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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1997 (97/15/CE) - che adotta
le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio
relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili
per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico
aereo (in G.U.C.E. 10 aprile 1997 n. L 95 e in G.U., 2a serie speciale,
7 agosto 1997 n. 60).
DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 7 agosto 1997 - Tariffe delle visite
mediche e delle prestazioni specialistiche e di laboratorio per l'accertamento
dell'idoneità psicofisica al volo (in G.U. 14 novembre 1997 n. 266).
DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 8 agosto 1997 - Visite mediche
di accertamento dell'idoneità psicofisica per conseguire e mantenere
in esercizio licenze ed attestati aeronautici (in G.U. 8 novembre 1997
n. 261).
LEGGE 9 ottobre 1997 n. 378 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996 (in suppl. ord. G.U. 4 novembre 1997 n. 257).
Con la presente legge il Parlamento italiano autorizza la ratifica dell'accordo
fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong in materia
di servizi aerei e sancisce che esso troverà piena e intera esecuzione
dalla data della sua entrata in vigore.
L'accordo in questione persegue l'obiettivo di fornire un quadro normativo
al fine di favorire lo sviluppo di servizi aerei tra l'Italia e Hong Kong
attraverso, fra l'altro: la reciproca concessione di diritti nell'ambito
dei propri servizi aerei internazionali; la fissazione di procedure per
l'approvazione delle tariffe che le linee aeree designate dalle Parti Contraenti
praticheranno per il trasporto tra Hong Kong e l'Italia; l'esenzione degli
aeromobili, che operano su servizi aerei internazionali gestiti dalla linea
aerea designata da una Parte Contraente, da tutti i tipi di dazi doganali,
accise, imposte ed oneri analoghi; il divieto, sancito a carico di ciascuna
Parte Contraente, di imposizione alla linea aerea designata dall'altra
Parte di oneri d'uso più gravosi di quelli imposti alle proprie
linee aeree che gestiscono servizi aerei internazionali analoghi.
Nelle loro reciproche relazioni le Parti Contraenti agiranno in conformità
delle disposizioni di sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale.
Sono allegate e costituiscono parte integrante dell'accordo le tabelle
di rotta.
DECRETO MINISTERIALE (Ambiente) 31 ottobre 1997 - Metodologia di misura
del rumore aeroportuale (in G.U. 15 novembre 1997 n. 267).
LEGGE 10 novembre 1997 n. 409 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 (in G.U. 29 novembre 1997 n. 279).
CAMION
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1996 (96/86/CE) - che adegua
al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto
di merci pericolose su strada (in G.U.C.E. 24 dicembre 1996 n. L 335 e
in G.U., 2a serie speciale, 9 giugno 1997 n. 43).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 (96/96/CE) - concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo
tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (in G.U.C.E. 17 febbraio
1997 n. L 46 e in G.U., 2a serie speciale, 12 giugno 1997 n. 44).
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997 (97/19/CE) - che adegua
al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi
di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (in G.U.C.E. 16 maggio 1997 n.
L 125 e in G.U., 2a serie speciale, 18 agosto 1997 n. 63).
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997 (97/20/CE) - che adegua
al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare
contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione
dei veicoli (in G.U.C.E. 16 maggio 1997 n. L 125 e in G.U., 2a serie speciale,
18 agosto 1997 n. 63).
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997 (97/21/CE) - che adegua
al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori
degli autoveicoli (in G.U.C.E. 16 maggio 1997 n. L 125 e in G.U., 2a serie
speciale, 18 agosto 1997 n. 63).
REGOLAMENTO (CE) n. 1056/97 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 -
che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
(in G.U.C.E. 12 giugno 1997 n. L 154 e in G.U., 2a serie speciale, 18 agosto
1997 n. 63).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 24 luglio 1997 - Criteri
per l'ammissione delle aziende pubbliche di trasporto al fondo per l'acquisto
di autobus (in G.U. 17 ottobre1997 n. 243).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 8 agosto 1997 - Recepimento
della direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997 che adegua
al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai
serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antincastro
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (in G.U. 24 settembre 1997 n.
223).
LEGGE 28 agosto 1997 n. 301 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale
di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996 (in suppl. ord. G.U.
