Diritto dei trasporti
1998
pag. 813

CARLO e CARLA TALICE
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE REGIONALE

La legislazione regionale e quella statale di interesse regionale nella materia dei trasporti hanno subìto la consueta flessione quantitativa dovuta al periodo estivo.
In compenso le fonti pubblicate sono volte a disciplinare i più diversi aspetti. È stato riordinato il Ministero dei trasporti e della navigazione, sono stati disposti interventi a favore del trasporto aereo, di quello pubblico locale, di quello rapido di massa e del trasporto ferroviario, nonché per la riorganizzazione e il risanamento della s.p.a. Ferrovie dello Stato e sono stati adottati provvedimenti urgenti per l'autotrasporto.
Le Regioni hanno in particolare legiferato sulla navigazione interna, sul noleggio, sui trasporti a fune, sulle concessioni, sui tributi.
Come sempre, le nuove norme si aggiungono all'ordinamento preesistente senza che vengano compiuti particolari sforzi di coordinamento, con evidente scadimento in termini di conoscenza, di interpretazione e di applicazione.

LEGISLAZIONE STATALE DI INTERESSE REGIONALE - Sono stati esclusi dal conferimento alle Regioni le funzioni ed i compiti riconducibili alla materia dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. Sono state esentate dall'autenticazione le sottoscrizioni di istanze prodotte a gestori od esercenti di servizi pubblici in caso di apposizione della firma in presenza di un dipendente addetto o di presentazione di fotocopia di un documento di identità; l'esenzione opera anche in caso di dichiarazioni sostitutive. È stato poi previsto un regolamento per disciplinare l'installazione e l'esercizio di impianti di rilevazione degli accessi dei veicoli nei centri storici e nelle zone a traffico limitato (l. 16 luglio 1998 n. 191, art. 1 comma terzo, 2 comma decimo, undicesimo, trentatreesimo).
Il Ministero dei trasporti e della navigazione è stato riordinato sulla base di tre dipartimenti e di cinque servizi, oltre a quello di controllo interno posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il dipartimento dei trasporti terrestri è articolato nelle unità di gestione dell'autotrasporto, della motorizzazione e sicurezza, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi. Il dipartimento della navigazione marittima e interna comprende le unità di gestione delle infrastrutture e del demanio marittimo, del trasporto marittimo e per vie d'acque interne, della navigazione marittima e interna. Il dipartimento dell'aviazione civile si articola nelle unità di gestione per la vigilanza e il controllo e per la programmazione e gli accordi internazionali. I cinque servizi sono competenti, rispettivamente, sulla pianificazione e programmazione; sugli affari economici, il bilancio e le politiche internazionali e comunitarie; sugli affari generali ed il personale; sui sistemi informativi e la statistica; sulla vigilanza sulle ferrovie dello Stato e sui trasporti di rilievo nazionale. Relativamente alle attribuzioni di cui al r.d. 194/1940 e alle competenze tecniche, il Comando generale delle capitanerie di porto dipende dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Ogni tre anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica (d.P.R. 24 aprile 1998 n. 202).
Nel settore dei trasporti rapidi di massa possono essere stipulati mutui della durata massima di otto o dieci anni, a tasso fisso corrispondente a quello effettivo annuo. Sono stabiliti i limiti del tasso e degli importi dei mutui. Le rate di ammortamento sono costanti, semestrali (d.m. 5 agosto 1998).
Il beneficio della deduzione forfettaria di spese non documentate, concesso dal d.l. 437/1996 e stato esteso anche al periodo di imposta relativo al 1997. I premi dovuti all'INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto sono stati rideterminati per il 1998 in 32 miliardi di lire (d.l. 27 maggio 1998 n. 158, convertito in l. 24 luglio 1998 n. 245).

