Diritto dei trasporti
1998
pag. 228

Carlo e Carla Talice
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE REGIONALE

Una produzione normativa assai consistente, particolarmente a livello statale, caratterizza il periodo nel settore dei trasporti.
Tra le altre fonti assume particolare interesse il d.P.R. 88/1997 per il conferimento di competenze sul trasporto pubblico locale alle Regioni e agli enti locali. Vengono così ulteriormente completati il decentramento di funzioni amministrative del 1972 e del 1977. Di rilievo anche la legge n. 454/1997, che dispone interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità. Come sempre, numerose disposizioni sono contenute nel collegato alla finanziaria.
A livello regionale i legislatori hanno rivolto la loro attenzione a diversi oggetti, tra i quali ancora una volta predominano quelli connessi con gli aspetti finanziari.

LEGISLAZIONE STATALE DI INTERESSE REGIONALE - Sono state precisate le modalità per la prestazione del giuramento da parte del personale delle ferrovie in concessione tenuto alla constatazione e verbalizzazione delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti di cui al d.P.R. 753/1980 (d.P.R. 3 luglio 1997 n. 288).
Sono poi stati precisati i criteri e le procedure per l'ammissione delle aziende pubbliche di trasporto al fondo per l'acquisto di autobus. A fronte di autobus dismessi è riconosciuto alle aziende pubbliche un contributo del 10% del prezzo di acquisto di autobus nuovi (d.m. 24 luglio 1997).
Il CIPE ha espresso parere favorevole allo schema di contratto di programma additivo da stipulare tra il Ministero dei trasporti e la s.p.a. Ferrovie dello Stato relativo alla ripartizione delle risorse disponibili (delibera CIPE 25 settembre 1997).
In sede di conferimento di attribuzioni alle Regioni e agli enti locali sono stati definiti i trasporti pubblici di interesse nazionale e quelli di trasporto regionale e locale. I primi sono quelli aerei ad eccezione di quelli che si svolgono all'interno di una sola regione e di quelli elicotteristici, i servizi marittimi ad eccezione di quelli di cabotaggio svolti prevalentemente all'interno di una sola regione, i servizi automobilistici internazionali ad eccezione di quelli trasfrontalieri e di quelli interregionali colleganti più di due regioni, i servizi ferroviari internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi, i collegamenti via mare tra terminali ferroviari, i trasporti di merci pericolose o nocive o inquinanti. Tutti gli altri sono trasporti regionali o locali.
Lo Stato è comunque competente in materia di accordi internazionali relativi a servizi transfrontalieri, di sicurezza (con qualche eccezione), di adozione di linee guida e di principi per la riduzione dell'inquinamento.
Tutte le funzioni sono attribuite o delegate alle Regioni e agli enti locali, ad eccezione soltanto di quelli riservati allo Stato, come sopra individuati.
Sono delegate alle Regioni anche le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi alle ferrovie in concessione (eccetto le ferrovie dello Stato) e le ferrovie in gestione commissariale governativa affidate alle ferrovie dello stato. Dal 1° giugno 1999 sono trasferite anche le attribuzioni relative ai servizi di interesse regionale e locale in concessione all ferrovie dello Stato. Sono delegati le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale, nonché le gestioni governative dei grandi laghi.
L'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione delle risorse saranno disposte dal Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo tra il Ministero dei trasporti e la Regione interessata.
In ordine alle funzioni delegate il Ministero ha potere sostitutivo. Altre disposizioni riguardano la programmazione dei servizi e degli investimenti, la determinazione del livello dei servizi minimi (posti a carico delle Regioni), gli obblighi di servizio pubblico da prevedere nei contratti di servizio pubblico. L'esercizio dei trasporti pubblici locali è affidato con contratti di durata non superiore a nove anni, da affidare mediante procedure concorsuali. I contratti di servizio devono assicurare la piena corrispondenza tra oneri e risorse.
Ogni Regione deve costituire un fondo destinato ai trasporti, alimentato da risorse proprie e trasferite (d.lg. 19 novembre 1997 n. 422).

