Diritto dei trasporti
1999
I
pag. 546

Massimo Deiana
Una bella figura . quasi gratis

   Finalmente questa rubrica ospita il commento a un fatto positivo (generato comunque da un «misfatto») e non la solita geremiade relativa a grandi o piccoli disservizi nel settore dei trasporti. Alla soddisfazione della redazione si aggiunge quella personale di chi scrive, che, colpito in prima persona dalla ria sorte, è stato inopinatamente ristorato del disagio subito.

   Ma veniamo ai fatti: nel settembre del 1998 un gruppo di trenta studenti dell'Università di Cagliari, accompagnato dal sottoscritto e da un collega, partiva alla volta degli Stati Uniti per un viaggio di studio, ospite dell'amministrazione statunitense. Il gruppo era diretto a Washington, sui voli della U.S Airways, con scalo a Philadelphia.

   Alla partenza da Roma si verificò un notevole ritardo dovuto a congestione del traffico aereo sullo scalo di Fiumicino per cui il volo, nonostante un certo recupero in viaggio, giunse a Philadelphia con oltre due ore di ritardo. A seguito di ciò non fu possibile proseguire il viaggio con il programmato volo Philadelphia-Washington, né essere riprotetti tutti insieme su un volo successivo a causa dell'entità del gruppo (32 persone).

    Il vettore, dopo essersi scusato per il disservizio a mezzo del proprio responsabile di scalo, ovviò all'inconveniente mettendo tempestivamente a disposizione della comitiva un bus ed effettuando via terra il collegamento previsto. Il gruppo giunse all'aeroporto di Washington con circa 5 ore di ritardo.

   Stanchi, ma felici, i nostri giunsero alfine alla meta e, complice una dormita rigeneratrice, archiviarono ben presto la disavventura.

Grande fu quindi lo stupore di tutti nel ricevere, sei mesi dopo tali accadimenti, una sorpresa tanto gradita quanto inattesa.
La U.S. Airways, non sollecitata né richiesta, tramite l'agenzia di viaggi che aveva venduto il pacchetto, faceva pervenire a tutti i partecipanti alla spedizione colpiti dal disguido una letterina di scuse accompagnata da un voucher del valore di cento dollari valido per l'acquisto, entro il 1999, di un biglietto per qualsiasi destinazione da essa servita.

   Una bella figura a costo praticamente zero, perché presumibilmente pochissimi vouchers verranno utilizzati, ma pur sempre un gesto encomiabile che suggerisce alcune riflessioni.

   Ci troviamo di fronte a un'ipotesi di risarcimento forfettario del disagio da ritardo, erogato unilateralmente dal vettore in sede di autoregolamentazione.

   Circa il disagio da ritardo, deve segnalarsi come la giurisprudenza americana abbia da tempo riconosciuto nel settore dei trasporti la risarcibilità dell'emotional distress provocato dal ritardo e dalle sue conseguenze, attribuendogli una dimensione monetaria parametrata equitativamente al costo della prestazione non eseguita nei tempi prefissati.

    Nel nostro Paese un orientamento simile sta lentamente affiorando ad opera di alcune recenti decisioni dei giudici di pace (cfr., a titolo di esempio, quella del Giudice di pace di Sassari del 4 novembre del 1998, in Dir. trasp. 1999, 293, e quella del Giudice di pace di Mestre del 13 gennaio 1999, che verrà pubblicata prossimamente).

   Queste decisioni, pur prescindendo da valutazioni sulla loro correttezza formale e sulla loro condivisibilità sostanziale, hanno il duplice merito di scuotere dal torpore le coscienze degli utenti, troppo spesso rassegnati e persuasi di non avere strumenti di reazione alle patologie del servizio di trasporto aereo, e di rappresentare alle imprese vettoriali una fonte di responsabilità colpevolmente ignorata.

   Il ritardo e il disservizio nel trasporto aereo sono infatti troppo spesso accettati dalla coscienza sociale come elementi ineluttabili e fisiologici e sempre più spesso sono gli stessi vettori che per motivi facilmente intuibili ingenerano o perlomeno favoriscono tale atteggiamento.

    In tal senso debbono intendersi le «Informazioni ai passeggeri sul traffico aereo» che l'Alitalia ha recentemente sistemato in bella evidenza sui propri banchi di accettazione.

   Nell'ameno cartoncino in 35 righe scarse il viaggiatore viene ampiamente edotto circa la complessità e la criticità dell'industria del trasporto aereo e circa i meccanismi che governano il traffico, facendo superficiali riferimenti a enti (Eurocontrol) e concetti (aerovie) di notevole complessità, per giungere alla conclusione che la compagnia aerea non è in grado di governare il settore e non è quindi da ritenere responsabile dei disservizi e dei ritardi.

    Nonostante la scontata chiusura dell'avviso, con le rituali sentite scuse ed i ringraziamenti per la comprensione, non si riesce a superare la sensazione che ci si trovi di fronte a una moderna applicazione dell'antica equazione excusatio non petita - accusatio manifesta.

    Fortunatamente nelle Indie occidentali, mercè forse un più attento e incisivo intervento giurisprudenziale, vi è un approccio profondamente diverso a tali problemi, vi è ancora chi ha l'interesse ed il piacere di coccolare il cliente ed ha ancora il piacere di fare qualche bella figura, seppur quasi gratis, con un poco di intelligenza, un pizzico di fantasia e tanto, tanto rispetto per il passeggero.

MASSIMO DEIANA