione generale di contratto in parola, trattandosi all’evidenza di una clausola vessatoria espressamente contemplata come tale dall’art. 1341 c.c., comma 2, deve essere ritenuta inefficace in difetto della prova dell’avvenuta accettazione per iscritto (omissis)”, di avviso diametralmente opposto è andata la Cass. 9854/1992, in Dir. trasp. 1994, 523, con nota di Sia-Zanelli, Sul ritardo del passeggero aereo nella presentazione all’accettazione, che ha ritenuto non essere la clausola in questione vessatoria poiché la cancellazione non configura ipotesi di recesso unilaterale dal contratto di trasporto, potendo il creditore fruire della prestazione nell’arco della validità annuale del biglietto.

 

([4]) art. II.3 edizione 1992.

 

([5]) L’ordinamento dei servizi aerei ha subito una profonda modifica in seguito alla entrata in vigore dei cinque regolamenti comunitari (dal n. 2407 al 2411) del 23 luglio 1992, in G.U.C.E. n. L240 del 24 agosto 1992, costituenti il cosiddetto terzo pacchetto. Sul tema v. Silingardi, L’incidenza sul codice della navigazione della normativa comunitaria sul trasporto aereo, in Dir. trasp. 1997, 343; Spunti di studio su: Aspetti della normativa comunitaria sui servizi aerei, a cura di Romanelli – Tullio, Cagliari, 1999.

 

([6]) Il discorso non comprende i voli non di linea ma che, nella sostanza, vengono utilizzati come se lo fossero, come i c.d. falsi charter e i trasporti di cui all’art. 2, d, del regolamento d.m. Trasporti del 18 giugno 1981.

 

([7]) Silingardi, Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, Padova, 1984.

 

([8]) Asquini, Del trasporto, in Commentario del codice civile, a cura di D’Amelio e Finzi, II, Firenze, 1947, 420; Id., Trasporto in generale, in Nuoviss .dig .it. XIX/1973, 565; Iannuzzi, Del trasporto, II ed., Bologna, 1970; Martini, Il servizio di trasporto aereo di linea. Provvedimenti amministrativi e accordi organizzativi, Milano, 1976, 74; De Marco, La responsabilità civile nel trasporto di persone e cose, Milano, 1985; Caturani – Sensale, Il trasporto, Napoli, 1960, 22; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Commentario al codice civile, Torino, 1991, II ed. Per la giurisprudenza v. Cass.civ. 5 ottobre 1955 n. 2824, in Foro it., I, 339; Cass.civ. 25 agosto 1992 n. 9854, cit.;  Trib. Cagliari 9 gennaio 1991, in Dir. trasp. 1993, 117.

 

([9]) Romanelli, Il trasporto aereo di persone, Padova, 1959, 150 ss.; Del Giudice, Le condizioni generali di trasporto, in Le condizioni generali di contratto (a cura di Bianca), II, Milano, !988, 155; Patti, Le condizioni generali di contratto, predisposte, approvate o imposte dalla pubblica amministrazione, in Le condizioni generali di contratto (a cura di Bianca), cit, 267; Silingardi, Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, Padova, 1984, 262 ss.; Commellini, La natura giuridica delle condizioni generali del contratto di trasporto ferroviario, in Riv. giur. circ. trasp., 1999, 950; Luminoso, Le condizioni generali dei vettori di trasporto marittimo di persone, in Resp. civ. e prev., n 4-5 del 2000, 868 ss.

 

([10]) Sul punto cfr. Zanelli, Le condizioni generali di trasporto: natura ed efficacia, in Studi in onore di Antonio Lefebvre D’Ovidio, a cura di Turgo Bulgherini, 1995, II, 1425 ss.;  Sia-Zanelli, Sul ritardo del passeggero cit. 530 ss.; Silingardi, Attività di trasporto, cit., 263.

 

([11])  Per l’esistenza di un potere regolamentare delegato al vettore cfr. Asquini, Contratto, cit., 24 ss.

 

([12]) Cfr. Bocchese, Problemi di “conoscibilità” e di “esclusione” delle clausole vessatorie ed abusive nelle condizioni generali di contratto e di trasporto Alitalia, in Spunti di studio su: Le condizioni generali del trasporto aereo di persone, a cura di Romanelli-Tullio, Cagliari, 1997, 165.

 

([13]) In questo senso Tullio, Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie nella contrattualistica dei trasporti, in Dir. trasp., 1995, 734 ss.

 

([14]) Così Romanelli, Il trasporto cit., 155 ss.

 

([15])  Dello stesso avviso Tullio, Condizioni generali cit., 735.

 

([16]) Ritiene senz’altro rispettata la condizione di conoscibilità prevista dall’art. 1341 c.c. Busti, Contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, 107; Tullio, Condizioni generali cit., 735; manifestano invece le indicate perplessità Romanelli-Tullio, Introduzione, in Spunti di studio cit. 23.

 

([17]) Cfr. Tullio, Condizioni generali cit., 735 ss. Per un ambito di operatività differente fra le due norme anche Piras, Condizioni generali del vettore aereo e ricezione del carico senza riserve, nota a Trib. Cagliari 9 gennaio 1991, in Dir. trasp. 1993, 117 ss. il quale ritiene che “la fattispecie prevista dall’art. 1679 ha una ratio e una funzione diversa e non comparabile con quella dell’art. 1341 c.c., il quale pertanto deve continuare a ricevere applicazione anche nell’ipotesi previste dall’art. 1679. Infatti quest’ultimo è diretto ad assoggettare il concessionario di un pubblico servizio di linea ai doveri che graverebbero sull’esercente di un servizio in regime di monopolio legale (obbligo di contrattare con chiunque ne faccia richiesta; di rispettare la parità di trattamento; inderogabilità di tariffe e condizioni). L’art. 1341 c.c. interviene in un momento successivo, qualora le condizioni generali contengano delle clausole vessatorie, per le quali scatta il normale meccanismo di efficacia nei confronti dell’aderente, al fine di sottomettere al controllo l’attività di chi può imporre ai consumatori il proprio regolamento negoziale”.

