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AEREO
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 22 aprile 1997 - Approvazione del regolamento amministrativo-contabile dell'Ente nazionale di assistenza al volo (in G.U. 20 gennaio 1998 n. 15).
LEGGE REGIONALE SARDEGNA 2 ottobre 1997 n. 24 - Abrogazione della l. reg. 24 febbraio 1994 n. 8, recante «Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello» (in B.U. reg. Sardegna 4 ottobre 1997 n. 30 e in G.U., 3^ serie speciale, 10 gennaio 1998 n. 2).
REGOLAMENTO (CE) n. 2027/97 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1997 - sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (in G.U.C.E. 17 ottobre 1997 n. L 285).
ART. 1 - Il presente regolamento stabilisce gli obblighi dei vettori aerei comunitari verso i passeggeri relativamente alla responsabilità in caso di incidenti per danni da morte o ferite di un passeggero o da qualsiasi altra lesione personale subita da un passeggero se l'incidente che ha provocato il danno è avvenuto a bordo dell'aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco.
Il presente regolamento precisa inoltre determinati requisiti assicurativi per i vettori aerei comunitari.
Il presente regolamento stabilisce inoltre determinati requisiti relativamente alle informazioni che debbono fornire i vettori aerei stabiliti al di fuori della Comunità che operano da, per o all'interno della Comunità.
ART. 2 - 1. Ai fini del presente regolamento
si intende per:
a) «vettore aereo», qualsiasi impresa di trasporti
munita di valida licenza d'esercizio;
b) «vettore aereo comunitario», qualsiasi
vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato
membro in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 2407/92;
c) «persona avente titolo ad indennità»,
il passeggero o qualsiasi persona avente titolo a richiedere il
risarcimento per quel passeggero, secondo il diritto applicabile;
d) «ecu», l'unità di conto adottata
in occasione della fissazione del bilancio generale delle Comunità
europee, ai sensi degli articoli 207 e 209 del trattato;
e) «DSP», i diritti speciali di prelievo quali
sono definiti dal Fondo monetario internazionale;
f) «convenzione di Varsavia», la convenzione
per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale,
firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, o la convenzione di Varsavia come
modificata all'Aja il 28 settembre 1955 e la convenzione addizionale di
Guadalajara del 18 settembre 1961 laddove applicabili al
contratto di trasporto di passeggeri, nonché l'insieme dei vigenti
strumenti internazionali che la integrano e sono ad essa connessi.
2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Varsavia.
ART. 3 - l. a) La responsabilità del vettore aereo
comunitario per i danni da morte, ferite o qualsiasi altra lesione personale
subita da un passeggero in caso di incidente non è soggetta ad alcun
limite finanziario, sia esso stabilito dalla legge, da una convenzione
o in via contrattuale.
b) L'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo
7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 è inteso come l'obbligo
del vettore aereo comunitario ad essere assicurato fino a copertura del
limite di responsabilità previsto dal paragrafo 2 e, al di là
di tale limite, fino ad un livello ragionevole.
2. Per i danni fino a concorrenza di un importo pari all'equivalente
ecu di 100 000 DSP i vettori aerei comunitari non possono escludere o limitare
la loro responsabilità provando che essi ed i loro dipendenti hanno
adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o che era loro
impossibile adottarle.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il vettore
aereo comunitario dimostra che la negligenza del passeggero ferito o deceduto
ha provocato il danno o ha contribuito al danno, esso può essere
esonerato totalmente o in parte dalla sua responsabilità, secondo
il diritto applicabile.
ART. 4 - In caso di morte, ferite o di qualsiasi altra lesione personale
subita dal passeggero in caso di incidente, il presente regolamento non
a) implica che un vettore aereo comunitario sia l'unico responsabile
tenuto a risarcire i danni, né
b) limita il diritto di un vettore comunitario di agire per ottenere
contributi o risarcimenti da altre parti, secondo il diritto applicabile.
ART. 5 - 1. Il vettore aereo comunitario deve senza indugio, e comunque
entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente
titolo ad indennità, provvedere agli anticipi di pagamento che si
rendano necessari per far fronte ad immediate necessità economiche
ed in proporzione al danno subito.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte gli anticipi
non saranno inferiori all'equivalente in ecu di 15 000 DSP per passeggero.
3. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento
di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore
importo dovuto sulla base della responsabilità del vettore aereo
comunitario, ma non è restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo
3, paragrafo 3), o in circostanze in cui venga successivamente dimostrato
che il beneficiario dell'anticipo di pagamento ha provocato il danno o
contribuito ad esso con la sua negligenza o non è la persona avente
titolo ad indennità.
ART. 6 - l. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 devono essere inserite
nelle condizioni di trasporto del vettore aereo comunitario.
2. A loro richiesta, sono fornite ai passeggeri adeguate
informazioni sulle disposizioni degli articoli 3 e 5 presso le agenzie
di viaggio del vettore aereo comunitario, le agenzie di viaggio e gli sportelli
di registrazione e presso i punti vendita. Il biglietto, o un documento
ad esso equivalente, contiene una sintesi di tali disposizioni in
linguaggio chiaro e comprensibile.
