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CARLO e CARLA TALICE
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE REGIONALE
La legislazione regionale e quella statale di interesse regionale nella
materia dei trasporti hanno subìto la consueta flessione quantitativa
dovuta al periodo estivo.
In compenso le fonti pubblicate sono volte a disciplinare i più
diversi aspetti. È stato riordinato il Ministero dei trasporti e
della navigazione, sono stati disposti interventi a favore del trasporto
aereo, di quello pubblico locale, di quello rapido di massa e del trasporto
ferroviario, nonché per la riorganizzazione e il risanamento della
s.p.a. Ferrovie dello Stato e sono stati adottati provvedimenti urgenti
per l'autotrasporto.
Le Regioni hanno in particolare legiferato sulla navigazione interna,
sul noleggio, sui trasporti a fune, sulle concessioni, sui tributi.
Come sempre, le nuove norme si aggiungono all'ordinamento preesistente
senza che vengano compiuti particolari sforzi di coordinamento, con evidente
scadimento in termini di conoscenza, di interpretazione e di applicazione.
LEGISLAZIONE STATALE DI INTERESSE REGIONALE - Sono stati esclusi dal
conferimento alle Regioni le funzioni ed i compiti riconducibili alla materia
dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. Sono
state esentate dall'autenticazione le sottoscrizioni di istanze prodotte
a gestori od esercenti di servizi pubblici in caso di apposizione della
firma in presenza di un dipendente addetto o di presentazione di fotocopia
di un documento di identità; l'esenzione opera anche in caso di
dichiarazioni sostitutive. È stato poi previsto un regolamento per
disciplinare l'installazione e l'esercizio di impianti di rilevazione degli
accessi dei veicoli nei centri storici e nelle zone a traffico limitato
(l. 16 luglio 1998 n. 191, art. 1 comma terzo, 2 comma decimo, undicesimo,
trentatreesimo).
Il Ministero dei trasporti e della navigazione è stato riordinato
sulla base di tre dipartimenti e di cinque servizi, oltre a quello di controllo
interno posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il dipartimento dei
trasporti terrestri è articolato nelle unità di gestione
dell'autotrasporto, della motorizzazione e sicurezza, dei sistemi di trasporto
ad impianti fissi. Il dipartimento della navigazione marittima e interna
comprende le unità di gestione delle infrastrutture e del demanio
marittimo, del trasporto marittimo e per vie d'acque interne, della navigazione
marittima e interna. Il dipartimento dell'aviazione civile si articola
nelle unità di gestione per la vigilanza e il controllo e per la
programmazione e gli accordi internazionali. I cinque servizi sono competenti,
rispettivamente, sulla pianificazione e programmazione; sugli affari economici,
il bilancio e le politiche internazionali e comunitarie; sugli affari generali
ed il personale; sui sistemi informativi e la statistica; sulla vigilanza
sulle ferrovie dello Stato e sui trasporti di rilievo nazionale. Relativamente
alle attribuzioni di cui al r.d. 194/1940 e alle competenze tecniche, il
Comando generale delle capitanerie di porto dipende dal Ministro dei trasporti
e della navigazione. Ogni tre anni l'organizzazione del Ministero è
sottoposta a verifica (d.P.R. 24 aprile 1998 n. 202).
Nel settore dei trasporti rapidi di massa possono essere stipulati
mutui della durata massima di otto o dieci anni, a tasso fisso corrispondente
a quello effettivo annuo. Sono stabiliti i limiti del tasso e degli importi
dei mutui. Le rate di ammortamento sono costanti, semestrali (d.m. 5 agosto
1998).
Il beneficio della deduzione forfettaria di spese non documentate,
concesso dal d.l. 437/1996 e stato esteso anche al periodo di imposta relativo
al 1997. I premi dovuti all'INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto
sono stati rideterminati per il 1998 in 32 miliardi di lire (d.l. 27 maggio
1998 n. 158, convertito in l. 24 luglio 1998 n. 245).
REGIONE LAZIO - Sono stati concessi contributi in conto capitale ai
titolari di licenze di taxi e di noleggio con conducente per l'acquisto
o il rinnovo di autoveicoli e per l'installazione di dispositivi, apparecchiature
ed allestimenti. Il contributo è pari al 15 % del costo del veicolo
o del 50 % della spesa ammissibile negli altri casi; non è ripetibile
entro cinque anni dalla concessione nel caso dell'acquisto (tre anni negli
altri casi) e non è cumulabile con altri contributi. Gli interventi
fanno carico al capitolo relativo alle attività di taxi e noleggio,
che ha una capienza di 1.600.000.000 di lire (l.reg. 20 ottobre 1997 n.
