Enzo Fogliani


Rassegna di giurisprudenza sulle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio.
Natura delle procedure, legittimazione, contenuto della decisione.


 

 

Le procedure di riassegnazione dei nomi a dominio italiane sono uno strumento introdotto dalla Naming Authority nell'agosto 2000 per combattere il fenomeno del cybersquatting, ossia l'accaparramento dei nomi a dominio. Esse traggono origine ed ispirazione dalle MAP (Mandatory Administrative Proceedings) [1]introdotte da ICANN alla fine del 1999 per combattere il cybersquatting nei gTLD .net, .com e .org.


 

Secondo le Regole di Naming italiane [2], sostanzialmente conformi alla Policy (UDRP) di ICANN, un nome a dominio si considera registratoabusivamente e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando all'esito della procedura risultiche: a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio o un nome proprio su cui il ricorrente vanta dei diritti; b) l'assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

 

Le procedure di riassegnazione sono gestite dagli "enti conduttori" [3], soggetti che fungono da cancelleria per i "saggi" cui sono affidate le decisioni. Il procedimento è piuttosto rapido. Il ricorrente (cioè colui che ritiene essergli stato sottratto illegittimamente un nome a dominio) presenta all'ente conduttore prescelto il ricorso e la relativa documentazione, versando quanto previsto dalle tariffe in vigore per il procedimento [4]. L'ente conduttore invia ricorso e documentazione all'assegnatario del nome a dominio contestato, invitandolo a far prevenire le proprie repliche e la documentazione a supporto delle sue difese. Una volta ricevute le repliche (o scaduto inutilmente il termine di 25 giorni senza che l'assegnatario ne abbia inviate), l'ente conduttore nomina un collegio di una o più persone (a seconda delle indicazioni del ricorrente) scelte fra un elenco di esperti selezionati dall'ente conduttore stesso. Entro 15 giorni [5] il Collegio decide sulla controversia. Se l'esito è favorevole al ricorrente (ossia se viene disposta la riassegnazione del nome a dominio) la Registration Authorityattua la decisione, salvo che entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui le è pervenuta la decisione del collegio non riceva una comunicazione adeguatamente documentata da parte dell'assegnatario soccombente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato [6].


 

 

Natura delle procedure di riassegnazione.


 

 

Per esplicita dichiarazione normativa, la procedura di riassegnazione italiana "non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato"[7]. Al riguardo, oltre all'esplicito dato normativo, è stato evidenziato che


 

 

"il saggio delle procedure di riassegnazione può soltanto o respingere il ricorso, oppure accoglierlo, ordinando in questo caso o la cancellazione del nome a dominio o la sua riassegnazione al ricorrente. Sono quindi in ogni caso esclusi la possibilità di condannare una delle parti a rimborsi di spese o al risarcimento dei danni, risolvendosi il dictum del saggio non in una condanna a carico di una delle parti, bensì in un ordine (rispettivamente rimozione della contestazione, di revoca o di riassegnazione del nome a dominio) alla Registration Authority. 

Ma la maggior prova della carenza di carattere giurisdizionale in queste procedure è la circostanza che esse non possonoessere intraprese se è già in corso un arbitrato o un giudizio innanzi al giudice ordinario, e se intraprese vengono interrotte nel momento in cui un tale giudizio venga introdotto da una delle due parti." (EUROCARD.IT, 15/1/2001, saggio Emanuela Quici, su https://www.crdd.it/decisioni/eurocard.htm).


 

 

Dalla natura non giurisdizionale è stata dedotta la impossibilità di eccepire nel procedimento la carenza di competenza o di giurisdizione:


 

 

"Anche la eccezione di difetto di competenza e di carenza di giurisdizione appare infondata e deve essere respinta. Le procedure di riassegnazione non hanno infatti carattere giurisdizionale (come esplicitamente previsto dall'art. 16.2, III comma delle regole di naming) ed essendo tali non è quindi ipotizzabile un difetto di giurisdizione. Da ciò discende la infondatezza della ulteriore eccezione secondo la quale la ricorrente Forall, adendo in via cautelare al tribunale di Verona, ne avrebbe riconosciuto la esclusiva giurisdizione." (FORALL.IT, 25/9/2001, saggio Fabio Salvatori, su https://www.crdd.it/decisioni/forall.htm).


 

 

Le procedure di riassegnazione vengono quindi configurate come procedimenti di carattere "amministrativo" svolti nel contraddittorio delle parti:


 

 

"Allorché, nel 1999, è stata introdotta la possibilità per i richiedenti di autocertificare quanto dichiarato nella lettera di assunzione di responsabilità, si è avuta la necessità di creare strumenti di controllo per la verifica di tali dichiarazioni. Tale verifica è stata attuata mediante le previsioni di richiesta di documentazione (artt. 13.2 e 13.3 regole di naming) e mediante la procedura di riassegnazione, che tende a verificare la rispondenza al vero della dichiarazione, contenuta nella lettera di assunzione di responsabilità, con la quale il richiedente il nome a dominio dichiara "di avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta di registrazione diritti di terzi". 

La circostanza che questo tipo di verifica sia svolto non d'ufficio, ma su sollecitazione ed in contraddittorio con un soggetto che assume leso un proprio diritto non muta la natura della procedura, che rimane pur sempre di tipo amministrativo. Del resto, è ormai principio fondamentale del nostro ordinamento che anche nelle procedure amministrative i titolari di un diritto od un interesse qualificato siano ammessi a contraddire nell'ambito di un procedimento amministrativo, senza che ciò ne comporti la natura giurisdizionale." (CORSERA.IT, 6/4/2001, saggio Maria Luisa Buonpensiere, su https://www.crdd.it/decisioni/corsera.htm; conforme, FORALL.IT, 25/9/2001, saggio Fabio Salvatori, su https://www.crdd.it/decisioni/forall.htm).


