Diritto dei trasporti
1998
pag. 816

CARLO e CARLA TALICE
REPERTORIO SCELTO

AEREO

COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) ­ Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini­Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997 (in G.U. 3 giugno 1998 n. 127).

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 1998.

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1998 ­ relativa all'accordo tra la Comunità europea, l'Agenzia spaziale europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea relativo al contributo europeo all'istituzione di un sistema globale di navigazione via satellite (in G.U.C.E. 10 luglio 1998 n. L 194).

CAMION

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 14 novembre 1997 ­ Attuazione della dir. 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la dir. 70/156/CEE (in G.U. 6 maggio 1998 n. 103).

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 6 aprile 1998 ­ Attuazione della dir. 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (in G.U. 5 maggio 1998 n. 102).

COMUNICATO (Ministero dei trasporti e della navigazione) ­ Ratifica della deliberazione n. 8 del 15 aprile 1998, assunta dal presidente del comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi (in G.U. 22 maggio 1998 n. 117).

Con il presente provvedimento si comunica che, nella seduta del 28 aprile 1998, è stata ratificata dal plenum del comitato centrale la deliberazione del presidente del comitato centrale che autorizzava tutte le persone fisiche e giuridiche, che alla data di entrata in vigore della l. 23 dicembre 1997 n. 454 già esercitavano imprenditorialmente autotrasporto di cose per conto di terzi, a continuare ad esercitare la propria attività nonostante l'iscrizione all'Albo non fosse perfezionata, purché entro il 1° giugno 1998 avessero presentato domanda di iscrizione all'Albo ai sensi degli art. 12 ss. della l. 6 giugno 1974 n. 298.

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 22 maggio 1998 n. 212 ­ Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni all'impresa di trasporto merci per conto terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto (in G.U. 7 luglio 1998 n. 156).

Il presente decreto introduce disposizioni attuative dell'art. 2, primo comma, del d.lg. 14 marzo 1998 n. 8, che disciplina la conversione delle autorizzazioni dei singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto di terzi, in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. Il decreto de quo disciplina, in particolare, le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di conversione, i presupposti e le modalità del rilascio della suddetta autorizzazione all'impresa da parte dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile. Sono, inoltre, fissati i criteri cui attenersi ai fini del calcolo della capacità di carico attribuibile all'impresa.

REGOLAMENTO (CE) n. 1172/98 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 ­ relativo alla rilevazione statistica di trasporti di merci su strada (in G.U.C.E. 6 giugno 1998 n. L 163).

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 28 maggio 1998 ­ Modificazioni al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità» (in G.U. 27 luglio 1998 n. 173).
 
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 2 giugno 1998 ­ Integrazione dei criteri e delle procedure per la determinazione della percentuale di ammissibilità al contributo per l'acquisto di autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi mezzi usati (in G.U. 8 giugno 1998 n. 131).

COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) ­ Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Lubiana il 19 marzo 1993 (in G.U. 2 giugno 1998 n. 126).

L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 1998.

CIRCOLARE (Ministero dei trasporti e della navigazione) 3 giugno 1998 n. 48/98 ­ Trasporto su strada di merci pericolose. Accordi in deroga alle disposizioni dell'ADR (in G.U. 17 giugno 1998 n. 139).

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 10 giugno 1998 ­ Incentivazione all'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicolari (in G.U. 15 giugno 1998 n. 137).

COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) ­ Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del regno del Marocco concernente i trasporti internazionali stradali di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 25 febbraio 1992 (in G.U. 24 giugno 1998 n. 145).

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 1998.

DELIBERAZIONE (Ministero dei trasporti e della navigazione) 23 luglio 1998 n. 16/1998 ­ Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998 n. 212 (in G.U. 20 agosto 1998 n. 193).

DELIBERA (Ente nazionale per le strade) 4 agosto 1998 ­ adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse (in G.U. 21 agosto 1998 n. 194).

TRENO

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 20 maggio 1998 ­ Interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato s.p.a. (in G.U. 20 luglio 1998 n. 167).

Gli interventi per la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato e le misure di politica attiva del lavoro e di sostegno al reddito per il personale eccedente sono attuati con le modalità previste dagli accordi collettivi mediante l'istituzione di un apposito fondo. Verranno verificati gli effetti degli interventi e delle misure sul piano occupazionale ogni anno fino al 2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1998 n. 277 ­ Regolamento recante norme di attuazione della dir. 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (in G.U. 12 agosto 1998 n. 187).