15 settembre 1997 n. 215).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 30 ottobre 1997 - Disposizioni
relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per il rilascio
dei certificati di registrazione (in G.U. 5 novembre 1997 n. 258).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997 n. 444 - Regolamento
recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla
documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione (in
G.U. 23 dicembre 1997 n. 298).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 14 novembre 1997 - Recepimento
della direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997 che adegua
al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla
retromarcia e al tachimetro dei veicoli a motore (in G.U. 22 dicembre 1997
n. 297).
COMUNICATO (Ministero dei trasporti e della navigazione) - Termini e
modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini
dell'esperimento delle procedure di ricostituzione dei comitati centrali
provinciali dell'albo degli autotrasportatori di merci (in G.U. 18 novembre
1997 n. 269).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 25 novembre 1997 - Controllo di conformità ai sensi degli art. 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con d.lg. 30 aprile 12 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in G.U. 28 novembre 1997 n. 278).
TRENO
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1996 (96/87/CE) - che adegua
al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose
per ferrovia (in G.U.C.E. 24 dicembre 1996 n. L 335 e in G.U., 2ª
serie speciale, 9 giugno 1997 n. 43).
DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 25 settembre 1997 n. 176/97 - D.P.R. 20 aprile 1994 n. 373: art. 3, comma 1. Schema di addendum al contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato s.p.a. (in G.U. 21 ottobre 1997 n. 246, con rettifica in G.U. 20 novembre 1997 n. 271).
Con il presente provvedimento il C.I.P.E. esprime parere favorevole
in ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministero dei trasporti
e della navigazione e le Ferrovie dello Stato s.p.a.
Il suddetto schema di contratto è allegato alla delibera del
Comitato di ministri, della quale costituisce parte integrante.
NAVE
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 (96/98/CE) - sull'equipaggiamento
marittimo (in G.U.C.E. 17 febbraio 1997 n. L 46 e in G.U., 2a serie speciale,
12 giugno 1997 n. 44).
REGOLAMENTO (CE) n. 494/97 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1997 - recante
modifica del regolamento n. 2868/88 che stabilisce le modalità d'applicazione
del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione
della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (in G.U.C.E. 19 marzo 1997
n. L 77 e in G.U., 2a serie speciale, 2 giugno 1997 n. 41).
REGOLAMENTO (CE) n. 686/97 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1997 - che modifica
il regolamento CEE n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile
nell'ambito della politica comune della pesca (in G.U.C.E 19 aprile 1997
n. L 102 e in G.U., 2a serie speciale, 3 luglio 1997 n. 50).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1997 n. 293 - Regolamento
recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione
nazionale o minore (in G.U. 9 settembre 1997 n. 210).
REGOLAMENTO (CE) n. 894/97 DEL CONSIGLIO 29 aprile 1997 - che istituisce
misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (in G.U.C.E.
23 maggio 1997 n. L 132 e in G.U., 2a serie speciale, 31 luglio n. 58).
CIRCOLARE (Ministero dei Trasporti e della navigazione) 14 maggio 1997
- Art. 2688 codice civile - Effetti della mancanza della continuità
delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenuti dagli
uffici marittimi (in G.U. 6 ottobre 1997 n. 233 e in Dir. trasp. 1997,
1003).
REGOLAMENTO (CE) n. 1013/97 DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 - relativo
agli aiuti a favore di taluni cantieri di ristrutturazione (in G.U.C.E.
6 giugno 1997 n. L 148 e in G. U., 2a serie speciale, 14 agosto 1997 n.
62).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997 n. 317 - Regolamento
concernente l'elevazione dell'ufficio circondariale marittimo di Gioia
Tauro a capitaneria di porto (in G.U. 20 settembre 1997 n. 220).
REGOLAMENTO (CE) n. 1292/97 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1997 - che
prevede, in applicazione dell'art. 10, § 2 del regolamento (CEE) n.
2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile
nell'ambito della politica comune della pesca, i termini per le comunicazioni
da parte delle navi battenti bandiera di determinati Paesi terzi o registrate
in tali Paesi (in G.U.C.E. 4 luglio 1997 n. L 176 e in G.U., 2a serie speciale,
18 settembre 1997 n. 72).
LEGGE REGIONALE PIEMONTE 15 luglio 1997 n. 4 - Modifiche al regolamento
28 marzo 1996 n. 2 (Regolamento regionale per la disciplina della navigazione
sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della
città di Torino e della città di Moncalieri) (in B.U. reg.
Piemonte 23 luglio 1997 n. 29 e in G.U., 3 a serie speciale, 22 novembre
1997 n. 46).