REGIONE ABRUZZO - La Regione ha concesso contributi in conto capitale per l'acquisto di autobus al fine di consentire alle Comunità montane l'esercizio associato di trasporti scolastici. È previsto un onere di 500 milioni (l. reg. 13 gennaio 1997 n.1).
La Regione è poi intervenuta in favore della continuità dei servizi di pubblico interesse già assicurati dagli enti locali in forma depubblicizzata avvalendosi dell'apporto delle cooperative giovanili. I contributi non possono superare il 10% della spesa dichiarata ammissibile (l. reg. 3 gennaio 1997 n. 59).
Sono state apportate lievi modifiche alla legge generale sui trasporti 9 settembre 1983 n. 62 (l. reg. 27 gennaio 1997 n. 8).
Altre modifiche sono state apportate alla l. reg. 6 novembre 1984 n. 71 sulle deleghe agli enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di circolazione di veicoli e trasporti eccezionali (l. reg. 9 aprile 1997 n. 27).

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - È stata emanata una legge regionale generale sui trasporti pubblici locali.
Dopo aver individuato gli obiettivi (diritto alla mobilità, salvaguardia ambientale, sviluppo economico sociale equilibrato, integrazione dei sistemi di trasporto, razionalizzazione ed efficacia della spesa), sono stati definiti i trasporti pubblici locali: «i servizi di linea svolti via terra e via acqua e su percorso prestabilito, anche organizzati per l'integrazione dei vari sistemi di mobilità, e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone o cose; essi sono effettuati in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti». Sono anche definiti i servizi di linea, le unità di gestione, i servizi di linea provinciali urbani ed extraurbani.
Le funzioni sono distribuite tra la Regione e le Province: alla prima spettano essenzialmente la pianificazione, la ripartizione delle risorse finanziarie, la fissazione delle tariffe, la vigilanza. Alle Province sono delegate o attribuite in particolare le funzioni relative alla concessione, alla contribuzione per gli investimenti, alle gare per l'affidamento dei servizi, alle proposte di tariffe, alla formulazione di programmi pluriennali di investimento, all'approvazione dei regolamenti per il noleggio ed i servizi non di linea, ai piani urbani del traffico.
Il trasporto pubblico locale è pianificato dal piano regionale, che deve assicurare un sistema coordinato e integrato di trasporto per la mobilità delle persone; il piano è composto di una relazione illustrativa e degli allegati grafici ed è formato con il concorso dei Comuni e delle Province. I piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana devono tener conto delle finalità e degli standars del piano regionale per il trasporto pubblico locale. È stato istituito un comitato regionale per il trasporto pubblico locale. Le concessioni sono regolate da contratti di servizio riferiti all'unità di gestione e durano dieci anni; sono affidate con gare pubbliche.
I concessionari possono concordare con la Provincia il riassetto e la modifica di servizi a parità di costo per esigenze di interesse pubblico. Le aziende devono formare un regolamento di vettura, fornire ogni informazione tecnica, gestionale e finanziaria, avere un direttore o responsabile dell'esercizio. La concessione può essere revocata in relazione a modifiche del piano regionale. In caso di mancato inizio del servizio, di inosservanza di obblighi, di cessione non autorizzata ed altri casi, si ha la decadenza della concessione. Sono ammessi in casi particolari la libera circolazione e le agevolazioni a determinate categorie. La Regione promuove, incentiva e pubblicizza il mezzo di trasporto pubblico locale, con una spesa di 80 milioni. Per infrazioni relative all'esercizio sono irrogabili sanzioni amministrative da 500.000 a 10.000.000 di lire.
I servizi di noleggio da rimessa con conducente e i servizi non di linea con autobus sono soggetti ad autorizzazione.
Le autostazioni sono soggette a concessione di costruzione e di esercizio. Per le infrastrutture viene formato un piano triennale di intervento; possono essere concessi contributi sino al 75% della spesa ammissibile.
Sono previsti anche contributi per l'acquisto di scuolabus.
La vigilanza sulla regolarità e la sicurezza è esercitata dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti. I passeggeri sprovvisti di titoli di viaggio incorrono in sanzioni amministrative da 25.000 a 75.000 lire; le infrazioni al regolamento di vettura comportano sanzioni da 20.000 a 100.000 lire.
I concessionari devono dotarsi di un sistema informatico di controllo della gestione collegato con i sistemi della Regione e delle Province. La Regione ha potere sostitutivo in caso di inerzia o di violazione del piano regionale da parte delle province (l. reg. 7 maggio 1997 n. 20).
Il regolamento per i servizi di piazza in ambito aeroportuale è stato approvato. Il servizio è soggetto ad autorizzazione: Il regolamento precisa le modalità di svolgimento (fila, contrassegno, coordinatore, posteggio, tariffe, informazioni, vigilanza) (d.P. reg. 23 maggio 1997 n. 0177/pres.).
Per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla navigazione sul Po e sulle idrovie collegate è prevista una convenzione con le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. È prevista una spesa regionale di lire 616.432.000 oltre a lire 4.000.000.000 per riparto degli oneri sostenuti dalle altre Regioni (l. reg. 15 luglio 1997 n. 33).
È stato anche approvato il regolamento sulla concessione di contributi per l'acquisto di autobus e scuolabus. I contributi possono essere concessi nella misura del 20% annuo costante quinquennale della spesa ammissibile in favore dei Comuni in posizione di svantaggio o del 15% negli altri casi.
Viene formata una graduatoria in base a criteri che tengono conto dell'anzianità dei mezzi da sostituire, della natura montana del territorio, della mancanza di scuole dell'obbligo (d.P.reg. 5 giugno 1997 n. 192/pres.).

