Diritto dei trasporti
 1994  III   931

Enzo Fogliani
 
 DA ICARO A SUPERPIPPO

     Sulla stampa nazionale del 20 novembre 1993 é stata riportata la notizia di una collisione fra un aeromobile da turismo ed un paracadutista in caduta libera. Nell'urto quest'ultimo ha avuto la meglio, essendosi semplicemente ferito ad una caviglia; l'aeromobile da turismo invece, avendo avuto nell'incidente danneggiati gli impennaggi di coda, é precipitato causando la morte dei quattro occupanti.
 
    Se la notizia non fosse così tragica verrebbe da pensare ai notissimi super eroi fumettistici, da Superman a Superpippo, che negli improbabili incidenti di questo tipo se la cavano sempre senza alcun graffio.
 
    Lasciando comunque da parte tali fantasiosi super eroi si può notare che in effetti il nostro legislatore, nel disciplinare la navigazione aerea, si é completamente dimenticato di prevedere che nel cielo possono circolare persone che non facciano uso di aeromobili, che, ricordiamo, il codice della navigazione definisce come "ogni macchina atta al trasporto per aria" (art. 743 cod. nav).
 
    Non é chiaro se la lacuna del codice sia dovuta a vedute troppo ristrette, o, al contrario, troppo ampie del legislatore. Le norme a cui fare riferimento sono infatti soltanto l'art. 820 cod. nav. e 1230 cod. nav.. Il primo consente l'uso del paracadute solo in caso di necessità, salvo l'autorizzazione del ministro dei trasporti; il secondo punisce con una ammenda chi faccia uso del paracadute fuori dei casi di necessità senza detta autorizzazione. Sembrerebbe dunque di capire che il legislatore non preveda alcun altro modo per un essere umano di circolare per il cielo: o in paracadute, o su un aeromobile. Non é escluso però che la norma di cui all'art. 820 sia semplicemente un invito ad un maggior ardimento dei cittadini ai quali, ricordiamo non é in alcun modo vietato lanciarsi da un aeromobile senza paracadute.

     Uno sport quindi consistente in tuffi da un aeromobile in volo nel mare sarebbe, sotto questo aspetto, perfettamente lecito (sempre se fosse ipotizzabile la sopravvivenza del tuffatore!).

     Nel caso accaduto in America, comunque il super eroe in caduta libera non era neppure appeso ad un paracadute al momento dell'incidente, ma era semplicemente in caduta libera. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, collisioni tra aeromobili e singole persone in volo sono più frequenti di quello che si possa immaginare. Basterà ricordare al riguardo la tragica morte del tedesco Joaquim Mairselle, imbattuto asso tedesco della seconda guerra mondiale, che gettatosi dal suo Messerschmitt ME 109 in avaria per un guasto al radiatore, fu colpito alla testa proprio dagli impennaggi di coda del suo stesso velivolo.

     De jure condendo, sarebbe invece auspicabile una disciplina che meglio tuteli i soggetti in volo non su aeromobile; come del resto esiste già in campo terrestre. Allo stato attuale infatti le possibilità di movimento e di manovra di un soggetto che non circoli a bordo di aeromobili, sono estremamente più ridotte di quelle di chi circola a bordo del velivolo.

     La cosa é tanto più importante se si pensa che in realtà, data la definizione di aeromobile prevista dal codice, restano assolutamente fuori dalle previsioni di legge (e quindi di tutela, tutti quei casi in cui il soggetto si trova in volo esclusivamente grazie alla sua forza muscolare. Si pensi, ad esempio allo stesso Icaro.

    Le sue ali e la sua cera non rispondono certamente alla definizione di aeromobile (macchina atta al trasporto per aria) esattamente come le pinne non rispondono alla correlativa definizione di nave. Pertanto tutti quei congegni che sfruttano per il sollevamento dal suolo la forza muscolare e sono atti a sollevare soltanto la persona che detta forza muscolare fornisce, non sembrano potersi definire aeromobili nel senso indicato dal codice della navigazione.

     Al giorni d'oggi sono stati sperimentati, con materiali super leggeri, velivoli a pedali in grado di raggiungere notevoli altezze e di spostarsi per notevoli spazi. In Italia non sono ancora diffusi, ma potrebbero esserlo tra breve, ed i loro occupanti sarebbero del tutto privi di tutela nei confronti di coloro che invece hanno a disposizione velivoli a motore.

 Una ragione di più per provvedere sollecitamente ad un nuovo codice della navigazione in luogo di quello oggi in vigore, vecchio più di mezzo secolo, e le cui lacune e la frettolosità di redazione diventano ogni giorno più evidenti.
 
 

 Enzo Fogliani