3. I vettori aerei stabiliti al di fuori della Comunità
che operano da, per o all'interno della Comunità e che non applicano
le disposizioni degli articoli 3 e 5 devono informare espressamente e chiaramente
i passeggeri di tale situazione al momento dell'acquisto del biglietto
presso le agenzie del vettore aereo, le agenzie di viaggio o gli sportelli
di registrazione situati nel territorio di una Stato membro. I vettori
aerei forniscono ai passeggeri un modulo che riporta le loro condizioni.
Il fatto che solo il limite massimo di responsabilità sia indicato
sul biglietto o su un documento equivalente non costituisce un'informazione
sufficiente.
ART. 7 - Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione redige una relazione sull'applicazione del regolamento che tenga conto tra l'altro dell'evoluzione delle situazione economica e degli sviluppi intervenuti in sede internazionale. Tale relazione può essere corredata di proposte di revisione del presente regolamento.
ART. 8 - Il presente regolamento entra in vigore un anno dopo la data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 12 novembre 1997 n. 521 - Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della l. 24 dicembre 1993 n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato (in G.U. 9 aprile 1998 n.83).
Il presente regolamento disciplina la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali, aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato. Il regolamento ha, in particolare, la finalità di definire: a) le modalità di costituzione delle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuale (determinandone la forma giuridica, i criteri per la scelta dei soci pubblici e privati, le modalità di collocazione dei titoli sul mercato, la riserva di nomina di amministratori e sindaci da parte dell'ente pubblico interessato, l'entità del capitale sociale, i rapporti tra soci pubblici e privati, le forme di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi); b) i criteri per l'affidamento delle concessioni delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale costituite secondo le modalità di cui al punto precedente e i rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i concessionari.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997 n. 481 - Regolamento recante norme di attuazione delle dir. 93/65/CE e 97/15/CE, in materia di apparecchiature e sistemi per la gestione del traffico aereo (in G.U. 16 gennaio 1998 n. 12).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1997 n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili (in G.U. 26 gennaio 1998 n. 20).
Il presente decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento
del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali
come individuate dalla l. 26 ottobre 1995 n. 447. Per gli aeroporti militari
aperti al traffico civile il presente decreto trova applicazione limitatamente
al traffico civile.
In particolare, nel suddetto provvedimento, sono disciplinate le modalità
di predisposizione del piano di abbattimento e contenimento del rumore
prodotto dalle attività aeroportuali, la procedura di verifica del
rispetto dei limiti di emissione degli aeromobili, le limitazioni del traffico
aereo notturno.
Nel decreto in esame è, altresì, introdotta la sanzione
amministrativa a carico dell'esercente di aeromobile che violi le procedure
antirumore.
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore del protocollo di emendamento dell'art. 83-bis della convenzione internazionale per l'aviazione civile del 1944, firmato a Montreal il 6 ottobre 1980 (in G.U. 3 gennaio 1998 n. 2).
Il protocollo di emendamento è entrato in vigore per l'Italia il 20 giugno 1997.
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore dell'accordo tra Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di fuori di essi, con allegato, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile 1991 (in G.U. 10 gennaio 1998 n. 7).
L'accordo bilaterale è entrato in vigore per l'Italia il 17 dicembre 1997.
LEGGE 19 gennaio 1998 n. 16 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974 (in suppl. ord. G.U. 10 febbraio 1998 n. 33).
LEGGE 19 gennaio 1998 n. 17 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 (in suppl. ord. G.U. 10 febbraio 1998 n. 33).
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong (ora Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong) in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, firmato a Roma il 9 ottobre 1996 (in G.U. 19 febbraio 1998 n. 41).
L'accordo è entrato in vigore per l'Italia il 19 gennaio 1998.
LEGGE 2 marzo 1998 n. 46 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 (in suppl. ord. G.U. 17 marzo 1998 n. 63).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1998 (98/20/CE) - che modifica la dir. 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1998) (in G.U.C.E. 7 aprile 1998 n. L 107).
COMUNICAZIONE (Ente nazionale di assistenza al volo) - Comunicazione delle condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta applicabili dal 1 gennaio 1997 (in G.U. 30 marzo 1998 n. 74).
LEGGE 16 aprile 1998 n. 118 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione
da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare
per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino
l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San
Marino il 7 maggio 1997 (in G.U. 29 aprile 1998 n. 98).
CAMION
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 1997 - Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (in suppl. ord. G.U. 17 gennaio 1998 n. 13).
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1997 n. 98/182/CE - relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione (in G.U.C.E. 6 marzo 1998 n. L 66).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE FRIULI-VENEZIA GIULIA 28 agosto 1997 n. 0284/Pres. - L. reg. n. 20/1997, art. 24. Approvazione del regolamento per il rilascio da parte delle amministrazioni provinciali delle autorizzazioni dei servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione (in B.U. reg. 15 ottobre 1997 n. 42 e in G.U., 3^ serie speciale, 10 gennaio 1997 n. 2).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 14 novembre 1997 - Attuazione della dir. 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dellí8 ottobre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore (in suppl. ord. G.U. 20 febbraio 1998 n. 42).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 14 novembre 1997 - Recepimento
della dir. 97/20/CE della Commissione, del 18 aprile 1997 che adegua al
progresso tecnico la dir. 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare
contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione
dei veicoli (in suppl. ord. G.U. 20 febbraio 1998 n. 42).