 

 

Per tale motivo non si ritiene necessaria un'autonoma adesione del resistente, nè che le relative norme siano sottoscritte dalle parti ai sensi dell'art. 1341 c.c.:


 

 

"Infondata anche la eccezione secondo la quale la procedura sarebbe inapplicabile alla Wintrade per non aver essa sottoscritto specificamente per approvazione ex art. 1341 c.c. le asserite "condizioni particolarmente onerose e vessatorie, quali ad esempio le limitazioni di responsabilità se non per colpa grave o dolo da parte dell'ente deputato alla riassegnazione del nome a dominio". Anzitutto, si osserva che l'art. 1341 c.c. è applicabile alle clausole che stabiliscono, a favore di cui ha predisposto il contratto, le clausole cosidette vessatorie; che non è certo il caso di specie. Anche a voler dare alle regole di naming valenza esclusivamente contrattuale (del che si dubita), va osservato che esse non sono state predisposte nè dalla Registration Authority, nè tantomeno dai singoli enti conduttori. Esse sono state invece stabilite da un ente terzo, la Naming Authority, la quale è l'ente rappresentativo della comunità di Internet aperto all'adesione di tutti gli utenti stessa. E' la Naming Authority che mediante i suoi quasi 400 iscritti, attraverso i meccanismi previsti dallo statuto predispone democraticamente le regole di naming." (FORALL.IT, 25/9/2001, saggio Fabio Salvatori, su https://www.crdd.it/decisioni/forall.htm).


 

 

Nè la procedura può essere configurata quale mandato dato dalle parti al saggio incaricato della decisione:


 

 

"Così come la Registration Authority non ha bisogno di alcun mandato della parte interessata per chiedere la documentazione cartacea comprovante le altre dichiarazioni contenute nella lettera di assunzione di responsabilità (art. 13.2 delle regole di naming), così nessun mandato è necessario perchè il nome a dominio sia sottoposto alla procedura di riassegnazione. Andando di contrario avviso, si avrebbe l'assurdo che il controllo delle dichiarazioni dell'assegnatario (cosi come la sottoposizione del dominio alla procedura di riassegnazione) sarebbe possibile solo in presenza del beneplacito dell'assegnatario stesso; il che appare assurdo." (FORALL.IT, 25/9/2001, saggio Fabio Salvatori, su https://www.crdd.it/decisioni/forall.htm).


 

 

Procedura di riassegnazione, arbitrato della Naming Authority e procedimento giudiziario.


 

 

Da quanto appena esposto emerge chiaramente la differenza fra le procedure di riassegnazione e l'arbitrato, pure previsto dalle regole di naming:


 

 

"Non deve infatti essere confuso l'arbitrato irrituale previsto dall'art. 15 delle regole di naming con le procedure di riassegnazione previste dal successivo art. 17. Mentre il procedimento previsto dall'art. 15 è ex professo un arbitrato a carattere giurisdizionale, le procedure di riassegnazione sono soltanto un modo con cui verificare, in via amministrativa, la correttezza delle dichiarazioni effettuate dall'assegnatario di un nome a dominio al momento della registrazione." (...) "E' evidente in questo che non si tratta affatto di un arbitrato, dato che, in caso contrario, da un lato sarebbe il giudizio innanzi al giudice ordinario a dover cedere il passo di fronte ad una eccezione di carenza di giurisdizione a favore di una procedura di riassegnazione, dall'altro, nella concorrenza fra i due procedimenti non sarebbe certo la procedura di riassegnazione a dover essere interrotta o posta nel nulla (EUROCARD.IT, 15/1/2001, saggio Emanuela Quici, su https://www.crdd.it/decisioni/eurocard.htm).


 

 

Oltre alla diversa fonte normativa e alla diversa natura, la giurisprudenza ha sottolineato la inapplicabilità delle norme sostanziali previste per le procedure di riassegnazione all'arbitrato e viceversa:


 

 

"La differenza fra le norme applicabili al merito delle procedure di riassegnazione e quelle applicabili all'arbitrato è stata poi anche evidenziata dalla dottrina, la quale ha evidenziato come non necessariamente una controversia sottoposta ad una procedura di riassegnazione abbia lo stesso esito che avrebbe se sottoposta al collegio arbitrale o alla magistratura ordinaria, avendo le procedure di riassegnazione come punto centrale non tanto il diritto del ricorrente sul nome a dominio contestato, quanto la buona fede dell'assegnatario nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Ed in effetti, le disposizioni di cui all'art. 16 delle regole di naming sono tanto precise e chiare nel delimitare il loro ambito di applicazione alle procedure di riassegnazione da escludere la possibilità di applicazione analogica ad altro procedimento; così come, del resto, sono altrettanto precise le indicazioni in tema di arbitrato. Secondo l'art. 15.6, I comma delle regole di naming, "Gli arbitri giudicano non secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base delle presenti regole di naming e delle norme dell'ordinamento italiano". Al contrario, nelle norme relative alle procedure di riassegnazione non si rinviene alcun richiamo all'equità; anzi, la normativa sulla cui base i saggi devono pronunciarsi è estremamentedettagliata, con precise indicazioni e presunzioni (spesso significativamente diverse da quelle di legge) che non lasciano alcuno spazio all'equità del giudicante." (Lodo arbitrale CYBERSEARCH.IT, 2/8/2001, su https://www.nic.it/NA/arbitri/cybersearch-it.pdf).


