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1999 | 107 |
A proposito di un'interpretazione alla . lettera del contratto di pacchetto turistico e della connessa esigenza di tutela del tour operator contro la bulimia consumeristica
La tematica relativa alla tutela di quel particolare
consumatore che acquista pacchetti turistici è stata sufficientemente
approfondita sia in sede dottrinale che giurisprudenziale e legislativa.
In particolare il d.lg. 111/1995 individua penetranti ed efficaci strumenti
di tutela del consumatore-turista, che hanno portato, negli ultimi anni,
ad un sensibile incremento del contenzioso anche giudiziale.
Ora, fra tante cause di nobile lignaggio e meritevoli
di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria (lesioni personali,
overbooking, ecc.) ve ne sono alcune per le quali l'unica naturale
loro destinazione sarebbe quella del . cestino!
Prima fattispecie: un turista presenta un reclamo
avverso un tour operator accusato di avergli fornito sì un ottimo
pacchetto, fatto di gite perfettamente organizzate e luculliane libagioni,
ma il tutto macchiato da un grave neo: la mancata fornitura fra le varie
escursioni proposte (il tour della costa, la visita all'agriturismo,
ecc.) delle «escursioni termiche» pur preannunciate
nel programma di viaggio!
Chissà se il giudice (caso mai di pace) condannerà
il tour operator per danno da vacanza rovinata in conseguenza della
mancata fornitura delle . escursioni termiche.
Altra fattispecie: fra le istruzioni fornite dal
tour
operator ad un turista che ne aveva acquistato un pacchetto, ve ne
era una riguardante il mancato inserimento, fra le prestazioni comprese
nella quota, della fornitura del sacco a pelo. In pratica il tour operator
voleva inequivocabilmente chiarire che la quota non comprendeva la fornitura
del sacco a pelo.
Ora un turista particolarmente previdente, ha pensato
bene di portarsi dietro per tutta la durata del viaggio (venti giorni)
anche un tanto confortevole quanto voluminoso sacco a pelo. Unico problema:
per diciannove notti un non meno comodo letto era a disposizione in hotel
regolarmente prenotati ed altrettanto efficacemente fruiti. Di qui la lamentela
e la conseguente richiesta di risarcimento.
Come mai - cosÏ viene argomentato il reclamo
- il tour operator mi ha indotto a presentarmi presso diciannove
receptions
alberghiere con un voluminoso sacco a pelo che sbucava fra i miei bagagli?
Anche perché - e questo forse era il motivo principale della doglianza
- gli altri partecipanti al viaggio non avevano con loro l'ingombrante
oggetto!
Che ne potrà pensare il giudice (al quale
il reclamante ha minacciato di rivolgersi) della disavventura capitata
al turista, il quale, per venti giorni, si è presentato in hotel
con un sacco a pelo poi rivelatosi inutile?
Il nostro modesto avviso su questa fattispecie che pare aver procurato
gravi pregiudizi psico-fisici al turista è che se nel primo caso
poteva essere sufficiente un cestino, qui occorrerebbe richiamare ben altri
più capaci contenitori ecologici. Anche perché, se così
non fosse, si arriverebbe all'assurdo di condannare il tour operator
nei casi in cui i servizi ricettivi alberghieri siano regolarmente forniti
e di assolverlo nei casi in cui, a causa di overbooking o di altro
disservizio, il sacco a pelo si riveli . utile.