Enzo Fogliani
Intervento al convegno
"Multimodal transport in the legal reality of today"
Ravenna, 6-8 luglio 1996
 

 Vorrei fare alcune brevi considerazioni in merito alla relazione del prof. Silingardi, ed in particolare alle sue osservazioni -  espresse  verbalmente  in  modo  assai  più ampio di  quanto  traspaia  dal  suo scritto   -   in  relazione  alla  giurisprudenza  in  tema   di   trasporto multimodale.

 Premesso  che  condivido sostanzialmente  le  affermazioni  del  prof.   Silingardi,   ed  in  particolare   quelle   sulla   discutibilissima  interpretazione   della   C.M.R.   da  parte   della   nostra   corte   di cassazione,  mi  sia  permessa una  brevissima  difesa  d'ufficio  della  nostra magistratura di merito.

 E'   stato  evidenziato  che  mentre  nel  caso  del   leasing   la giurisprudenza   ha  svolto  una  meritoria  opera  di  creazione   della  tipologia legale, nel trasporto multimodale ciò non è avvenuto.

 Il  rilievo è indubbiamente e oggettivamente fondato.  Peraltro,  esaminando   le   parallele  vicende  giurisprudenziali  di   leasing   e trasporto  multimodale,  non  si può fare a meno di notare  che  sia  i giudici  che  il  periodo  temporale sono gli  stessi.  E  se  il  "fattore giudice" è lo stesso nelle due vicende, mi sembra che l'elemento  che ha  prodotto  una  così  diversa evoluzione fra  leasing  -  giunto  per merito   della  giurisprudenza  ad  una  precisa  tipologia  legale  -   e trasporto   multimodale   non  possa  semplicemente   indicarsi   nella diversa  sensibilità  dei giudicanti ai due diversi tipi  contrattuali,  ma debba essere ricercata altrove.

 A mia avviso, l'elemento determinante è costituito da ciò che è  stato  sottoposto  ai  giudici. Essi non decidono sulla  base  di  quanto afferma la dottrina o adeguandosi alla prassi internazionale, ma  sulla base  dei  contratti  ad  essi  sottoposti  nei  casi  specifici.  E  qui  le differenze   fra   le   vicende  del  leasing   e   quelle   del   trasporto multimodale   sono   evidenti.  Nel  primo  caso  sono   stati   sempre sottoposti    ai    giudici   contratti   in   genere    completi,    precisi, continuamente  aggiornati dai loro redattori sulla  base  dell'evolversi della  dottrina  e  della giurisprudenza; e su tal basi è  stata  creata  la  tipologia legale della locazione finanziaria.

 Nelle  cause di trasporto, invece, è addirittura raro  che  venga esibito   in  giudizio  un  contratto  (o  un  documento)   di   trasporto  multimodale;  e  quei pochi prodotti sono di qualità giuridica  tale  da non  consentire  certo  una ricostruzione di  modello  legale  tipico  o  addirittura di un sistema, che a livello normativo ancora non esiste.

 Con   questo   non  voglio  certo  dire  che   la   sensibilità   dei  magistrati  nei  confronti del trasporto multimodale non possa  e  non debba  essere con ogni mezzo migliorata (ad esempio, invitandoli  nei nostri convegni, nelle cui discussioni sono sempre chiamati in  causa,  ma  in  contumacia). Mi sembra però evidente che se in Italia  la  via  della  tipizzazione  dovrà passare attraverso la  giurisprudenza,  come avvenuto  per il leasing, il primo passo dovrà essere intrapreso  dagli  operatori  del  settore.  Sono  loro infatti i  primi  -  in  mancanza  di adeguati  strumenti normativi - a dover porre nella prassi le  basi  del sistema, adottando strumenti contrattuali precisi e completi. I  giudici   possono legalmente conoscere solo ciò che le parti sottopongono  loro  nel  corso  del giudizio; e solo se potranno  esaminare  veri  contratti,  tecnicamente  ben fatti e congegnati, la giurisprudenza potrà  rilevare gli elementi tipici del contratto di trasporto multimodale,  rendendolo  un tipo legale come ha già fatto con il leasing.
 

(avv. Enzo Fogliani)