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CARLO e CARLA TALICE
REPERTORIO SCELTO
AEREO
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di RiminiMiramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997 (in G.U. 3 giugno 1998 n. 127).
L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 1998.
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1998 relativa all'accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo al contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione via satellite (in G.U.C.E. 10 luglio 1998 n. L 194).
CAMION
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 14 novembre 1997 Attuazione della dir. 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la dir. 70/156/CEE (in G.U. 6 maggio 1998 n. 103).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 6 aprile 1998 Attuazione della dir. 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (in G.U. 5 maggio 1998 n. 102).
COMUNICATO (Ministero dei trasporti e della navigazione) Ratifica della deliberazione n. 8 del 15 aprile 1998, assunta dal presidente del comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi (in G.U. 22 maggio 1998 n. 117).
Con il presente provvedimento si comunica che, nella seduta del 28 aprile 1998, è stata ratificata dal plenum del comitato centrale la deliberazione del presidente del comitato centrale che autorizzava tutte le persone fisiche e giuridiche, che alla data di entrata in vigore della l. 23 dicembre 1997 n. 454 già esercitavano imprenditorialmente autotrasporto di cose per conto di terzi, a continuare ad esercitare la propria attività nonostante l'iscrizione all'Albo non fosse perfezionata, purché entro il 1° giugno 1998 avessero presentato domanda di iscrizione all'Albo ai sensi degli art. 12 ss. della l. 6 giugno 1974 n. 298.
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 22 maggio 1998 n. 212 Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni all'impresa di trasporto merci per conto terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto (in G.U. 7 luglio 1998 n. 156).
Il presente decreto introduce disposizioni attuative dell'art. 2, primo comma, del d.lg. 14 marzo 1998 n. 8, che disciplina la conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. Il decreto de quo disciplina, in particolare, le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di conversione, i presupposti e le modalità del rilascio della suddetta autorizzazione all'impresa da parte dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile. Sono, inoltre, fissati i criteri cui attenersi ai fini del calcolo della capacità di carico attribuibile all'impresa.
REGOLAMENTO (CE) n. 1172/98 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 relativo alla rilevazione statistica di trasporti di merci su strada (in G.U.C.E. 6 giugno 1998 n. L 163).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 28 maggio 1998
Modificazioni al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità»
(in G.U. 27 luglio 1998 n. 173).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 2 giugno 1998
Integrazione dei criteri e delle procedure per la determinazione della
percentuale di ammissibilità al contributo per l'acquisto di autobus
adibiti a servizi di trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione
di analoghi mezzi usati (in G.U. 8 giugno 1998 n. 131).
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Lubiana il 19 marzo 1993 (in G.U. 2 giugno 1998 n. 126).
L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 1998.
CIRCOLARE (Ministero dei trasporti e della navigazione) 3 giugno 1998 n. 48/98 Trasporto su strada di merci pericolose. Accordi in deroga alle disposizioni dell'ADR (in G.U. 17 giugno 1998 n. 139).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 10 giugno 1998 Incentivazione all'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicolari (in G.U. 15 giugno 1998 n. 137).
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del regno del Marocco concernente i trasporti internazionali stradali di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 25 febbraio 1992 (in G.U. 24 giugno 1998 n. 145).
L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 1998.
DELIBERAZIONE (Ministero dei trasporti e della navigazione) 23 luglio 1998 n. 16/1998 Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998 n. 212 (in G.U. 20 agosto 1998 n. 193).
DELIBERA (Ente nazionale per le strade) 4 agosto 1998 adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse (in G.U. 21 agosto 1998 n. 194).
TRENO
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 20 maggio 1998 Interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato s.p.a. (in G.U. 20 luglio 1998 n. 167).
Gli interventi per la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato e le misure di politica attiva del lavoro e di sostegno al reddito per il personale eccedente sono attuati con le modalità previste dagli accordi collettivi mediante l'istituzione di un apposito fondo. Verranno verificati gli effetti degli interventi e delle misure sul piano occupazionale ogni anno fino al 2002.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998 n. 277 Regolamento recante norme di attuazione della dir. 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (in G.U. 12 agosto 1998 n. 187).
