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Un veicolo, in fase di manovra, ne tampona un altro, cagionandone la rottura delle luci di posizione; ne segue acceso diverbio tra i due conducenti e conseguente intervento della polizia che redige il dovuto verbale.
Indovina indovinello, quante colonne ha dedicato a questa notizia il Corriere della Sera del 5 marzo 1999? Spiacente, avete sbagliato! e non cercate di riprovare, perché non indovinereste mai! La risposta giusta è tre colonne. Se adesso state pensando che nella redazione del giornale milanese qualcuno è impazzito, è evidente che necessitate di qualche informazione in più su questo curioso tamponamento.
Dovete sapere che l'incidente descritto non è avvenuto nel centro di una grande metropoli e non ha coinvolto due automobilisti distratti, ma è capitato sul molo delle partenze nazionali dell'aeroporto di Fiumicino ed ha avuto come protagonisti un furgone del catering ed un aeromobile dell'Alitalia! Parrebbe, infatti, almeno ad una prima ricostruzione dei fatti, che, mentre a bordo del velivolo gli assistenti di volo si accingevano ad illustrare la collocazione delle uscite d'emergenza, il camioncino, cercando di tornare verso gli hangar, dopo aver scaricato i vassoi per il pranzo dei passeggeri dell'aeromobile, abbia urtato, con il montacarichi, un'ala dell'aeroplano cagionando la rottura delle luci di posizione. Tutto è bene quel che finisce bene; i passeggeri sono stati imbarcati su di un altro aereo ed hanno potuto raggiungere la loro meta.
Facile individuare le conseguenze giuridiche del fatto.
Non può parlarsi di urto perché lo scontro non è avvenuto
tra due mobili della navigazione e perché l'aeromobile era fermo
e non aveva ancora iniziato le operazioni di volo (art. 974 c. nav.). Quest'ultima
circostanza, unita al fatto che responsabile dell'incidente è stato
il veicolo terrestre, rende altresì inapplicabile la disciplina
dei danni a terzi sulla superficie. Neppure potrà ricorrersi all'art.
2054 c.c., perché, stante lo stretto collegamento tra questa norma
e la circolazione stradale, non può affermarsi che il concetto di
veicolo, ai sensi di detta disposizione, possa ricomprendere anche l'aeromobile.
Ne segue che la fattispecie sarà regolata dall'art. 2043 c.c. Questo,
almeno, quello che avevamo pensato prima di leggere la fine dell'articolo:
pare, infatti, citiamo testualmente, che «episodi del genere non
sono infrequenti sulla pista del Leonardo da Vinci: furgoni che sbattono
contro aerei, automobili che tamponano automobili». Se questa
è la situazione, allora, potrebbe anche profilarsi una responsabilità,
quanto meno per omessa vigilanza, della società responsabile della
gestione dell'aeroporto, responsabilità che, considerata la delicatezza
delle fasi di involo ed approdo, potrebbe anche essere disciplinata dall'art.
2050 c.c.