DECRETO MINISTERIALE (Politiche agricole) 31 luglio 1997 - Disposizioni
in materia di licenze di pesca (in G.U. 10 ottobre 1997 n. 237).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 14 agosto 1997 - Procedure
per lo sbarco ed il successivo reimbarco su altra nave (transhipment) di
merci pericolose (in G.U. 10 settembre 1997 n. 211).
DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 25 agosto 1997 - Certificazione
delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario
e di assistenza medica a bordo di navi mercantili (in G.U. 15 settembre
1997 n. 215).
LEGGE 28 agosto 1997 n. 299 - Ratifica ed esecuzione della convenzione
relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale
nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994 (in suppl. ord.
G.U. 15 settembre 1997 n. 215).
LEGGE 28 agosto 1997 n. 304 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo in
materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con
scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre
1995 (in suppl. ord. G.U. 15 settembre n. 215).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997 n. 355 - Regolamento
recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima) in materia di mobilità dei piloti (in G.U.
20 ottobre 1997 n. 245).
DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
25 settembre 1997 n. 177/97 - Art. 3 del decreto legge n. 98/1995, convertito
dalla legge n. 204/1995. Approvazione del piano di riordino del gruppo
Finmare limitatamente alla parte relativa al settore di linea internazionale
(in G.U. 20 ottobre 1997 n. 245).
COMUNICATO (Ministero degli Affari esteri) - Entrata in vigore della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro dal 2 al 14 maggio 1966 (in G.U. 27 settembre 1997 n. 226).
La Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 6 agosto 1997.
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 6 ottobre 1997 - Aggiornamento
delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti (in
G.U. 24 ottobre 1997 n. 249, con errata corrige in G.U. 24 novembre 1997
n. 274).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1997 - Approvazione
ed esecuzione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e la Compagnia generale Telemar s.p.a.,
approvata con d.P.R. 19 ottobre 1982 n. 900, per la concessione, non in
esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a
bordo di navi (in G.U. 28 novembre 1997 n.278).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1997 n. 431 - Regolamento
sulla nuova disciplina delle patenti nautiche (in G.U. 17 dicembre 1997
n. 293).
DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 20 novembre 1997 - Regolamento
concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di
pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare (in G.U.
24 novembre 1997 n. 274).
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore degli emendamenti, adottati a Londra il 14 settembre 1995, nel corso della 37a sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino con risoluzione MEPC.65 (37) degli emendamenti concernenti le linee guida per lo sviluppo di piani e il controllo di rifiuti a bordo di navi , adottati a Londra il 10 luglio 1996 con risoluzione MEPC.70 (38) nel corso della 38a sessione del comitato MEPC - degli emendamenti al protocollo I della convenzione MARPOL 73/78, adottati a Londra il 10 luglio 1986, nel corso della 38a sessione, con risoluzione 67(38) - Emendamenti ai capitoli 16, 17 e 18 del Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel corso della 38a sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC. 68(38) - Emendamenti al capitolo IV del codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici alla rinfusa (BCH Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel corso della 38a sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC 69 (38) (in G.U. 26 novembre 1997 n. 276).
Il 1° luglio 1997 sono entrati in vigore gli emendamenti adottati
con risoluzioni MEPC.67 (37) e MEPC.70 (38). Il 1° gennaio 1998 sono
entrati in vigore gli emendamenti adottati con risoluzione 67 (38). Il
1° luglio 1988 entreranno in vigore gli emendamenti adottati con risoluzioni
MEPC.68 (38) e MEPC.69 (38).
DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 31 dicembre 1997 - Modificazioni all'allegato al d.lg. 30 dicembre 1992 n. 531, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 95/71/CE, in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca (in G.U. 30 gennaio 1997 302).
MISTO
REGOLAMENTO (CE) n. 543/97 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1997 - che modifica
il regolamento n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (in G.U.C.E. 26
marzo 1997 n. L 84 e in G.U., 2a serie speciale, 19 giugno 1997 n. 46).
REGOLAMENTO (CE) n. 1255/97 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1997 - riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (in G.U.C.E. 2 luglio 1997 n. L 174 e in G.U., 2a serie speciale, 11 settembre 1997 n. 70).
