|
1998 | 412 |
Il meraviglioso mondo degli animali:
l'Homo telefoninicus viator
I lettori del Diritto dei Trasporti, cortesi
e gentili come sono, senza dubbio ci perdoneranno se invadiamo il campo
di altre discipline, ma da una parte questa sezione della rivista ha un
po' la funzione che a scuola spettava alla ricreazione e dall'altra tanto
è stato il successo delle trasmissioni di Piero Angela e Giorgio
Celli che non siamo proprio riusciti a resistere alla tentazione d'imitarli.
Come anteprima del nostro nuovo corso di etologia giuridica vi parleremo
dell'homo telefoninicus viator, specie animale che si caratterizza per
il fatto di essere dotata di una sorta di appendice corporea, a cui la
letteratura scientifica ha attribuito il nome di cellulare o telefonino,
dalla quale nessun appartenente alla specie è in grado di separarsi
neppure per brevi migrazioni e che viene incessantemente usata dal telefoninicus,
il più delle volte al solo fine di segnalare la sua presenza a chiunque
per avventura si dovesse trovare nel suo habitat naturale.
In particolare vogliamo richiamare l'attenzione dei nostri lettori
su quella sottospecie che vive e, per nostra sfortuna, prospera a bordo
degli aeromobili perché, a detta dei maggiori studiosi del comportamento
animale, è la più pericolosa in quanto non si fa scrupolo
di tenere il comportamento caratteristico della specie ben sapendo che
le onde elettromagnetiche emesse dalla suddetta appendice corporea possono
interferire con le delicate apparecchiature di bordo dell'aereo ponendo
così in serio rischio la sicurezza della navigazione.
Tale sottospecie è talmente perniciosa che, sin dal suo primo
apparire, si è cercato di escogitare dei sistemi che fossero idonei
a renderle difficoltosa la sopravvivenza nella speranza che alla fine si
estinguesse.
I primi coraggiosi esperimenti in questa direzione furono effettuati
dagli assistenti di volo che si preoccuparono di rendere noto che l'utilizzo
dei telefonini a bordo era vietato, ma ben presto ci si accorse che tale
tentativo, pur riuscendo ad attirare l'attenzione delle persone normali
un po' distratte, era destinato a fallire perché è noto,
anche se non se ne conosce bene il motivo, ogni divieto esercita sull'homo
telefoninicus un'insana attrazione verso il comportamento vietato.
Allo stesso modo non sarebbe utile far notare a costui che il suo comportamento
pone a rischio anche la propria sicurezza oltre a quella degli altri passeggeri,
perché, probabilmente per lo scarso sviluppo cerebrale, gli appartenenti
alla specie in questione, o almeno la maggior parte di essi, non riuscirebbero
a comprendere un ragionamento così sofisticato.
Dato che questi pur lodevoli tentativi sono destinati, come si è
visto, al fallimento, ci permettiamo di consigliare a tutti coloro che
non volessero subire passivamente gli attacchi del telefoninicus di segnalare
questi comportamenti al comandante dell'aeromobile (o ad altro membro dell'equipaggio
perché riferisca al primo) in quanto da una parte l'inosservanza
del divieto di utilizzo del cellulare in aereo configura la contravvenzione
di cui all'art. 1231c.nav., dall'altra il comandante è, anche in
considerazione delle sue funzioni di polizia giudiziaria per quanto riguarda
i reati commessi a bordo, pubblico ufficiale, con la conseguenza che egli
avrà l'obbligo, penalmente sanzionato ex art. 361 c.p., di individuare
il contravventore, il quale da parte sua dovrà fornire le sue generalità
per non essere chiamato a rispondere anche del reato previsto e punito
dall'art. 651 c.p., e di denunciarlo, appena atterrati, alla competente
autorità giudiziaria.
Vorremmo, tuttavia, smorzare facili entusiasmi, perché se è
vero che in un ambito spaziale ristretto, quale quello dell'interno di
un velivolo, il reo è facilmente individuabile e quindi la punizione,
caso più unico che raro, segue con pressoché totale certezza
ad ogni violazione, è pur vero che la sanzione dettata dalla norma
in questione, al massimo tre mesi d'arresto, è il più delle
volte inadeguata al pericolo creato soprattutto se si considera che, ex
art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, detta pena detentiva può
essere sostituita da una pecuniaria, consentendo in tal modo l'operatività
del procedimento per decreto (art. 459 c.p.p.) e dunque permettendo al
condannato di fruire di una diminuzione di pena pari alla metà (oltre
ad un ulteriore terzo per le attenuanti generiche che per prassi vengono
concesse quasi a tutti).
