Trasporti
1984 n.34   


 RIASSUNTO DEI FATTI.
 
MASSIME.
 

ESTRATTI DALLA DECISIONE

(omissis)

 
(.omissis.)
 
(...omissis...)


Trasporti
1984 n.34  101

Enzo Fogliani
Nota alla sentenza alla sentenza
cassazione 23 maggio 1984, n. 6570

 Si tratta della prima sentenza di cassazione in cui è stata applicata la discussa legge 26 marzo 1983, n.  84 con cui lo Stato italiano ha unilateralmente modificato alcuni articoli delle vigenti convenzioni di diritto aereo internazionale.

Come è noto, la legge in questione sostituisce il parametro di riferimento per il calcolo del limite di responsabilità previsto dalle convenzioni internazionali sui trasporto aereo: dal franco oro Poincarè si passa infatti ai diritti speciali di. prelievo.

Non si tratta però di una sostituzione di carattere puramente formale o di un semplice cambio di denominazione dell'unità monetaria di riferimento, ma di una vera e Propria rideterminazione del limite in misura nettamente inferiore a quello previsto dal sistema normativo uniforme internazionale.

Fin dal suo esordio, la legge n. 84 aveva ricevuto alcune critiche (cfr. T. BALLARINO, in "Le nuove leggi commentate", 1983, pag. 1099 e segg.) sia per il suo contenuto, sia per la forma con cui essa era stata posta in essere.

A detta della dottrina, infatti, tale legge non solo era giunta inopportunamente a ridimensionare un limite di responsabilità già oggetto di una censura di incostituzionalità, ma lo aveva fatto in spregio - o nell'ignoranza - di procedure e di trattati internazionali a cui l'Italia è validamente vincolata.

La presente sentenza non sembra però aver recepito le motivazioni per cui la dottrina si era mostrata perplessa di fronte a questa legge; tuttavia, a prescindere dai profili di opportunità e legittimità in sede internazionale, non si può certo negare al legislatore il potere sostanziale di stabilire ex novo un diverso ammontare dei limiti.

Ciò che invece, lascia perplessi è il fatto che la cassazione abbia sostenuto la retroattività della norma, ponendosi in contrasto con l'art. 11 delle preleggi e dimenticando il fatto che i contratti su cui detta norma dispiega i suoi effetti erano stati conclusi dalle parti su ben diverse basi.

Dato che, come detto, il limite è stato dalla nuova legge sostanzialmente ridotto, non sembra lecito ritenere la portata della norma di mero carattere processuale. Né può ritenersi, come vorrebbe il supremo collegio, che la retroattività sostanziale si possa desumere dal fatto che la conversione dai diritti speciali di prelievo alle lire deve essere fatta "al momento del giudizio", dizione che, secondo la cassazione, ne autorizzerebbe l'applicazione ai procedimenti in corso. Infatti, il momento della conversione è solamente un aspetto tecnico-applicativo che va inquadrato nell'ambito di efficacia della norma: ossia la legge n. 84 dovrà applicarsi ai giudizi instaurati (o, ancor meglio, per i danni avvenuti) dopo la sua entrata in vigore; e nell'ambito di tali giudizi varrà poi la norma che prescrive la conversione, al "momento del giudizio".

  È' comunque da notarsi che il ragionamento secondo cui la applicabilità della norma ai giudizi in corso discenderebbe in ogni caso dal fatto che il calcolo debba essere compiuto nel momento in cui il giudice determina il "quantum debeatur"', ossia il momento della sentenza, non regge ad un'attenta analisi del testo normativo. Nello ordinamento italiano, infatti, il termine "giudizio" non è per nulla fungibile con quello di "sentenza", come si può desumere da un anche superficiale esame degli articoli 221 (... stato e grado del giudizio ... ), 165 e 166 ( ... costituirsi in giudizio...), 799 ed 830 (..pendenza del giudizio ... ), nonchè 279 c.p.c., il quale ultimo, in particolare, sottolinea come la sentenza sia solo la una parte statica - e non necessariamente l'ultima - del più ampio procedimento dinamico del giudizio. Pertanto secondo la legge n. 84, che in questo, si discosta dai protocolli di Montreal, la conversione del limite deve essere effettuata al "momento del giudizio", che l'ordinamento italiano fa coincidere con quello della sua introduzione, costituita dalla notifica dell'atto di citazione.

  Pertanto, seguendo il ragionamento della cassazione, a tutto voler concedere la legge n. 84 potrebbe tuttalpiù essere applicata solo ai Procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

  Oltre a ciò, si rinvengono in questa sentenza alcune affermazioni che rivelano un approccio perlomeno superficiale al problema, specialmente per quanto riguarda gli aspetti internazionalistici della questione.

  È controverso se l'art. 10 cost. vada riferito anche ai trattati internazionali, talché una legge ad essi contraria sarebbe incostituzionale . Una autorevole dottrina che ci sentiamo di condivider, propende per tale ipotesi, che peraltro non sembra condivisa dalla corte costituzionale (cfr. sent. 18 maggio 1960, n. 32), orientata verso una visione dell'ambito di applicazione della norma ristretto al solo diritto internazionale generale consuetudinario (cfr., per un campleto panorama delle problematiche relative all'art. 10 cost., A. CASSESE, "Lo Stato e la comunità internazionale", in ''Commentario alla Costituzione" a cura di G. Branca, Bologna Roma 1975, I Vol., pag. 461 e segg., ed in particolare la bibliografia contenuta a pag. 492, nota 1).

  La Presente sentenza della cassazione, seguendo una terza via tutta sua, giunge alla sconcertante affermazione secondo cui la citata legge non contrasterebbe con l'art. 10 cost. in quanto applicativa, nella sostanza, di un accordo internazionale ratificato dall'Italia ma non ancora entrato in vigore.

  A prescindere dal fatto che la legge n. 84 attiva solo in parte le norme dei protocolli di Montreal, non sembra lecito sostenere che un trattato non in vigore possa derogare sul piano applicativo ad un trattato in vigore.

Mentre infatti la convenzione di Varsavia è ratificata ed è in vigore in oltre 160 Paesi, i protocolli di Montreal sono stati ratificati soltanto da meno di una decina di Stati, ed è proprio per questo scarso consenso in sede internazionale essi non sono ancora entrati in vigore.

Ma vi è un ulteriore indice della superficialità con cui è stato affrontato il problema, ed è il fatto che la cassazione affermi che i protocolli di Montreal sono stati ratificati dall'Italia. Si è forse infatti confuso un atto di natura prettamente legislativa, quale la autorizzazione alla ratifica data dal parlamento con legge 6 febbraio 1981 n. 62, con la ratifica vera e propria, atto ulteriore di competenza però del potere esecutivo, il quale peraltro non è da ritenersi vincolato a porlo in essere nonostante la autorizzazione legislativa

Orbene, a tutt'oggi non risultano ancora essere stati depositati gli strumenti di ratifica, talché l'affermazione che i protocolli di Montreal siano stati ratificati dall'Italia risulta essere priva di ogni fondamento, col risultato di minare ancor di più una tesi già in partenza priva di basi concrete.
 
 

(Enzo Fogliani)