Convegno
"Responsabilità e assicurazioni nel trasporto aereo"
 24-25/6/2004
Modena
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Enzo Fogliani

 Questioni di prescrizione e decadenza nel trasporto aereo.

Le questioni di prescrizione e di decadenza hanno sempre una notevole rilevanza nel settore assicurativo del diritto aeronautico, se non altro perchè la stragrande maggioranza del contenzioso giudiziario, specie nel settore merci, finisce sempre con lo svolgersi sostanzialmente  fra l'assicuratore dell'avente diritto al carico che agisce in rivalsa e l'assicuratore della responsabilità del vettore che interviene a difesa del proprio assicurato.

Particolare interesse riveste quindi, a mio avviso, una recente sentenza della Corte d'appello di Roma (n. 4006 del 25 settembre 2003), intervenuta seppur incidentalmente su un tema in genere poco trattato, ma di notevole importanza: ossia la natura del termine biennale estintivo del sistema di Varsavia ed il suo rapporto con il termine di prescrizione previsto dal codice della navigazione.

Per quanto riguarda la natura del termine, la Corte d'appello di Roma si è allineata alla ormai da tempo pacifica giurisprudenza, la quale ritiene che il termine biennale previsto dall'art. 29 della Convenzione di Varsavia sia di decadenza. Sul punto non sembra possano esservi soverchi dubbi, visto il dato testuale della norma, il tenore dei lavori preparatori e l'applicazione che ne viene fatta anche in altri ordinamenti.

La novità di tale sentenza è costituita dalle conseguenze tratte dai giudici da tale affermata natura di decadenza, in relazione alla sua concorrenza con il più breve termine di prescrizione sancito dal codice della navigazione (art. 438 cod. nav.). Secondo i giudici di Roma, infatti, l'applicabilità del termine biennale di decadenza del sistema di Varsavia non osta alla concorrente applicabilità della prescrizione di diritto interno. Sicchè l'avente diritto al carico non solo ha l'onere di introdurre l'azione entro 2 anni (rectius: 2 anni e 90 giorni) dall'arrivo dell'aeromobile a destinazione; ma ha anche l'onere di interrompere la prescrizione nel periodo precedente, per evitare l'estinzione del suo diritto.

Tale statuizione appare, oserei dire, rivoluzionaria. Il problema della concorrenza dei due termini non sembra essere mai stato, salvo errore, esplicitamente affrontato ed approfondito né dalla giurisprudenza né dalla dottrina, che sembrano abbiano dato sempre per scontata la sola applicabilità del termine previsto dell'art. 29 della convenzione di Varsavia.

Eppure, il ragionamento della Corte d'appello di Roma ha una sua logica ed una sua validità non facilmente contestabili. Esso parte dall'orientamento - condiviso da autorevole dottrina e giurisprudenza - secondo cui (a) l'azione di per sé non è un diritto, ma è ad esso funzionale, e (b) la prescrizione, per esplicita definizione del nostro codice civile, incide solo sui diritti. Da ciò consegue che prescrizione del diritto e decadenza dall'azione sono due istituti simili ma diversi, che hanno oggetto diverso e possono quindi convivere in quanto agiscono su piani diversi.

Da quanto sopra si deduce - una volta accertato che la Convenzione di Varsavia specifica (nel testo ufficiale francese) che è l'azione ad essere estinta dall'inutile decorso del termine, e ricordato che  necessariamente un termine preclusivo che incida sull'azione non può che essere di decadenza - che il termine biennale di cui all'art. 29 del sistema di Varsavia ha natura di decadenza.

A questo punto, essendo le norme sulla prescrizione ritenute norme imperative di applicazione necessaria, per escludere l'applicabilità della prescrizione di diritto interno ai trasporti regolati dalla Convenzione di Varsavia avrebbe dovuto esistere nella convenzione una norma che disciplinasse l'estinzione del diritto per non uso entro un determinato periodo di tempo, e, sulla base del principio di specialità, si sovrapponesse a quella di diritto interno sulla prescrizione; oppure, avrebbe dovuto esistere una norma della convenzione che esplicitamente dichiarasse l'inapplicabilità delle norme interne sulla prescrizione.

Norme di tal genere non si rinvengono nella Convenzione di Varsavia, né possono essere ritenute implicite nella previsione di un termine di decadenza dall'azione. Pertanto, dato che in base all'art. 2934 c.c. ogni diritto si estingue per prescrizione, la Corte d'appello ha ritenuto che anche ai diritti nascenti dal contratto di trasporto retto dal sistema di Varsavia si applichi il regime della prescrizione, ed in particolare quella semestrale o annuale per essi prevista dal codice della navigazione.

Le conseguenze pratiche di questo principio statuito dalla Corte d'appello di Roma sono evidenti. La concorrente applicazione dei due istituti estintivi implica che l'avente diritto che agisce in giudizio entro il termine biennale previsto dalla Convenzione è comunque tenuto ad interrompere la prescrizione nel più breve termine previsto dal diritto interno.

Paradossalmente, pur rifacendosi a principi ed impostazioni tradizionali propri del diritto interno, la pronuncia della Corte d'appello di Roma risulta consona ai più recenti orientamenti legislativi in sede internazionale. Sono sempre di più infatti le convenzioni internazionali che prevedono due termini estintivi di diversa natura: un primo, più breve, assimilabile alla nostra prescrizione; un secondo, più lungo, di decadenza, decorso inutilmente il quale l'azione è comunque inammissibile.

Lo scopo di un tale sistema è palese: impedire che con un numero indefinito di interruzioni della prescrizione l'esercizio effettivo del diritto venga dilazionato ad libitum. Fra le convenzioni internazionali che adottano questo sistema basterà citare quella di Roma del 1952 sulla responsabilità per danni a terzi sulla superficie, oppure la Convenzione di Bruxelles del 1969 sulla responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi, o ancora   Convenzione di New York del 1974 sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci.

La ratio di un tale sistema è chiara, così come chiaro appare il ragionamento della Corte d'appello di Roma. Non altrettanto chiara appare però la questione all'utente medio italiano di un trasporto internazionale, che difficilmente è in grado di ricostruire il frammentato quadro normativo e la sua interpretazione giurisprudenziale per capire cosa debba fare affinchè i suoi diritti nascenti dal contratto di trasporto non si estinguano prima di poter essere soddisfatti.

Anche ammesso infatti che egli reperisca il testo del sistema normativo effettivamente applicabile (fra i vari testi che la normativa internazionale uniforme ha prodotto da 1929 ad oggi), non gli basterà fare affidamento sulla norma che prevede la decadenza biennale. Dovrà anche pensare alla concorrente applicazione del termine di prescrizione di diritto interno che gli impone l'interruzione della prescrizione entro il termine di decadenza perlomeno 2 o 4 volte (a seconda sia prescrizione semestrale o annuale). Ma non basta. Nel calcolo del termine di decadenza dovrà anche tenere presente che il termine effettivamente a sua disposizione per azionare il diritto non è di due anni, ma di 2 anni e 90 giorni, dovendosi applicare le norme sulla sospensione feriale dei termini processuali.

Anche in questo caso, quindi, è auspicabile uno specifico intervento del legislatore che, in un senso o nell'altro, chiarisca i termini della questione e renda il sistema normativo "fruibile" anche ai singoli cittadini e non solo ai pochi esperti di diritto dei trasporti.
 

 (Enzo Fogliani)