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1999 | 104 |
Bagaglio non consegnato, bagaglio assicurato
La sorte dei bagagli posizionati negli appositi vani
predisposti dalle Ferrovie dello Stato nei treni di tipo Pendolino sembra
avviarsi verso miglior fine. Non sono stati rari, infatti, i casi di richieste
di risarcimento da parte di passeggeri vittime della scaltrezza di nuovi
ladri specializzati nel furto dei bagagli sistemati nella zona antistante
tali vetture che, approfittando delle brevi soste del treno, riescono ad
agire senza alcun timore né di essere visti, né, se visti,
di essere catturati per tempo.
La vicenda di cui vogliamo occuparci in particolare
riguarda una professionista romana, assidua utente del treno Pendolino
nella tratta Milano-Roma. Arrivata in stazione, individuato il proprio
treno, prima di prendere posto, posiziona la valigia nell'apposito vano
predisposto per i bagagli voluminosi, visto che la struttura aerodinamica
dei treni del tipo Pendolino non consente di alloggiare i bagagli, se non
quelli di piccole dimensioni, in siti corrispondenti ai singoli posti.
Dopo circa dieci minuti la passeggera si alza per controllare che la valigia
fosse ben sistemata, ma del bagaglio, purtroppo, nessuna traccia. Invitata
dal capotreno, scende e sporge formale denuncia del furto subito presso
l'ufficio della polizia ferroviaria di Milano, ciò comportando,
tra l'altro, ulteriore disagio e la necessità di utilizzare una
vettura successiva. Al furto, oltre alla denuncia, segue domanda di risarcimento
del danno, presentata alla divisione passeggeri delle Ferrovie dello Stato
s.p.a.
La risposta ricevuta, tuttavia, non è quella
attesa, difendendosi l'azienda invocando l'art. 13, § 4-bis, delle
vigenti «Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle
F.S.» e successive modificazioni e integrazioni, approvate con
r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito in l. 4 aprile 1935 n. 911.
La norma in questione, relativa alla «Responsabilità per
danno alle cose», così recita: «Le cose e gli
animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del
viaggiatore». Singolare, ed anzi significativo, che non sia stata
richiamata la più precisa norma contenuta nel § 5 dell'art.
16 del d.P.R. 30 marzo 1961, così come modificato dall'art. 6 della
l. 7 luglio 1977 n. 754, che recita: «Tutte le cose che rimangono
presso i viaggiatori restano sempre ed esclusivamente sotto la loro custodia».
La medesima disposizione è precisamente ripetuta nel paragrafo quarto,
relativo al trasporto dei bagagli a mano, delle attuali Condizioni generali
di trasporto delle Ferrovie dello Stato. Tale disposizione, nonostante
ribadisca il principio dell'obbligo di custodia in capo al proprietario
per il bagaglio non consegnato, tuttavia apre nuovi spiragli interpretativi
specificamente nel caso di viaggi in Pendolino. Le parole «rimangono
presso», infatti, presuppongono che il passeggero sia posto nelle
condizioni di custodire il proprio bene e quindi, preliminarmente, che
questo rimanga nella disponibilità del suo campo visivo. Che ciò
avvenga concretamente nel caso dei viaggi sui treni di tipo Pendolino è
quantomeno dubitabile, considerato che a) i bagagli si trovano al di là
della porta scorrevole del vagone a disposizione dei viaggiatori; b) la
trasparenza della porta non consentirebbe comunque di esercitare il proprio
obbligo di custodia, considerato che, secondo la disposizione delle poltrone,
ci saranno sempre viaggiatori rivolti spalle contro porta e quindi contro
bagaglio; c) il viaggiatore che volesse, nonostante tutto, sorvegliare
il proprio bene non potrebbe comunque farlo, data anche la ristrettezza
ed esiguità dello spazio in prossimità dell'accesso alla
vettura.
Evidente, a questo punto, l'incertezza normativa
cui tale problematica conduce, dato che le norme sui bagagli non consegnati
appaiono applicabili solo ai tradizionali treni, dove il viaggiatore è
nella concreta possibilità di custodire il proprio bene. In caso
di lacune legislative non resta altro, dunque, che ricorrere all'art. 12
disp. prel. e quindi al criterio dell'analogia. La norma che in questo
caso appare applicabile è quella dell'art. 1783 c.c. in tema di
responsabilità per le cose portate in albergo, di cui l'albergatore
è responsabile per essere state ivi condotte in dipendenza del contratto
di albergo. Non si dimentichi, inoltre, che il successivo art. 1786 c.c.
dispone l'applicazione della responsabilità ex art. 1783 c.c. in
capo a stabilimenti e locali assimilati agli alberghi, tra i quali si parla
anche di carrozze letto. Le ragioni di tale estensione di disciplina possono
rinvenirsi o nella necessità che il viaggiatore sia comunque garantito
rispetto ad una deviazione da un ordinato e regolare svolgimento del servizio,
o nella opportunità di sottoporlo alla custodia delle proprie cose
limitatamente a ciò che non costituisca intralcio al godimento del
servizio.
La giurisprudenza al riguardo è stata molto
scarsa e allineata verso la negazione della responsabilità delle
Ferrovie dello Stato sulla scorta delle norme sopra citate, ma a conforto
di quanto sopra osservato si pone una sentenza del Giudice di pace di Parma
del 13 novembre 1996, che ha segnato una interessante inversione di tendenza
proprio riguardo ad un caso come quello sopra segnalato. È probabilmente
a questa sentenza che si deve una maggiore attenzione delle Ferrovie dello
Stato verso tali fenomeni, che ha portato a sua volta alla compilazione
di una polizza che, a prescindere da ogni ammissione di responsabilità
dell'azienda, assicurerà i viaggiatori contro tali furti.
ANNARITA FRANCHI