CIRCOLARE (Ministero dei lavori pubblici) 17 novembre 1997 n. 5964
- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
(art. 10 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni - art.
13-20 d.P.R. n. 495/1992). Modifiche ed integrazioni alla circ. 23 maggio
1997 n. 2811 (in G.U. 10 gennaio 1998 n. 7).
REGOLAMENTO (CE) n. 11/98 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1997 - che modifica il reg. (CEE) n. 684/92 relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (in G.U.C.E. 8 gennaio 1998 n. L 4).
REGOLAMENTO (CE) n. 12/98 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1997 - che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (in G.U.C.E. 8 gennaio 1998 n. L 4).
Il presente regolamento autorizza qualsiasi vettore che svolga l'attività
di trasporto di viaggiatori su strada per conto terzi e che sia titolare
della licenza comunitaria prevista all'art. 3-bis del reg. (CEE) n. 684/92
del Consiglio, del 16 marzo 1992, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti
nazionali di viaggiatori su strada per conto terzi in un altro Stato membro
anche senza disporvi di una sede o di altro stabilimento.
A tal fine il provvedimento in esame stabilisce le condizioni per l'esercizio
di tale attività di trasporto vietando, inoltre, qualunque discriminazione
a cagione della nazionalità o del luogo di stabilimento del vettore.
CIRCOLARE (Ministero dei trasporti e della navigazione) 16 gennaio 1998 - L. 23 dicembre 1997 n. 454. Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto (art. 11 - Modifiche al codice della strada) (in G.U. 24 gennaio 1998 n. 19).
DELIBERAZIONE (Ministero dei trasporti e della navigazione) 30 gennaio 1998 - Disposizioni in merito all'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in attuazione dell'art. 1, punto 6, della l. 23 dicembre 1997 n. 454 (in G.U. 9 febbraio 1998 n. 32).
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1998 (98/14/CE) - che adegua al progresso tecnico la dir. 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (in G.U.C.E. 25 marzo 1998 n. L 91).
REGOLAMENTO (CE) n. 411/98 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 - che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore (in G.U.C.E. 21 febbraio 1998 n. L 52).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 27 febbraio 1998 - Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa (in G.U. 13 marzo 1998 n. 60).
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998 n. 84 - Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'art. 7, comma 1, della l. 23 dicembre 1997 n. 454 (in G.U. 9 aprile 1998 n. 83).
Il presente decreto dispone che, ai fini dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori prevista dal comma 6 dell'art. 1 della legge n. 454/1997, le imprese interessate devono necessariamente possedere, oltre alle condizioni e ai requisiti previsti dall'art. 13 della legge n. 298/1974, i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale. Agli art. 4, 5 e 6, poi, il decreto detta i criteri che devono essere osservati al fine di accertare la sussistenza di tali requisiti in capo alle predette imprese.
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998 n. 85 - Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'art. 7, comma 2, della l. 23 dicembre 1997 n. 454 (in G.U. 9 aprile 1998 n. 83).
Tale provvedimento stabilisce che dal 1 gennaio 2001 sono autorizzate
all'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto di terzi
le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.
In particolare, l'art. 1, secondo comma, specifica che, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dovrà
essere emanato un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
recante la disciplina dei criteri e delle modalità di rilascio del
certificato di iscrizione all'albo degli autotrasportatori, nonché
dei controlli in merito all'uso del certificato stesso.
Il presente provvedimento statuisce, altresì, che, a partire
dalla sua entrata in vigore, le autorizzazioni per i singoli veicoli, i
cui titolari sono le imprese di autotrasporto per conto di terzi, sono
convertite in autorizzazione all'impresa per una massa complessiva corrispondente
alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La suddetta conversione
Ë subordinata alla dimostrazione della sussistenza nell'ambito della
organizzazione aziendale delle imprese di autotrasporto di un adeguato
numero di addetti con qualifica idonea alla guida dei veicoli autorizzati
ed iscritti nei libri matricola dell'impresa.
DELIBERAZIONE (Ministero dei trasporti e della navigazione) 15 aprile 1998 n. 8 - Autorizzazione alla continuazione dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi nella more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori (in G.U. 24 aprile 1998 n. 95).
Con la presente deliberazione il Presidente del Comitato centrale per
l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi autorizza tutte le persone fisiche e giuridiche,
che alla data di entrata in vigore della l. 23 dicembre 1997 n. 454 già
esercitavano imprenditorialmente autotrasporto di cose per conto di terzi,
a continuare ad esercitare la propria attività nonostante l'iscrizione
all'Albo non sia perfezionata, purché entro il 1? giugno 1998 presentino
domanda di iscrizione all'Albo ai sensi degli art. 12 ss. della l. 6 giugno
1974 n. 298.
TRENO
DECRETO MINISTERIALE (Ambiente) 5 novembre 1997 - Modalità di
presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci
terminali di ferrovia (in suppl. ord. G.U. 23 gennaio 1998 n. 18).
NAVE
LEGGE REGIONALE MARCHE 9 gennaio 1997 n. 6 - Interventi per il miglioramento della funzionalità del porto di Ancona (in B.U. reg. Marche 16 gennaio 1997 n. 5 e in G.U., 3^ serie speciale, 14 febbraio 1998 n. 7).
