Diritto dei trasporti
1999
I
pag. 545

Simona Zanelli
Prendi un biglietto, ne paghi tre

   Il principio per il quale il biglietto di passaggio costituisce il titolo di legittimazione al trasporto di persone e rappresenta la prova della conclusione del contratto per il viaggio in esso indicato non è accolto, forse, in tutti gli ordinamenti o, comunque, non acquista ovunque la medesima rilevanza giuridica se è vero che, tanto oltre oceano quanto nella vecchia Europa, è prassi non infrequente che il vettore, al momento dell'imbarco del passeggero, si faccia consegnare da questi il biglietto precedentemente venduto, senza rilasciare alcun genere di ricevuta.

   Questa è, a quanto ci è dato sapere, la prassi seguita per l'imbarco sul battello che, negli Stati Uniti, consente di giungere in prossimità del fronte delle Niagara Falls, permettendo di godere del grandioso spettacolo delle acque che precipitano nel Lago Eire. Medesimo comportamento è tenuto dai vettori dei traghetti che offrono ai turisti il passaggio da un'isola all'altra nella Scozia settentrionale.

    Come potrà il passeggero, in questi e in altri casi analoghi, fornire la prova dell'avvenuta conclusione del contratto se viene privato di essa dallo stesso vettore (contro il quale la prova in questione potrebbe essere prodotta)? Dovrà egli soltanto fidarsi della correttezza, o meglio, della lealtà del vettore stesso?

    Vigente il nostro ordinamento, basta un breve richiamo alle norme dettate dal codice della navigazione agli art. 396 ss. per individuare tutte le conseguenze alle quali andrebbe incontro colui il quale risultasse imbarcato a bordo di una nave senza essere in possesso di regolare biglietto di passaggio.

    Il passeggero, in un simile caso, potrebbe essere considerato un clandestino, senza avere la possibilità di provare il contrario e, se mancasse di dare immediato avviso al comandante o al commissario di bordo del fatto di non essere in possesso del titolo che lo legittima a trovarsi a bordo della nave, si ritroverebbe punito con la sanzione di cui all'art. 399 c. nav. del pagamento del doppio del prezzo di passaggio, oltre, naturalmente, al risarcimento del danno. A conti fatti, il nostro passeggero si ritroverebbe ad aver corrisposto al vettore il prezzo di tre biglietti di passaggio più un congruo risarcimento .
«Prendi uno, paghi tre biglietti», potrebbe essere lo slogan usato dal vettore che utilizzasse la prassi su esposta per allettare i potenziali utenti ad acquistare il biglietto di trasporto.

SIMONA ZANELLI