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1999 | 106 |
Recenti contributi in materia di documenti di legittimazione ad opera di un impiegato dell'ufficio bagagli smarriti
Il quotidiano La Repubblica del 1° settembre
1998 riporta il resoconto indignato di una lettrice la quale, giunta al
termine del suo viaggio aereo, non ritrova una valigia consegnata al vettore.
La valigia viene poi ritrovata dopo tre giorni, ma fra lo scontrino in
possesso della viaggiatrice e quello applicato al bagaglio c'è una
differenza di più di cento numeri!
L'impiegato dell'ufficio bagagli smarriti propone
la «prova finestra»: chiede alla signora cosa ci sia nella
valigia; apre, verifica la corrispondenza fra il dichiarato ed il contenuto
e riconsegna il tutto alla legittima proprietaria.
La signora suggerisce di mettere un appunto nella
sua pratica per facilitare il riscontro con il passeggero con il quale
c'è stato lo scambio, ma l'impiegato la congeda senza darle soddisfazione.
La viaggiatrice - perplessa - se ne va con il suo bagaglio, pensando probabilmente:
«Ma allora lo scontrino a che cosa serve?». Eppure l'episodio
che l'ha vista protagonista una risposta gliel'ha già data: di fronte
alla prova della proprietà del bagaglio l'irregolarità formale
dell'etichetta di identificazione non ha alcuna importanza.
Va a tale proposito rilevato che la norma dell'art.
2002 c.c. ha avuto in questo caso un'applicazione parzialmente corretta.
Infatti, mentre l'impiegato si è comportato correttamente nel verificare
il rapporto effettivo esistente fra la viaggiatrice e la valigia (titolo
di proprietà), viceversa ha commesso un'imprudenza nel momento in
cui non ha fatto sottoscrivere alla passeggera un verbale di consegna che
facesse prova dell'avvenuta consegna del bagaglio al legittimo proprietario.
È rimasta infatti l'eventualità che
se il passeggero con lo scontrino relativo a quel bagaglio si fosse presentato
chiedendone la consegna, il vettore sarebbe rimasto esposto al reclamo
per perdita senza poter eccepire nulla in proposito. Infatti, dal momento
che il bagaglio non c'è più non è possibile verificare
l'infondatezza del reclamo del passeggero. L'imprudenza dell'addetto ha
in sostanza fatto sorgere in capo al secondo presentatore dello scontrino
una legittimazione attiva che i documenti di legittimazione, per dottrina
concorde, proprio non hanno.
FEDERICO BIANCA