|
|
|
Una produzione normativa assai consistente, particolarmente a livello
statale, caratterizza il periodo nel settore dei trasporti.
Tra le altre fonti assume particolare interesse il d.P.R. 88/1997 per
il conferimento di competenze sul trasporto pubblico locale alle Regioni
e agli enti locali. Vengono così ulteriormente completati il decentramento
di funzioni amministrative del 1972 e del 1977. Di rilievo anche la legge
n. 454/1997, che dispone interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto
e lo sviluppo dell'intermodalità. Come sempre, numerose disposizioni
sono contenute nel collegato alla finanziaria.
A livello regionale i legislatori hanno rivolto la loro attenzione
a diversi oggetti, tra i quali ancora una volta predominano quelli connessi
con gli aspetti finanziari.
LEGISLAZIONE STATALE DI INTERESSE REGIONALE - Sono state precisate le
modalità per la prestazione del giuramento da parte del personale
delle ferrovie in concessione tenuto alla constatazione e verbalizzazione
delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti di cui
al d.P.R. 753/1980 (d.P.R. 3 luglio 1997 n. 288).
Sono poi stati precisati i criteri e le procedure per l'ammissione
delle aziende pubbliche di trasporto al fondo per l'acquisto di autobus.
A fronte di autobus dismessi è riconosciuto alle aziende pubbliche
un contributo del 10% del prezzo di acquisto di autobus nuovi (d.m. 24
luglio 1997).
Il CIPE ha espresso parere favorevole allo schema di contratto di programma
additivo da stipulare tra il Ministero dei trasporti e la s.p.a. Ferrovie
dello Stato relativo alla ripartizione delle risorse disponibili (delibera
CIPE 25 settembre 1997).
In sede di conferimento di attribuzioni alle Regioni e agli enti locali
sono stati definiti i trasporti pubblici di interesse nazionale e quelli
di trasporto regionale e locale. I primi sono quelli aerei ad eccezione
di quelli che si svolgono all'interno di una sola regione e di quelli elicotteristici,
i servizi marittimi ad eccezione di quelli di cabotaggio svolti prevalentemente
all'interno di una sola regione, i servizi automobilistici internazionali
ad eccezione di quelli trasfrontalieri e di quelli interregionali colleganti
più di due regioni, i servizi ferroviari internazionali e quelli
nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards
qualitativi, i collegamenti via mare tra terminali ferroviari, i trasporti
di merci pericolose o nocive o inquinanti. Tutti gli altri sono trasporti
regionali o locali.
Lo Stato è comunque competente in materia di accordi internazionali
relativi a servizi transfrontalieri, di sicurezza (con qualche eccezione),
di adozione di linee guida e di principi per la riduzione dell'inquinamento.
Tutte le funzioni sono attribuite o delegate alle Regioni e agli enti
locali, ad eccezione soltanto di quelli riservati allo Stato, come sopra
individuati.
Sono delegate alle Regioni anche le funzioni e i compiti di programmazione
e di amministrazione relativi alle ferrovie in concessione (eccetto le
ferrovie dello Stato) e le ferrovie in gestione commissariale governativa
affidate alle ferrovie dello stato. Dal 1° giugno 1999 sono trasferite
anche le attribuzioni relative ai servizi di interesse regionale e locale
in concessione all ferrovie dello Stato. Sono delegati le funzioni e i
compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse
regionale, nonché le gestioni governative dei grandi laghi.
L'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione delle risorse saranno
disposte dal Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo tra il
Ministero dei trasporti e la Regione interessata.
In ordine alle funzioni delegate il Ministero ha potere sostitutivo.
Altre disposizioni riguardano la programmazione dei servizi e degli investimenti,
la determinazione del livello dei servizi minimi (posti a carico delle
Regioni), gli obblighi di servizio pubblico da prevedere nei contratti
di servizio pubblico. L'esercizio dei trasporti pubblici locali è
affidato con contratti di durata non superiore a nove anni, da affidare
mediante procedure concorsuali. I contratti di servizio devono assicurare
la piena corrispondenza tra oneri e risorse.
Ogni Regione deve costituire un fondo destinato ai trasporti, alimentato
da risorse proprie e trasferite (d.lg. 19 novembre 1997 n. 422).
REGIONE ABRUZZO - La Regione ha concesso contributi in conto capitale
per l'acquisto di autobus al fine di consentire alle Comunità montane
l'esercizio associato di trasporti scolastici. È previsto un onere
di 500 milioni (l. reg. 13 gennaio 1997 n.1).