REGIONE PIEMONTE - È stata modificata la l. reg. 12 maggio 1993 n. 16 per interventi finanziari regionali nel settore del trasporto pubblico, relativamente ai contributi da concedere alle aziende pubbliche o agli enti locali che svolgono servizi in concessione. Il contributo è definito annualmente dalla Giunta. Sono state anche approvate modifiche alle norme relative ai contributi in conto capitale (l. reg. 3 giugno 1997 n. 27).

REGIONE PUGLIA - È stata autorizzata la spesa di 13 miliardi per la copertura delle quote sottoscritte dal commissario liquidatore del ERPT in occasione dell'aumento del capitale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia (l. reg. 27 gennaio 1997 n. 6).

REGIONE TOSCANA - Sono state modificate le norme sulla composizione della commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della l. reg. 6 settembre 1993 n. 67 (l. reg. 15 maggio 1997 n. 34).
È stata modificata anche la l. reg. 25 luglio 1996 n. 58, sull'istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale, agli art. 2 (fondo regionale) e 3 (domande di contributo) (l. reg. 20 giugno 1997 n. 43).
La Regione predispone un piano regionale dei porti e degli approdi turistici, definendoli e indicando il contenuto del piano nonché il procedimento di formazione e di raccordo con il piano di indirizzo territoriale. Il piano ha validità indeterminata ed è verificato ogni cinque anni. Per ogni porto od approdo è formato un piano regolatore, che non può essere in contrasto con gli strumenti urbanistici (l. reg. 11 agosto 1997 n. 68).

PROVINCIA BOLZANO - È stato anche emanato il regolamento sull'esercizio delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico. Sono compiutamente disciplinati le caratteristiche dei veicoli, la presentazione delle domande di concessione, i progetti, le relazioni tecniche illustrative, i profili longitudinali, le dichiarazioni di assenza di pericolo di frane e valanghe, le cauzioni, l'istruttoria, il rilascio della concessione, le modifiche, i rinnovi, le cessioni, le revoche, le tariffe, gli orari, le assicurazioni, i sistemi di linee, le domande di collaudo, gli oneri di sorveglianza ed i collaudi, i regolamenti di esercizio, i libri giornale e i libri di sorveglianza, le revisioni speciali e quelle generali, i contrassegni (d.P.prov. 4 dicembre 1996 n. 48).
Altro regolamento è stato emanato sulle modalità dei criteri per la concessione di contributi per il miglioramento di funivie in servizio pubblico. Sono considerate spese ammissibili a contributo quelle pari al costo convenzionale degli impianti. I contributi sono limitati alle disponibilità di bilancio e sono concessi in ordine di preferenza agli investimenti relativi a collegamenti tra centri abitati, a collegamenti tra zone sciistiche finitime, a linee di arroccamento, ad apparecchiature relative ai titoli di viaggio, ad altre linee. Dopo l'assegnazione il contributo è liquidato dall'ufficio provinciale trasporti funiviari. In caso di apporto di capitale proprio può essere disposta la liquidazione dei due terzi del beneficio (d.P.prov. 8 aprile 1997 n. 9).