È stata attuata la direttiva sulla base de seguenti principi: autonomia gestionale delle imprese; possibilità di risanamento della struttura finanziaria delle imprese; separazione contabile o delle imprese per la gestione della rete e delle infrastrutture dall'esercizio; libertà di accesso al mercato dei trasporti da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e imprese ferroviarie di trasporto combinato, a condizioni di sviluppo della concorrenza. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione, della manutenzione e del rinnovo; in caso di gestione anche dell'esercizio, le strutture aziendali devono essere separate. Il Ministero rilascia la concessione, stipula un contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ed esercita la vigilanza. Il gestore deve mettere a disposizione degli esercenti le infrastrutture e riceve un canone. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese che hanno diritto di utilizzazione dell'infrastruttura devono essere munite della licenza rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea.
NAVE
LEGGE REGIONALE LAZIO 20 ottobre 1997 n. 33 Modifiche della l. reg. 7 gennaio 1987 n. 2 concernente «Disciplina dei natanti a motore nel Lago di Bracciano e in quello di Martignano» (in B.U. reg. Lazio 20 novembre 1997 n. 32 e in G.U., 3ª serie speciale, 9 maggio 1998 n. 18).
DECRETO MINISTERIALE (Politiche agricole) 10 febbraio 1998 Ristrutturazione delle cooperative di pesca e acquacoltura (in G.U. 18 maggio 1998 n. 113).
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1998 (98/392/CE) concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (in G.U.C.E. 23 giugno 1998 n. L 179).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 31 marzo 1998 Istituzione dell'ufficio di collocamento della gente di mare presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria (in G.U. 29 maggio 1998 n. 123).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 7 aprile 1998 Requisiti e programma di esame per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci (in G.U. 14 maggio 1998 n. 110).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 aprile 1998 (98/18/CE) relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (in G.U.C.E. 15 maggio 1998 n. L 144).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1998 (98/25/CE) che modifica la dir. 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (in G.U.C.E. 6 maggio 1998 n. L 133).
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 1998 (98/385/CE) relativa alle modalità d'applicazione della dir. 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (in G.U.C.E. 18 giugno 1998 n. L 174).
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1998 (98/357/CE) che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia (in G.U.C.E. 5 giugno 1998 n. L 162).
LEGGE 21 maggio 1998 n. 164 Misure in materia di pesca e di acquacoltura (in G.U. 30 maggio 1998 n. 124).
Con la presente legge, è sancita, in via generale, l'applicabilità
alle attività di acquacoltura delle disposizioni di cui alla l.
17 febbraio 1982 n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e
lo sviluppo della pesca marittima», della quale sono predisposte
talune modificazioni.
Sono, inoltre, previste alcune disposizioni di carattere finanziario
volte a consentire l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale
della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999.
Viene inoltre sostituito l'art. 172-bis c. nav. come segue:
ART. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco). - 1.
Per i marittimi arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'art.
327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo
armatore ed adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a
servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità
marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia
luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla
licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo,
vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti
medesimi.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità
marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio
di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche
: a) per i marittimi arruolati, a norma del contratto nazionale o con contratto
cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'art.
327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti
alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti
alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2
deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa,
previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità
marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave
o galleggiante.
5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore
a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più
posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di
cui al presente articolo.
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 (98/35/CE) che modifica la dir. 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (in G.U.C.E. 17 giugno 1998 n. L 172).
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO n. 1181/98 del 4 giugno 1998 che modifica il reg. (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (in G.U.C.E. 9 giugno 1998 n. L164).
DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1998 (98/414/CE) relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (in G.U.C.E. 7 luglio 1998 n. L 189).
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO n. 1239/98 dell'8 giugno 1998 che modifica il reg. (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (in G.U.C.E. 17 giugno 1998 n. L 171).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 10 giugno 1998 Delega per le autorizzazioni all'imbarco ai sensi dell'art. 318 del c. nav. su navi da pesca (in G.U. 10 luglio 1998 n. 159).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 11 giugno 1998 Approvazione del modello di registro delle patenti nautiche (in G.U. 2 luglio 1998 n. 152).
DECRETO MINISTERIALE (Politiche agricole) 16 giugno 1998 Modalità di attuazione delle misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (in G.U. 8 luglio 1998 n. 157).
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1998 (98/416/CE) relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in G.U.C.E. 4 luglio 1998 n. L 190).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1998 (98/41/CE) relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi di passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti degli Stati membri della Comunità (in G.U.C.E. 2 luglio 1998 n. L 188).
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1998 (98742/CE) che modifica la dir. 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (in G.U.C.E. 27 giugno 1998 n. L 184).
REGOLAMENTO (CE) n. 1540/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 - relativo agli aiuti alla costruzione navale (in G.U.C.E. 18 luglio 1998 n. L 202).
