Diritto dei trasporti
1998 710


Vito Riccardo Cervelli

Meglio soli che.accompagnati?

  Nessuno si stupisce per il fatto che star dello spettacolo od assi dell'automobilismo possano disporre per i loro spostamenti di jet od elicotteri personali (il più delle volte con annesso pilota), ma c'è veramente motivo di meravigliarsi quando si viene ad apprendere (da La Repubblica del 1 aprile 1997) che vi è stato chi, sia pur per la breve durata di un volo da New York a Londra, ha avuto a propria esclusiva disposizione un intero Boeing 747 equipaggio compreso.
Se non si tratta di un riuscitissimo pesce d'aprile, nel qual caso complimenti all'articolista, parrebbe proprio che i fatti si siano svolti in questo modo: il giorno di Pasqua la British Airways aveva in programma due voli distanziati di poche ore l'uno dall'altro, partenti da New York e diretti a Londra; per un banale guasto ad uno dei velivoli la partenza del primo di questi sarebbe potuta avvenire solo con molto ritardo, con la conseguenza che la compagnia aerea, per limitare i danni, ha preferito imbarcare tutti i passeggeri sul secondo volo.
Poco male, direste voi, in fondo è meglio arrivare in ritardo che essere costretti a restare a terra. Errore! Per la serie «Il mondo è bello perché è vario» il passeggero Stuart Pike non ha voluto sentire ragioni e, rifiutata la sostituzione, ha preteso di partire con l'originario aeromobile, ovviamente dopo che erano state effettuate le riparazioni, con la conseguenza di compiere il viaggio in perfetta solitudine godendo delle totali attenzioni delle hostess (e di arrivare con più di quattr'ore di ritardo).
Se fossimo psicologi ci chiederemmo se questo bizzarro comportamento sia stato provocato da una malintesa concezione dell'infungibilità della prestazione del trasporto coinvolgente anche il veicolo, o da una sorta di scaramanzia (in fondo è improbabile che un medesimo aeromobile subisca due incidenti nello stesso giorno) oppure da un mero capriccio, ma poiché amiamo definirci giuristi abbiamo il "sacro dovere" di interrogarci sulle norme che potrebbero regolare questa curiosa fattispecie.
Dal trafiletto di giornale pare potersi evincere sia che in un primo tempo la British Airways avesse cancellato la partenza e ripristinato il volo solo dopo le proteste del pestifero passeggero sia che lo stesso sia sbarcato a Londra dopo che tutti gli altri suoi ex compagni di viaggio, a lui evidentemente invisi, erano già da tempo arrivati.
Se così si sono svolti i fatti, allora non pare possa applicarsi la Convenzione di Varsavia in quanto non si può parlare di ritardo, ma di vera e propria soppressione del volo che, non essendo disciplinata dal testo uniforme, sarà regolata dalla lex fori. Per il diritto italiano opererebbe, quindi, l'art. 403 c.nav., applicabile al trasporto aereo per il richiamo dell'art. 949 c.nav., con la conseguenza che al passeggero spetterebbe solo, in via alternativa, o la risoluzione del contratto o il diritto di partire con il successivo volo.
Comunque si voglia vedere la questione, tuttavia, il trasportato avrebbe diritto di vedersi risarciti i danni subiti a causa del ritardo, anche se l'utente italiano che volesse emulare il signor Pike rischierebbe di mettersi nei guai con le proprie mani. Non si deve dimenticare, infatti, che interesse del passeggero, oltre ad arrivare sano e salvo, è arrivare in tempo stabilito od in un tempo ragionevole e non di compiere il viaggio con questo o quell'altro aeromobile (a parità di compagnia aerea, tipo di velivolo e condizioni di sicurezza, ovviamente),
Ne consegue, dunque, che se costui si rifiuta di partire con un altro volo che gli consentirebbe di arrivare a destinazione con minore ritardo e si comporta come il signor Pike, non solo viene meno all'obbligo di non aggravare le conseguenze del fatto dannoso (art. 1227 c.c.), ma, considerato che il suo comportamento non è in grado di arrecargli alcuna utilità ed è solo di danno alla compagnia aerea che deve sobbarcarsi il costo di un volo per un solo passeggero, rischia anche che tale atteggiamento possa essere giudicato un atto emulativo con conseguente obbligo a suo carico di risarcire tali spese.
Morale della storia: è vero che, per citare un noto spot, «volare coccolati è meglio», ma in fondo un po' di socialità ogni tanto non farebbe male (ed eviterebbe pericolose azioni legali!!).

VITO RICCARDO CERVELLI