Diritto dei trasporti
1994 I 407
 
Enzo Fogliani
  COMMENTO A CONTRATTO TIPO DI LEASING DI NAVE

    Si riportano le condizioni generali di un contratto tipo di locazione finanziaria di nave, di cui si è riscontrata una certa diffusione nella pratica. Esso rappresenta un tipico esempio di leasing di nave nel quale i redattori, sull'usuale impianto del rapporto di locazione finanziaria, hanno introdotto le possibili clausole di tutela a favore del concedente in relazione ai rischi connessi all'utilizzazione della nave.

    Come noto, caratteristica del rapporto di locazione finanziaria é la funzione di garanzia atipica svolta dalla proprietà del bene, la quale rimane per tutta la durata del rapporto in capo al concedente. Nel caso di inadempimento dell'utilizzatore o di suo fallimento, il concedente, rimasto proprietario del bene locato, può disporre di quest'ultimo direttamente, riducendo così il pregiudizio economico dovuto a tale inadempimento.

    Nel caso di locazione finanziaria di navi o aeromobili la funzione di garanzia per il concedente assegnata dalle parti alla proprietà del bene locato si scontra però con le ipotesi di  diritti reali di garanzia che la legge prevede assai numerose per i crediti marittimi e aeronautici. In altre parole, i privilegi di diritto della navigazione, avendo carattere reale ed incidendo direttamente sulla titolarità del diritto di proprietà, sono potenzialmente idonei a privare il concedente della garanzia costituita dalla proprietà del bene stesso.

    In questa ottica di tutela del concedente si collocano quindi gli articoli 8, 11 e 12; la cui efficacia pratica si é dimostrata peraltro alla prova dei fatti assai ridotta.

    Infatti, di fronte dell'esercizio di un privilegio marittimo o aeronautico, la tutela della proprietà del concedente rimane affidata  semplicemente a pattuizioni di tipo obbligatorio a carico dell'utilizzatore. L'esperienza pratica dimostra infatti che quando effettivamente il privilegio venga esercitato (e quindi in mancanza di rilascio di garanzie da parte del P. & I. o di altri soggetti interessati all'esercizio della nave) l'utilizzatore si trova in genere ormai in stato di irreversibile insolvenza. In questi casi, la nave oggetto della locazione finanziaria, seppur di proprietà del concedente, non funge più da garanzia a suo favore, ma finisce con il costituire il bene su cui si soddisfano gli altri creditori dell'utilizzatore. Il tutto con l'ulteriore conseguenza, dal vago sapore di beffa, recentemente verificatasi e probabilmente sottovalutata dai redattori dei contratti di leasing di nave: ossia, che mentre nel caso di esecuzione forzata su un bene di un qualunque imprenditore il concedente potrebbe pur sempre intervenire facendo valere i propri crediti, nel caso di esecuzione forzata sulla nave ceduta in locazione finanziaria sottoposta  a privilegio tale intervento non é possibile; non essendo concepibile, ovviamente, che il proprietario di un bene sottoposto ad esecuzione faccia valere sul proprio bene ed in pregiudizio di altri creditori propri crediti nei confronti di terzi.

    Il rischio di privilegio sulla nave ceduta in locazione finanziaria é poi aumentato dal fatto che le convenzioni internazionali ed il diritto anglosassone ne prevedono l'esercizio non soltanto sulla nave al quale il credito é collegato, ma anche sulle altre "sister ship".

    Se ai rischi di cui sopra si aggiungono le ulteriori difficoltà operative di gestione del contratto (a titolo esemplificativo, i problemi di rinnovo dei certificati di classifica, le spese per modifiche rese obbligatorie da jus superveniens, le difficoltà per il concedente di ricollocare la nave sul mercato qualora l'utilizzatore non eserciti l'opzione di acquisto alla fine del rapporto) ben si comprende come dopo un primo periodo di entusiasmo e di grande diffusione (dovuta soprattutto alle iniziali facilitazioni fiscali) il contratto di locazioni di navi o di aeromobili stia attraversando un periodo di scarsa fortuna presso gli operatori economici. Per le società finanziarie, a causa dei predetti rischi e, comunque degli altissimi costi amministrativi di controllo e di gestione del rapporto, che rendono il corrispettivo del leasing poco competitivo sul mercato; per gli armatori per l'alto costo e per i notevoli limiti che il contratto impone nell'utilizzazione della nave (per esempio, ne é usualmente vietata la locazione; cfr. art. 14, ultimo comma).
 
 
 

Enzo Fogliani