Diritto dei trasporti
1999 107


Gabriele Silingardi


A proposito di un'interpretazione alla . lettera del contratto di pacchetto turistico e della connessa esigenza di tutela del tour operator contro la bulimia consumeristica

    La tematica relativa alla tutela di quel particolare consumatore che acquista pacchetti turistici è stata sufficientemente approfondita sia in sede dottrinale che giurisprudenziale e legislativa. In particolare il d.lg. 111/1995 individua penetranti ed efficaci strumenti di tutela del consumatore-turista, che hanno portato, negli ultimi anni, ad un sensibile incremento del contenzioso anche giudiziale.
    Ora, fra tante cause di nobile lignaggio e meritevoli di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria (lesioni personali, overbooking, ecc.) ve ne sono alcune per le quali l'unica naturale loro destinazione sarebbe quella del . cestino!
    Prima fattispecie: un turista presenta un reclamo avverso un tour operator accusato di avergli fornito sì un ottimo pacchetto, fatto di gite perfettamente organizzate e luculliane libagioni, ma il tutto macchiato da un grave neo: la mancata fornitura fra le varie escursioni proposte (il tour della costa, la visita all'agriturismo, ecc.) delle «escursioni termiche» pur preannunciate nel programma di viaggio!
    Chissà se il giudice (caso mai di pace) condannerà il tour operator per danno da vacanza rovinata in conseguenza della mancata fornitura delle . escursioni termiche.
    Altra fattispecie: fra le istruzioni fornite dal tour operator ad un turista che ne aveva acquistato un pacchetto, ve ne era una riguardante il mancato inserimento, fra le prestazioni comprese nella quota, della fornitura del sacco a pelo. In pratica il tour operator voleva inequivocabilmente chiarire che la quota non comprendeva la fornitura del sacco a pelo.
    Ora un turista particolarmente previdente, ha pensato bene di portarsi dietro per tutta la durata del viaggio (venti giorni) anche un tanto confortevole quanto voluminoso sacco a pelo. Unico problema: per diciannove notti un non meno comodo letto era a disposizione in hotel regolarmente prenotati ed altrettanto efficacemente fruiti. Di qui la lamentela e la conseguente richiesta di risarcimento.
    Come mai - cosÏ viene argomentato il reclamo - il tour operator mi ha indotto a presentarmi presso diciannove receptions alberghiere con un voluminoso sacco a pelo che sbucava fra i miei bagagli? Anche perché - e questo forse era il motivo principale della doglianza - gli altri partecipanti al viaggio non avevano con loro l'ingombrante oggetto!
    Che ne potrà pensare il giudice (al quale il reclamante ha minacciato di rivolgersi) della disavventura capitata al turista, il quale, per venti giorni, si è presentato in hotel con un sacco a pelo poi rivelatosi inutile?
Il nostro modesto avviso su questa fattispecie che pare aver procurato gravi pregiudizi psico-fisici al turista è che se nel primo caso poteva essere sufficiente un cestino, qui occorrerebbe richiamare ben altri più capaci contenitori ecologici. Anche perché, se così non fosse, si arriverebbe all'assurdo di condannare il tour operator nei casi in cui i servizi ricettivi alberghieri siano regolarmente forniti e di assolverlo nei casi in cui, a causa di overbooking o di altro disservizio, il sacco a pelo si riveli . utile.

G. S.