Il presente provvedimento regola i punti di sosta che accolgono, per
almeno 24 ore, determinate categorie di animali trasportati all'interno
della Comunità europea. In particolare, tali punti di sosta devono
essere approvati dall'autorità competente dello Stato membro sul
cui territorio si trovano. Responsabile dell'osservanza delle disposizioni
del presente regolamento è chi gestisce il punto di sosta. Infine,
prima della partenza, gli animali devono essere giudicati idonei a proseguire
il viaggio da un veterinario ufficiale, il quale deve attestare tale idoneità
sul ruolino di marcia.
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997 n. 422 - Conferimento alle regioni
ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997 n. 59 (in
G.U. 10 dicembre 1997 n. 287).
LEGGE 23 dicembre 1997 n. 454 - Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (in G.U. 31 dicembre 1997 n. 303).
ART. 1. Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalità e del trasporto combinato - 1. La presente legge
si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere
verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive
e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge
ha la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto
italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le
aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle imprese monoveicolari,
ottenendo in tal modo una riduzione di capacità di carico complessiva.
La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza
nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in
coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività
di cui all'art/ 40 della l. 6 giugno 1974 n. 298;
b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi, di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298;
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'art. 41 della l.
6 giugno 1974 n. 298;
c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta
nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla
l. 8 agosto 1985 n. 443, che esercita 1'attività di autotrasporto
di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;
e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del
libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II
e II-bis, del codice civile;
f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro,
il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa
mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto
su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per
mare.
3. Per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di
sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti
originate dal trasporto stradale di cose, nonché per determinare,
sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno
sviluppo delle quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano
mediante ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia,
strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione
adotta con proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio
1997/1999 delle risorse per la concessione di benefìci a favore
delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefìci sono
destinati alle seguenti finalità:
a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse
forme di garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi
da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive;
b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari,
nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;
c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e
dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive;
d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato,
per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle
unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per
ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni
al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle risorse complessive.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della l. 6 giugno 1974
n. 298, e dal d.P.R. 7 novembre 1994 n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione
economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale
per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza
del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei
trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle
priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento
e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza
su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa
comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia
alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;
c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e
sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione
da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché
sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformità
ai princìpi di cui all'art. 92 del trattato CEE;
d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della
navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al
funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento
delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di
autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio
e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa
comunitaria;
e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari dei
comitati provinciali e degli stessi comitati;
f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione,
che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività
delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale
e provinciali;
g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme
a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei
fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato
e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente versati
da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'art. 5
del d.P.R. 7 novembre 1994 n. 681;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'art. 2 della l.
27 maggio 1993 n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo
nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli art. 8 e 9 della
l. 6 giugno 1974 n. 298, e dalla presente legge, nonché per l'espletamento
di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per
l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori è
stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa
e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività
del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione
dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal
vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero
dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo
bilancio.
5. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali
per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della
l. 6 giugno 1974 n. 298, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al centottantesimo
giorno successivo alla predetta data.
6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi
titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.
7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'art. 8, il Ministro
dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro
il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente
legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio
della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo,
sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e
sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative delI' Unione
europea.
ART. 2. Investimenti innovativi e formazione professionale - 1. Per
lo sviluppo dell'impresa di autotrasporto di merci in funzione del trasporto
combinato e, in tale contesto, degli investimenti innovativi e per la formazione
professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati
al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati
all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo dell'intermodalità
e del trasporto combinato, ed all'innovazione della gestione dell'impresa
di trasporto, affinché la stessa possa orientarsi verso forme di
trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che
consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni
singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza specialistica
necessaria per il conseguimento della certificazione di qualità
secondo gli standard di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO 9000. Alle
suddette iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste
dall'art. 1, comma 3, lett. a;
b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di immobili
per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero l'acquisizione di
spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con priorità per
gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già
individuati nei piani urbanistici; alla realizzazione di piattaforme intermodali
per la movimentazione delle merci e delle unità di carico, compresi
i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali
del l'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni
immobili per l'attività di autoriparazione dei propri veicoli e
degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti. Alle
suddette iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza
e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato, è
riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3,
lett. a;
c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante
l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle
condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli
immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della
presente legge, e per consentire una sensibile riduzione della capacità
di carico complessiva e una riduzione nonché il miglioramento dell
'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di
quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonché mediante l'acquisizione
di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente
destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il
trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili,
al fine della ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale
in favore dell'intermodalità. Alle suddette iniziative è
riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3,
lett. a;
d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti
su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore
della presente legge. Per tali interventi può essere concesso un
contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende
interessate. Alle suddette iniziative è riservato il 4 per cento
delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lett. a;
e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti,
finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali adeguate
alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove tecnologie di
movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli
impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili
mediante il cofinanziamento dell'Unione europea. Alle suddette iniziative
è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma
3, lett. a.