 

 

La autonomia delle norme sulla base delle quali devono basarsi le decisioni nelle procedure di riassegnazione e la diversità, in alcuni punti, da quelle di diritto comune, è ben presente nelle decisioni dei saggi:


 

 

"Punto focale delle procedure di riassegnazione non è tanto valutare nel dettaglio se il resistente abbia o meno diritto al nome a dominio e, se lo abbia, se esso debba essere prevalente rispetto a quello, concorrente, di chi il nome a dominio ha contestato; quanto piuttosto accertare se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto.

Tale aspetto emerge di tutta evidenza considerando quanto disposto dall'art. 16.6 delle regole di Naming (corrispondente all'art. 4 della Policy di Icann). L'ultimo comma di questoarticolo, infatti, impone al saggio di respingere il ricorso anche in ipotesi in cui il resistente, pur non avendo alcun diritto sul nome a dominio, lo abbia registrato e lo stia utilizzando in buona fede.

In tali ipotesi, appare evidente come la stessa questione sottoposta al giudice ordinario potrebbe avere esito diverso da quello che avrebbe se sottoposta alle procedure di riassegnazione. Il primo, infatti, potrebberilevare l'assenza di un diritto in capo al resistente, e quindi accogliere la domanda del ricorrente, a nulla rilevando la circostanza che il nome a dominio sia stato o meno registrato in buona fede; il saggio incaricato di una procedura di riassegnazione, al contrario, non potrebbe cherespingere la domanda del ricorrente, essendogli imposto dalle regole di naming di valorizzare e riscontrare comunque l'elemento costituito dalla buona fede nella registrazione del nome a dominio." (GENTE.IT, 16/5/2002, saggio Francesco Trotta, su https://www.crdd.it/decisioni/gente.htm).


 

 

Per quanto sopra, la giurisprudenza maggioritaria non si ritiene legittimata a valutare questioni inerenti la valutazione di diritti fra loro concorrenti:


 

 

"Il collegio non ha i poteri di valutare l'eventuale legittimità omeno di una denominazione sociale in relazione alla violazione di un marchio registrato, decisione riservata all'autorità giudiziaria ordinaria". (TUTTOMOTO.IT, 23/7/2001 saggio Fabio Massimi, su https://www.crdd.it/decisioni/tuttomoto.htm; PONZI.IT, 22/8/2001, saggio Raffaele Sperati, su https://www.crdd.it/decisioni/ponzi.htm)


 

 

Le fonti

Secondo l'art. 16.4 delle regole di naming, la procedura di riassegnazione è regolata:a) dalle regole di naming [8];b) dalle norme contenute nel documento "Procedura di riassegnazione di nome a dominio[9], che fanno parte integrante delle regole di naming; c) dalle eventuali disposizioni di attuazione predisposte da ciascun ente conduttore ed approvate dal Comitato esecutivo.
 

 

A sua volta, l'art. 15 della "Procedura di riassegnazione di nome a dominio"prevede che la decisione sia presa in conformità alle regole di naming, alle norme dettate dalla "Procedura di riassegnazione di nome a dominioed ai principi di diritto dell'ordinamento italiano.
 

 

La disciplina sostanziale delle procedure, ossia le norme sulla loro natura giuridica, sui principi cui deve essere informata la decisione, sugli effetti della decisione e via dicendo, si trova nell'art. 16 delle regole di naming [10]. Gli aspetti di carattere più spiccatamente procedimentale e di dettaglio si trovano invece nella "Procedura di riassegnazione del nome a dominio".


 

 

Per quanto riguarda infine le "disposizioni di attuazione", esse sono normativa di dettaglio di carattere procedurale che i singoli enti conduttori sono liberi di adottare o meno [11]. Tali disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con le regole di naming e devono riferirsi ad aspetti secondari quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché la modulistica [12].
 

 

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 della "Procedura di riassegnazione di nome a dominio", il ricorso ai principi dell'ordinamento italiano si presenta come sussidiario. Le norme disposte dalle regole di naming si presentano quindi come norme speciali rispetto alle norme di diritto comune e trovano applicazione prima ed in luogo di eventuali norme di diritto comune [13].
 

 

Nelle decisioni finora rese si è fatto ampio ricorso alle norme del vigente codice di procedura civile per integrare le lacune lasciate dalle regole di naming. Sono state quindi applicate le norme relative alla notifica degli atti a mezzo posta [14], alla necessaria corrispondenza fra richiesto e pronunciato [15], al principio del contraddittorio [16]e sull'intervento adesivo.


 

 

Nel merito, il rinvio alla legge statale viene spesso effettuato per stabilire se l'assegnatario abbia o meno diritto al nome a dominio di cui chiede la riassegnazione. Si è fatto così ricorso in particolare al codice civile in relazione al diritto al nome delle persone fisiche [17] ed alla concorrenza sleale [18], ed alla legge marchi [19].


 

 

Legittimazione attiva.


 

 

Secondo l'art. 4 delle regole di Naming, i nomi a dominio sotto il ccTLD .it possono essere registrati da soggetti appartenenti alla Unione Europea. Di conseguenza, la riassegnazione di un nome a dominio può essere effettuata soltanto a favore di un tale soggetto. Ciò peraltro non era inizialmente considerato ostativo a una procedura di riassegnazione anche da parte di soggetti extraeuropei, in quanto le regole di naming, sulla base delle MAP di ICANN, venivano interpretate nel senso che, oltre alla riassegnazione del dominio, potesse anche essere richiesta la sola cancellazione. Ciò anche sulla scorta del chiaro disposto dell'art. 4 delle regole di naming, secondo il quale chiunque può contestate un nome a dominio [20], e dell'art. 1 delle procedure di riassegnazione, secondo il quale chiunque poteva iniziare una procedura di riassegnazione [21].


