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1990 | II | 461 |
Enzo Fogliani
DISEGNO DI LEGGE N. 1109:
ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.
In linea con le attuali tendenze dei più importanti paesi aeronautici e tenendo presente la disciplina internazionale prevista dall'annesso ICAO n. 13, il presente disegno di legge prevede la istituzione di un apposito ente preposto alla sicurezza del volo al quale competano, fra le altre cose, anche le inchieste sui sinistri della navigazione.
Al riguardo viene quindi radicalmente modificata la disciplina vigente (art. 826 ss. cod. nav.), la quale prevedeva invece, dopo la inchiesta sommaria del direttore dell'aeroporto, la eventuale inchiesta formale, di competenza di una commissione d'inchiesta di volta in volta nominata.
La nuova disciplina delle inchieste è quindi informata a criteri di estraneità dell'ente rispetto ai soggetti il cui operato la commissione è chiamata a sindacare, e nelle speranze dei redattori dovrebbe garantire anche una maggiore celerità di intervento.
Tuttavia, alcune lacune nel testo della legge (cfr. la incompleta riformulazione dell'art. 826 cod. nav.) potrebbero vanificare questo ultimo intendimento, così come la estraneità del personale dell'ente potrebbe avere negative conseguenze per quanto attiene alla sua specifica competenza nel settore. Questa situazione, già verificatasi in passato nell'esperienza statunitense, verosimilmente costringerà alla nomina (peraltro prevista) in seno alle commissioni d'inchiesta, di ulteriori componenti esterni specializzati; circostanza questa che di per sé potrebbe inficiare la celerità di intervento rispetto al presente, sia la indipendenza delle commissioni stesse.
E' da domandarsi quindi se in concreto la nuova disciplina rappresenti
un sostanziale passo avanti rispetto al vigente quadro normativo.
Infatti, oltre ai rilievi di cui sopra, è da tenere presente che
da un lato all'ente sono devoluti molteplici compiti di studio, di coordinamento
e di controllo in tema di sicurezza del volo che difficilmente potranno
risultare incisivi in relazione al ridotto organico del personale previsto
per l'ente stesso; dall'altro non è stata prevista a suo favore
alcuna potestà regolamentare in tema di sicurezza, talché
gli eventuali rilievi o raccomandazioni dell'ente potrebbero rimanere lettera
morta in mancanza di ulteriori interventi della competente autorità
amministrativa.