32).
Sono state apportate lievi modifiche alla l. reg. 2/1987 sul divieto
di navigazione con natanti a motore sui laghi di Bracciano e di Martignano.
Sono eccettuati dal divieto i natanti della Regione, dei servizi di pubblica
utilità, di salvataggio, di pescatori professionali, di assistenza
nelle gare e negli allenamenti. Sono previste sanzioni da 500.000 a 3 milioni
di lire (l. reg. 10 novembre 1997 n. 37 e 19 febbraio 1998 n. 8).
La realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e di campi di volo
per aeromobili sono soggetti ad autorizzazione comunale nel rispetto degli
strumenti urbanistici. Sono dettate alcune prescrizioni sulla distanza
dai centri abitati, sulle caratteristiche e sulle attrezzature (l. reg.
10 novembre 1977 n. 41).
La sanzione relativa alla mancanza del titolo di viaggio è stata
determinata nell'importo da 100.000 a 500.000 lire (l. reg. 15 gennaio
1998 n. 3).
REGIONE LIGURIA - È stata sospesa l'applicazione della l. reg. 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali), limitatamente a talune voci della tariffa, con decorrenza dall'1 gennaio 1998 (l. reg. 21 gennaio 1998).
REGIONE LOMBARDIA - Le concessioni di servizi di trasporto pubblico locale sono state prorogate sino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali attuativi del d.lg. 19 novembre 1998 n. 422. Nel frattempo gli atti di concessione possono essere variati per razionalizzare l'offerta, incentivare la costituzione di consorzi ed associazioni e avviare la stipulazione di contratti di servizio. Possono, in particolare, essere introdotte modalità nuove per l'esercizio di servizi a domanda debole (ossia con introito medio unitario inferiore del 30 % rispetto a quello del 1996) (l.reg. 2 marzo 1998 n. 7).
REGIONE MARCHE - È stato disciplinato il trasporto di persone con autoservizi non di linea istituendo il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, diviso per sezioni: conducenti di autovetture, di motocarrozzette, di natanti, di veicoli a trazione animale. L'accertamento dell'idoneità è effettuato da una commissione regionale attraverso esami. Presso la Regione è istituita una commissione consultiva, con compiti anche propositivi per il settore. L'esercizio è disciplinato da regolamenti comunali. Anche presso i Comuni sono istituite commissioni consultive. Il conducente può essere diffidato e sospeso; la licenza può essere revocata o può essere pronunziata la decadenza. Sono previste sanzioni per le diverse infrazioni, in misura da 100.000 lire a 5 milioni. I servizi di taxi in ambito aeroportuale sono disciplinati con apposito regolamento. I servizi con natanti sono assimilati, ove possibile, a quelli con taxi. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere stabilite particolari modalità (l. reg. 6 aprile 1998 n. 10).
PROVINCIA DI TRENTO - Sono stati modificati i minimali di assicurazione della responsabilità civile delle linee funiviarie in servizio pubblico (d.P.reg. 14 gennaio 1998 n. 2-74/leg.).
REGIONE VALLE D'AOSTA - Sono stati disposti interventi regionali per
lo sviluppo di impianti a a fune e delle loro strutture di servizio. Sono
concessi incentivi per la sostituzione, il miglioramento e l'adeguamento
di sistemi automatizzati di biglietteria e di controllo, il miglioramento
e l'adeguamento delle stazioni, officine, depositi, parcheggi, raccordi,
cabine di generazione, sistemi antivalanga, altre strutture funzionali,
la realizzazione di nuove linee di trasporto di persone Possono essere
concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 35% della
spesa ammessa (in alcuni casi può giungere al 90%) o accordati mutui
sino al 90% della spesa, con durata da dieci a venti anni, a seconda dei
casi, al tasso di interesse del 25% del tasso di riferimento indicato
dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito nel settore fondiario
edilizio. Contributi e mutui sono cumulabili. È istituita una commissione
consultiva. È previsto un onere, per i contributi, di 60.500.000.000
di lire nel triennio 1998-2000 e di lire 8.000.000.000 per lo stesso triennio,
per la concessione di mutui (l.reg. 27 febbraio 1998 n.8).