 

 

Sulla base di tale interpretazione era stata ritenuta la legittimazione attiva di soggetti extraeuropei alle procedure di riassegnazione, seppur al limitato fine di richiedere la sola cancellazione e non anche la riassegnazione del nome a dominio contestato [22].


 

 

Successivamente, le regole di naming sono state modificate nel senso di escludere esplicitamente la possibilità di richiedere la sola cancellazione del nome a dominio contestato [23] e di rendere possibile l'esperimento delle procedure di riassegnazione solo ai soggetti legittimati alla sua registrazione[24].
 

 
 
 

Quindi, in relazione alla nazionalità sono legittimati ad esperire la procedura di riassegnazione solo gli appartenenti alla Unione europea [25]. Peraltro, la giurisprudenza ammette nelle procedure l'intervento adesivo di soggetti extraeuropei, purché una almeno delle parti sia legittimata alla registrazione nel ccTLD .it e la riassegnazione venga richiesta a favore di tale soggetto [26].


 

 

La legittimazione attiva alla procedura e alla conseguente registrazione del nome a dominio è stata riconosciuta, oltre che ai titolari di nomi o marchi identici o simili al nome a dominio contestato, anche a licenziatari e mandatari senza rappresentanza autorizzati a registrare il nome a dominio in nome proprio e per conto del mandante extraeuropeo [27].


 

 

Nessun problema si è posto invece per quanto riguarda la legittimazione passiva a contraddire nella procedura. Essa spetta al soggetto risultante come intestatario del nome a dominio nel database whois pubblico presso la Registration Authority [28], su cui a cura di quest'ultima sono riportati i dati degli assegnatari così come risultanti dalle lettere di assunzione di responsabilità sulla base dei quali i nomi a dominio sono assegnati [29].


 

 

Provvedimenti ottenibili nella procedura.


 

 

Come visto, le attuali regole di naming prevedono come esito della procedura soltanto l'accoglimento del ricorso, con conseguenteriassegnazione del nome a dominio contestato, o la sua reiezione[30]. Quali pronunce accessorie, su richiesta della parte interessata è ammessa la dichiarazione di reverse domain name hijacking (nel caso di reiezione del ricorso) [31] e la disposizione di non pubblicazione di tutta o parte della decisione [32].E' escluso qualsiasi altro provvedimento [33].


 

 

I saggi quindi, non possono disporre risarcimenti del danno a favore di una parte:


 

 

"Ciò ovviamente non significa che il siffatto utilizzo del nome a dominio gente.it da parte della resistente non possa comportare un danno, sul piano dell'immagine, alla Rusconi Editore (...). Ma ciò, come detto, esula dalla questione e dagli argomenti che possono essere sottoposti al giudizio del saggio nelle procedure di riassegnazione". (GENTE.IT, 16/5/2002, saggio Francesco Trotta, su https://www.crdd.it/ decisioni/gente.htm).


 

 

I saggi non possono parimenti condannare il resistente soccombente al rimborso al ricorrente delle spese della procedura, né condannare il ricorrente soccombente al risarcimento delle spese processuali di difesa incontrate dal resistente.


 

 

"La richiesta [della resistente di condanna alrisarcimento delle spese incontrate per la difesa nellaprocedura, n.d.r.] è inammissibile e non può essere accolta, in quanto esula dai poteri dati ai saggi nelle presenti procedure dalle regole di naming. Esse infatti prevedono unicamente che il saggio possa respingere il ricorso oppure accoglierlo, disponendo la revoca del nome a dominio contestato o la sua riassegnazione al ricorrente. La condanna della parte soccombente non rientra nell'ambito delle procedure, nè potrebbe comunque rientrarci, essendo propria di procedimenti di natura giurisdizionale che queste procedure non hanno." (EUROCARD.IT, 15/1/2001, saggio Emanuela Quici, su https://www.crdd.it/decisioni/eurocard.htm; VILLAMAZZUCCHELLI.IT, 9/3/2002, saggio Francesco Trotta, su https://www.crdd.it/decisioni/villamazzucchelli.htm; conforme, PASTAPEDONE.IT, 14/10/2001, saggio Giovanni Ziccardi, su https://www.nic.it/NA/maps/dec/pastapedone-it.txt).


 

 

Per quanto riguarda le pronunce accessorie, particolare importanza riveste quella che dichiara il reverse domain name hijacking, ossia che la procedura di riassegnazione è stata instaurata in malafede per screditare l'assegnatario o ottenerne indebiti vantaggi.


 

 

E' stata ritenuta l'esistenza di reverse domain name hijacking nel caso di una società che, volendo appropriarsi di un dominio di una concorrente sul quale era istallato un portale dedicato all'attività svolta da entrambe le imprese, aveva mutato la propria denominazione sociale assumendone una identica al dominio registrato dalla concorrente ed aveva quindi avviato una procedura di riassegnazione per sottrarlo all'assegnatario:


 

 

"Orbene, appare del tutto inverosimile che una società di un gruppo che già da un paio d'anni aveva concepito un portale sul mondo dei dvd e che ha registrato parecchi nomi a dominio contenenti proprio il termine dvd non si accerti, prima di cambiare la propria denominazione sociale, che altri non abbiano registrato su internet un dominio dallo stesso nome. 

Esaminando poi il portale esistente sul dominio dvd.it e la documentazione prodotta agli atti dalla resistente relativa al progetto di utilizzazione del dominio dvditalia.it, appare evidente che le due iniziative appaiono del tutto simili fra loro. Entrambi i portali (quello in linea su dvd.it e quello progettato dalla Stemma s.r.l.) pubblicizzano il mondo dei dvd, segnalando le novità in uscita, recensendone i titoli, consentendo l'acquisto on-line e via dicendo. 

