Diritto dei trasporti
1998
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AEREO

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1997 (97/15/CE) - che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (in G.U.C.E. 10 aprile 1997 n. L 95 e in G.U., 2a serie speciale, 7 agosto 1997 n. 60).
 

DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 7 agosto 1997 - Tariffe delle visite mediche e delle prestazioni specialistiche e di laboratorio per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al volo (in G.U. 14 novembre 1997 n. 266).
 

DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 8 agosto 1997 - Visite mediche di accertamento dell'idoneità psicofisica per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici (in G.U. 8 novembre 1997 n. 261).
 

LEGGE 9 ottobre 1997 n. 378 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996 (in suppl. ord. G.U. 4 novembre 1997 n. 257).

Con la presente legge il Parlamento italiano autorizza la ratifica dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei e sancisce che esso troverà piena e intera esecuzione dalla data della sua entrata in vigore.
L'accordo in questione persegue l'obiettivo di fornire un quadro normativo al fine di favorire lo sviluppo di servizi aerei tra l'Italia e Hong Kong attraverso, fra l'altro: la reciproca concessione di diritti nell'ambito dei propri servizi aerei internazionali; la fissazione di procedure per l'approvazione delle tariffe che le linee aeree designate dalle Parti Contraenti praticheranno per il trasporto tra Hong Kong e l'Italia; l'esenzione degli aeromobili, che operano su servizi aerei internazionali gestiti dalla linea aerea designata da una Parte Contraente, da tutti i tipi di dazi doganali, accise, imposte ed oneri analoghi; il divieto, sancito a carico di ciascuna Parte Contraente, di imposizione alla linea aerea designata dall'altra Parte di oneri d'uso più gravosi di quelli imposti alle proprie linee aeree che gestiscono servizi aerei internazionali analoghi.
Nelle loro reciproche relazioni le Parti Contraenti agiranno in conformità delle disposizioni di sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Sono allegate e costituiscono parte integrante dell'accordo le tabelle di rotta.
 

DECRETO MINISTERIALE (Ambiente) 31 ottobre 1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale (in G.U. 15 novembre 1997 n. 267).
 

LEGGE 10 novembre 1997 n. 409 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 (in G.U. 29 novembre 1997 n. 279).

CAMION

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1996 (96/86/CE) - che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (in G.U.C.E. 24 dicembre 1996 n. L 335 e in G.U., 2a serie speciale, 9 giugno 1997 n. 43).
 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 (96/96/CE) - concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (in G.U.C.E. 17 febbraio 1997 n. L 46 e in G.U., 2a serie speciale, 12 giugno 1997 n. 44).
 

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997 (97/19/CE) - che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (in G.U.C.E. 16 maggio 1997 n. L 125 e in G.U., 2a serie speciale, 18 agosto 1997 n. 63).
 

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997 (97/20/CE) - che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (in G.U.C.E. 16 maggio 1997 n. L 125 e in G.U., 2a serie speciale, 18 agosto 1997 n. 63).
 

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997 (97/21/CE) - che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (in G.U.C.E. 16 maggio 1997 n. L 125 e in G.U., 2a serie speciale, 18 agosto 1997 n. 63).
 

REGOLAMENTO (CE) n. 1056/97 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 - che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (in G.U.C.E. 12 giugno 1997 n. L 154 e in G.U., 2a serie speciale, 18 agosto 1997 n. 63).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 24 luglio 1997 - Criteri per l'ammissione delle aziende pubbliche di trasporto al fondo per l'acquisto di autobus (in G.U. 17 ottobre1997 n. 243).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 8 agosto 1997 - Recepimento della direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (in G.U. 24 settembre 1997 n. 223).
 

LEGGE 28 agosto 1997 n. 301 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996 (in suppl. ord. G.U. 15 settembre 1997 n. 215).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 30 ottobre 1997 - Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per il rilascio dei certificati di registrazione (in G.U. 5 novembre 1997 n. 258).
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997 n. 444 - Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione (in G.U. 23 dicembre 1997 n. 298).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 14 novembre 1997 - Recepimento della direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro dei veicoli a motore (in G.U. 22 dicembre 1997 n. 297).
 