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1997 (98/234/CE) - relativa all'aiuto finanziario concesso alle società «Lloyd Triestino Società di Navigazione s.p.a.» e «Italia di Navigazione s.p.a.» (in G.U.C.E. 24 marzo 1998 n. L 88).
REGOLAMENTO (CE) n. 1489/97 del 29 luglio 1997 - recante modalità d'applicazione del reg. (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (in G.U.C.E. 30 luglio 1997 n. L 202).
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 1997 (98/249/CE) - relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (in G.U.C.E. 3 aprile 1998 n. L 104).
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1997 (97/744/CE) - in forza dell'art. 90, § 3 del trattato CE relativa alle disposizioni in materia di lavoro della legislazione portuale italiana (in G.U.C.E. 5 novembre 1997 n. L 301).
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1997 (97/745/CE) - in forza dell'art. 90, § 3 del trattato CE relativa alle tariffe di pilotaggio nel porto di Genova (in G.U.C.E. 5 novembre 1997 n. L 301).
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1997 (98/95/CE) - relativa a taluni aiuti concessi dalla regione Sardegna (Italia) alle imprese di navigazione in Sardegna (in G.U.C.E. 27 gennaio 1998 n. L 20).
REGOLAMENTO (CE) n. 2205/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997 - che modifica il reg. (CEE) n. 2847/93, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (in G.U.C.E. 7 novembre 1997 n. L 304).
REGOLAMENTO (CE) n. 2600/97 DEL CONSIGLIO del 1 dicembre 1997 - che modifica il reg. (CE) n. 3094/95 sugli aiuti alla costruzione navale (in G.U.C.E. 23 dicembre 1997 n. L 351).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1997 n. 509 - Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997 n. 59 (in G.U. 18 febbraio 1998 n. 40).
REGOLAMENTO (CE) n. 2433/97 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 1997 - che modifica il reg. (CEE) n. 1102/89 della Commissione che stabilisce talune misure di attuazione del reg. (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (in G.U.C.E. 9 dicembre 1997 n. L 337).
DECRETO MINISTERIALE (Ambiente) 11 dicembre 1997 - Approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso di prodotti disinquinanti in mare (in G.U. 13 gennaio 1998 n. 9).
REGOLAMENTO (CE) n. 66/98 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 - che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il reg. (CE) n. 2113/96 (in G.U.C.E. 10 gennaio 1998 n. L 6).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 30 dicembre 1997 - Modalità di trasmissione delle informazioni e di conservazione dei dati di cui all'art. 4 del regolamento di esecuzione della dir. 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, come modificata dalla dir. 96/39/CE della Commissione del 19 giugno 1996, approvato con d.P.R. 19 maggio 1997 n. 268 (in G.U. 15 gennaio 1998 n. 11).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998 n. 24 - Regolamento recante norme di attuazione della dir. 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna (in G.U. 17 febbraio 1998 n. 39).
REGOLAMENTO (CE) n. 179/98 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 1998 - che modifica il reg. (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (in G.U.C.E. 24 gennaio 1998 n. L 19).
CIRCOLARE (Ministero per le politiche agricole) 11 febbraio 1998 n. 6232786 - Circolare per il credito peschereccio di esercizio agevolato (in G.U. 21 marzo 1998 n. 67).
REGOLAMENTO (CE) n. 395/98 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1998 - recante modifica del reg. (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (in G.U.C.E. 20 febbraio 1998 n. L 50).
REGOLAMENTO (CE) n. 435/98 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 1998 - rettificativo del reg. (CE) n. 1489/97 recante modalità d'applicazione del reg. (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (in G.U.C.E. 25 febbraio 1998 n. L 54).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 28 febbraio 1998 - Approvazione
dei modelli del registro internazionale, dell'atto di nazionalità
e del passavanti provvisorio per le navi adibite esclusivamente a traffici
commerciali internazionali (in G.U. 7 aprile 1998 n. 81).
DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1998 n. 60 - Intervento sostitutivo del
Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti
locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'art. 4, comma 5,
della l. 15 marzo 1997 n. 59 (in G.U. 27 marzo 1998 n. 72).
DECRETO MINISTERIALE (Industria, commercio e artigianato) 13 marzo
1998 - Elenco delle norme armonizzate adottate ai sensi dell'art. 1, comma
2-bis, del d.lg. 11 giugno 1997 n. 205, disposizioni integrative e correttive
del d.lg. 14 agosto 1996 n. 436, di attuazione della dir. 94/25/CE in materia
di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità
da diporto (2 gruppo) (in G.U. 3 aprile 1998 n. 76).
REGOLAMENTO (CE) n. 782/98 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998 - recante modifica del reg. (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (in G.U.C.E. 15 aprile 1998 n. L 113).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 14 aprile 1998 - Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (in G.U. 29 aprile 1998 n. 98).
COMUNICAZIONE (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore della risoluzione A736 (18), adottata il 4 novembre 1993, concernente gli emendamenti al regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (in G.U. 29 aprile 1998 n. 98)
La risoluzione in esame Ë entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre
1995.
MISTO
DECRETO LEGGE 30 dicembre 1997 n. 457 (convertito in l. 27 febbraio 1998 n. 30, in G.U. 28 febbraio 1998 n. 49) - recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (in G.U. 31 dicembre 1997 n. 303; testo coordinato in G.U. 28 febbraio 1998 n. 49).