Se a ciò si aggiunge che dalla documentazione agli atti risulta piuttosto evidente che ricorrente e resistente agiscono nello stesso settore di mercato, ossia la commercializzazione di dvd, il quadro che ne risulta è ben diverso da quello presentato dalla ricorrente nel suo ricorso; ossia, non appare essere la resistente ad aver agito in malafede registrando il nome a dominio, bensì la ricorrente, che con la presente procedura ha cercato di accaparrarsi il dominio registrato dalla sua concorrente al solo fine di escluderla dal mercato anche da essa resistente occupato.Si ritiene quindi che il ricorso sia stato proposto in malafede." (DVDITALIA.IT, 13/11/2001, saggio Giuseppe Loffreda, su https://www.crdd.it/decisioni/dvditalia.htm).


 

 

L'esistenza di reverse domain name hijacking è stata ritenuta anche nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia intentato una procedura basando la domanda su documenti artatamente procurati al fine di precostituire una prova della malafede dell'assegnatario del nome a dominio:


 

 

"Il Collegio ritiene, in effetti, che sussistano elementi sufficienti per affermare che il ricorrente abbia abusato della procedura di riassegnazione di cui all'art. 16.6 delle regole di naming. Circostanze decisive sono, a tale riguardo, il fatto che il sito del Consorzio era ospitato all'interno del dominio contestato (cfr. doc. 11 allegato alla replica) proprio su richiesta del ricorrente, che quest'ultimo era a conoscenza del fatto (né date le circostanze poteva essere altrimenti) che il resistente utilizzava il nominativo "Cimone" per identificare la propria attività di internet provider (cfr. docc. 2-6 allegati alla replica) e che vi sono indizi sufficientemente concreti per ritenere che la richiesta rivolta dal Consorzio alla Ricci & Caselli di indicare per iscritto l'ammontare del corrispettivo richiesto per la cessione del dominio cimone.it sia stata formulata proprio al fine di tentare di precostituirsi la prova della malafede della resistente." (CIMONE.IT, 3/8/2001, saggio Anna Carabelli, su https://www.nic.it/NA/maps/dec/cimone-it.html)


 

 

Non è invece stata mai ordinata la non pubblicazione della decisione, in quanto, nei casi in cui è stata richiesta, il saggio non ha mai ritenuto sussistessero gli "eccezionali motivi" per i quali essa può essere disposta:


 

 

"La resistente ha chiesto che la decisione non venga resa pubblica per impedire la diffusione di informazioni relative al proprio progetto imprenditoriale. Ritiene il collegio che tale richiesta non meriti essere accolta, in quanto da un lato nella presente decisione non sono contenute informazioni che non possano essere rinvenute dal pubblico sul web dei domini facenti parte del progetto esposto nelle proprie difese dalla Vaionline; dall'altro, il progetto stesso appare già sufficientemente definito ed attivato tanto da poter invocare un'eventuale tutela nei confronti di chi volesse appropriarsene." (OZEGNA.IT, 9/1/2001, saggio Giuseppe Loffreda, su https://www.crdd.it/decisioni/ozegna.htm; conforme, RAPOLLA.IT, 14/2/2001, saggio Flavio Bindi, suhttps://www.studiobindi.it/ente/decisione01.html).


 

 

In altra occasione, non è stato ritenuto sufficiente a motivare la richiesta non pubblicazione della decisione il generico richiamo alla legge sulla privacy:


 

 

"Al riguardo, premesso che Wintrade, sia al momento della registrazione del nome a dominio in contestazione, sia la momento della conclusione del contratto maintainer con la Registration Authority, ha accettato disottoporsi alle regole di naming che prevedono la pubblicità delle decisioni, il generico richiamo alla legge 675/1996 non appare motivazione sufficiente per l'accoglimento della istanza di non pubblicazione. Nella presente decisione, infatti, non sono contenuti riferimenti a dati "sensibili" delle parti, ma soltanto dati di fatto già di pubblico dominio, quali i contenuti del data base della Registration Autority, le ordinanze cautelari del tribunale di Verona, i contenuti di siti internet accessibili al pubblico. 

E' d'altra parte ben maggiore l'interesse del pubblico e dell'utenza - anche per consentire il controllo dell'operato dei saggi e degli enti conduttori e conoscere le motivazioni delle decisioni - a che la presente pronuncia sia resa pubblica." (FORALL.IT, 25/9/2001, saggio Fabio Salvatori, su https://www.crdd.it/decisioni/forall.htm).


 

 

Per il resto, come detto, non sono ammesse pronunce accessorie al di fuori di quelle espressamente previste:


 

 

"Non è infatti previsto che all'esito della procedura il saggio abbia il potere di dichiarare "formalmente scorretto" un comportamento processuale delle parti, né, soprattutto, si vede quale effetto giuridico - una volta che sia stata resa la decisione sulla riassegnazione o meno del nome a dominio - possano avere tali dichiarazioni del saggio.

Pertanto, fermo restando che comunque il comportamento processuale delle parti non può non essere valutato da chi è incaricato di decidere la controversia, i capi di domanda posti dalla ricorrente in via preliminare devono essere dichiarati inammissibili laddove, oltre che avere lo scopo di sollecitare al saggio la valutazione di determinati comportamenti processuali di controparte, pretendano un formale provvedimento diverso dalla riassegnazione del nome a dominio (o, nel caso del resistente, di dichiarazione di reverse domain hijacking)". (VILLAMAZZUCCHELLI.IT, 9/3/2002, saggio Francesco Trotta, su https://www.crdd.it/decisioni/villamazzucchelli.htm)


 

 

Procedibilità del ricorso.