2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate nel triennio
1997/1999, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad
un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale
ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:
a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera al mutui quinquennali
fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550
milioni;
b) per le operazioni di cui al comma 1, lett. b, per gli immobili nonché
per le aree attrezzate e per gli spazi in essi situati mutui decennali
fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 2 miliardi
e per le attrezzature ed i sistemi informatici e telematici mutui quinquennali
fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
c) per le operazioni di cui al comma 1, lett. c, mutui quinquennali
fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
d) per le iniziative di cui al comma 1, lett. d, possono essere concessi
contributi a copertura delle spese documentate. Sono ammesse anticipazioni.
3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lett. a, b
e c, possono essere concessi alla medesima impresa anche per più
operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia
stata rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui
già in essere.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese
di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base
della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'art. 10, comma 1,
nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità
alle imprese e raggruppamenti di cui all'art. 4, alle imprese artigiane
ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti
di cui all'art. 1, comma 2, lett. e;
b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela
ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal
d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, e dando priorità
ai veicoli a minore impatto di inquinamento;
c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate
a favorire l'intermodalità ed il trasporto combinato;
d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento
programmato, secondo la relazione di cui all'art. 6, comma 1;
e) del rapporto tra finanziamento richiesto e valore globale dell'investimento.
5. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria,
evidenzieranno le possibilità che l'investimento prospettato dall'impresa
possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo,
compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso
il Comitato di cui all'art. 8 prospetterà al richiedente tale possibilità
e indicherà la parte di investimento che mediante la presente legge
potrà essere finanziata. Analogamente si procederà ove il
finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente
legge.
6. Il Comitato di cui all'art. 8 è autorizzato ad utilizzare
parte delle risorse previste all'art. 1, comma 3, per finalità diverse
qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per
le finalità di spesa originarie.
ART. 3. Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari
ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto - 1. Per l'esodo
volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione
dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di
trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori
che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.
2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:
a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente
che indirettamente;
b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle
imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente
revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della l. 6
giugno 1974 n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori
avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato di
figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano
iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino
nelle seguenti condizioni:
a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori
dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo
complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate,
con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori
siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale
richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto
dalla data di ammissione al contributo;
c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'art.
41 della l. 6 giugno 1974 n. 298.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera, sentiti i comitati provinciali
per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai
benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate,
sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma
1, tenuto conto dell'età e del periodo di attività.
5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di
lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per
un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda
la possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni
per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare
fino a 44 tonnellate, ed è erogato in unica soluzione entro e non
oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di
cui all'art. 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai
redditi indicati all'art. 16, comma 1, lett. g, del t.u. delle imposte
sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive
modificazioni.
6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite
anche con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto.
A tal fine, alle iniziative previste dai commi 7, 8 e 9 possono essere
destinate le risorse per l'incentivazione all'esodo volontario di cui al
presente articolo, nonché quelle che risultino non utilizzate per
le finalità previste dall'art. 4 per 1'aggregazione delle imprese
di autotrasporto.
7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per
conto di terzi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del
30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove
autorizzazioni per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine
di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità
del servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del
relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del
valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in
vigore della presente legge e oggetto di rinuncia.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio regolamento
determina i criteri e le modalità:
a) per il calcolo del saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto
alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese rinunciano;
b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con indicazione
delle singole componenti dei piani stessi.
9. I piani di investimenti diretti al miglioramento della qualità
del servizio di autotrasporto sono presentati al Comitato di cui all'art.
8 che, entro trenta giorni dalla ricezione dei piani, forma una graduatoria
dei medesimi ai fini dell'ammissione ai benefici.
ART. 4. Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto
al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare
l'offerta di trasporto stradale - 1. Per i processi di aggregazione tra
imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo
di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare
nel comparto dei servizi intermodali e del trasporto combinato, tali anche
da realizzare una riduzione della capacità di carico complessiva,
nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della
circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale
mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare
attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità
di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto
delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto
di aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle
nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con proprio decreto, sentiti il comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori e le competenti commissioni parlamentari,
stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefici tenuto
conto di quanto previsto dal comma 2 e della necessità di assicurare
che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera concorrenza
e producano una effettiva riduzione della capacità di trasporto.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, lett.
c, e al comma 1 del presente articolo:
a) le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti
da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle
aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali
ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie.
