Diritto dei trasporti
1998
pag. 557


Carlo e Carla Talice
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE REGIONALE

La legislazione regionale - e non diversamente quella statale rivolta alle regioni - presenta, forse per la prima volta, una notevole pluralità di oggetti tra i quali, contrariamente al solito, le norme a contenuto finanziario sono in minoranza. Questo carattere, che contraddistingue la normativa settoriale dell'ultimo periodo, è da ritenersi positivo e, se dovesse continuare a manifestarsi, mostrerebbe che il trasporto locale necessita di minori attenzioni finanziarie mentre viene perfezionato sia negli aspetti infrastrutturali che gestionali ed organizzativi.
La legislazione statale di interesse regionale si è principalmente diretta a disciplinare la sicurezza, i tributi specifici, le statistiche, la distribuzione delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Le Regioni hanno legiferato in materia di tariffe, autotrasporto, interporti ed aeroporti, finanziamenti e concorsi di spesa all'esercizio delle ferrovie dello Stato, funivie, sanzioni, infrastrutture viarie, elicotteri.
Un panorama dunque vastissimo. Esaminiamolo.

LEGISLAZIONE STATALE DI INTERESSE REGIONALE - Il programma statistico nazionale per il triennio 1988-2000 prevede ben 19 rilevazioni da parte dell'ISTAT e 53 da parte di altri operatori nel campo dei trasporti e comunicazioni, 7 studi progettuali. In particolare si riferiranno al livello regionale 11 rilevazioni ed elaborazioni. Tra le rilevazioni e le elaborazioni, la cui titolarità è ripartita tra l'ISTAT, diversi ministeri, l'ACI, le Ferrovie dello Stato, le Poste italiane, si individuano gli oggetti più diversi relativi a tutti i modi di trasporto: infrastrutture, esercizio, conducenti, costi, traffico, personale (d.P.C. 18 novembre 1997).
In conseguenza dell'annullamento del d.m. 19 gennaio 1996, sono state dettate le norme transitorie sulla distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa. Gli organi dello Stato rilasceranno l'autorizzazione tecnica mentre la disciplina definitiva spetta alle Regioni (d.m. 27 febbraio 1998).
In attuazione della delega accordata con la l. 15 marzo 1997 n. 59, è stato disciplinato il conferimento di funzioni amministrative alle Regioni ed agli enti locali, tra le quali quelle relative ai trasporti. Il conferimento di funzioni comprende anche quelle di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti (programmazione, vigilanza, accesso al credito, polizia amministrativa e simili) e l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'ordinamento. Nel confermare che le Regioni non possono esorbitare dalle materie stabilite dall'art. 117 cost., viene anche stabilito che lo Stato non può esercitare funzioni già trasferite alle Regioni o agli enti locali. Nei rapporti internazionali e comunitari spetta allo Stato la rappresentanza unitaria, il coordinamento e lo svolgimento dei compiti di esecuzione, a livello nazionale, degli accordi mentre alle Regioni ed agli enti locali sono attribuite le attività di esecuzione secondo i compiti assegnati. Le Regioni, a loro volta, dovranno determinare le funzioni amministrative unitarie, conferendo le altre agli enti locali. Viene favorito l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei Comuni di piccole dimensioni. Le risorse umane, finanziarie ed organizzative per l'esercizio delle funzioni saranno attribuite dalle Regioni. Sono previsti strumenti e procedure di raccordo e concertazione. In generale, tutte le attribuzioni non espressamente riconosciute allo Stato sono attribuite alle Regioni ed agli enti locali mentre il potere di indirizzo e di coordinamento è conservato allo Stato. Lo Stato esercita anche il potere sostitutivo in caso di inerzia in relazione agli obblighi comunitari o di grave pregiudizio agli interessi nazionali; in caso di urgenza è previsto un particolare procedimento. È anche previsto il coordinamento delle informazioni ed è minuziosamente disciplinata l'attribuzione delle risorse. Analoga disciplina è prevista per le regioni a statuto speciale, da realizzare secondo le modalità stabilite dagli statuti. In particolare, per i trasporti, è anzitutto disposta la soppressione delle funzioni amministrative relative all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione e delle gestioni governative nonché dei loro bilanci, contratti, nomina dei consigli di disciplina, all'autorizzazione alla fabbricazione di segnali stradali, al nulla osta alla nomina dei direttori di esercizio di metropolitane e tranvie, al nulla osta per uniformi e segni distintivi, al piano poliennale di escavazione dei porti, alle autorizzazioni all'autotrasporto di merci (dal 1° gennaio 2001). Sono poi affidate a privati le attività relative all'accertamento medico dell'idoneità alla guida e alla riscossione delle entrate per prestazioni rese dalle Poste italiane, dalle banche e dai concessionari della riscossione. Rimangano allo Stato le funzioni relative al piano generale dei trasporti, ai servizi di interesse nazionale, agli accordi internazionali sui servizi transfrontalieri, alla sicurezza, all'adozione delle linee guida e dei principi per la riduzione dell'inquinamento, alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza, alla vigilanza sulla sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, alla vigilanza sulle imprese di trasporto di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità della rete ferroviaria di interesse nazionale, alle concessioni di costruzione di infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale, alla programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale o internazionale, agli interventi statali a favore dell'autotrasporto, alle autorizzazioni agli autotrasportatori, all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non trasferite, all'omologazione e all'approvazione di autoveicoli, alla vigilanza sul RINA, sull'INSEAN e sulla Lega navale, alla polizia stradale, ai rapporti internazionali per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano, alla classificazione dei porti ed agli interventi, alla disciplina e sicurezza della navigazione marittima, interna e da diporto, alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto, alla bonifica delle vie di navigazione, al sistema VTS, agli aeroporti di interesse nazionale, alle scuole di volo e ai titoli aeronautici, alla sicurezza del volo, all'Ente nazionale per l'aviazione civile e al dipartimento per l'aviazione civile, alla programmazione del sistema idroviario padano-veneto, alla pianificazione degli interventi per la trasformazione delle compagnie portuali, alla tenuta dell'archivio dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, agli esami per conducenti di veicoli a motore, al rilascio di patenti e certificati di abilitazione professionale, all'immatricolazione e registrazione delle proprietà di veicoli a motore e alle visite e prove di veicoli per trasporti nazionali e internazionali, ai documenti di circolazione dei ciclomotori, all'utilizzazione del demanio marittimo e del mare territoriale per l'approvvigionamento di fonti di energia. Tutte le altre funzioni sono attribuite alle Regioni ed agli enti locali. Sono anche specificate le funzioni particolarmente attribuite alle Province. Sono poi delegate alle Regioni le funzioni relative alle distanze legali delle infrastrutture di trasporto. È stato anche previsto il riordino degli uffici centrali e periferici dello Stato. Alle Regioni ed agli enti locali è stata infine attribuita la titolarità delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie attribuite o delegate. Tali funzioni sono state definite «[le funzioni] che concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecate ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica». Le funzioni di polizia amministrativa comprendono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni (d.lg. 31 marzo 1998 n. 112).