 

 

Per poter essere sottoposto a procedura di riassegnazione, un dominio deve essere stato contestato presso la Registration Authority [34]. La contestazione si effettua mediante l'invio a quest'ultima di una raccomandata a.r., nella quale sono indicate le generalità del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o ilproprio diritto che questi assume leso [35].Una volta ricevuta la contestazione, la Registration Authority la annota sul proprio data base; quindi invia all'assegnatario avviso della contestazione. Da quel momento, il nome a dominio viene "bloccato" dalla Registration Authority, nel senso che non può venire trasferito dall'assegnatario se non a chi lo ha contestato.


 

 

Il carattere di "condizione di procedibilità" e lo scopo della contestazione del nome a dominio sono state così evidenziate nella giurisprudenza:


 

 

"Ciò è più che sufficiente a ritenere sussistente la condizione di procedibilità della procedura di riassegnazione. La contestazione del nome a dominio è infatti atto diretto alla Registration Authority, il cui scopo è quello di rendere noto all'ente di registrazione l'esistenza di una controversia, in maniera tale che il suddetto ente non consenta il trasferimento del nome a dominio ad altri che non sia chi l'ha contestato finché la contestazione non viene risolta". (VILLAMAZZUCCHELLI.IT, 9/3/2002, saggio Francesco Trotta, su https://www.crdd.it/decisioni/villamazzucchelli.htm)


 

 

L'esistenza di una contestazione da parte di un soggetto non esclude che altre ne possano essere effettuate in seguito da terzi che assumano la registrazione lesiva di un proprio diritto. In questo caso, il primo fra più contestanti che ottenga una decisione per la riassegnazione sarà quello che otterrà il nome a dominio.


 

 

Anche se la Registration Authority ha 10 giorni di tempo per comunicare la contestazione all'assegnatario [36], i suoi effetti, ai fini della procedibilità della procedura di riassegnazione, si verificano al momento in cui la contestazione viene ricevuta dalla Registration Authority stessa.


 

 

"Ne consegue che la contestazione del nome a dominio è atto di natura recettizia, nel senso che svolge il suo effetto allorché viene ricevuto dalla Registration Authority" (VILLAMAZZUCCHELLI.IT, 9/3/2002, saggio Francesco Trotta, su https://www.crdd.it/decisioni/villamazzucchelli.htm).


 

 

L'eventuale mancata annotazione della contestazione sul data base della Registration Authority o la mancata ricezione da parte dell'assegnatario del relativo avviso non impediscono l'inizio della procedura:


 

 

"La successiva annotazione della contestazione sul database della Registration Authority e la sua comunicazione all'assegnatario sono adempimenti successivi a carico della Registration Authority non aventi carattere costitutivo della contestazione stessa, ma semplicemente finalità di renderla pubblica e nota".(VILLAMAZZUCCHELLI.IT, 9/3/2002, saggio Francesco Trotta, su https://www.crdd.it/decisioni/villamazzucchelli.htm).


 

 

(.. continua..)


 

 

Enzo Fogliani



[1] Le MAP di ICANN traggono origine dal "Final Report" di WIPO (World Intellectual Property Organization) del 30 aprile 1999, nell'ambito del quale erano suggeriti ad ICANN, fra le altre cose, i passi da intraprendere per combattere il cybersquatting. Nel periodo da maggio a settembre 1999 vengono elaborati e approvati da ICANN i documenti necessari ad implementare il nuovo strumento per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio. Il 24 ottobre 1999 entrano in vigore la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP, reperibile su https://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm) e le relative Rules (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,disponibili su https://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm). Il 29 novembre 1999 viene abilitato il primo Dispute-Resolution Service Provider (DRSP), cui due giorni dopo viene presentato il primo ricorso, che porta il 14 gennaio 2000 alla prima decisione. Successivamente, nel periodo dicembre 1999 - maggio 2000, vengono abilitati altri tre DRSP, che ad oggi si sono divisi circa 4.000 procedimenti che hanno interessato circa 8.000 nomi a dominio nei TLD .net, .com e .org..

 
 
[2] Salva diversa indicazione, si fa riferimento alle "Regole di naming" vers. 3.7, in vigore dal 5 marzo 2002, disponibili su https://www.crdd.it/norme/na-regole-37.htm, ed alle "procedure di riassegnazione" vers. 1.3 disponibili su https://www.crdd.it/norme/na-map-13.htm

 
 
[3] I requisiti richiesti agli enti conduttori sono specificati nelle regole di naming, art. 17. Gli enti conduttori sono abilitati alla gestione delle procedure dal presidente della Naming Authority, previa verifica dell'esistenza di una lista di almeno 15 "saggi" disponibili a rendere le decisioni nelle procedure, di un sito web su cui pubblicarle, di una stabile organizzazione per gestirle. Ad oggi sono abilitati in Italia 11 enti conduttori.I due più importanti sono C.r.d.d. - Centro risoluzione dispute domini e Arbitronline cui soni stati affidati rispettivamente il 71% ed il 16% delle procedure. 

 
 
[4] Gli enti conduttori sono liberi di fissare le proprie tariffe come meglio credono Il costo attuale di una procedura di riassegnazione varia da circa650 a 1.200 euro oltre iva.

 
 
[5] Se il saggio concede alle parti ulteriori termini per memorie, il termine per la decisione sale a 30 giorni.

 
 
[6] Art. 16.11, I comma delle regole di naming.

 
 
[7]Art. 16.2, II comma delle regole di naming.Le regole di namingprevedono anche la possibilità di ricorrere ad uno speciale arbitrato irrituale (art. 15).
 