La Regione è poi intervenuta in favore della continuità
dei servizi di pubblico interesse già assicurati dagli enti locali
in forma depubblicizzata avvalendosi dell'apporto delle cooperative giovanili.
I contributi non possono superare il 10% della spesa dichiarata ammissibile
(l. reg. 3 gennaio 1997 n. 59).
Sono state apportate lievi modifiche alla legge generale sui trasporti
9 settembre 1983 n. 62 (l. reg. 27 gennaio 1997 n. 8).
Altre modifiche sono state apportate alla l. reg. 6 novembre 1984 n.
71 sulle deleghe agli enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative
in materia di circolazione di veicoli e trasporti eccezionali (l. reg.
9 aprile 1997 n. 27).
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - È stata emanata una legge regionale
generale sui trasporti pubblici locali.
Dopo aver individuato gli obiettivi (diritto alla mobilità,
salvaguardia ambientale, sviluppo economico sociale equilibrato, integrazione
dei sistemi di trasporto, razionalizzazione ed efficacia della spesa),
sono stati definiti i trasporti pubblici locali: «i servizi di linea
svolti via terra e via acqua e su percorso prestabilito, anche organizzati
per l'integrazione dei vari sistemi di mobilità, e adibiti normalmente
al trasporto collettivo di persone o cose; essi sono effettuati in modo
continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari,
orari frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche
rivolta a fasce omogenee di utenti». Sono anche definiti i servizi
di linea, le unità di gestione, i servizi di linea provinciali urbani
ed extraurbani.
Le funzioni sono distribuite tra la Regione e le Province: alla prima
spettano essenzialmente la pianificazione, la ripartizione delle risorse
finanziarie, la fissazione delle tariffe, la vigilanza. Alle Province sono
delegate o attribuite in particolare le funzioni relative alla concessione,
alla contribuzione per gli investimenti, alle gare per l'affidamento dei
servizi, alle proposte di tariffe, alla formulazione di programmi pluriennali
di investimento, all'approvazione dei regolamenti per il noleggio ed i
servizi non di linea, ai piani urbani del traffico.
Il trasporto pubblico locale è pianificato dal piano regionale,
che deve assicurare un sistema coordinato e integrato di trasporto per
la mobilità delle persone; il piano è composto di una relazione
illustrativa e degli allegati grafici ed è formato con il concorso
dei Comuni e delle Province. I piani urbani del traffico e i piani del
traffico per la viabilità extraurbana devono tener conto delle finalità
e degli standars del piano regionale per il trasporto pubblico locale.
È stato istituito un comitato regionale per il trasporto pubblico
locale. Le concessioni sono regolate da contratti di servizio riferiti
all'unità di gestione e durano dieci anni; sono affidate con gare
pubbliche.
I concessionari possono concordare con la Provincia il riassetto e
la modifica di servizi a parità di costo per esigenze di interesse
pubblico. Le aziende devono formare un regolamento di vettura, fornire
ogni informazione tecnica, gestionale e finanziaria, avere un direttore
o responsabile dell'esercizio. La concessione può essere revocata
in relazione a modifiche del piano regionale. In caso di mancato inizio
del servizio, di inosservanza di obblighi, di cessione non autorizzata
ed altri casi, si ha la decadenza della concessione. Sono ammessi in casi
particolari la libera circolazione e le agevolazioni a determinate categorie.
La Regione promuove, incentiva e pubblicizza il mezzo di trasporto pubblico
locale, con una spesa di 80 milioni. Per infrazioni relative all'esercizio
sono irrogabili sanzioni amministrative da 500.000 a 10.000.000 di lire.
I servizi di noleggio da rimessa con conducente e i servizi non di
linea con autobus sono soggetti ad autorizzazione.
Le autostazioni sono soggette a concessione di costruzione e di esercizio.
Per le infrastrutture viene formato un piano triennale di intervento; possono
essere concessi contributi sino al 75% della spesa ammissibile.
Sono previsti anche contributi per l'acquisto di scuolabus.
La vigilanza sulla regolarità e la sicurezza è esercitata
dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti. I passeggeri
sprovvisti di titoli di viaggio incorrono in sanzioni amministrative da
25.000 a 75.000 lire; le infrazioni al regolamento di vettura comportano
sanzioni da 20.000 a 100.000 lire.