ART. 1. Istituzione del Registro internazionale - 1. » istituito
il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito
denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte,
a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 Ë diviso in tre
sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea ai sensi del comma 1, lett. a, dell'art. 143 c. nav., come sostituito
dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del
comma 1, lett. b, dell'art. 143 c. nav.;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di
sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma
secondo dell'art. 145 c. nav., a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti
giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto
degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli art. 2 e
3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale
le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi
da pesca e le unità da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare
servizi di cabotaggio per i quali Ë operante la riserva di cui all'art.
224 c. nav., come sostituito dall'art. 7.
ART. 2. Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro - 1.
Per le navi iscritte nel Registro di cui all'art. 1, con accordo tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,
comparativamente più rappresentative, relativo a ciascuna nave da
iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi
presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto
disposto dall'art. 318 c. nav., come sostituito dall'art. 7.
In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto
provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli art. 146 e 148 c.
nav., alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate
per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio
avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318
c. nav. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta
e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al d.l.
13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto
1995 n. 343;
b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto,
provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi
degli art. 28 e 29 della l. 14 giugno 1989 n. 234, saranno armate con sei
membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui
al comma 1 dell'art. 318 c. nav. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi
il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina.
I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un
allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza
dei benefici di cui al d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla l. 8 agosto 1995 n. 343;
c) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto
acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonché
le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva
a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
saranno armate con i criteri di cui alla lett. b. Ulteriori membri dell'equipaggio
aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318
c. nav. potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi
sindacali di cui al presente comma;
d) le navi di cui alle lett. b e c potranno inoltre essere armate per
la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano
assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del d.l. 30 ottobre
1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 dicembre 1984 n.
863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di
cui al comma 1 dell'art. 318 c. nav.
2. Nella tabella di armamento della nave Ë posta annotazione dei
componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al
comma 1, può derogarsi all'art. 318 c. nav.; l'autorità marittima
nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, le
spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità
alla annotazione stessa.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati
rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti
dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione
e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978
e ratificata con l. 21 novembre 1985 n. 739, o da tali amministrazioni
riconosciuti o autorizzati.
ART. 3. Legge regolatrice del contratto di arruolamento e contrattazione
collettiva - 1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative
dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro
internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto
di arruolamento e dai contratti collettivi, dei singoli Stati membri.
2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente
nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro
internazionale, Ë regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque
nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.
3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi
di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative,
minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non
comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale,
nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.
ART. 4. Trattamento fiscale - 1. Ai soggetti che esercitano l'attività
produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito
d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato
sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del
versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito
non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere
è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art.
6, comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, il reddito
derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale
concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo
assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Il relativo
onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi
per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 5. Normativa di riferimento - 1. Salvo quanto espressamente previsto
dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono
assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria ed alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili
alle unità iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del
regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro
e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati
con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Ai fini dell'art. 6 c. nav., le navi per le quali ricorrono le condizioni
di cui all'art. 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla
legge dello Stato responsabile del registro sottostante.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 c.p. e all'art.
110 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931 n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri
iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione
al di là del mare territoriale.
ART. 6. Sgravi contributivi - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione
della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici,
per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 c. nav. ed imbarcato
su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonchè
lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è
a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del d.l.
22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo
1990 n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del d.l. 21 ottobre 1996
n. 535, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 dicembre 1996 n. 647,
è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai
sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4, del d.l. 13 luglio
1995 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle
aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base
ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente,
non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua
dall'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1990 n. 296, convertito dalla l. 17 dicembre
1990 n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto
il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui
si riferisce il beneficio medesimo.
ART. 6-bis. Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca
- 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 1, per la salvaguardia dei livelli
occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli
art. 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca
oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano
la pesca mediterranea.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti
dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni
annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 7. Modifiche al codice della navigazione - 1. L'art. 143 c. nav.
è sostituito dal seguente:
«Art. 143. Requisiti di nazionalità dei proprietari di
navi italiane - 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione
nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati
a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero
non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri
non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso
una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata
a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri
Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave,
che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti
delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da
rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste
per la dichiarazione di armatore».
1-bis. Il primo e il secondo comma dell'art. 123 c. nav. sono sostituiti
dal seguente:
«Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto
stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare
e ne disciplina la necessaria attività di certificazione».
1-ter. L'art. 144 e l'art. 148 c. nav. sono abrogati.
1-quater. Il primo comma dell'art. 152 c. nav. è sostituito
dal seguente:
«Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza
alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che
siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le
navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche
prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa
dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione
della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati
ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera
italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto
di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito
o distrutto».
1-quinquies. L'art. 156 c. nav. è sostituito dal seguente:
«Art. 156 Dismissione della bandiera e sospensione temporanea
dell'abilitazione alla navigazione - 1. Il proprietario che intende alienare
la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle
matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non
comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.
2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione
della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto
ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati
a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità
qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro
sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio
di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei
crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia
sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può
essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza
passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti
estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze
disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione
interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione,
e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente
per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può
essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente
all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o
diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri,
e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti
non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi
tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione
è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato
dagli art. 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel
termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di
presentazione della fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può
essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'art.