REGIONE VALLE D'AOSTA - La Regione ha formato una legge generale sui trasporti pubblici di linea. La programmazione ed il coordinamento sono effettuati con il piano regionale dei trasporti e della comunicazione. Ove manchi il servizio regionale i Comuni e le comunità montane possono organizzare e gestire il trasporto di persone e di merci di prima necessità. Le concessioni sono accordate dalla Regione o, per i servizi compresi interamente nel loro territorio, dai Comuni. L'intera regione costituisce un bacino di traffico nel quale si attua un sistema integrato di trasporto pubblico. La Regione approva ed attua il piano di bacino. L'esercizio è disciplinato da contratti di sevizio. La durata massima della concessione è di dieci anni. Per l'assegnazione delle concessioni si effettua una gara «di appalto» (così definita, anche se si tratta di aggiudicare concessioni, istituti ben diversi dagli appalti). Nei contratti di servizio vengono determinati i corrispettivi per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Viene pubblicato un orario generale ed è istituito un sistema unificato grafico ed informativo. Le autostazioni sono soggette a concessione di impianto e di esercizio, anche disgiunti. Il concessionario ha l'obbligo dell'assicurazione contro l'incendio, per la responsabilità civile, per gli infortuni del personale. Le concessioni sono soggette a revoca, risoluzione, decadenza, riscatto. Viene promossa l'istituzione di un sistema integrato di gestione tariffaria con apposito centro. Le tariffe, ordinarie ed agevolate, sono stabilite dalla giunta regionale, sentiti i concessionari e le organizzazioni sindacali. La regolarità dell'esercizio è soggetta al controllo regionale; un direttore o un responsabile dell'esercizio è nominato, col consenso del concedente, dal concessionario. Altre disposizioni disciplinano i registri dei reclami, i regolamenti di esercizio, la distrazione di autobus di linea e da noleggio, il trasporto di animali, le prove e verifiche, la vigilanza e il controllo, le disposizioni per i viaggiatori, le sanzioni, le tasse di concessione, gli interventi di emergenza. Norme particolari sono dettate per gli impianti a fune relativamente alla programmazione, alla concessione, all'apertura all'esercizio, alle preferenze nella concessione, ai rinnovi, alle modificazioni del rapporto, alle tariffe, agli orari, alle assicurazioni, ai trasporti postali, alle statistiche, agli utenti, alla vigilanza, alle sanzioni, alle tasse di concessione, ai contributi per spese di sorveglianza. La Regione svolge anche le funzioni programmatorie ed amministrative in materia di trasporti su rotaia. Altre norme speciali sono stabilite per i servizi integrativi di quelli di linea (specifici, sperimentali, occasionali, a spola, per disabili, di ski-bus e trek-bus, in assuntoria, a chiamata, di taxi-bus, atipici di linea, di car-sharing, di car-pool e di trasporto comunitari. Infine è disciplinato il trattamento giuridico ed economico del personale (l. reg. 1 settembre 1997 n. 29).

REGIONE VENETO - La Regione ha incentivato l'uso di carburanti innovativi meno inquinanti e più economici ed è intervenuta per ridurre le emissioni di gas dei mezzi, particolarmente nei centri urbani, attraverso la trasformazione a sistema propulsorio gas di petrolio liquefatto di mezzi adibiti al trasporto pubblico e di servizio. A tale scopo la Regione incentiva gli enti locali e gli esercenti a trasformare i mezzi e a rinnovarli. Vengono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % della spesa ammissibile per non oltre tre milioni. Per l'acquisto di mezzi di trasporto alimentati a gpl come carburante principale viene concesso un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile e comunque non superiore a cinquanta milioni. È prevista una spesa di 350 milioni per il primo anno di applicazione (l. reg. 29 maggio 1997 n. 16).
Sono state apportate lievi modifiche, a carattere transitorio alla l. reg. 30 dicembre 1993 n. 63 sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea sulle acque interne e di servizio pubblico di gondola (l. reg. 3 giugno 1997 n. 21).
È prevista la stipula di una convenzione con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna sul Po (l. reg. 27 giugno 1997 n. 23).
 

CARLO e CARLA TALICE