È stata attuata la direttiva sulla base de seguenti principi: autonomia gestionale delle imprese; possibilità di risanamento della struttura finanziaria delle imprese; separazione contabile o delle imprese per la gestione della rete e delle infrastrutture dall'esercizio; libertà di accesso al mercato dei trasporti da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e imprese ferroviarie di trasporto combinato, a condizioni di sviluppo della concorrenza. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione, della manutenzione e del rinnovo; in caso di gestione anche dell'esercizio, le strutture aziendali devono essere separate. Il Ministero rilascia la concessione, stipula un contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ed esercita la vigilanza. Il gestore deve mettere a disposizione degli esercenti le infrastrutture e riceve un canone. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese che hanno diritto di utilizzazione dell'infrastruttura devono essere munite della licenza rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea.

NAVE

LEGGE REGIONALE LAZIO 20 ottobre 1997 n. 33 ­ Modifiche della l. reg. 7 gennaio 1987 n. 2 concernente «Disciplina dei natanti a motore nel Lago di Bracciano e in quello di Martignano» (in B.U. reg. Lazio 20 novembre 1997 n. 32 e in G.U., 3ª serie speciale, 9 maggio 1998 n. 18).

DECRETO MINISTERIALE (Politiche agricole) 10 febbraio 1998 ­ Ristrutturazione delle cooperative di pesca e acquacoltura (in G.U. 18 maggio 1998 n. 113).

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1998 (98/392/CE) ­ concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (in G.U.C.E. 23 giugno 1998 n. L 179).

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 31 marzo 1998 ­ Istituzione dell'ufficio di collocamento della gente di mare presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria (in G.U. 29 maggio 1998 n. 123).

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 7 aprile 1998 ­ Requisiti e programma di esame per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci (in G.U. 14 maggio 1998 n. 110).

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 aprile 1998 (98/18/CE) ­ relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (in G.U.C.E. 15 maggio 1998 n. L 144).

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1998 (98/25/CE) ­ che modifica la dir. 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (in G.U.C.E. 6 maggio 1998 n. L 133).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 1998 (98/385/CE) ­ relativa alle modalità d'applicazione della dir. 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (in G.U.C.E. 18 giugno 1998 n. L 174).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1998 (98/357/CE) ­ che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia (in G.U.C.E. 5 giugno 1998 n. L 162).

LEGGE 21 maggio 1998 n. 164 ­ Misure in materia di pesca e di acquacoltura (in G.U. 30 maggio 1998 n. 124).

Con la presente legge, è sancita, in via generale, l'applicabilità alle attività di acquacoltura delle disposizioni di cui alla l. 17 febbraio 1982 n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», della quale sono predisposte talune modificazioni.
Sono, inoltre, previste alcune disposizioni di carattere finanziario volte a consentire l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999.
Viene inoltre sostituito l'art. 172-bis c. nav. come segue:
ART. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco). - 1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'art. 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore ed adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche : a) per i marittimi arruolati, a norma del contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'art. 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura; b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 (98/35/CE) ­ che modifica la dir. 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (in G.U.C.E. 17 giugno 1998 n. L 172).

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO n. 1181/98 del 4 giugno 1998 ­ che modifica il reg. (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (in G.U.C.E. 9 giugno 1998 n. L164).

DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 1998 (98/414/CE) ­ relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (in G.U.C.E. 7 luglio 1998 n. L 189).

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO n. 1239/98 dell'8 giugno 1998 ­ che modifica il reg. (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (in G.U.C.E. 17 giugno 1998 n. L 171).

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 10 giugno 1998 ­ Delega per le autorizzazioni all'imbarco ai sensi dell'art. 318 del c. nav. su navi da pesca (in G.U. 10 luglio 1998 n. 159).

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 11 giugno 1998 ­ Approvazione del modello di registro delle patenti nautiche (in G.U. 2 luglio 1998 n. 152).

DECRETO MINISTERIALE (Politiche agricole) 16 giugno 1998 ­ Modalità di attuazione delle misure sociali di accompagnamento in dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (in G.U. 8 luglio 1998 n. 157).

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1998 (98/416/CE) ­ relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in G.U.C.E. 4 luglio 1998 n. L 190).

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1998 (98/41/CE) ­ relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi di passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti degli Stati membri della Comunità (in G.U.C.E. 2 luglio 1998 n. L 188).

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1998 (98742/CE) ­ che modifica la dir. 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (in G.U.C.E. 27 giugno 1998 n. L 184).