REGIONE ABRUZZO - Al fine di potenziare e sviluppare l'attività dell'aeroporto d'Abruzzo è stato concesso un contributo straordinario alla società SAGA di due miliardi di lire, relativo ad opere, attrezzature e forniture. La SAGA dovrà presentare un programma d'intervento per l'incremento delle strutture logistiche, la dotazione delle attrezzature per la gestione dei servizi, la valorizzazione della vocazione turistica, il potenziamento del traffico merci, lo sviluppo dei collegamenti di linea (l.reg. 16 settembre 1997 n. 97).
È stato anche concesso un contributo una tantum alle Ferrovie dello Stato per la ristrutturazione del materiale rotabile per i servizi locali di interesse regionale. È previsto un onere di un miliardo, da corrispondere per il 30% dopo l'inizio dell'attività delle quaranta automotrici oggetto dell'intervento, per un altro 30% alla certificazione del completamento del 50% dell'operazione, per il 40% a saldo su certificazione del completamento (l.reg. 16 settembre 1997 n. 98).

REGIONE BASILICATA - Sono state apportate talune modifiche alla l.reg. 10 luglio 1981 n. 19, relativamente ai titoli di viaggio, alle tariffe, al contributo integrativo a fronte della diminuzione delle tariffe, alla libera circolazione a favore di categorie protette, alle sanzioni, al riparo dei disavanzi di gestione degli anni 1987-1993 del trasporto pubblico locale (con onere previsto di 1.600.000.000 per ogni anno dal 1996 al 2012 e concorso regionale con assunzione di un mutuo di 15 miliardi a tasso variabile (l.reg. 15 settembre n. 45).

