Diritto dei trasporti
1999 104


Annarita Franchi

Bagaglio non consegnato, bagaglio assicurato

    La sorte dei bagagli posizionati negli appositi vani predisposti dalle Ferrovie dello Stato nei treni di tipo Pendolino sembra avviarsi verso miglior fine. Non sono stati rari, infatti, i casi di richieste di risarcimento da parte di passeggeri vittime della scaltrezza di nuovi ladri specializzati nel furto dei bagagli sistemati nella zona antistante tali vetture che, approfittando delle brevi soste del treno, riescono ad agire senza alcun timore né di essere visti, né, se visti, di essere catturati per tempo.
    La vicenda di cui vogliamo occuparci in particolare riguarda una professionista romana, assidua utente del treno Pendolino nella tratta Milano-Roma. Arrivata in stazione, individuato il proprio treno, prima di prendere posto, posiziona la valigia nell'apposito vano predisposto per i bagagli voluminosi, visto che la struttura aerodinamica dei treni del tipo Pendolino non consente di alloggiare i bagagli, se non quelli di piccole dimensioni, in siti corrispondenti ai singoli posti. Dopo circa dieci minuti la passeggera si alza per controllare che la valigia fosse ben sistemata, ma del bagaglio, purtroppo, nessuna traccia. Invitata dal capotreno, scende e sporge formale denuncia del furto subito presso l'ufficio della polizia ferroviaria di Milano, ciò comportando, tra l'altro, ulteriore disagio e la necessità di utilizzare una vettura successiva. Al furto, oltre alla denuncia, segue domanda di risarcimento del danno, presentata alla divisione passeggeri delle Ferrovie dello Stato s.p.a.
    La risposta ricevuta, tuttavia, non è quella attesa, difendendosi l'azienda invocando l'art. 13, § 4-bis, delle vigenti «Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle F.S.» e successive modificazioni e integrazioni, approvate con r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito in l. 4 aprile 1935 n. 911. La norma in questione, relativa alla «Responsabilità per danno alle cose», così recita: «Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore». Singolare, ed anzi significativo, che non sia stata richiamata la più precisa norma contenuta nel § 5 dell'art. 16 del d.P.R. 30 marzo 1961, così come modificato dall'art. 6 della l. 7 luglio 1977 n. 754, che recita: «Tutte le cose che rimangono presso i viaggiatori restano sempre ed esclusivamente sotto la loro custodia». La medesima disposizione è precisamente ripetuta nel paragrafo quarto, relativo al trasporto dei bagagli a mano, delle attuali Condizioni generali di trasporto delle Ferrovie dello Stato. Tale disposizione, nonostante ribadisca il principio dell'obbligo di custodia in capo al proprietario per il bagaglio non consegnato, tuttavia apre nuovi spiragli interpretativi specificamente nel caso di viaggi in Pendolino. Le parole «rimangono presso», infatti, presuppongono che il passeggero sia posto nelle condizioni di custodire il proprio bene e quindi, preliminarmente, che questo rimanga nella disponibilità del suo campo visivo. Che ciò avvenga concretamente nel caso dei viaggi sui treni di tipo Pendolino è quantomeno dubitabile, considerato che a) i bagagli si trovano al di là della porta scorrevole del vagone a disposizione dei viaggiatori; b) la trasparenza della porta non consentirebbe comunque di esercitare il proprio obbligo di custodia, considerato che, secondo la disposizione delle poltrone, ci saranno sempre viaggiatori rivolti spalle contro porta e quindi contro bagaglio; c) il viaggiatore che volesse, nonostante tutto, sorvegliare il proprio bene non potrebbe comunque farlo, data anche la ristrettezza ed esiguità dello spazio in prossimità dell'accesso alla vettura.
    Evidente, a questo punto, l'incertezza normativa cui tale problematica conduce, dato che le norme sui bagagli non consegnati appaiono applicabili solo ai tradizionali treni, dove il viaggiatore è nella concreta possibilità di custodire il proprio bene. In caso di lacune legislative non resta altro, dunque, che ricorrere all'art. 12 disp. prel. e quindi al criterio dell'analogia. La norma che in questo caso appare applicabile è quella dell'art. 1783 c.c. in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, di cui l'albergatore è responsabile per essere state ivi condotte in dipendenza del contratto di albergo. Non si dimentichi, inoltre, che il successivo art. 1786 c.c. dispone l'applicazione della responsabilità ex art. 1783 c.c. in capo a stabilimenti e locali assimilati agli alberghi, tra i quali si parla anche di carrozze letto. Le ragioni di tale estensione di disciplina possono rinvenirsi o nella necessità che il viaggiatore sia comunque garantito rispetto ad una deviazione da un ordinato e regolare svolgimento del servizio, o nella opportunità di sottoporlo alla custodia delle proprie cose limitatamente a ciò che non costituisca intralcio al godimento del servizio.
    La giurisprudenza al riguardo è stata molto scarsa e allineata verso la negazione della responsabilità delle Ferrovie dello Stato sulla scorta delle norme sopra citate, ma a conforto di quanto sopra osservato si pone una sentenza del Giudice di pace di Parma del 13 novembre 1996, che ha segnato una interessante inversione di tendenza proprio riguardo ad un caso come quello sopra segnalato. È probabilmente a questa sentenza che si deve una maggiore attenzione delle Ferrovie dello Stato verso tali fenomeni, che ha portato a sua volta alla compilazione di una polizza che, a prescindere da ogni ammissione di responsabilità dell'azienda, assicurerà i viaggiatori contro tali furti.

ANNARITA FRANCHI