 

([18]) Direttiva del Consiglio C.E.E. del 5 aprile 1993 n. 13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in G.U.C.E. L 95 del 21 aprile 1993, recepita con l. 6 febbraio 1996, n. 52 che ha novellato il codice civile introducendo gli articoli 1469 bis – sexies c.c. In dottrina cfr. Carbone, La difficile attuazione della direttiva comunitaria 93/13/Cee in Corr.giur., 3/1996, 250; Di Marzio, Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, in Giust. civ., 1996, 513; Gabrielli – Orestano, Contratti del consumatore (voce) in Dig. disc. priv. civ., 2000, 224.

 

([19]) Sulle diverse interpretazioni a cui si presta l’inciso “malgrado la buona fede” cfr. Troiano, Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in Alpa-patti, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, I, Milano, 1997, 3; LENER, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, in Foro it., 1996, parte V, 158.

 

([20]) Sulla nozione di consumatore cfr. Palmieri, L’ibrida definizione di consumatore e i beneficiari (talvolta pretermessi) degli strumenti di riequilibrio contrattuale, nota alla ordinanza della Corte Costituzionale del 30 giugno 1999 n. 282, (Gazzetta Ufficiale, 1 serie speciale, 7 luglio 1999, n. 27) in Foro it. 1999, parte prima, 3118.   

 

([21]) V. Alpa, Istituzioni di diritto privato, Torino, 1997, 810. Circa l’ambito di applicazione della normativa lo stesso Autore non ha escluso applicazioni giurisprudenziali che permettano di estenderla “ai contratti per i quali il bene o il servizio è acquisito dal consumatore per uso misto (cioè anche per lo svolgimento di una attività economica), ad esempio, l’acquisto di un veicolo per uso familiare professionale; ai contratti, conclusi non da un consumatore singolo ma da gruppi, associazioni, ecc., non aventi scopo di lucro; all’artigiano e comunque al piccolo imprenditore”.

 

([22]) Cfr. la sentenza del Trib. di Roma 20 ottobre 1999, con nota di Fiore, Il contratto di trasporto e la nozione di consumatore, in Dir. trasp. 2001 ed in Giust. civ. 2000, con nota di Corea, Ancora in tema di nozione di “consumatore” e contratti a scopo professionale: un intervento chiarificatore, in cui il giudice doveva decidere se fosse consumatore, nell’accezione usata dalla novella, lo scultore che  avesse concluso un contratto per trasferire una sua opera d’arte. Ritenuto che ai fini della applicabilità della disciplina sulle clausole abusive, per definire la nozione di consumatore, occorre basare l’indagine non già sull’utilizzazione del bene o del servizio costituente oggetto del contratto, bensì sull’utilizzazione del contratto stesso, per verificare se rientri nel quadro dell’attività anzidetta la conclusione di contratti dello stesso genere, ha pertanto deciso che anche lo scultore possa essere ritenuto consumatore quando concluda un trasporto per trasferire una opera da lui prodotta, perché non rientra nell’attività normalmente svolta dallo scultore quella di concludere contratti di trasporto.

 

([23]) Cfr.  Tullio, op. cit., 729. Sulla figura dello spedizioniere V. Fogliani, Il ruolo dello spedizioniere agente merci nel trasporto aereo, in Arch. giur., CCVIII (1988), p. 74 ss.

 

([24]) Cfr. Tullio, op. cit.,  730.

 

([25])  Per l’applicazione della novella al contratto di viaggio turistico organizzato v. De Nova, La novella al codice civile in tema di clausole vessatorie e i contatti turistici, in Dir. trasp. 1997, 1; Trib. Palermo 2 giugno 1998, con nota di Ciani, Ermeneutica contrattuale e inibitoria di clausole abusive in materia di viaggi turistici organizzati, in Dir. trasp.1999, 277.

 

([26]) Cfr. Romanelli – Tullio, Introduzione, in Spunti di studio su: Le condizioni generali del trasporto aereo di persone, Cagliari, 1997, 20.

 

([27]) In questo senso Busti op. cit. 146, il quale sostiene che una interpretazione estensiva della norma sarebbe comunque supportata dal fatto che i regolamenti sono effettivamente qualificati come fonte del diritto dall’art. 1, n. 4, disp. prel.

 

([28])  Per una applicazione residuale degli articoli 1341 e 1342 c.c. Tullio, Condizioni generali di contratto cit., 723; Mastrandrea, Sull’inapplicabilità della tutela inibitoria cit., 160.

 

([29]) Cfr. Busti op.cit.144; Luminoso, Le condizioni generali dei vettori di trasporto marittimo di persone, cit., 871; Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie, cit., 164, in cui l’A. pur affermando che, stante il silenzio della novella, l’art. 1341, 2° comma deve essere applicato anche ai contratti con i consumatori, precisa che a proposito della sanzione da comminarsi alla clausola significativamente squilibrata e non approvata per iscritto sia da scegliere la soluzione prevista dall’art. 1469 quinquies, 1° comma cioè inefficacia della clausola “mentre il contratto rimane efficace per il resto” piuttosto che “l’interpretazione giurisprudenziale della meno chiara disposizione dell’art. 1341, cpv. (nullità della clausole e conseguente valutazione se essa vitiatur et vitiat ex art. 1419, 1° comma), sia perché norma inequivoca sia perché di carattere speciale rispetto all’art. 1341, cpv.”.