15 della l. 26 luglio 1984 n. 413.
7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della
nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e
dismissione della bandiera.
8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora
la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea
iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la
sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'art. 149 è
consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi
precedenti e secondo le disposizioni dell'art. 145 e della lett. d del
primo comma dell'art. 163 del presente codice, nonché dell'art.
29 della l. 14 giugno 1989 n. 234, e delle relative norme applicative.
9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone
la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri
nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione
europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che,
subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione
dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o
dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti
di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve
essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici
del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine
di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unita».
1-sexies. L'art. 157 c. nav. è sostituito dal seguente:
«Art. 157 Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione
a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro - 1. Nel caso
di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento
della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario
deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta
giorni dalla data di aggiudicazione.
2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene
a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza
i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo
ritiro (dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa
di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana
o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne
denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al
comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità
o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.
4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza
dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo
le procedure indicate nell'art. 156. Quando non si verificano le condizioni
prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove
la vendita giudiziale della nave».
1-septies. L'art. 159 c. nav. è sostituito dal seguente:
«Art. 159. Proprietà di stranieri per quote superiori
ai diciotto carati - 1. Quando la partecipazione alla proprietà
della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 143, comma 1, lett. a, superi i diciotto
carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della
bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste
dall'art. 156; se le condizioni prescritte dallo stesso art. 156 per dare
corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione
della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione
di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente,
la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma
dell'art. 158, terzo comma».
1-octies. L'art. 1184 c. nav. è sostituito dal seguente:
«Art. 1184. Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro
straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile.
- 1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro
straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli art. 156
e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi
è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da
lire 100 milioni a lire 400 milioni.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce
prescritte dagli art. 157 e 759».
1-nonies. Al secondo comma dell'art. 18 reg. nav. mar., approvato con
d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, sono aggiunte le parole: «e che l'autorità
decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del
provvedimento finale». I commi terzo, sesto ed ottavo del citato
art. 18 sono abrogati.
2. L'art. 224 c. nav. è sostituito dal seguente:
«Art. 224. Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio
e del servizio marittimo - 1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della
Repubblica è riservato, nei termini di cui al reg. (CEE) n. 3577/92
del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano
navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera
del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti
necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano
servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge».
3. L'art. 318 c. nav. è sostituito dal seguente:
«Art. 318. Nazionalità dei componenti dell'equipaggio
- 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica
deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi
appartenenti all'Unione europea.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari
necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza
di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero
equipaggio.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima
periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può
autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale
di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore
della metà dell'intero equipaggio».
3-bis. Al fine di ridare competitività ai porti italiani nell'attività
di bunkeraggio, la lett. d del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro
delle finanze 28 gennaio 1994 n. 256, è sostituita dalla seguente:
«d) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi
di cui all'art. 264 del t.u. delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, e dai depositi fiscali
di cui all'art. 5 del t.u. delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con d.lg. 26 ottobre 1995 n. 504. Le navi in transito sono esonerate
dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli
art. 107 e 120 del citato t.u. delle disposizioni legislative in materia
doganale».
ART. 8. Interventi urgenti a favore del settore portuale - 1. Per consentire
la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla
l. 28 gennaio 1994 n. 84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli
organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia
e Napoli, le rispettive autorità portuali individuano, attraverso
ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle
locali agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per
favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette autorità
portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano
l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche
di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra
i predetti soggetti, la promozione di forme di autoimprenditorialità
e l'attivazione di nuove iniziative produttive, anche nell'ambito della
programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel
caso in cui i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilità
di realizzare il pieno reinserimento delle unità lavorative in esubero
attraverso le suddette iniziative, è concesso il ricorso al pensionamento
anticipato per complessive 500 unità di dipendenti delle sopracitate
autorità portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire
le unità tra le predette autorità portuali ed altresì
ad individuare termini, criteri e modalità attuative del pensionamento
anticipato.
2. Qualora si realizzi la riduzione delle unità da porre in
pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione
riconosce a ciascuna autorità portuale, interessata alla riduzione,
un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento
per il pensionamento anticipato di cui al comma 1.
3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti
delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico
della segreteria tecnico/operativa, deliberato ai sensi dell'art. 9, comma
3, lett. i, della legge n. 84/1994, e che abbiano maturato i requisiti
previsti dall'art. 9, comma 1, del d.l. 17 dicembre 1986 n. 873, convertito,
con modificazioni, dalla l. 13 febbraio 1987 n. 26, entro il 31 dicembre
1996, nonché il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto
dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile
1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova,
in possesso dei requisiti suindicati.
4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano
le disposizioni dell'art. 3, commi 1-bis e 8, del d.l. 22 gennaio 1990
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, e degli
art. 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del d.l. 17 dicembre 1986 n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla l. 13 febbraio 1987 n. 26. Ai dipendenti
posti in pensionamento anticipato Ë concesso l'aumento dell'anzianità
contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore
alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento
del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento
di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici
di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità
e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.
Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a
carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento
anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di
un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al
presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto all'INPDAP
tiene conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel
computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi
oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del
trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle autorità
di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28
della legge n. 84/1994.
