Diritto dei trasporti
1998 90
Corinna Fedeli
Una cittadinanza da prendere al . volo

    «Champagne, champagne per tutti», avrebbe ordinato il comandante dell'MD 11 Alitalia in volo da Bombay a Roma alle 23.15 del 3 novembre 1997.

    C'è da chiedersi se, considerata ormai la spietata concorrenza delle compagnie che non sanno più cosa inventare per convincere i confusi passeggeri a scegliere le proprie linee aeree, pubblicizzando servizi degni del più lussuoso degli alberghi, quella di offrire champagne ai passeggeri (magari francese, in barba a tutti i nazionalismi), al posto delle più consuete bevande, sia l'ultima trovata della nostra compagnia di bandiera per risollevare le proprie sorti.

    E invece no. Il comandante in questione, Carlo Crisogoni, ancora in preda alla grande emozione di aver visto nascere una splendida bambina sul volo dell'Alitalia partito appunto da Bombay e diretto a Roma, avrebbe con questa esclamazione annunciato a tutti i passeggeri tale lietissimo evento, avvenuto (come riporta La Repubblica di mercoledì 5 novembre 1997) ad oltre 30.000 piedi di altezza, all'incirca un quarto d'ora dopo il decollo.

    Forse, aggiungiamo noi, di champagne ne è stato bevuto fin troppo: e già, perché la nascita della bambina, figlia di genitori polacchi che tornavano a casa da un pellegrinaggio in India, è stata sì registrata nel giornale di bordo, e fin qui tutto regolare, considerato che tale adempimento è espressamente previsto dall'art. 835 c. nav., ma, ed ecco sorgere le nostre perplessità, come cittadina italiana.

    Il quotidiano prosegue poi riportando che successivamente, all'aeroporto di Kuwait City, dove l'aeromobile ha effettuato uno scalo, la dichiarazione di nascita è stata trasmessa al primo segretario di legazione dell'ambasciata italiana.

    Peccato però che Maya (questo l'esotico nome della piccola) sia figlia di genitori, sicuramente imprudenti, ma soprattutto di nazionalità polacca.

    E arriviamo così, dopo aver illustrato brevemente il fatto, alle considerazioni relative alla legittimità dell'operato dell'emozionato comandante.

    In base all'art. 1, n. 1, lett. a, della l. 5 febbraio 1992 n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, acquista la cittadinanza italiana esclusivamente il figlio di padre o madre cittadino italiano, in omaggio a un persistente ius sanguinis.

    Acquista eccezionalmente la cittadinanza italiana chi (art. 1 n. 1 lett. b) «è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono», oppure (art. 1 n. 2) «il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza».

    Solo se per ipotesi la legge straniera (ovvero dello Stato al quale appartengono i genitori, che sembra essere la Polonia) non riconoscesse al figlio di cittadini nato all'estero il possesso della cittadinanza, allora potrebbe trovare applicazione l'ultima parte dell'art. 1, lett. b, della citata legge. A tal proposito può essere interessante evidenziare, a conferma della tassatività delle ipotesi indicate dal legislatore, che l'art. 2 del regolamento di esecuzione della citata legge (adottato con d.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572), esclude che il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, acquisti la cittadinanza italiana «qualora l'ordinamento del Paese d'origine preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori [.], ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi».

Ma un'ipotesi del genere pone un ulteriore interrogativo circa la possibilità di considerare l'aeromobile in questione, di nazionalità italiana, come territorio della Repubblica: a favore di una soluzione affermativa (ma sul punto occorrerebbe una più puntuale analisi non opportuna in questa sede) si potrebbe argomentare dall'art. 4 c.p., nonché dall'art. 4 c. nav., il quale considera come territorio italiano l'aeromobile italiano in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato.

Dunque, per tornare alle formalità espletate dal comandante all'aeroporto di Kuwait City, questi, dopo aver esattamente registrato la nascita nel giornale di bordo, ha trasmesso la relativa dichiarazione all'autorità consolare, anche se altrettanto utilmente avrebbe potuto effettuarla al direttore dell'aeroporto (ai sensi dell'art. 835 c. nav.).

Dopo di ciò, l'art. 836 c. nav. prevede che tali autorità trasmettano la dichiarazione di nascita al Ministero degli affari esteri il quale, ai fini della trascrizione sui registri dello stato civile, a sua volta la trasmette nel Comune dove ha domicilio il padre del bambino, o, se nessuno dei genitori è domiciliato nel territorio della Repubblica, all'ufficio di stato civile di Roma.

Tutto ciò sul presupposto che per la trascrizione dell'atto di nascita sia competente l'autorità italiana, circostanza che, a ben vedere, non sembra essersi verificata nel caso qui commentato, a meno che, e questo potrebbe essere un suggerimento, non si voglia premiare il coraggio di Maya e della sua mamma, concedendole la cittadinanza «per aver reso eminenti servizi all'Italia», come rende possibile proprio la legge sulla cittadinanza, ovvero aver involontariamente contribuito a pubblicizzare la professionalità e l'efficienza del personale della nostra compagnia di bandiera.
 

CORINNA FEDELI