I concessionari devono dotarsi di un sistema informatico di controllo
della gestione collegato con i sistemi della Regione e delle Province.
La Regione ha potere sostitutivo in caso di inerzia o di violazione del
piano regionale da parte delle province (l. reg. 7 maggio 1997 n. 20).
Il regolamento per i servizi di piazza in ambito aeroportuale è
stato approvato. Il servizio è soggetto ad autorizzazione: Il regolamento
precisa le modalità di svolgimento (fila, contrassegno, coordinatore,
posteggio, tariffe, informazioni, vigilanza) (d.P. reg. 23 maggio 1997
n. 0177/pres.).
Per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla navigazione
sul Po e sulle idrovie collegate è prevista una convenzione con
le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. È prevista
una spesa regionale di lire 616.432.000 oltre a lire 4.000.000.000 per
riparto degli oneri sostenuti dalle altre Regioni (l. reg. 15 luglio 1997
n. 33).
È stato anche approvato il regolamento sulla concessione di
contributi per l'acquisto di autobus e scuolabus. I contributi possono
essere concessi nella misura del 20% annuo costante quinquennale della
spesa ammissibile in favore dei Comuni in posizione di svantaggio o del
15% negli altri casi.
Viene formata una graduatoria in base a criteri che tengono conto dell'anzianità
dei mezzi da sostituire, della natura montana del territorio, della mancanza
di scuole dell'obbligo (d.P.reg. 5 giugno 1997 n. 192/pres.).
REGIONE PIEMONTE - È stata modificata la l. reg. 12 maggio 1993 n. 16 per interventi finanziari regionali nel settore del trasporto pubblico, relativamente ai contributi da concedere alle aziende pubbliche o agli enti locali che svolgono servizi in concessione. Il contributo è definito annualmente dalla Giunta. Sono state anche approvate modifiche alle norme relative ai contributi in conto capitale (l. reg. 3 giugno 1997 n. 27).
REGIONE PUGLIA - È stata autorizzata la spesa di 13 miliardi per la copertura delle quote sottoscritte dal commissario liquidatore del ERPT in occasione dell'aumento del capitale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia (l. reg. 27 gennaio 1997 n. 6).
REGIONE TOSCANA - Sono state modificate le norme sulla composizione
della commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non
di linea, di cui all'art. 6 della l. reg. 6 settembre 1993 n. 67 (l. reg.
15 maggio 1997 n. 34).
È stata modificata anche la l. reg. 25 luglio 1996 n. 58, sull'istituzione
di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale,
agli art. 2 (fondo regionale) e 3 (domande di contributo) (l. reg. 20 giugno
1997 n. 43).
La Regione predispone un piano regionale dei porti e degli approdi
turistici, definendoli e indicando il contenuto del piano nonché
il procedimento di formazione e di raccordo con il piano di indirizzo territoriale.
Il piano ha validità indeterminata ed è verificato ogni cinque
anni. Per ogni porto od approdo è formato un piano regolatore, che
non può essere in contrasto con gli strumenti urbanistici (l. reg.
11 agosto 1997 n. 68).
PROVINCIA BOLZANO - È stato anche emanato il regolamento sull'esercizio
delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico. Sono compiutamente
disciplinati le caratteristiche dei veicoli, la presentazione delle domande
di concessione, i progetti, le relazioni tecniche illustrative, i profili
longitudinali, le dichiarazioni di assenza di pericolo di frane e valanghe,
le cauzioni, l'istruttoria, il rilascio della concessione, le modifiche,
i rinnovi, le cessioni, le revoche, le tariffe, gli orari, le assicurazioni,
i sistemi di linee, le domande di collaudo, gli oneri di sorveglianza ed
i collaudi, i regolamenti di esercizio, i libri giornale e i libri di sorveglianza,
le revisioni speciali e quelle generali, i contrassegni (d.P.prov. 4 dicembre
1996 n. 48).
Altro regolamento è stato emanato sulle modalità dei
criteri per la concessione di contributi per il miglioramento di funivie
in servizio pubblico. Sono considerate spese ammissibili a contributo quelle
pari al costo convenzionale degli impianti. I contributi sono limitati
alle disponibilità di bilancio e sono concessi in ordine di preferenza
agli investimenti relativi a collegamenti tra centri abitati, a collegamenti
tra zone sciistiche finitime, a linee di arroccamento, ad apparecchiature
relative ai titoli di viaggio, ad altre linee. Dopo l'assegnazione il contributo
è liquidato dall'ufficio provinciale trasporti funiviari. In caso
di apporto di capitale proprio può essere disposta la liquidazione
dei due terzi del beneficio (d.P.prov. 8 aprile 1997 n. 9).