5. Le autorità portuali, ai fini della riduzione degli esuberi,
si avvalgono, altresì, delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art.
1 del d.l. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con modificazioni, dalla
l. 23 dicembre 1996 n. 647, anche per il personale cui si applicano le
norme previste dall'art. 13 del d.l. 17 dicembre 1986 n. 873, convertito,
con modificazioni, dalla l. 13 febbraio 1987 n. 26.
6. Per «successive variazioni» di cui al primo periodo
del comma 1 dell'art. 13 del d.l. 17 dicembre 1986 n. 873, convertito,
con modificazioni, dalla l. 13 febbraio 1987 n. 26, si intendono gli atti
deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre
1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione,
dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi strutturali
nelle autorità portuali di cui al comma 1, non si applicano al personale,
di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni dell'art. 11, comma 16, della l.
24 dicembre 1993 n. 537, e dell'art. 1, comma 27, della l. 8 agosto 1995
n. 335, e successive modificazioni.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di
cui all'art. 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali
di competenza sulla base di apposita rendicontazione.
9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale
di Ancona di cui alla l. 23 dicembre 1988 n. 543 è affidata alla
competente autorità portuale. Le somme non utilizzate sul capitolo
8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione della presente norma.
10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti
e della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione allo
stesso comune dell'area su cui insiste l'immobile denominato CISP e per
la conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo
è quantificato in una somma, comunque non superiore a nove miliardi
di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente autorità
portuale, che la promuove, il comune di Piombino, il Ministero delle finanze
e la società costruttrice. L'onere derivante dal presente comma
è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art.
6, comma 1.
11. Per la cessata operatività portuale ed il trasferimento
di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza
dell'allestimento dell'esposizione «Colombo '92» in ambito
portuale, è corrisposto a favore dell'autorità portuale di
Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede
la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
11-bis. Il porto di Gioia Tauro Ë classificato, ai fini dell'art.
4 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, di rilevanza economica internazionale
ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, peschereccia,
turistica e da diporto.
ART. 8-bis. Modifiche alla l. 28 gennaio 1994 n. 84 - 1. Alla l. 28
gennaio 1994 n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'art. 4, è inserito il seguente:
«1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono
comunque ad una delle prime due classi della categoria II»;
b) il primo periodo del comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal
seguente: «L'autorità portuale ha personalità giuridica
di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo
quanto disposto dall'art. 12, nonché di autonomia di bilancio e
finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge»;
c) il comma 4 dell'art. 6 è sostituito dal seguente: «4.
Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale
è soggetto al controllo della Corte dei conti»;
d) il comma 6 dell'art. 6 è sostituito dal seguente: «6.
Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente
né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali
ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali
possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività
accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
autorità medesimo, anche ai fini della promozione e dello sviluppo
dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche»;
e) la lett. b del comma 3 dell'art. 7 è abrogata;
f) al comma 3 dell'art. 8 è aggiunta la seguente lettera: «n-bis)
esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge
agli altri organi dell'autorità portuale»;
g) la lett. c del comma 3 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:
«c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale,
organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse
generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale,
nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo
ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale,
da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti
e della navigazione;»
h) al comma 3 dell'art. 9 sono aggiunte le seguenti lettere:
«n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di
contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;
n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle
autorità portuali alle società di cui all'art. 6, comma 6»;
i) la lett. c del comma 2 dell'art. 12 è abrogata;
l) al comma 1 dell'art. 14, dopo le parole: «e promozione»
sono aggiunte le seguenti: «nonché nell'ambito della pianificazione
delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali
da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione».
ART. 9. Interventi nel settore marittimo - 1. La gestione commissariale
del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione,
di cui all'art. 6, comma 1, è autorizzata a rimborsare alle compagnie
e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento
di fine servizio maturato a decorrere dal 1° febbraio 1990 e l'indennità
contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori
cancellati per inidoneità al lavoro portuale a partire dal 1°
febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente
comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.
2. » concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto
di Genova, trasformati ai sensi dell'art. 21 della l. 28 gennaio 1994 n.
84 e successive modificazioni, la proroga del beneficio di integrazione
salariale di cui all'art. 1, comma 19, del d.l. 21 ottobre 1996 n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla l. 23 dicembre 1996 n. 647, nel limite
di ulteriori 1.200 unità. Al relativo onere per il rimborso a favore
dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art.
6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso
anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della
legge n. 84/1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora
non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 31
dicembre 1998.
3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli
interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'art. 6 del
d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 19
luglio 1993 n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati
al 31 dicembre 1998, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle
somme stanziate allo scopo.
4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'art.
21 della legge n. 84/1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi
destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle
compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto
di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione
delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonché a definire situazioni
derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente
normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore
del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo
dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione
e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui
agli art. 16, 18 e 21 della legge n. 84/1994, e successive modificazioni.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi,
provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1,
del presente decreto sulla base di risultanze debitamente documentate e
accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti
e della navigazione.
5. Le casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle
autorità marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la
corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali
collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario
liquidatore di ciascuna cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali
contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri
e modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della
gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali,
Ë stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50
per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire
la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti. Il programma prevede,
altresì, un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei
porti marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali
di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio
di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere
provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1,
sulla base di apposita rendicontazione.
