Diritto dei trasporti
1996 670
 
Enzo Fogliani
  LE NUOVE INSTITUTE TIME CLAUSE - HULLS  - EDIZIONE 1.11.1995

 A partire dal 1 novembre 1995 sono entrate in vigore le nuove Institute Time Clauses - Hulls, che sostituiscono la precedente edizione 1.10.1983.
 I principali cambiamenti rispetto alla precedente edizione riguardano essenzialmente la classifica e la seaworthiness della nave, l'ampliamento dei soggetti la cui mancanza di due diligence rende il sinistro non risarcibile, l'esclusione di alcuni rischi in tema di avaria comune, nonché la previsione di un espresso obbligo di tempestiva denuncia con correlato termine di decadenza.
 Mediante l'introduzione di una nuova clausola denominata Classification, vengono anzitutto meglio specificati in positivo gli obblighi dell'armatore già previsti nella precedente edizione in relazione alla classe della nave.
 Vengono inoltre imposte all'armatore nuove obbligazioni, tutte tendenti a dare maggior sicurezza circa la seaworthiness della nave. E' infatti prescritto che la nave debba essere classificata da un registro di gradimento degli assicuratori, con l'obbligo specifico di mantenerla in classe e seguire tempestivamente le prescrizioni dei registri di classifica per tutto il periodo di assicurazione, pena la perdita del diritto all'indennizzo in caso di sinistro, indipendentemente dal nesso causale con il sinistro occorso.
 L'armatore ha inoltre l'obbligo di denunciare agli enti di classifica fatti che possano comportare limitazioni o prescrizioni da parte di tali enti; e l'assicuratore ha poi il diritto di acquisire informazioni sulla nave direttamente dagli enti di classifica.
 Anche in relazione ai rischi coperti la nuova edizione si presenta per alcuni aspetti più onerosa per l'armatore, sotto un duplice profilo. Da un lato vengono ridotti i rischi coperti, dall'altro viene esteso il numero delle persone la cui negligenza rende il sinistro non risarcibile; alla negligenza di Assured, Owners or Managers si aggiunge infatti oggi anche quella di Superintendent e Onshore Management.
 Ulteriori nuove limitazioni ai danni risarcibili sono previste in relazione all'avaria comune ed al salvataggio. Sotto quest'ultimo profilo, viene esclusa la risarcibilità di  compensi speciali dovuti in relazione al salvataggio di navi ad alto rischio di inquinamento; cosa questa che desta perplessità.
 Infine, è stato introdotto un obbligo di pronta denuncia del sinistro e comunque un termine di decadenza se entro un anno non viene avanzato il claim all'assicuratore.
 Nelle intenzioni degli assicuratori le nuove modifiche dovrebbero da un lato migliorare sensibilmente la sicurezza della navigazione, dall'altro evitare che sull'assicuratore gravino spese dovute essenzialmente a carenza di manutenzione, o aggravamenti di danni e di rischi dovuti a ritardati interventi in relazione a sinistri occorsi.  Nel complesso, peraltro, le nuove clausole sono indubbiamente per gli armatori più onerose delle precedenti, sia per i nuovi obblighi in tema di classificazione e seaworthiness della nave, sia per l'ampiamento dei rischi esclusi.

Enzo Fogliani