REGIONE LIGURIA - Sono state apportate diverse modifiche alla l. reg. 25 luglio n. 40 sul trasporto di persone con autoservizi non di linea, relativamente alle finalità, agli ambiti comprensoriali, alle commissioni provinciali consultive, ai ruoli dei conducenti, alla commissione regionale per l'idoneità all'esercizio. È previsto un onere di 15 milioni per il 1997 (l.reg. 28 ottobre 1997 n. 41).

REGIONE MARCHE - Sono stati disposti interventi finalizzati, nel settore del trasporto di merci, al riequilibrio del sistema di trasporto sviluppando il trasporto combinato e l'intermodalità e incentivando in particolare il trasporto ferroviario ed il cabotaggio costiero, all'integrazione tra i diversi modi di trasporto, all'aumento della produttività e dell'efficienza delle infrastrutture e dei servizi, alla riduzione dell'inquinamento ambientale e dei rischi della circolazione. Sono previsti contributi regionali per realizzare aree di sosta attrezzata, impianti e attrezzature per lo sviluppo del trasporto combinato, impianto e potenziamento di sistemi informatici e telematici, valorizzazione della rete infrastrutturale dei centri attrezzati, acquisizione di beni strumentali da parte delle imprese e di mezzi di trasporto e di movimentazione, progettazioni. Destinatari dei contributi sono i soggetti associati e, in particolare, cooperative e consorzi. I contributi sono pari al 50% della spesa ammissibile. È stato previsto un onere di un miliardo per il 1996 e di un miliardo e mezzo per ciascuno degli anni 1997 e 1998 (l.reg. 9 gennaio 1997 n. 8).
È stata poi lievemente modificata la l. reg. 1 febbraio 1994 n. 6 sulla promozione della s.p.a. Interporto Marche (l.reg. 2 aprile 1997 n. 8).
È stata resa obbligatoria l'emissione di titoli di viaggio a tariffa agevolata per la circolazione sulle autolinee locali in favore di categorie protette o meritevoli. È stata istituita l'anagrafe delle agevolazioni. Le minori entrate sono rimborsate alle aziende esercenti. L'onere previsto ammonta a lire 2.500 milioni per il 1997 e di lire 1.500 milioni per il 1998 (l.reg. 5 maggio 1997 n. 27).
È stato autorizzato un contributo di 2.171 milioni per il 1997 alla s.p.a. Interporto Marche per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del centro merci intermodale regionale. Le opere sono state dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (l.reg. 7 novembre 1997 n. 64).

REGIONE PIEMONTE - Allo scopo di incrementare un sistema di trasporto pubblico integrato tra servizi ed infrastrutture stradali e ferroviarie è stata disciplinata la realizzazione dei servizi che determinano un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale. Gli esercenti propongono programmi di esercizio ferroviario, la Giunta regionale li approva, viene stipulato un contratto di servizio e definito il contributo. L'impegno finanziario delle Regioni può essere condiviso dagli enti locali. È previsto un onere, per il 1997, di 346 milioni (l.reg. 1 settembre 1997 n. 54).
Le tasse di concessione regionale sono state aumentate dal 1° gennaio 1998 in ragione del 20% o del 100%, a seconda delle singole tasse, mentre altre tasse di concessione sono state soppresse (l.reg. 10 dicembre 1997 n. 60).
La Regione ha sottoscritto 1.855.554 nuove azioni del valore nominale di lire 1.000 ciascuna, emesse dalla s.p.a. Consusa Servizi Piemonte (trattamento delle merci in Valle di Susa). Le Regione potrà in seguito rivendere le azioni mantenendo una partecipazione anche non maggioritaria. L'onere è pari a lire 556.666.200 per il 1997 e a lire 1.298.887.800 per il 1998 (l.reg. 22 dicembre 1997 n. 62).

REGIONE SARDEGNA - È stato formato il regolamento per l'applicazione dell'art. 138 del codice della strada, che disciplina l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli a disposizione del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione (d.P.reg. 16 ottobre 1997 n. 203).