7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione
e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonché dell'acquisto
di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed
alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque
siano le modalità di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni,
sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei
trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti
dalle norme sulla contabilità generale dello Stato; il limite dell'importo
ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'art. 1, comma
3, del d.P.R. 15 novembre 1989 n. 391, è aumentato, nei casi previsti,
da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo
comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi
ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa
di cui all'art. 5, comma 3, ed all'art. 8, comma 2, del citato d.P.R. 391/1989
sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma
3 del citato art. 8 è aumentato a lire 150.000.000. Le somme in
conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il
31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per
essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero
medesimo.
8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'art.
6, comma 1, Ë autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi
per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi
per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000
la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno
2001, restando confermate le modalità di cui all'art. 4 del d.l.
22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo
1990 n. 58.
9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'art. 20,
comma 2, lett. c, della legge n. 84/1994, come sostituito dall'art. 2,
comma 19, del d.l. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla l. 23 dicembre 1996 n. 647, sono attribuiti alle autorità
portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa.
10. All'art. 5, comma 9, della legge n. 84/1994, e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo la parola: «banchine» Ë inserita
la seguente: «attrezzate».
10-bis. All'art. 10, comma 4, della l. 27 dicembre 1997 n. 449, sono
soppresse le parole: «, a decorrere dall'anno 1998,».
10-ter. All'art. 10 della l. 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma
4, è inserito il seguente: «4-bis. Qualora la decorrenza delle
concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto
di cui all'art. 35 reg. nav. mar., approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952
n. 328, il canone Ë determinato nella misura minore tra quella calcolata
ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della
previgente normativa».
ART. 9-bis. Informatizzazione dei servizi marittimi - 1. Per la realizzazione
del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione
marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999
e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel
Traffic Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa
dell'ambiente marino ai sensi dell'art. 12 del d.l. 21 ottobre 1996 n.
535, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 dicembre 1996 n. 647, e
ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo,
è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per
il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto
a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente
decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del
bilancio dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti capitoli
di spesa.
2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire
60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione.
ART. 9-ter. Osservatorio del mercato del lavoro marittimo - 1. »
istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito
di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte
nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente
di mare, nonché con il compito di valutare, in sede di verifica
a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale
di cui all'art. 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione
i relativi interventi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente
generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto
da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti
dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni
di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da
un funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti
e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio
e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità
di funzionamento dell'Osservatorio.
3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è
istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare,
le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione.
ART. 9-quater. Disposizioni particolari - 1. Per le assicurazioni riguardanti
navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'art. 1
della l. 29 ottobre 1961 n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05
per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998. La gestione commissariale del
Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio
dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della
rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.
2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi
mercantili si applicano le disposizioni di cui all'art. 2-undecies, comma
2, del d.l. 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
l. 30 novembre 1994 n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui
all'art. 6 del presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello
Stato l'importo di lire 5 miliardi annue.
3. Le tre unità del personale civile in servizio presso gli
uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova
e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero dei trasporti e
della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di
successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e
gli affari regionali, è definita la tabella di equiparazione tra
le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni
giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996.
Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale
del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto, che provvede a riversare
annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perché
sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.
4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'art. 146
c. nav., come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata
al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 10. Interventi vari - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato s.p.a. contributi
decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8
miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la
completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare
della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi,
nonché per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite
di lire 15 miliardi.
1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari
in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio
pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla
società Ferrovie dello Stato s.p.a., alle singole scadenze, le somme
allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.
1-ter. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie
la conferenza di servizi di cui all'art. 14-ter della l. 7 agosto 1990
n. 241, introdotto dall'art. 17 della l. 15 maggio 1997 n. 127, è
indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti
i trasporti rapidi di massa di cui all'art. 9 della l. 26 febbraio 1992
n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il
Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate
al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti
presentati da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n.
211/1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato,
a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai
sensi del medesimo art. 9 della l. 26 febbraio 1992 n. 211, da destinare
ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione
degli interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per cento.
2-bis. All'art. 1, comma 1, della l. 26 febbraio 1992 n. 211, le parole:
«tramvie veloci» sono sostituite dalla seguente: «tramvie».
2-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 9 della l. 24 marzo 1989
n. 122, è sostituito dai seguenti: «I comuni, previa determinazione
dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati
interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative,
possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione
di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali
o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli
interventi in fase di avvio o già avviati».
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare
incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale
dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza
sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché
per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso
il settore privato.
4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è
autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi
per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.
5. (soppresso).
6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621
e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione,
non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.
ART. 11. (soppresso)
ART. 12. Interventi per l'autotrasporto - 1. (soppresso).
2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga
alle disposizioni in materia di schedacarburante, a richiesta degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla l. 6 giugno 1974
n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione
europea, debbono rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati
presso di loro.
3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti
adempimenti, nonché le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati
con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 13. Copertura finanziaria - (omissis).
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore della convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, firmata a Ginevra il 21 gennaio 1994 (in G.U. 14 aprile 1998 n. 86).
La Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 6 luglio 1998.