La medesima impresa non può utilizzare i benefìci per più
di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni
o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate
o collegate;
b) le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono
a raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare del contributo
anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei
sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;
c) i raggruppamenti di imprese già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non abbiano
effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data medesima.
Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti che
provvedano a fondersi tra loro.
3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono
concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei soci
d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al 50
per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non superiori
a 100 milioni di lire per ciascun corso.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese
di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente
articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art.
10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento,
degli effetti occupazionali indotti e dei benefìci, rapportati ai
costi, dei processi di cui al comma 1;
b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi
di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti
e dei benefici rapportati ai costi dei processi di cui al comma 1.
ART. 5. Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario,
marittimo e per vie navigabili interne - 1. A favore delle iniziative previste
all'art. 1, comma 3, lett. d, possono essere concessi mutui quinquennali
fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5
miliardi. Ai suddetti mutui è riservato il 70 per cento delle risorse
previste dal medesimo art. 1, comma 3, lett. d.
2. Per il periodo 1997/1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute
dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative
o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti
a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui
al regolamento (CEE) n.881/ 92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano
il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali
riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza
della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico
in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative è riservato
il 30 per cento delle risorse previste all'art. 1, comma 3, lett. d. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme attuative del presente comma, compresa l'istituzione di
una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato.
3. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro
di un trasporto combinato è esentato dal sistema di tariffa a forcella
previsto dalla l. 6 giugno 1974 n. 298, fatti salvi gli accordi di cui
all'art. 13-bis delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei
trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel suppl. ord. alla G.U. n. 342
del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni.
4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono
rimborsati alle società di navigazione e alle società ferroviarie,
sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale.
ART. 6. Ammissibilità delle domande, controlli e sanzioni - 1.
La domanda di ammissione ai benefici di cui alla presente legge deve essere
presentata ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, e per conoscenza al
Comitato di cui all'art. 8, e deve contenere gli elementi, le notizie e
la documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria
per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata
agli interventi di cui agli art. 2 e 4 deve essere allegata una relazione
contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento e della sua
situazione economica e di mercato che consenta di valutare la validità
tecnico-economico-finanziaria dell'investimento.
2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che non abbiano
applicato il contratto nazionale e da imprese che siano state oggetto di
sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli autotrasportatori
o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie,
di cui al titolo III della l. 6 giugno 1974 n. 298, con esclusione di quelle
relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura,
per violazioni al regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre
1985, per trasporti abusivi.
3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 2 e dei contributi
di cui all'art. 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate
o comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti, comporta
la revoca del finanziamento e l'obbligo della restituzione delle somme
percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai
soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nonché la radiazione dall'albo
degli autotrasportatori.
4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'art. 3, svolge
direttamente o indirettamente attività di autotrasporto di merci
per conto di terzi o partecipa in qualità di socio ad una impresa
avente per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi nei dieci anni successivi all'erogazione del contributo, è
soggetto alla revoca con effetto immediato del beneficio. Alla revoca del
beneficio consegue l'obbligo della restituzione del contributo percepito,
maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti
di cui all'art. 10, comma 1.
5. Le imprese di cui all'art. 4 sono tenute al rimborso del contributo
nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento ovvero
di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione
del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano direttamente beneficiari
dei contributi di cui all'art. 4 sono tenuti alla restituzione del contributo
in caso di scioglimento del raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione
del contributo. Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi
del presente comma, nonché dei commi 3 e 4, sono nuovamente destinate
ad interventi previsti dalla presente legge nel triennio 1997/1999. Qualora,
al termine del predetto triennio, le somme non siano state ulteriormente
attribuite per le finalità previste dalla presente legge, i soggetti
di cui all'art. 10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato.
6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede alla
vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente
legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
ART. 7. Disposizioni diverse. - 1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per il riordino della disciplina per l'accesso alla
professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente
in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per
conto di terzi;
b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per
i casi di abuso e di inosservanza della disciplina;
c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale
degli operatori.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni
per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose
basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della normativa
vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea;
b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di tre anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente
comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime;
c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per
i casi di abuso e di inosservanza della disciplina.
3. Prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1
e 2, lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti, che si esprimono
nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il parere
sia stato reso, il Governo procede all'emanazione del decreto legislativo.
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre,
in merito all'andamento del trasporto su strada, relativamente agli incidenti,
ai consumi energetici, alla congestione e agli effetti della liberalizzazione.
4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema
tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale superamento
del sistema di tariffe a forcella di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298,
il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al Parlamento, ai fini
dell'espressione del parere delle competenti commissioni, un apposito progetto
che preveda una fase transitoria per armonizzare il vigente sistema tariffario
con il nuovo regime. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere
entro trenta giorni dall'assegnazione del progetto.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4, con apposito provvedimento
è definito un nuovo sistema di controlli per la verifica della sussistenza
e della permanenza dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore
di cose per conto di terzi, per il rilascio delle autorizzazioni e per
il rispetto della disciplina tariffaria.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della
necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente
l'offerta di trasporto nazionale, può assegnare nuove autorizzazioni
alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli art.
3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta
di trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo
parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro
fissa i criteri di priorità per l'assegnazione di nuove autorizzazioni.
7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e
della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla
l. 6 giugno 1974 n. 298.
ART. 8. Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità - 1. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dei trasporti e della navigazione istituisce, con proprio decreto, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente,
il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quattordici
componenti, oltre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che lo
presiede, anche mediante suo delegato. I componenti del Comitato sono:
a) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori,
con la qualifica di vicepresidente;
b) un componente designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a dirigente;
c) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
d) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;
e) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
f) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
g) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più
rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, di cui all'art. 4 delle norme approvate con d.P.R. 3 gennaio
1976 n. 32;
h) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali
di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del
d.lg.C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla
l. 2 aprile 1951 n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori.
2. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dei trasporti
e della navigazione, delibera l'ammissione delle imprese agli interventi
finanziari previsti dalla presente legge, secondo il piano di ripartizione
e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
3. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle destinate
all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonché l'importo delle
indennità e dei compensi che devono essere corrisposti ai componenti
del Comitato sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al relativo
onere, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede,
quanto a lire 500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
e quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, parzialmente
utilizzando le corrispondenti proiezioni di tale accantonamento per gli
anni medesimi.
ART. 9. Interporti. - 1. Al fine di consentire il completamento delle
procedure previste dall'art. 6 del d.l. 1 aprile 1995 n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla l. 30 maggio 1995 n. 204, per l'ammissione ai
contributi di cui all'art. 6 della l. 4 agosto 1990 n. 240, il Ministro
dei trasporti e della navigazione avanza proposte al CIPE a valere sui
finanziamenti per le aree depresse, con riferimento agli interporti da
realizzare nelle aree stesse. Le proposte al CIPE sono trasmesse dal Ministro
dei trasporti e della navigazione al Parlamento per l'espressione del parere
delle competenti commissioni.
2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti
di cui all'art. 2 della l. 4 agosto 1990 n. 240, il Ministro dei trasporti
e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti
finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando
priorità agli interventi nei nodi intermodali più congestionati
e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimità
alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro
o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati, sulla base
di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua
adozione lo schema di piano è trasmesso entro il 28 febbraio 1998
al Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti.
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è
autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere
dal 1997.
3. (omissis).
4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento
un documento di indirizzo inerente i programmi delle Ferrovie dello Stato
S.p.a. per il trasporto delle merci in Italia, da sottoporre al previo
parere delle competenti Commissioni.
ART. 10. Disposizioni finanziarie. - 1. Per le finalità di cui
agli art. da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali
di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare,
sulla base del piano di cui all'art. 1, ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 100, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, quali contributi pari alla
rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre
operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza
contabile. A tal fine, i soggetti di cui all'art. 2, comma 100, della l.
23 dicembre 1996 n. 662, stipulano un'apposita convenzione con il Ministero
dei trasporti e della navigazione. Si intendono applicabili le disposizioni
di cui al citato comma 100.
2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere
effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche
di cui al d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, previa stipula di apposita convenzione
con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. - 5. (omissis).
ART. 11. Modifiche al codice della strada. - 1. All'art. 10 del d.lg.
30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, la lett. b è sostituita dalla seguente:
«b) il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti,
prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils ed
i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o
più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata
nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate
se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se complessi a sei assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto
assi»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lett. b, per l'effettuazione
delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome
di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione si intende
concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta alla
tassa di circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi
d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le
combinazioni da sei a otto assi".