COMUNICATO (Ministero dei trasporti e della navigazione) - Termini e modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di ricostituzione dei comitati centrali provinciali dell'albo degli autotrasportatori di merci (in G.U. 18 novembre 1997 n. 269).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 25 novembre 1997 - Controllo di conformità ai sensi degli art. 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con d.lg. 30 aprile 12 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in G.U. 28 novembre 1997 n. 278).

TRENO

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1996 (96/87/CE) - che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (in G.U.C.E. 24 dicembre 1996 n. L 335 e in G.U., 2ª serie speciale, 9 giugno 1997 n. 43).
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 25 settembre 1997 n. 176/97 - D.P.R. 20 aprile 1994 n. 373: art. 3, comma 1. Schema di addendum al contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato s.p.a. (in G.U. 21 ottobre 1997 n. 246, con rettifica in G.U. 20 novembre 1997 n. 271).

Con il presente provvedimento il C.I.P.E. esprime parere favorevole in ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato s.p.a.
Il suddetto schema di contratto è allegato alla delibera del Comitato di ministri, della quale costituisce parte integrante.

NAVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 (96/98/CE) - sull'equipaggiamento marittimo (in G.U.C.E. 17 febbraio 1997 n. L 46 e in G.U., 2a serie speciale, 12 giugno 1997 n. 44).
 

REGOLAMENTO (CE) n. 494/97 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1997 - recante modifica del regolamento n. 2868/88 che stabilisce le modalità d'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (in G.U.C.E. 19 marzo 1997 n. L 77 e in G.U., 2a serie speciale, 2 giugno 1997 n. 41).
 

REGOLAMENTO (CE) n. 686/97 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1997 - che modifica il regolamento CEE n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (in G.U.C.E 19 aprile 1997 n. L 102 e in G.U., 2a serie speciale, 3 luglio 1997 n. 50).
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1997 n. 293 - Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione nazionale o minore (in G.U. 9 settembre 1997 n. 210).
 

REGOLAMENTO (CE) n. 894/97 DEL CONSIGLIO 29 aprile 1997 - che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (in G.U.C.E. 23 maggio 1997 n. L 132 e in G.U., 2a serie speciale, 31 luglio n. 58).
 

CIRCOLARE (Ministero dei Trasporti e della navigazione) 14 maggio 1997 - Art. 2688 codice civile - Effetti della mancanza della continuità delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenuti dagli uffici marittimi (in G.U. 6 ottobre 1997 n. 233 e in Dir. trasp. 1997, 1003).
 

REGOLAMENTO (CE) n. 1013/97 DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 - relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri di ristrutturazione (in G.U.C.E. 6 giugno 1997 n. L 148 e in G. U., 2a serie speciale, 14 agosto 1997 n. 62).
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997 n. 317 - Regolamento concernente l'elevazione dell'ufficio circondariale marittimo di Gioia Tauro a capitaneria di porto (in G.U. 20 settembre 1997 n. 220).
 

REGOLAMENTO (CE) n. 1292/97 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1997 - che prevede, in applicazione dell'art. 10, § 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, i termini per le comunicazioni da parte delle navi battenti bandiera di determinati Paesi terzi o registrate in tali Paesi (in G.U.C.E. 4 luglio 1997 n. L 176 e in G.U., 2a serie speciale, 18 settembre 1997 n. 72).
 

LEGGE REGIONALE PIEMONTE 15 luglio 1997 n. 4 - Modifiche al regolamento 28 marzo 1996 n. 2 (Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della città di Torino e della città di Moncalieri) (in B.U. reg. Piemonte 23 luglio 1997 n. 29 e in G.U., 3 a serie speciale, 22 novembre 1997 n. 46).
 

DECRETO MINISTERIALE (Politiche agricole) 31 luglio 1997 - Disposizioni in materia di licenze di pesca (in G.U. 10 ottobre 1997 n. 237).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 14 agosto 1997 - Procedure per lo sbarco ed il successivo reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose (in G.U. 10 settembre 1997 n. 211).
 

DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 25 agosto 1997 - Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili (in G.U. 15 settembre 1997 n. 215).
 

LEGGE 28 agosto 1997 n. 299 - Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994 (in suppl. ord. G.U. 15 settembre 1997 n. 215).
 

LEGGE 28 agosto 1997 n. 304 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995 (in suppl. ord. G.U. 15 settembre n. 215).
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997 n. 355 - Regolamento recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di mobilità dei piloti (in G.U. 20 ottobre 1997 n. 245).
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 25 settembre 1997 n. 177/97 - Art. 3 del decreto legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995. Approvazione del piano di riordino del gruppo Finmare limitatamente alla parte relativa al settore di linea internazionale (in G.U. 20 ottobre 1997 n. 245).
 

COMUNICATO (Ministero degli Affari esteri) - Entrata in vigore della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro dal 2 al 14 maggio 1966 (in G.U. 27 settembre 1997 n. 226).

La Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 6 agosto 1997.
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 6 ottobre 1997 - Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti (in G.U. 24 ottobre 1997 n. 249, con errata corrige in G.U. 24 novembre 1997 n. 274).
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1997 - Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Compagnia generale Telemar s.p.a., approvata con d.P.R. 19 ottobre 1982 n. 900, per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi (in G.U. 28 novembre 1997 n.278).
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1997 n. 431 - Regolamento sulla nuova disciplina delle patenti nautiche (in G.U. 17 dicembre 1997 n. 293).
 

DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 20 novembre 1997 - Regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare (in G.U. 24 novembre 1997 n. 274).
 

COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore degli emendamenti, adottati a Londra il 14 settembre 1995, nel corso della 37a sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino con risoluzione MEPC.65 (37) degli emendamenti concernenti le linee guida per lo sviluppo di piani e il controllo di rifiuti a bordo di navi , adottati a Londra il 10 luglio 1996 con risoluzione MEPC.70 (38) nel corso della 38a sessione del comitato MEPC - degli emendamenti al protocollo I della convenzione MARPOL 73/78, adottati a Londra il 10 luglio 1986, nel corso della 38a sessione, con risoluzione 67(38) - Emendamenti ai capitoli 16, 17 e 18 del Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel corso della 38a sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC. 68(38) - Emendamenti al capitolo IV del codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici alla rinfusa (BCH Code), adottati a Londra il 10 luglio 1996, nel corso della 38a sessione del Comitato di protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC 69 (38) (in G.U. 26 novembre 1997 n. 276).

Il 1° luglio 1997 sono entrati in vigore gli emendamenti adottati con risoluzioni MEPC.67 (37) e MEPC.70 (38). Il 1° gennaio 1998 sono entrati in vigore gli emendamenti adottati con risoluzione 67 (38). Il 1° luglio 1988 entreranno in vigore gli emendamenti adottati con risoluzioni MEPC.68 (38) e MEPC.69 (38).
 

DECRETO MINISTERIALE (Sanità) 31 dicembre 1997 - Modificazioni all'allegato al d.lg. 30 dicembre 1992 n. 531, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 95/71/CE, in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca (in G.U. 30 gennaio 1997 302).

MISTO

REGOLAMENTO (CE) n. 543/97 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1997 - che modifica il regolamento n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (in G.U.C.E. 26 marzo 1997 n. L 84 e in G.U., 2a serie speciale, 19 giugno 1997 n. 46).
 

REGOLAMENTO (CE) n. 1255/97 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1997 - riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (in G.U.C.E. 2 luglio 1997 n. L 174 e in G.U., 2a serie speciale, 11 settembre 1997 n. 70).

Il presente provvedimento regola i punti di sosta che accolgono, per almeno 24 ore, determinate categorie di animali trasportati all'interno della Comunità europea. In particolare, tali punti di sosta devono essere approvati dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovano. Responsabile dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è chi gestisce il punto di sosta. Infine, prima della partenza, gli animali devono essere giudicati idonei a proseguire il viaggio da un veterinario ufficiale, il quale deve attestare tale idoneità sul ruolino di marcia.
 