Con il presente provvedimento il Consiglio delle Comunità europee
fissa i principi ai quali gli Stati membri o altri enti pubblici regionali
o locali sono tenuti ad attenersi in materia di finanziamento di aiuti,
mediante l'impiego di risorse dello Stato, per la costruzione, trasformazione
o riparazione navale.
Sono considerate compatibili con il mercato comune solo le seguenti
tipologie di aiuti: gli aiuti al funzionamento (ad esclusione degli aiuti
alla riparazione navale), dei quali è prevista l'eliminazione a
decorrere dal 31 dicembre 2000; gli aiuti alla chiusura totale o parziale,
ammessi purché le riduzioni di capacità siano effettive ed
irreversibili; gli aiuti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in
difficoltà, che sono concessi in via eccezionale e sono subordinati
a norme severe fra cui l'applicazione del principio dell'aiuto una tantum;
gli aiuti per l'innovazione, ammessi purché siano connessi all'applicazione
industriale di prodotti o processi effettivamente e sostanzialmente nuovi;
gli aiuti agli investimenti per l'ammodernamento dei cantieri esistenti,
ammessi purché si tratti di cantieri situati in aree rientranti
nei regimi di aiuti regionali (con alcune limitazioni circa l'intensità
degli aiuti al fine di ridurre al minimo le possibili distorsioni della
concorrenza); gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e per la tutela dell'ambiente,
ammessi purché conformi alla disciplina comunitaria vigente in tali
materie in tutti gli altri settori industriali.
È disciplinata, da ultimo, una rigorosa procedura di controllo
della Commissione sugli Stati membri al fine di accertare la corretta applicazione
delle norme in materia di aiuti alla costruzione, trasformazione e riparazione
navale.
REGOLAMENTO (CE) n. 1449/98 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione del reg. (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report» (in G.U.C.E. 8 luglio 1998 n. L 192).
Con il presente regolamento sono adottate le disposizioni attuative relative all'«effort report». Trattasi del rapporto che i capitani o i rappresentanti dei capitani, al fine di consentire un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca, devono emettere ogniqualvolta effettuino operazioni di pesca in determinate zone, così come individuate dal reg. (CEE) n. 2847/93.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1998 Istituzione dell'autorità portuale di Gioia Tauro (in G.U. 3 agosto 1998 n. 179).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1998 (98/55/CE) che modifica la dir. 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (in G.U.C.E. 1 agosto 1998 n. L 215).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 4 agosto 1998 Limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Gioia Tauro (in G.U. 26 agosto 1998 n. 198).
COMUNICAZIONE (Ministero degli affari esteri) Entrata in vigore delle risoluzioni MSC.47 (66) e MSC.57 (67) adottate a londra rispettivamente il 4 giugno e il 5 dicembre 1996 (in G.U. 8 agosto 1998 n. 184).
Le suddette risoluzioni sono entrate in vigore per l'Italia il 1° luglio 1998 secondo la procedura di cui alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, resa esecutiva in Italia con la l. 22 giugno 1980 n. 313.
MISTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE del 31 ottobre 1997 n. 83/97 che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE (in G.U.C.E. 4 giugno 1998 n. L 160).
LEGGE 24 aprile 1998 n. 128 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità (Legge comunitaria 1995-1997) (in suppl. ord. G.U. 7 maggio 1998 n. 104).
ART. 22. Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti
il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio
di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio - 1. In tutte le disposizioni
della parte seconda del codice della navigazione, il termine «straniero»
è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società,
enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.
2. Nel primo comma dell'art. 737 c. nav., dopo le parole: «cittadini
italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro
dell'Unione europea».
3. L'art. 751 c. nav. è sostituito dal seguente: «Art.
751. Nazionalità dei proprietari di aeromobili - Rispondono ai requisiti
di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico
nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili
che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico
e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un
altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto
o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione
europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il
cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore
delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani
o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale
a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario
può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della l. 4 gennaio
1968 n. 15, dal legale rappresentante della società.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto
dall'art. 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione
nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società
concessionarie dei servizi di cui all'art. 776, nonché le imprese
titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del reg. (CEE)
n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorché
non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale
e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta
alle indicazioni di cui all'art. 756, il titolo, diverso dalla proprietà,
in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli
art. 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del
proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità
dell'aeromobile.
La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili
di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana».
4. L'art. 752 c. nav. è sostituito dal seguente: «Art.
752. Aeromobili iscritti in registri di altri Stati - Non possono ottenere
l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri
aeronautici di altri Stati».