REGOLAMENTO (CE) n. 1540/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 - relativo agli aiuti alla costruzione navale (in G.U.C.E. 18 luglio 1998 n. L 202).

Con il presente provvedimento il Consiglio delle Comunità europee fissa i principi ai quali gli Stati membri o altri enti pubblici regionali o locali sono tenuti ad attenersi in materia di finanziamento di aiuti, mediante l'impiego di risorse dello Stato, per la costruzione, trasformazione o riparazione navale.
Sono considerate compatibili con il mercato comune solo le seguenti tipologie di aiuti: gli aiuti al funzionamento (ad esclusione degli aiuti alla riparazione navale), dei quali è prevista l'eliminazione a decorrere dal 31 dicembre 2000; gli aiuti alla chiusura totale o parziale, ammessi purché le riduzioni di capacità siano effettive ed irreversibili; gli aiuti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, che sono concessi in via eccezionale e sono subordinati a norme severe fra cui l'applicazione del principio dell'aiuto una tantum; gli aiuti per l'innovazione, ammessi purché siano connessi all'applicazione industriale di prodotti o processi effettivamente e sostanzialmente nuovi; gli aiuti agli investimenti per l'ammodernamento dei cantieri esistenti, ammessi purché si tratti di cantieri situati in aree rientranti nei regimi di aiuti regionali (con alcune limitazioni circa l'intensità degli aiuti al fine di ridurre al minimo le possibili distorsioni della concorrenza); gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e per la tutela dell'ambiente, ammessi purché conformi alla disciplina comunitaria vigente in tali materie in tutti gli altri settori industriali.
È disciplinata, da ultimo, una rigorosa procedura di controllo della Commissione sugli Stati membri al fine di accertare la corretta applicazione delle norme in materia di aiuti alla costruzione, trasformazione e riparazione navale.

REGOLAMENTO (CE) n. 1449/98 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1998 ­ che stabilisce le modalità d'applicazione del reg. (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report» (in G.U.C.E. 8 luglio 1998 n. L 192).

Con il presente regolamento sono adottate le disposizioni attuative relative all'«effort report». Trattasi del rapporto che i capitani o i rappresentanti dei capitani, al fine di consentire un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca, devono emettere ogniqualvolta effettuino operazioni di pesca in determinate zone, così come individuate dal reg. (CEE) n. 2847/93.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1998 ­ Istituzione dell'autorità portuale di Gioia Tauro (in G.U. 3 agosto 1998 n. 179).

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1998 (98/55/CE) ­ che modifica la dir. 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (in G.U.C.E. 1 agosto 1998 n. L 215).

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 4 agosto 1998 ­ Limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Gioia Tauro (in G.U. 26 agosto 1998 n. 198).

COMUNICAZIONE (Ministero degli affari esteri) ­ Entrata in vigore delle risoluzioni MSC.47 (66) e MSC.57 (67) adottate a londra rispettivamente il 4 giugno e il 5 dicembre 1996 (in G.U. 8 agosto 1998 n. 184).

Le suddette risoluzioni sono entrate in vigore per l'Italia il 1° luglio 1998 secondo la procedura di cui alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, resa esecutiva in Italia con la l. 22 giugno 1980 n. 313.

MISTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE del 31 ottobre 1997 n. 83/97 ­ che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE (in G.U.C.E. 4 giugno 1998 n. L 160).

LEGGE 24 aprile 1998 n. 128 ­ Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità (Legge comunitaria 1995-1997) (in suppl. ord. G.U. 7 maggio 1998 n. 104).

