Diritto dei trasporti
1999 106


Federico Bianca

Recenti contributi in materia di documenti di legittimazione ad opera di un impiegato dell'ufficio bagagli smarriti

    Il quotidiano La Repubblica del 1° settembre 1998 riporta il resoconto indignato di una lettrice la quale, giunta al termine del suo viaggio aereo, non ritrova una valigia consegnata al vettore. La valigia viene poi ritrovata dopo tre giorni, ma fra lo scontrino in possesso della viaggiatrice e quello applicato al bagaglio c'è una differenza di più di cento numeri!
    L'impiegato dell'ufficio bagagli smarriti propone la «prova finestra»: chiede alla signora cosa ci sia nella valigia; apre, verifica la corrispondenza fra il dichiarato ed il contenuto e riconsegna il tutto alla legittima proprietaria.
    La signora suggerisce di mettere un appunto nella sua pratica per facilitare il riscontro con il passeggero con il quale c'è stato lo scambio, ma l'impiegato la congeda senza darle soddisfazione. La viaggiatrice - perplessa - se ne va con il suo bagaglio, pensando probabilmente: «Ma allora lo scontrino a che cosa serve?». Eppure l'episodio che l'ha vista protagonista una risposta gliel'ha già data: di fronte alla prova della proprietà del bagaglio l'irregolarità formale dell'etichetta di identificazione non ha alcuna importanza.
    Va a tale proposito rilevato che la norma dell'art. 2002 c.c. ha avuto in questo caso un'applicazione parzialmente corretta. Infatti, mentre l'impiegato si è comportato correttamente nel verificare il rapporto effettivo esistente fra la viaggiatrice e la valigia (titolo di proprietà), viceversa ha commesso un'imprudenza nel momento in cui non ha fatto sottoscrivere alla passeggera un verbale di consegna che facesse prova dell'avvenuta consegna del bagaglio al legittimo proprietario.
    È rimasta infatti l'eventualità che se il passeggero con lo scontrino relativo a quel bagaglio si fosse presentato chiedendone la consegna, il vettore sarebbe rimasto esposto al reclamo per perdita senza poter eccepire nulla in proposito. Infatti, dal momento che il bagaglio non c'è più non è possibile verificare l'infondatezza del reclamo del passeggero. L'imprudenza dell'addetto ha in sostanza fatto sorgere in capo al secondo presentatore dello scontrino una legittimazione attiva che i documenti di legittimazione, per dottrina concorde, proprio non hanno.

FEDERICO BIANCA