5. Nel primo comma dell'art. 758 c. nav. la parola: «straniero»
è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato».
6. Nel primo comma, lett. d, dell'art. 762 c. nav. la parola: «straniero»
è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato». Dopo
la citata lett. d del medesimo art. 762 sono aggiunte le seguenti lettere:
«d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile
nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;
d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non
si applica la procedura di cui all'art. 758, commi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui
al primo comma del medesimo art. 758 esegue direttamente la cancellazione
dell'aeromobile dal registro d'iscrizione».
7. Nell'art. 777, secondo comma, c. nav. sono aggiunte, in fine, le
parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».
8. Nel primo e nel secondo comma dell'art. 798 c. nav. sono aggiunte,
in fine, le parole: «o dalla competente autorità di uno Stato
membro dell'Unione europea».
9. All'art. 788 c. nav. è aggiunto il seguente comma: «Le
scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate
dalla l. 2 aprile 1968 n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
può, in applicazione dell'art. 10 del decreto del Ministro dei trasporti
10 marzo 1988, pubblicato nella G.U. n. 205 dell'1 settembre 1988, modificativo
del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre
1971, pubblicato nella G.U. n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di
attuazione della l. 2 aprile 1968 n. 518, emanare disposizioni limitative
dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni
delle singole aviosuperfici».
10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole
di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità
di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al reg. (CEE) n. 2407/92
del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.
11. All'art. 800 c. nav. è aggiunto il seguente comma: «Gli
aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza
scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici,
purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio;
di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».
12. All'art. 805 c. nav. è aggiunto il seguente comma: «Gli
aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo
intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici,
purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso
in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».
13. È abrogato l'art. 15 della l. 22 febbraio 1994 n. 146.
14. Nell'art. 848, primo comma, c. nav., dopo le parole: «la
costruzione», sono inserite le seguenti: «in Italia o all'estero»;
dopo le parole: «di un aeromobile», sono inserite le seguenti:
«da assoggettare al controllo di cui all'art. 850».
15. Nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento approvato con r.d.
11 gennaio 1925 n. 356, la lett. d è sostituita dalla seguente:
«d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della
l. 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare
i requisiti di cui all'art. 751 c. nav.».
16. Nell'art. 3, primo comma, della l. 8 febbraio 1934 n. 331, dopo
le parole: «cittadini italiani», sono inserite le seguenti:
«o di altro Stato membro dell'Unione europea».
17. Nell'art. 27, secondo comma, della l. 8 febbraio 1934 n. 331, e
successive modificazioni, le parole: «sia straniero. Detto personale»
sono sostituite dalle seguenti: «non abbia la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale».
18. Nell'art. 13 del regolamento approvato con d.P.R. 1 settembre 1967
n. 1411, al numero 1, dopo le parole: «cittadini italiani»,
sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;
al numero 2, le parole: «in uno dei comuni della Repubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea».
19. All'art. 30 del regolamento approvato con d.P.R. 1 settembre 1967
n. 1411, è aggiunto il seguente comma: «Si prescinde dal titolo
di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana,
sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro
dell'Unione europea».
20. L'art. 4 del regolamento di attuazione della l. 25 marzo 1985 n.
106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato
con d.P.R. 5 agosto 1988 n. 404, è abrogato.
ART. 23. Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione
civile: criteri di delega - 1. L'attuazione della dir. 94/56/CE del Consiglio
si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle
disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione
aerea, approvato con r.d. 11 gennaio 1925 n. 356, nonché delle altre
norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali,
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti
in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e
coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia
stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini
giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità
previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre
dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire
futuri incidenti e inconvenienti;
b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente,
competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lett. a ed
a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della
sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione,
le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione
al controllo successivo della Corte dei conti;
c) assicurare all'organismo di cui alla lett. b indipendenza funzionale,
particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali
competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di
volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico
aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi
altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito
affidato;
d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lett.
b ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione
europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare
ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;
e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro
compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri
istruttori di cui alla citata dir. 94/56/CE;
f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione,
contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove
occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta
relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile
e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;
g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un
rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente
e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto
è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni
in esso contenute in materia di sicurezza;
h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti
e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità
aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle
Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle
raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.