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997 n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997 n. 59 (in G.U. 10 dicembre 1997 n. 287).
 

LEGGE 23 dicembre 1997 n. 454 - Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (in G.U. 31 dicembre 1997 n. 303).

ART. 1. Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato - 1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione di capacità di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività di cui all'art/ 40 della l. 6 giugno 1974 n. 298;
b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298;
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'art. 41 della l. 6 giugno 1974 n. 298;
c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla l. 8 agosto 1985 n. 443, che esercita 1'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;
e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare.
3. Per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonché per determinare, sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997/1999 delle risorse per la concessione di benefìci a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefìci sono destinati alle seguenti finalità:
a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive;
b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;
c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive;
d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle risorse complessive.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della l. 6 giugno 1974 n. 298, e dal d.P.R. 7 novembre 1994 n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;
c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformità ai princìpi di cui all'art. 92 del trattato CEE;
d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria;
e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;
f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;
g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 novembre 1994 n. 681;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'art. 2 della l. 27 maggio 1993 n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli art. 8 e 9 della l. 6 giugno 1974 n. 298, e dalla presente legge, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori è stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio.
5. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della l. 6 giugno 1974 n. 298, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.
6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.
7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'art. 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative delI' Unione europea.

ART. 2. Investimenti innovativi e formazione professionale - 1. Per lo sviluppo dell'impresa di autotrasporto di merci in funzione del trasporto combinato e, in tale contesto, degli investimenti innovativi e per la formazione professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato, ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, affinché la stessa possa orientarsi verso forme di trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di qualità secondo gli standard di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO 9000. Alle suddette iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lett. a;
b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con priorità per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici; alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico, compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali del l'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni immobili per l'attività di autoriparazione dei propri veicoli e degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti. Alle suddette iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato, è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lett. a;
c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché il miglioramento dell 'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonché mediante l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità. Alle suddette iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lett. a;
d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate. Alle suddette iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lett. a;
e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea. Alle suddette iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lett. a.
2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate nel triennio 1997/1999, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:
a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera al mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni;
b) per le operazioni di cui al comma 1, lett. b, per gli immobili nonché per le aree attrezzate e per gli spazi in essi situati mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 2 miliardi e per le attrezzature ed i sistemi informatici e telematici mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
c) per le operazioni di cui al comma 1, lett. c, mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
d) per le iniziative di cui al comma 1, lett. d, possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate. Sono ammesse anticipazioni.
3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lett. a, b e c, possono essere concessi alla medesima impresa anche per più operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui già in essere.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'art. 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità alle imprese e raggruppamenti di cui all'art. 4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. e;
b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, e dando priorità ai veicoli a minore impatto di inquinamento;
c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalità ed il trasporto combinato;
d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all'art. 6, comma 1;
e) del rapporto tra finanziamento richiesto e valore globale dell'investimento.
5. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilità che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'art. 8 prospetterà al richiedente tale possibilità e indicherà la parte di investimento che mediante la presente legge potrà essere finanziata. Analogamente si procederà ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge.
6. Il Comitato di cui all'art. 8 è autorizzato ad utilizzare parte delle risorse previste all'art. 1, comma 3, per finalità diverse qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per le finalità di spesa originarie.