Se qualcuno dei nostri lettori si riconosce, ma ne dubitiamo fortemente,
nell'homo telefoninicus, è bene che sappia che c'è poco da
stare allegro per quanto appena detto perché il diritto, ed in particolare
quello penale, ha ancora in serbo qualche sorpresina per punire tale comportamento
contrario al buon senso (oltre che alla civiltà ed all'educazione).
In particolar modo consiglieremmo di aderire all'ordine del comandante
(o di altro membro dell'equipaggio da lui autorizzato) di spegnere immediatamente
l'apparecchio telefonico perché l'inosservanza di tale ordine può
costare altri tre mesi di reclusione (art. 1095 c.nav.); non solo, consiglieremmo
anche di ubbidire con un certo garbo per evitare di essere chiamati a rispondere,
mancando di riguardo ai membri dell'equipaggio, della violazione disciplinare
prevista dall'art. 1256 c.nav. (vero che le sanzioni di cui al successivo
articolo sono prive di efficacia dissuasiva, ma l'esclusione dalla tavola
comune offre interessanti prospettive perché, ad esempio, potrebbe
fondare un rifiuto di servire il pasto, normalmente offerto sugli aerei,
al passeggero maleducato che sarebbe, in tal modo, obbligato, a mo' di
moderno Tantalo, a trascorrere il viaggio guardando gli altri pranzare
allegramente alle sue spalle).
C'è anche da far notare che vero è proprio autolesionismo
giuridico sarebbe iniziare una telefonata ad alta quota, perché
oltre ai reati fin qui illustrati si rischia di vedersi contestato il delitto
di attentato alla sicurezza dei trasporti (432 c.p.) soprattutto se si
interpreta l'espressione pone in pericolo la sicurezza come condizione
obiettiva di punibilità e dunque la si sottrae dal fuoco del dolo
(per pietà nei confronti dell'homo telefoninicus facciamo solo un
breve cenno al fatto che, causando le onde elettromagnetiche danni alla
strumentazione di bordo, potrebbe configurarsi anche il delitto di danneggiamento
commesso con dolo eventuale, nel senso che l'agente non sa se dal suo comportamento
possa derivare un danno e nonostante ciò agisce accettando dunque
il rischio).
Chi pensasse di farla franca telefonando prima del decollo, inoltre,
è bene che sappia che da una parte resta il reato di cui all'art.
1231 c.nav. e dall'altra, poiché l'aeromobile non potrebbe partire
in tale situazione, o meglio potrebbe decollare solo a telefonata terminata,
corre il rischio di vedersi convenuto in giudizio da qualche passeggero
inferocito che, assumendo di aver subito danni a causa del ritardo, ne
chiede il risarcimento ex art. 2043 c.c.
Il paziente lettore ci perdonerà, almeno così osiamo
sperare, se ci siamo permessi di lasciare in ultimo la descrizione dello
strumento più efficace ed anche più crudele, tanto da far
sorgere il legittimo dubbio se sia conforme a quel senso d'umanità
di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione: la perdita dell'amato
bene !
Non si deve dimenticare, infatti, che il telefono cellulare costituisce
indubbiamente cosa che servì a commettere il reato, con la conseguenza
che qualche giudice, magari un po' troppo pignolo e rigoroso, potrebbe
ritenere che ricorrano le condizioni di cui all'art. 240 c.p. e dunque
ordinarne la confisca.
P.S. Per la verità avremmo avuto ancora qualche cosa da dire
sull'argomento, ma una notizia appena appresa dal Corriere della Sera del
3 aprile è troppo ghiotta per non essere riferita: C.S., allevatore
frusinate di 57 anni, entusiasta per il suo primo volo ha pensato di rendere
indimenticabile il momento filmando con la propria videocamera la fase
d'atterraggio; inutile dire che questa ha interferito con la strumentazione
di bordo, che il reo è stato immediatamente individuato e denunciato
nonostante avesse spento l'apparecchio appena una delle hostess glielo
aveva chiesto.
Non pensi il lettore che vogliamo rinnegare quanto fin qui detto, ma
la pena deve essere adeguata alla personalità del condannato ed
allora ci permettiamo di consigliare, a chi lo giudicherà, un po'
di clemenza perché in fondo il sig. C.S., che a ben vedere non è
stato causa di pericolo, ma solo di un po' d'imbarazzo, anche se non potrà
addurre a scusa l'emozione per il suo primo volo, perché glielo
vieta l'art. 90 c.p., non ha fatto altro che tornare per un attimo bambino
manifestando quella meraviglia per gli aeroplani che da piccoli ci ha contagiato
un po' tutti.