REGIONE TOSCANA - La Regione partecipa all'aumento di capitale della Società Aeroporto Fiorentino sottoscrivendo 119 nuove azioni allo scopo di mantenere la quota di partecipazione. L'importo è pari a lire 136.850.000 oltre al sovrapprezzo di lire 1.150.000 per ogni azione (l.reg. 10 dicembre 1997 n. 92).
In materia di trasporto pubblico locale sono state dettate norme transitorie che prevedono la proroga delle concessioni sino all'entrata in vigore della legge regionale che riordinerà le funzioni nel settore. Possono essere variati i percorsi. La Regione, le Province ed i Comuni stipulano accordi di servizio annuali che devono garantire la corrispondenza tra costi e risorse disponibili. È prevista la possibilità di affidare servizi per non oltre un triennio. I contributi sono determinati sulla base dei costi e dei ricavi effettivi, dei costi economici standardizzati e delle caratteristiche di produzione dei servizi. Possono anche essere stabilite tariffe diverse da quelle comuni e autorizzati titoli di viaggio con validità di area. Sono state inoltre apportate modifiche alla materia sanzionatoria (l.reg. 24 dicembre 1997 n. 96).

PROVINCIA DI TRENTO - Sono state approvate le nuove tariffe per le prestazioni relative alle prove tecniche effettuate dal laboratorio tecnologico impianti a fune (d.P.prov. 30 settembre 1997 n. 21-65/leg.).

REGIONE UMBRIA - Sono state apportate talune modifiche, relativamente agli aspetti sanzionatori, alla l.reg. 13 marzo 1995 n. 10 e alla l. 15 gennaio 1992 n. 21, sul trasporto di persone non di linea (l.reg. 5 dicembre 1997 n. 42).
Sono state poi dettate le norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e i procedimenti per i relativi interventi. Sono state in particolare classificate le strade (viabilità autostradale, primaria e secondaria), formata la gerarchia della rete secondo criteri tecnico funzionali, disciplinata la classificazione amministrativa, prevista l'adozione di regolamenti viari regionali, provinciali e comunali, riservati gli indirizzi e le direttive alla Giunta regionale. La Regione, le Province ed i Comuni rilasciano gli atti abilitativi e predispongono i programmi degli interventi. Sono stati poi stabiliti i requisiti e gli standard di qualità della rete viaria, compresa quella pedonale, ciclabile, di mobilità alternativa e dei parcheggi. La Regione concorre a finanziare gli interventi delle Province e dei Comuni e provvede alle progettazioni, studi ed analisi. Sono stati previsti oneri per 1.439.000.000 per contributi agli enti locali al fine di incrementare la sicurezza e la fluidificazione del traffico e per la realizzazione di strade, nonché 50 milioni per analisi, studi e progettazioni (l.reg. 16 dicembre 1997 n. 46).

REGIONE VALLE D'AOSTA - È stato disciplinato il servizio di trasporto a mezzo di elicotteri per interventi nell'ambito della protezione civile e dei servizi istituzionali delle Regione nonché ulteriori servizi o attività disciplinati da leggi o da convenzioni. È prevista un'autorizzazione all'utilizzo degli elicotteri. La Regione assume i costi degli interventi degli elicotteri. Possono anche essere rilasciate autorizzazioni eccezionali. L'onere previsto ammonta a lire 4.500.000.000 annue (l.reg. 31 ottobre 1997 n. 35).
Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di impianti a fune e trasporti effettuati su tali impianti sono stati trasferiti alla Regione. Sono compresi nel trasferimento tutti gli impianti situati nella Regione anche se parte del percorso insiste sul territorio di altra regione o Stato; le funzioni amministrative sono esercitate d'intesa con le altre Regioni. Sono state attribuite anche tutte le attribuzioni e le funzioni relative alle norme tecniche, ai progetti, ai collaudi, ai controlli, alla sorveglianza, alla sicurezza pubblica, nonché le funzioni relative all'attuazione delle direttive e all'applicazione dei regolamenti dell'Unione europea. La Regione può delegare funzioni a Comunità montane e Comuni (d.lg. 11 febbraio 1998 n. 79).
 
 
 

CARLO e CARLA TALICE