ART. 3. Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto - 1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.
2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:
a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;
b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della l. 6 giugno 1974 n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo;
c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della l. 6 giugno 1974 n. 298.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, tenuto conto dell'età e del periodo di attività.
5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'art. 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'art. 16, comma 1, lett. g, del t.u. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.
6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite anche con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto. A tal fine, alle iniziative previste dai commi 7, 8 e 9 possono essere destinate le risorse per l'incentivazione all'esodo volontario di cui al presente articolo, nonché quelle che risultino non utilizzate per le finalità previste dall'art. 4 per 1'aggregazione delle imprese di autotrasporto.
7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e oggetto di rinuncia.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio regolamento determina i criteri e le modalità:
a) per il calcolo del saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese rinunciano;
b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con indicazione delle singole componenti dei piani stessi.
9. I piani di investimenti diretti al miglioramento della qualità del servizio di autotrasporto sono presentati al Comitato di cui all'art. 8 che, entro trenta giorni dalla ricezione dei piani, forma una graduatoria dei medesimi ai fini dell'ammissione ai benefici.

ART. 4. Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale - 1. Per i processi di aggregazione tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei servizi intermodali e del trasporto combinato, tali anche da realizzare una riduzione della capacità di carico complessiva, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e le competenti commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefici tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacità di trasporto.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, e al comma 1 del presente articolo:
a) le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefìci per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;
b) le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare del contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;
c) i raggruppamenti di imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra loro.
3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascun corso.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefìci, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;
b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici rapportati ai costi dei processi di cui al comma 1.

ART. 5. Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne - 1. A favore delle iniziative previste all'art. 1, comma 3, lett. d, possono essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti mutui è riservato il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo art. 1, comma 3, lett. d.
2. Per il periodo 1997/1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n.881/ 92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative è riservato il 30 per cento delle risorse previste all'art. 1, comma 3, lett. d. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative del presente comma, compresa l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato.
3. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è esentato dal sistema di tariffa a forcella previsto dalla l. 6 giugno 1974 n. 298, fatti salvi gli accordi di cui all'art. 13-bis delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel suppl. ord. alla G.U. n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni.
4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono rimborsati alle società di navigazione e alle società ferroviarie, sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale.

ART. 6. Ammissibilità delle domande, controlli e sanzioni - 1. La domanda di ammissione ai benefici di cui alla presente legge deve essere presentata ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di cui all'art. 8, e deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata agli interventi di cui agli art. 2 e 4 deve essere allegata una relazione contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento e della sua situazione economica e di mercato che consenta di valutare la validità tecnico-economico-finanziaria dell'investimento.
2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che non abbiano applicato il contratto nazionale e da imprese che siano state oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli autotrasportatori o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie, di cui al titolo III della l. 6 giugno 1974 n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura, per violazioni al regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, per trasporti abusivi.
3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 2 e dei contributi di cui all'art. 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate o comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti, comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo della restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nonché la radiazione dall'albo degli autotrasportatori.
4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'art. 3, svolge direttamente o indirettamente attività di autotrasporto di merci per conto di terzi o partecipa in qualità di socio ad una impresa avente per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi nei dieci anni successivi all'erogazione del contributo, è soggetto alla revoca con effetto immediato del beneficio. Alla revoca del beneficio consegue l'obbligo della restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1.
5. Le imprese di cui all'art. 4 sono tenute al rimborso del contributo nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano direttamente beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 sono tenuti alla restituzione del contributo in caso di scioglimento del raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione del contributo. Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del presente comma, nonché dei commi 3 e 4, sono nuovamente destinate ad interventi previsti dalla presente legge nel triennio 1997/1999. Qualora, al termine del predetto triennio, le somme non siano state ulteriormente attribuite per le finalità previste dalla presente legge, i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato.
6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

ART. 7. Disposizioni diverse. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi;
b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina;
c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale degli operatori.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della normativa vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea;
b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime;
c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina.
3. Prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti, che si esprimono nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato reso, il Governo procede all'emanazione del decreto legislativo. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, in merito all'andamento del trasporto su strada, relativamente agli incidenti, ai consumi energetici, alla congestione e agli effetti della liberalizzazione.
4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale superamento del sistema di tariffe a forcella di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti commissioni, un apposito progetto che preveda una fase transitoria per armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione del progetto.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4, con apposito provvedimento è definito un nuovo sistema di controlli per la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, per il rilascio delle autorizzazioni e per il rispetto della disciplina tariffaria.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, può assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli art. 3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta di trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione di nuove autorizzazioni.
7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298.