REGIONE LAZIO - Sono stati concessi contributi in conto capitale ai titolari di licenze di taxi e di noleggio con conducente per l'acquisto o il rinnovo di autoveicoli e per l'installazione di dispositivi, apparecchiature ed allestimenti. Il contributo è pari al 15 % del costo del veicolo o del 50 % della spesa ammissibile negli altri casi; non è ripetibile entro cinque anni dalla concessione nel caso dell'acquisto (tre anni negli altri casi) e non è cumulabile con altri contributi. Gli interventi fanno carico al capitolo relativo alle attività di taxi e noleggio, che ha una capienza di 1.600.000.000 di lire (l.reg. 20 ottobre 1997 n. 32).
Sono state apportate lievi modifiche alla l. reg. 2/1987 sul divieto di navigazione con natanti a motore sui laghi di Bracciano e di Martignano. Sono eccettuati dal divieto i natanti della Regione, dei servizi di pubblica utilità, di salvataggio, di pescatori professionali, di assistenza nelle gare e negli allenamenti. Sono previste sanzioni da 500.000 a 3 milioni di lire (l. reg. 10 novembre 1997 n. 37 e 19 febbraio 1998 n. 8).
La realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e di campi di volo per aeromobili sono soggetti ad autorizzazione comunale nel rispetto degli strumenti urbanistici. Sono dettate alcune prescrizioni sulla distanza dai centri abitati, sulle caratteristiche e sulle attrezzature (l. reg. 10 novembre 1977 n. 41).
La sanzione relativa alla mancanza del titolo di viaggio è stata determinata nell'importo da 100.000 a 500.000 lire (l. reg. 15 gennaio 1998 n. 3).

REGIONE LIGURIA - È stata sospesa l'applicazione della l. reg. 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali), limitatamente a talune voci della tariffa, con decorrenza dall'1 gennaio 1998 (l. reg. 21 gennaio 1998).

REGIONE LOMBARDIA - Le concessioni di servizi di trasporto pubblico locale sono state prorogate sino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali attuativi del d.lg. 19 novembre 1998 n. 422. Nel frattempo gli atti di concessione possono essere variati per razionalizzare l'offerta, incentivare la costituzione di consorzi ed associazioni e avviare la stipulazione di contratti di servizio. Possono, in particolare, essere introdotte modalità nuove per l'esercizio di servizi a domanda debole (ossia con introito medio unitario inferiore del 30 % rispetto a quello del 1996) (l.reg. 2 marzo 1998 n. 7).

REGIONE MARCHE - È stato disciplinato il trasporto di persone con autoservizi non di linea istituendo il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, diviso per sezioni: conducenti di autovetture, di motocarrozzette, di natanti, di veicoli a trazione animale. L'accertamento dell'idoneità è effettuato da una commissione regionale attraverso esami. Presso la Regione è istituita una commissione consultiva, con compiti anche propositivi per il settore. L'esercizio è disciplinato da regolamenti comunali. Anche presso i Comuni sono istituite commissioni consultive. Il conducente può essere diffidato e sospeso; la licenza può essere revocata o può essere pronunziata la decadenza. Sono previste sanzioni per le diverse infrazioni, in misura da 100.000 lire a 5 milioni. I servizi di taxi in ambito aeroportuale sono disciplinati con apposito regolamento. I servizi con natanti sono assimilati, ove possibile, a quelli con taxi. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere stabilite particolari modalità (l. reg. 6 aprile 1998 n. 10).

 PROVINCIA DI TRENTO - Sono stati modificati i minimali di assicurazione della responsabilità civile delle linee funiviarie in servizio pubblico (d.P.reg. 14 gennaio 1998 n. 2-74/leg.).

REGIONE VALLE D'AOSTA - Sono stati disposti interventi regionali per lo sviluppo di impianti a a fune e delle loro strutture di servizio. Sono concessi incentivi per la sostituzione, il miglioramento e l'adeguamento di sistemi automatizzati di biglietteria e di controllo, il miglioramento e l'adeguamento delle stazioni, officine, depositi, parcheggi, raccordi, cabine di generazione, sistemi antivalanga, altre strutture funzionali, la realizzazione di nuove linee di trasporto di persone  Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 35% della spesa ammessa (in alcuni casi può giungere al 90%) o accordati mutui sino al 90% della spesa, con durata da dieci a venti anni, a seconda dei casi, al tasso di interesse del 25% del tasso di riferimento  indicato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito nel settore fondiario edilizio. Contributi e mutui sono cumulabili. È istituita una commissione consultiva. È previsto un onere, per i contributi, di 60.500.000.000 di lire nel triennio 1998-2000 e di lire 8.000.000.000 per lo stesso triennio, per la concessione di mutui (l.reg. 27 febbraio 1998 n.8).