Diritto dei trasporti
2002
 
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Cristina De Marzi

Attrazione.fatale!

Quello che ci accingiamo a raccontarvi non è proprio il classico "caso di scuola" e né mai, riteniamo, potrà essere citato ad esempio di sinistri alla persona del passeggero durante il volo. Tuttavia non poteva passare inosservato quanto abbiamo letto su un quotidiano dello scorso 23 gennaio 2002, in cui si riporta l'insolito episodio verificatosi su un Boeing 767 della compagnia scandinava SAS durante una attraversata transatlantica.

Una signora, che stava utilizzando i servizi igienici dell'aereo, ha azionato l'impianto di scarico senza essersi prima alzata dal WC, innescando un.irresistibile effetto ventosa, che l'ha - è il caso di dirlo - fatalmente attratta all'aereo e trattenuta per tutto il viaggio in una quanto mai imbarazzante situazione, dalla quale nessun membro dell'equipaggio è riuscito a "sollevarla"! Soltanto una volta atterrato l'aereo, i tecnici dell'aeroporto di New York sono riusciti a liberarla. A quel che risulta, la signora è stata prontamente indennizzata dalla compagnia aerea.

Posto che l'incidente è piuttosto insolito - o almeno ce lo auguriamo! - e che difficilmente si può trovare una norma ad hoc per la fattispecie in esame, ci siamo chiesti a quali norme avrebbe potuto far ricorso il legale della signora se la compagnia aerea non avesse subito messo a tacere la faccenda con l'indennizzo riconosciutole.

Sicuramente, essendo il volo in questione un trasporto aereo internazionale, è necessario rifarsi all'art. 17 della Convenzione di Varsavia ed alla nozione di accident, anche se tendenzialmente se ne esclude l'ambito applicativo a danni al passeggero che siano derivati da eventi abituali e normali di volo. Sicuramente l'evento in sé - l'azionamento di un impianto di scarico - è tutt'altro che eccezionale, tuttavia bisognerebbe verificare se l'effetto derivatone sia stato causato da una anomalia del funzionamento dell'impianto stesso.

Altra questione da affrontare sarebbe, poi, quella relativa alla indiscussa possibilità del passeggero di autodanneggiarsi. Se, infatti, la signora avesse omesso di seguire le istruzioni relative all'azionamento dell'impianto di scarico che la avvertivano di quali manovre fosse necessario seguire per non rimanere intrappolati, allora sarebbe configurabile una ipotesi di colpa del passeggero e sarebbe esclusa la responsabilità del vettore.

Altra difficoltà è poi relativa alla quantificazione del danno ed alla discussa problematica del trauma psichico, che nel caso di specie non ci sentiamo di escludere!

Tutte le possibili ipotesi e soluzioni vengono tuttavia azzerate dalla circostanza oggettiva che il passeggero aveva semplicemente usufruito della toilette. Ora: che vi fossero delle istruzioni tecniche da seguire, o che la signora non si sia trovata in circostanze tali da poterle leggerle non ci è dato sapere. Certo è che le compagnie aeree, visto l'accaduto, dovrebbero prendere adeguate precauzioni al fine di evitare che un tale increscioso inconveniente possa ripetersi.

 
 

   Cristina De Marzi