2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma
1, lett. b, valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue
a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno
1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal
1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei
limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla dir. 94/56/CE, e fino
all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma
1, lett. b, il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo
di dare immediata attuazione alla citata dir. 94/56/CE, può affidare
l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare
lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio
si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si
avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero
dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione
i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione
della dir. 94/56/CE e degli obblighi internazionali.
ART. 24. Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra
negli aeroporti - 1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi
di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della dir.
96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza
a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente,
in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei
criteri di cui al comma 1-septies dell'art. 1 del d.l. 28 giugno 1995 n.
251, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 1995 n. 351;
b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione
dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed
in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile,
in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti
in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti
rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori
di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di
gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga
in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un
capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza
a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non
sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lett. c;
e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture
aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza.
Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere
pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;
f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza
a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi,
nonché l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione,
siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti
e non discriminatori;
g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia
subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base
a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso
al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto
dalla lett. a;
h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche
servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra
le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in
ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di
fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano
ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione
che esista una reciprocità assoluta;
l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi
in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche
per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale
dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle
procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei
prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto
delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione
delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza
statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto
organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato;
n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali
per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni
d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di
gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si
svolgono.
ART. 29. Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega - 1. In conformità
a quanto stabilito dalla dir. 94/57/CE del Consiglio, l'attività
di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel
campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza
in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo
Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti
da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli
allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto
dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione
europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità,
sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero
dei trasporti e della navigazione.
2. L'amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed
il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in
materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può
affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo
riconosciuto, scelto a tale scopo.
3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1
è subordinata all'accertamento della competenza professionale e
dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale
limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lett. c. Essa è preceduta
da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche
assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'art. 6 della
citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni
dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime
Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività
dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle
navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata,
nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la
rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto
da altro Stato, e le modalità della stessa.
4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento
e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del
presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata
quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche
di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto
non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla dir. 94/57/CE
o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente.
Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti,
per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo
caso, della sospensione è data immediata notizia alla Commissione
delle Comunità europee.
5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della dir. 94/57/CE del
Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla
sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai
commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'amministrazione
per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;
b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione
giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente
privato, con la conseguente modificazione del d.lg.C.p.S. 22 gennaio 1947
n. 340;
c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione
del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività
di cui al comma 1;
d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione,
controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico
per conto dell'amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato,
previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato
per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano
di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti
dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive
norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare
compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività
svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento
delle navi.
ART. 30. Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega
- 1. L'attuazione delle dir. 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose
per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico
la dir. 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza
per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose
le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale
per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'all. I, appendice
B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
l. 18 dicembre 1984 n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale
per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di
cui al r.d.l. 25 gennaio 1940 n. 9, convertito dalla l. 13 maggio 1940
n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia
delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze
armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.
2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina
in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite
nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
ART. 51. Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza
e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega -
1. L'attuazione delle dir. 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio
si informa ai principi direttivi stabiliti dall'art. 43 della l. 19 febbraio
1992 n. 142, e successive modificazioni.
2. All'art. 43 della l. 19 febbraio 1992 n. 142, il n. 2 della lett.
g del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività
di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica
e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in
detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di
lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con
le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
LEGGE 18 giugno 1998 n. 194 Interventi nel settore di trasporti (in G.U. 25 giugno 1998 n. 146).
Sono stati disposti finanziamenti per gli anni dal 1997 al 2000 nel
settore del trasporto aereo (aeroporti di Perugia S. Egidio, Salerno Pontecagnano,
Venezia, Siena, Ancona, Foggia, Napoli, Scuola nazionale di assistenza
al volo, ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo in
relazione al processo di liberalizzazione e privatizzazione del mercato),
in quello del trasporto pubblico locale (disavanzi di esercizio pregressi,
mutui per le ferrovie in gestione commissariale da parte delle Ferrovie
dello Stato o di competenza statale, sostituzione di autobus, acquisto
di veicoli elettrici ed altri mezzi di trasporto pubblico, nonché
di autobus a basso impatto ambientale, acquisti di tecnologie per la razionalizzazione
e lo sviluppo del trasporto, risanamento tecnico-economico della navigazione
sui laghi, sistema idroviario padano-veneto), in quello dei trasporti rapidi
di massa e ferroviario (passanti ferroviari di Milano e Torino, aggiornamento
dei contratti di servizio e di programma delle Ferrovie dello Stato, linea
del Brennero, linea Torino-Lione, opere per il trasporto rapido di massa,
linea Domodossola-Locarno).