ART. 8. Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quattordici componenti, oltre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che lo presiede, anche mediante suo delegato. I componenti del Comitato sono:
a) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;
b) un componente designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a dirigente;
c) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;
e) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
f) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
g) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'art. 4 delle norme approvate con d.P.R. 3 gennaio 1976 n. 32;
h) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del d.lg.C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla l. 2 aprile 1951 n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.
2. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, delibera l'ammissione delle imprese agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, secondo il piano di ripartizione e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
3. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle destinate all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonché l'importo delle indennità e dei compensi che devono essere corrisposti ai componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, e quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, parzialmente utilizzando le corrispondenti proiezioni di tale accantonamento per gli anni medesimi.

ART. 9. Interporti. - 1. Al fine di consentire il completamento delle procedure previste dall'art. 6 del d.l. 1 aprile 1995 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 maggio 1995 n. 204, per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della l. 4 agosto 1990 n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione avanza proposte al CIPE a valere sui finanziamenti per le aree depresse, con riferimento agli interporti da realizzare nelle aree stesse. Le proposte al CIPE sono trasmesse dal Ministro dei trasporti e della navigazione al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti commissioni.
2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'art. 2 della l. 4 agosto 1990 n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorità agli interventi nei nodi intermodali più congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimità alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati, sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano è trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.
3. (omissis).
4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento un documento di indirizzo inerente i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il trasporto delle merci in Italia, da sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni.

ART. 10. Disposizioni finanziarie. - 1. Per le finalità di cui agli art. da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'art. 1, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 100, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. A tal fine, i soggetti di cui all'art. 2, comma 100, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, stipulano un'apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione. Si intendono applicabili le disposizioni di cui al citato comma 100.
2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. - 5. (omissis).

ART. 11. Modifiche al codice della strada. - 1. All'art. 10 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lett. b è sostituita dalla seguente:
«b) il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto assi»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lett. b, per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi".
2. Tra i materiali assimilati indicati all'art. 54, comma 1, lett. n, del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sono compresi:
a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera;
b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera.
3. L'art. 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

LEGGE 27 dicembre 1997 n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (in suppl. ord. G.U. 30 dicembre 1997 n. 302).

ART. 10. Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio - 1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'art. 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'art. 1 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993 n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986 n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.
4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988 n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:
a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;
b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;
c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle valutazioni del potere d'acquisto della lira.
5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'art. 1, terzo comma, della l. 9 febbraio 1963 n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.
6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'art. 17 della l. 9 febbraio 1963 n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

ART. 17. Disposizioni tributarie in materia di veicoli - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, dopo l'art. 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:
«ART. 121-bis. Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lett. a e m del comma 1 dell'art. 54 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'art. 54 del citato d.lg. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lett. a, numero 1. Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'art. 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lett. b, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento».
2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'art. 50, il comma 5-bis dell'art. 54, il comma 5-bis dell'art. 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'art. 67 sono abrogati;
b) nell'art. 67, comma 10, primo periodo, le parole da: «per le imprese individuali» fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. - 25. (disposizioni fiscali automobilistiche).

ART. 18. Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - 1. È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della l. 5 maggio 1976 n. 324, e successive modificazioni, e dal d.P.R. 26 agosto 1993 n. 434.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, è emanato il regolamento concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.
3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, è assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

ART. 55. Disposizioni varie - 1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli art. 6, 7 e 8 della dir. 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda «Gestione dell'infrastruttura» della società Ferrovie dello Stato s.p.a. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della società Ferrovie dello Stato s.p.a., predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'azienda.
 

DECRETO LEGGE 30 dicembre 1997 n. 457 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (in G.U. 31 dicembre 1997 n. 303).
 

DECRETO MINISTERIALE (Finanze) 31 dicembre 1997 - Modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità all'I.V.A. delle cessioni dei beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori (in G.U. 31 dicembre 1997 n. 303).