2. Tra i materiali assimilati indicati all'art. 54, comma 1, lett.
n, del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sono compresi:
a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e
quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani
e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature
installate sui mezzi d'opera;
b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati
grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui
mezzi d'opera.
3. L'art. 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, cessa
di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.
LEGGE 27 dicembre 1997 n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (in suppl. ord. G.U. 30 dicembre 1997 n. 302).
ART. 10. Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché
di tassa e sovrattassa di ancoraggio - 1. I canoni per concessioni di beni
del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi
dell'art. 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità
turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica
da diporto, e dell'art. 1 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993 n. 494, si applicano alle concessioni
aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate,
aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo
conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986 n. 349, finalizzate alla gestione di
aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione,
studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e
ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto
al 25 per cento.
4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente
al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della l. 23 agosto 1988 n. 400. Al fine di incentivare la
realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della
materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione
europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:
a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che
comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile
rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze
demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze
demaniali immediatamente fruibili;
b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la
realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della
struttura;
c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto
diretto alle valutazioni del potere d'acquisto della lira.
5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della
tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a
servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico
internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa
di abbonamento annuale, prevista dall'art. 1, terzo comma, della l. 9 febbraio
1963 n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo
scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.
6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero,
pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista
dall'art. 17 della l. 9 febbraio 1963 n. 82, e successive modificazioni,
nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata
sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente
trasportate nei contenitori collocati in coperta.
ART. 17. Disposizioni tributarie in materia di veicoli - 1. Nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986
n. 917, dopo l'art. 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è
inserito il seguente:
«ART. 121-bis. Limiti di deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni - 1. Le spese e gli altri
componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel
presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,
ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo
i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto,
alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lett. a e m del comma 1 dell'art.
54 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività
propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed
autocaravan, di cui alle citate lettere dell'art. 54 del citato d.lg. 285/1992,
ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato
alla lett. a, numero 1. Tale percentuale è elevata all'80 per cento
per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia
o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni
in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta
misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività
è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo
5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione
che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8
milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che
eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede
lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per
i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio
delle predette attività svolte da società semplici e associazioni
di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun
socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei
contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati
ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto
limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni
di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze
e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente
tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente
effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'art. 67, il costo dei
beni di cui al comma 1, lett. b, si assume nei limiti rilevanti ai fini
della deduzione delle relative quote di ammortamento».
2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R.
22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'art. 50, il comma 5-bis dell'art. 54, il comma 5-bis
dell'art. 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'art. 67 sono abrogati;
b) nell'art. 67, comma 10, primo periodo, le parole da: «per
le imprese individuali» fino alla fine del periodo sono soppresse;
nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. - 25. (disposizioni fiscali automobilistiche).
ART. 18. Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
- 1. È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore
in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti
dall'art. 2 della l. 5 maggio 1976 n. 324, e successive modificazioni,
e dal d.P.R. 26 agosto 1993 n. 434.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della l. 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione,
è emanato il regolamento concernente le modalità per l'accertamento,
la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché
la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili,
secondo le norme internazionali di certificazione acustica.
3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1,
risultante in sede consuntiva, è assegnato nell'anno successivo
allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato,
con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed
indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe
agli aeroscali.
ART. 55. Disposizioni varie - 1. In vista della separazione fra la gestione
dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie,
di cui agli art. 6, 7 e 8 della dir. 91/440/CEE, del Consiglio, del 29
luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività,
del ramo d'azienda «Gestione dell'infrastruttura» della società
Ferrovie dello Stato s.p.a. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza
patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997,
che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione
del patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente
al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione
della società Ferrovie dello Stato s.p.a., predispone gli indirizzi
per la riorganizzazione societaria dell'azienda.
DECRETO LEGGE 30 dicembre 1997 n. 457 - Disposizioni urgenti per lo
sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (in
G.U. 31 dicembre 1997 n. 303).
DECRETO MINISTERIALE (Finanze) 31 dicembre 1997 - Modalità e
condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità
all'I.V.A. delle cessioni dei beni a viaggiatori diretti in un altro Stato
membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti,
ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari
di viaggiatori (in G.U. 31 dicembre 1997 n. 303).