 
[8] Le regole di naming, oltre che sul sito della Naming Authority https://www.nic.it/NA/regole-naming-curr.html, si possono reperire complete dell'indicazione cronologica delle varie modifiche succedutesi nel tempo su https://www.crdd.it/norme

 
 
[9]Le procedure di riassegnazione, oltre che sul sito della NA all'indirizzo https://www.nic.it/NA/riassegnazione-curr.txt,si possono reperire complete dell'indicazione cronologica delle varie modifiche succedutesi nel tempo su https://www.crdd.it/norme

 
 
[10] Parimenti nelle regole di naming (art. 17) si trova la disciplina per l'abilitazione degli enti conduttori e per il loro controllo da parte del presidente della Naming Authority.

 
 
[11] Le norme contenute nelle regole di naming e nelle PDR sono di per sè sufficienti al funzionamento degli enti conduttori ed all'espletamento delle procedure, tanto che solo 3 enti conduttori su 11 hanno ritenuto dotarsi di disposizioni di attuazione.

 
 
[12] Art. 16.5, I comma delle regole di naming. Per acquistare efficacia, le disposizioni di attuazione devono essere approvate dal comitato esecutivo della Naming Authority. Una volta approvate, esse si applicano a tutte le procedure dell'ente conduttore cui si riferiscono e sono per quest'ultimo vincolanti.

 
 
[13] Il fenomeno è analogo a quello che si verifica in diritto della navigazione, nel quale, per esplicita indicazione dell'art. 1 cod. nav., le norme di diritto della navigazione, i relativi regolamenti e financo gli usi trovano applicazione prima delle norme di legge di diritto comune.

 
 
[14] Art. 8 legge 890 del 20.11.1982, applicata ad esempio in BARBIE.IT, 6/2/2002, saggio Maria Luisa Buonpensiere, su https://www.crdd.it/decisioni/barbie.htm, INTENTIA.IT, 4/1/2002, saggi Fabio Salvatori, Francesca D'Orsi e Edoardo Fano, su https://www.crdd.it/decisioni/intentia.it; MONDOCONVENIENZA.IT, 8/11/2001, saggio Alessandro Zampone, su https://www.crdd.it/decisioni/mondoconvenienza.htm

 
 
[15] Decisione BIOTHERM.IT, 20/3/2001, saggio Luca Peyron, su https://www.crdd.it/decisioni/biotherm.htm, nel quale è stata negata la possibilità di integrazione d'ufficio del petitum.

 
 
[16] Decisione FORALL.IT, 25/9/2001, saggioFabio Salvatori, su https://www.crdd.it/decisioni/forall.htm; VILLAMAZZUCCHELLI.IT, 11/3/2002, saggio Francesco Trotta, su https://www.crdd.it/decisioni/villamazzucchelli.htm.

 
 
[17] TULLIO.IT, 4/11/2000, saggio Fabio Salvatori, su https://www.studiofogliani.eu/decisioni/tullio.htm; DEIANA.IT, 7/11/2000, saggio Maria Luisa Buonpensiere, su https://www.studiofogliani.eu/decisioni/deiana.htm; LOFFREDA.IT, 13/11/2000, saggio Francesca D'Orsi, su https://www.studiofogliani.eu/decisioni/loffreda.htm; VILLAMAZZUCCHELLI.IT, 11/3/2002, saggio Francesco Trotta, su https://www.crdd.it/decisioni/villamazzucchelli.htm.

 
 
[18] Decisione ILPROSCIUTTODIPARMA.IT, 5/11/2001, saggio Vincenzo Franceschelli, su https://www.crdd.it/decisioni/ilprosciuttodiparma.htm

 
 
[19] Decisione TENDERLY.IT, saggio Edoardo Fano, su https://www.crdd.it/decisioni/tenderly.htm; ILPROSCIUTTODIPARMA.IT, 5/11/2001, saggio Vincenzo Franceschelli, su https://www.crdd.it/decisioni/ilprosciuttodiparma.htm; GOLDENGALLERY.IT, 10/12/2001, saggio Antonio Baldi, su https://www.studiobindi.it/ente/decisione03.html

 
 
[20] La contestazione di un nome a dominio è propedeutica alla procedura di riassegnazione. Essa consiste nell'invio alla Registration Authority di una raccomandata nella quale chi assume aver subito un pregiudizio a causa dell'assegnazione di un nome a dominio indica i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dalla registrazione, o il diritto che assume leso (art. 14.1 delle regole di naming). Scopo della lettera di contestazione è da un lato favorire la soluzione bonaria della controversia, dall'altro impedire che il nome a dominio, nelle more del procedimento, sia ceduto dall'assegnatario a terzi, vanificando così l'esito della procedura stessa. Pertanto, dal momento in cui la contestazione è annotata sul data base della Registration Authority il dominio non può essere ceduto dall'assegnatario se non al soggetto che ha effettuato la contestazione (art. 10, II comma regole di naming).

 
 
[21] Art. 1 delle procedure di riassegnazione, versione 1.0, su https://www.nic.it/NA/archivio/riassegnazione-v10.txt

 
 
