Diritto dei trasporti
 1990  II   445

Enzo Fogliani
  Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale
firmata ad Ottawa il 28 maggio 1988

Si tratta di una Convenzionale internazionale, adottata contestualmente a quella sul factoring, da tempo attesa dagli operatori economici.

Nell'ordinamento italiano, nel quale le varie proposte di legge tendenti a dare una compiuta disciplina al contratto di locazione finanziaria non hanno avuto ancora l'approvazione del Parlamento, la convenzione assume un particolare valore, in quanto con la sua entrata in vigore essa potrà costituire un punto di riferimento per quanto attiene alla definizione tipica del leasing, che finora era sempre stata lasciata alla dottrina ed alla giurisprudenza.

Sostanzialmente, la Convenzione non fa che codificare le caratteristiche tipiche della locazione finanziaria nell'ambito delle parti del contratto; senza quindi apportare alcuna concreta innovazione che valorizzi anche di fronte a terzi la funzione finanziaria del contratto e, di conseguenza, la funzione di garanzia della proprietà del bene in capo al concedente.

Sotto quest'ottica, probabilmente la Convenzione delude chi aveva sperato in un intervento che favorisse lo sviluppo del leasing nel campo marittimo ed aereo. In questi settori, infatti, da un lato le norme nazionali sui requisiti di nazionalità rendono ancora poco praticabile il leasing internazionale; dall'altro il notevole numero di privilegi connessi con l'utilizzo dei beni mobili della navigazione, nonché alcune responsabilità gravanti ex lege sul proprietario rendono oggettivamente rischiosa la relativa locazione finanziaria.

Sotto questo profilo, anzi, la convenzione da un lato specifica espressamente (art. 17) di non modificare in alcunché le responsabilità imposte da altre convenzioni, dall'altro, nel soddisfacimento dì crediti sul bene locato, fa esplicitamente salve le priorità, nei confronti del proprietario concedente, concesse ai creditori dotati di privilegio sequestro, et similia su navi o aeromobili, in virtù di norme convenzionali di diritto internazionale privato (art. 7.5.b).

Da segnalare infine sempre in tema di navi e aeromobili, l'applicabilità della legge della bandiera per quanto attiene l'esistenza dei requisiti formali cui sono subordinati i diritti reali del concedente sui beni (art. 7.3.a, art. 7.3.b) e specifiche previsioni, al riguardo, per i motori di aeromobili (art. 7.3.c).
 
 

Enzo Fogliani