REGIONE VALLE D'AOSTA - La Regione ha formato una legge generale sui trasporti pubblici di linea. La programmazione ed il coordinamento sono effettuati con il piano regionale dei trasporti e della comunicazione. Ove manchi il servizio regionale i Comuni e le comunità montane possono organizzare e gestire il trasporto di persone e di merci di prima necessità. Le concessioni sono accordate dalla Regione o, per i servizi compresi interamente nel loro territorio, dai Comuni. L'intera regione costituisce un bacino di traffico nel quale si attua un sistema integrato di trasporto pubblico. La Regione approva ed attua il piano di bacino. L'esercizio è disciplinato da contratti di sevizio. La durata massima della concessione è di dieci anni. Per l'assegnazione delle concessioni si effettua una gara «di appalto» (così definita, anche se si tratta di aggiudicare concessioni, istituti ben diversi dagli appalti). Nei contratti di servizio vengono determinati i corrispettivi per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Viene pubblicato un orario generale ed è istituito un sistema unificato grafico ed informativo. Le autostazioni sono soggette a concessione di impianto e di esercizio, anche disgiunti. Il concessionario ha l'obbligo dell'assicurazione contro l'incendio, per la responsabilità civile, per gli infortuni del personale. Le concessioni sono soggette a revoca, risoluzione, decadenza, riscatto. Viene promossa l'istituzione di un sistema integrato di gestione tariffaria con apposito centro. Le tariffe, ordinarie ed agevolate, sono stabilite dalla giunta regionale, sentiti i concessionari e le organizzazioni sindacali. La regolarità dell'esercizio è soggetta al controllo regionale; un direttore o un responsabile dell'esercizio è nominato, col consenso del concedente, dal concessionario. Altre disposizioni disciplinano i registri dei reclami, i regolamenti di esercizio, la distrazione di autobus di linea e da noleggio, il trasporto di animali, le prove e verifiche, la vigilanza e il controllo, le disposizioni per i viaggiatori, le sanzioni, le tasse di concessione, gli interventi di emergenza. Norme particolari sono dettate per gli impianti a fune relativamente alla programmazione, alla concessione, all'apertura all'esercizio, alle preferenze nella concessione, ai rinnovi, alle modificazioni del rapporto, alle tariffe, agli orari, alle assicurazioni, ai trasporti postali, alle statistiche, agli utenti, alla vigilanza, alle sanzioni, alle tasse di concessione, ai contributi per spese di sorveglianza. La Regione svolge anche le funzioni programmatorie ed amministrative in materia di trasporti su rotaia. Altre norme speciali sono stabilite per i servizi integrativi di quelli di linea (specifici, sperimentali, occasionali, a spola, per disabili, di ski-bus e trek-bus, in assuntoria, a chiamata, di taxi-bus, atipici di linea, di car-sharing, di car-pool e di trasporto comunitari. Infine è disciplinato il trattamento giuridico ed economico del personale (l. reg. 1 settembre 1997 n. 29).
REGIONE VENETO - La Regione ha incentivato l'uso di carburanti innovativi
meno inquinanti e più economici ed è intervenuta per ridurre
le emissioni di gas dei mezzi, particolarmente nei centri urbani, attraverso
la trasformazione a sistema propulsorio gas di petrolio liquefatto di mezzi
adibiti al trasporto pubblico e di servizio. A tale scopo la Regione incentiva
gli enti locali e gli esercenti a trasformare i mezzi e a rinnovarli. Vengono
concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % della
spesa ammissibile per non oltre tre milioni. Per l'acquisto di mezzi di
trasporto alimentati a gpl come carburante principale viene concesso un
contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile e comunque non
superiore a cinquanta milioni. È prevista una spesa di 350 milioni
per il primo anno di applicazione (l. reg. 29 maggio 1997 n. 16).
Sono state apportate lievi modifiche, a carattere transitorio alla
l. reg. 30 dicembre 1993 n. 63 sull'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di trasporto non di linea sulle acque interne e di servizio
pubblico di gondola (l. reg. 3 giugno 1997 n. 21).
È prevista la stipula di una convenzione con le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di navigazione interna sul Po (l. reg. 27 giugno 1997 n. 23).
CARLO e CARLA TALICE