[22] Al riguardo, è stato affermato: "Le regole di naming prevedono, all'art. 14, che "Chiunque può contestare presso la RA i nomi a dominio". Dato che, ai sensi dell'art. 16.1 delle regole di naming, "I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell'art. 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla Procedura di riassegnazione", il termine "chiunque" indicato dall'art. 14 costituisce la base per la legittimazione alla procedura di riassegnazione. Al contrario, se si fosse voluta limitare l'esperibilità della procedura ai soli legittimati alla registrazione dei nomi a dominio, l'art. 14 avrebbe fatto riferimento alle limitazione previste dall'art. 4 delle regole di naming. Ciò è altresì confermato dall'art. 1 delle procedure di riassegnazione, il quale esordisce affermando che "Ogni persona fisica o giuridica può avviare una procedura amministrativa presso un ente conduttore abilitato (.)". 
Anche sotto l'aspetto sistematico l'interpretazione qui accolta si presenta la più congruente con i principi dell'ordinamento italiano ed internazionale. Andare infatti di contrario avviso, e consentire quindi l'accesso alle procedure di riassegnazione solo a soggetti che siano legittimati a registrare un nome a dominio sotto il ccTLD .it, significherebbe creare nel .it una zona franca, nella quale l'efficacia e la vincolatività delle norme internazionali in tema di marchi registrati risulterebbe notevolmente ridimensionata, nonostante siano state ratificate e rese esecutive nel nostro Paese. E' il caso di sottolineare che, se così fosse, il nostro Paese incorrerebbe in responsabilità in campo internazionale per la palese violazione dei trattati per la tutela dei marchi e della proprietà industriale cui ha aderito; per non parlare del fatto che, se fosse da accogliersi l'interpretazione contraria,le norme poste in essere dalla Naming Authority favorirebbero, anziché combattere, il cybersquatting." (MASTERCARD.IT, 7/12/2000, saggio Alessandro Zampone, su https://www.crdd.it/decisioni/mastercard.htm; conforme: OZEGNA.IT, 9/1/2001, saggio Giuseppe Loffreda, su https://www.crdd.it/decisioni/ozegna.htm).


 

 
[23] Art. 16.2 II comma, nel testo in vigore dal 15 maggio 2001.

 
 

[24] Art. 1 delle procedure di riassegnazione, nel testo in vigore dal 15 maggio 2001. La decisione della Naming Authority di limitare i soggetti legittimati all'esperimento delle procedure di riassegnazione appare rispondere più a criteri politici che logico giuridici ed è stata criticata. Si veda al riguardo E. Fogliani, "Le procedure di riassegnazione in Italia: le prime decisioni", relazione al convegno "Domain Names: Opportunità per le imprese, conflittualità nel sistema", Milano, 23/5/2001, su https://www.fog.it/articoli/relazione-indicam.htm.

[25] Si veda al riguardo la decisione BIOTHERM.IT, 20/3/2001, saggio Luca Peyron, su https://www.crdd.it/decisioni/biotherm.htm, che ha respinto un ricorso proposto da una società monegasca ed una francese, nel quale la riassegnazione era stata richiesta a favore della prima.

 
 
[26] Fra le decisioni in tal senso: OAKLEY.IT, 4/7/2001, saggio Alessandro Zampone, su https://www.crdd.it/decisioni/oakley.htm;UEFA.IT, 27/8/2001, saggio Francesca D'Orsi, su https://www.crdd.it/decisioni/uefa.htm; CHAMPIONSLEAGUE.IT, 8/1/2002, saggio Raffaele Sperati, su https://www.crdd.it/decisioni/championsleague.htm; NINTENDO.IT, 7/2/2002, saggio Fabio Salvatori, su https://www.crdd.it/decisioni/nintendo.htm; BIOTHERM.IT, 8/10/2001, saggio Fabrizio Bedarida, su https://www.crdd.it/decisioni/biotherm2.htm

 
 
[27] Ricordiamo che la decisione della Naming Authority di limitare l'ambito dei soggetti che possono registrare i domini sotto il ccTLD .it deriva essenzialmente da problemi di controllabilità dei dati del soggetto responsabile del dominio; problemi che sono superati se il formale intestatario appartiene all'Unione europea. La soluzione è seguita anche in altri ccTLD; per esempio, quello tedesco pretende che comunque alla Registration Authority sia indicato un referente residente in Germania. E' stata quindi ritenuta la legittimazione attiva e disposta la riassegnazione al mandatario senza rappresentanza incaricato della registrazione del dominio in Italia da un soggetto extraeuropeo titolare del marchio in UEFA2004.IT, 27/2/2002, saggio Maurizio Corain, su https://www.crdd.it/decisioni/uefa2004.htm; UEFA.IT, 27/8/2001, saggio Francesca D'Orsi, https://www.crdd.it/decisioni/uefa2004.htm.

 
 
[28] Il database whois della Registration Authority è consultabile all'indirizzo https://www.nic.it/RA/database/viaWhois.html semplicemente digitando il nome del dominio (p.es.: nomedominio.it). Ogni persona referenziata nel database è dotata di un nic-handle, ossia una sigla identificativa. L'intestatario del nome a dominio è la persona avente il nic-handle corrispondente alla dicitura admin-c: (contatto amministrativa). Se il soggetto referenziato appare in rappresentanza di un ente o una persona giuridica, il nome di quest'ultima appare in genere sotto la dicitura org: (organizzazione).

 
 
[29] Il nome a dominio viene registrato secondo le "Procedure tecniche di registrazione", riportate su https://www.nic.it/NA/procedure-curr.html. Il richiedente è tenuto a far pervenire alla Registration Authority una lettera di assunzione di responsabilità contenente, fra le altre cose, i dati che saranno inseriti nel database

 
 
[30] Al contrario, le MAP di ICANN prevedono esplicitamente anche la cancellazione. Cfr. Art. 3 della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.

 
 
[31] Art. 15, ultimo comma procedura di riassegnazione, corrispondente all'art. 15.e delle Rules di ICANN.

 
 
[32] Art. 16.10 delle regole di naming. Il provvedimento deve essere motivato e può essere preso solo in casi eccezionali.

 
 
[33] Ad eccezione, ovviamente, dei provvedimenti istruttori nel corso del procedimento. Essi sono previsti dagli artt. 10, 11, 12 e 13 delle procedure di riassegnazione.
 
 
[34] Art. 16.1 regole di naming.
 

[35] Art. 14.1 regole di naming.


 

 
[36] Art. 14.2 regole di naming.