ART. 22. Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio - 1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine «straniero» è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.
2. Nel primo comma dell'art. 737 c. nav., dopo le parole: «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».
3. L'art. 751 c. nav. è sostituito dal seguente: «Art. 751. Nazionalità dei proprietari di aeromobili - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della l. 4 gennaio 1968 n. 15, dal legale rappresentante della società.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'art. 776, nonché le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del reg. (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli art. 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana».
4. L'art. 752 c. nav. è sostituito dal seguente: «Art. 752. Aeromobili iscritti in registri di altri Stati - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati».
5. Nel primo comma dell'art. 758 c. nav. la parola: «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato».
6. Nel primo comma, lett. d, dell'art. 762 c. nav. la parola: «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato». Dopo la citata lett. d del medesimo art. 762 sono aggiunte le seguenti lettere:
«d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;
d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'art. 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo art. 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione».
7. Nell'art. 777, secondo comma, c. nav. sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».
8. Nel primo e nel secondo comma dell'art. 798 c. nav. sono aggiunte, in fine, le parole: «o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea».
9. All'art. 788 c. nav. è aggiunto il seguente comma: «Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla l. 2 aprile 1968 n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'art. 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella G.U. n. 205 dell'1 settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella G.U. n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della l. 2 aprile 1968 n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici».
10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al reg. (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.
11. All'art. 800 c. nav. è aggiunto il seguente comma: «Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».
12. All'art. 805 c. nav. è aggiunto il seguente comma: «Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».
13. È abrogato l'art. 15 della l. 22 febbraio 1994 n. 146.
14. Nell'art. 848, primo comma, c. nav., dopo le parole: «la costruzione», sono inserite le seguenti: «in Italia o all'estero»; dopo le parole: «di un aeromobile», sono inserite le seguenti: «da assoggettare al controllo di cui all'art. 850».
15. Nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento approvato con r.d. 11 gennaio 1925 n. 356, la lett. d è sostituita dalla seguente: «d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della l. 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'art. 751 c. nav.».
16. Nell'art. 3, primo comma, della l. 8 febbraio 1934 n. 331, dopo le parole: «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».
17. Nell'art. 27, secondo comma, della l. 8 febbraio 1934 n. 331, e successive modificazioni, le parole: «sia straniero. Detto personale» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale».
18. Nell'art. 13 del regolamento approvato con d.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411, al numero 1, dopo le parole: «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»; al numero 2, le parole: «in uno dei comuni della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea».
19. All'art. 30 del regolamento approvato con d.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411, è aggiunto il seguente comma: «Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea».
20. L'art. 4 del regolamento di attuazione della l. 25 marzo 1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con d.P.R. 5 agosto 1988 n. 404, è abrogato.

ART. 23. Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega - 1. L'attuazione della dir. 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con r.d. 11 gennaio 1925 n. 356, nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lett. a ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;
c) assicurare all'organismo di cui alla lett. b indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;
d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lett. b ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;
e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata dir. 94/56/CE;
f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;
g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;
h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.
2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lett. b, valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla dir. 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lett. b, il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata dir. 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della dir. 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

ART. 24. Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti -  1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della dir. 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'art. 1 del d.l. 28 giugno 1995 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 1995 n. 351;
b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lett. c;
e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;
f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonché l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lett. a;
h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;
l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

ART. 29. Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega - 1. In conformità a quanto stabilito dalla dir. 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. L'amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.
3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lett. c. Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'art. 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.
4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla dir. 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso, della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.
5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della dir. 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;
b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del d.lg.C.p.S. 22 gennaio 1947 n. 340;
c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;
d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

ART. 30. Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega - 1. L'attuazione delle dir. 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la dir. 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'all. I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della l. 18 dicembre 1984 n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al r.d.l. 25 gennaio 1940 n. 9, convertito dalla l. 13 maggio 1940 n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.
2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 51. Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega - 1. L'attuazione delle dir. 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'art. 43 della l. 19 febbraio 1992 n. 142, e successive modificazioni.
2. All'art. 43 della l. 19 febbraio 1992 n. 142, il n. 2 della lett. g del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

LEGGE 18 giugno 1998 n. 194 ­ Interventi nel settore di trasporti (in G.U. 25 giugno 1998 n. 146).

Sono stati disposti finanziamenti per gli anni dal 1997 al 2000 nel settore del trasporto aereo (aeroporti di Perugia S. Egidio, Salerno Pontecagnano, Venezia, Siena, Ancona, Foggia, Napoli, Scuola nazionale di assistenza al volo, ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo in relazione al processo di liberalizzazione e privatizzazione del mercato), in quello del trasporto pubblico locale (disavanzi di esercizio pregressi, mutui per le ferrovie in gestione commissariale da parte delle Ferrovie dello Stato o di competenza statale, sostituzione di autobus, acquisto di veicoli elettrici ed altri mezzi di trasporto pubblico, nonché di autobus a basso impatto ambientale, acquisti di tecnologie per la razionalizzazione e lo sviluppo del trasporto, risanamento tecnico-economico della navigazione sui laghi, sistema idroviario padano-veneto), in quello dei trasporti rapidi di massa e ferroviario (passanti ferroviari di Milano e Torino, aggiornamento dei contratti di servizio e di programma delle Ferrovie dello Stato, linea del Brennero, linea Torino-Lione, opere per il trasporto rapido di massa, linea Domodossola-Locarno).