Diritto dei trasporti
1994 I 105

Enzo Fogliani
CASINO' VOLANTI E PROVVIDENZE PER GLI ARMATORI
 

    E' apparsa recentemente sulla stampa (Repubblica del 3 giugno 1993) la notizia che la compagnia aerea inglese Virgin Airways ha deciso di istallare a bordo dei propri aeromobili mini schermi computerizzati per giochi d'azzardo, utilizzabili durante i voli mediante carta di credito.
 
    L'istallazione di casinò su mezzi di trasporto è in voga da tempo, ma costituisce indubbiamente una novità nel settore aereo. Appare quindi interessante esaminare, alla luce della legislazione italiana, che di regola vieta il gioco d'azzardo, se ciò possa essere possibile anche nel nostro ordinamento.

    Come noto, il gioco d'azzardo è in linea generale vietato dagli artt. 718 e segg. c.p., la cui disciplina va integrata con l'art. 110 t.u.l.p.s.. Deroghe a tali norme penali sono previste nelle leggi di istituzione dei pochi Casinò, affidati in genere ad enti pubblici. Tuttavia, da una decina d'anni il gioco d'azzardo è permesso anche sulle navi da crociera, ma solo quando esse si trovano in navigazione oltre lo stretto di Gibilterra ed il canale di Suez.
 
    Appare interessante ricordare al riguardo la genesi della norma, per la quale ciò che è illecito nel Mediterraneo diviene lecito nel resto del mondo. La deroga alle norme penalistiche sul gioco d'azzardo è contenuta nell'art. 25 della legge n. 848 dell'11 dicembre 1984. Seguendo rigorosamente l'attuale indirizzo sistematico del nostro legislatore (secondo cui le norme devono essere per quanto possibile inserite in testi di leggi dal contenuto del tutto diverso), la disposizione si trova in una legge intitolata "Provvidenze a favore dell'industria armatoriale", nascosta fra contributi alla costruzione e demolizione di navi, tassi di interessi, e via dicendo.
 
    Una prima interpretazione della norma in tale contesto potrebbe indurre a pensare che il legislatore, per non gravare il contribuente italiano, abbia ritenuto di proporre agli armatori un originale metodo di acquisizione di capitali dai privati, onde finanziare con essi l'acquisto delle navi. Ma così non è. Di fatto, la legge 848 prevede per gli armatori più che sostanziosi contributi a fondo perduto a carico dello stato, e si è rivelata una graziosa torta regalo del nostro legislatore ad armatori stranieri, del quale la vista norma sul gioco d'azzardo costituisce solo la ciliegina. Vediamo come.
 
    La l. 848/1984, sulla scia delle precedenti leggi comunemente dette "sul credito navale" (in realtà sovvenzioni a fondo perduto - l. 361/1982 e successive modifiche) ha disposto l'erogazione di contributi a carico dello stato a favore delle nuove costruzioni navali. Tali contributi coprivano una buona percentuale del costo della nave (oltre i 3/4); ciò in teoria, in quanto in pratica, mediante alcuni trucchetti ben noti agli addetti ai lavori e giocando sui prezzi dei materiali importati, non era difficile all'armatore riuscire ad ottenere il rimborso dell'intero costo della nave.

    La cosa peraltro più interessante è che in realtà i contributi regalati dallo stato non andavano affatto necessariamente a cantieri o armatori italiani, ma anche (ed in genere) a stranieri, che si sono arricchiti a spese del contribuente italiano. Sotto l'aspetto della costruzione della nave, la necessaria equiparazione  degli imprenditori dei paesi CEE a quelli  italiani ha fatto sì che la costruzione delle navi ammesse ai contributi potesse effettuarsi in qualunque cantiere del Mercato comune. E non sono pochi gli armatori che, visti i più competitivi prezzi praticati dai cantieri olandesi, hanno preferito far costruire nei Paesi Bassi, con i contributi dello stato italiano, le proprie navi.
 
    Per quanto riguarda gli armatori, la legge ovviamente concedeva il beneficio del contributo alle navi che avessero (ed avessero mantenuto) la bandiera italiana. Ma al riguardo, i requisiti di nazionalità richiesti  per la bandiera non sono certo insormontabili per gli stranieri. Basta costituire una società in Italia, e curare che gli organi amministrativi e direttivi siano in maggioranza di nazionalità italiana, ex art. 143 c.n., indipendentemente  da chi ne possiede le quote; in pratica, per una s.r.l. con 20 milioni di capitale sociale, è sufficiente nominare amministratore unico un italiano.
 
    Da ciò deriva la spiegazione della norma relativa al gioco d'azzardo introdotta nella legge 848. Gli imprenditori esteri interessati a farsi regalare le navi dallo stato italiano avevano ed hanno per esse un ben preciso impiego: ossia, le fastose crociere nei Caraibi, ove ricchi americani, fra un'isola esotica e l'altra, si dilettano nello sfidare la fortuna nei casinò di bordo.
 
    Ciò non era ovviamente possibile, fino ad allora, su navi di bandiera italiana, ed avrebbe pregiudicato il successo delle crociere a bordo delle navi di bandiera italiana; ed allora, ecco la ciliegina sulla torta regalo, ossia il permesso di istallare casinò a bordo.
 
    Di fatto, dunque, oggi nei Caraibi circolano e circoleranno ancora per molto (almeno sino al pagamento dell'ultima rata di contributo dello stato italiano) navi con bandiera italiana  che non hanno mai visto neppure il Mediterraneo, o al più in Italia sono state soltanto costruite; graziosi doni di svariate decine di miliardi (a spese dei contribuenti) da parte del nostro legislatore ad imprenditori stranieri (e non) dagli influenti appoggi.

    Questa dunque la reale ratio della norma, ben nota agli addetti ai lavori. Quanto invece alla ratio ufficiale, essa può riassumersi nei soliti discorsi relativi alla diminuzione dell'interesse dello stato della bandiera ai reati di poco conto che, su navi lontane dal suolo patrio, non turbano i costumi e l'ordine pubblico, e via dicendo.
 
    Dato però che è solo la ratio ufficiale quella che rimarrà ai posteri, e quella su cui i giuristi possono ragionare per tentare di ricucire le fila di un sistema che il legislatore non si preoccupa di curare, si può tentare su tale base di verificare se la norma si applicabile anche al trasporto aereo.

    La risposta non sembra poter essere positiva. Anche se indubbiamente l'identica ratio "ufficiale" sussiste anche per la navigazione aerea, trattandosi di norma di carattere penale non appare possibile invocare una interpretazione analogica.
 
    Ad ogni buon conto, se l'iniziativa della Virgin Airlines avrà successo, difficilmente il giurista dovrà impegnarsi in tali compiti interpretativi. E' infatti verosimile che il parlamento italiano si accorgerà improvvisamente di quanto poco turbi l'ordine pubblico interno un passeggero che gioca a videogame a 7.000 metri di quota, e sforni una norma che consenta alla compagnia aerea di bandiera - dietro versamento all'erario di congrui diritti - di seguire l'esempio della Virgin Airlines.
 
    Resterebbe forse da appurare se, come le navi, esistano anche aerei da crociera; ma, trattandosi di definizione non normativa, lo scoglio potrebbe essere superato denominando appunto "da crociera" gli aeromobili dotati di casinò volante.
 

 Enzo Fogliani