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CARLO e CARLA TALICE
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE REGIONALE
Il periodo, in gran parte coincidente con i mesi estivi, non è
contrassegnato da una produzione normativa quantitativamente consistente.
Tuttavia numerose fonti - statali di interesse regionale e regionali -
presentano grande interesse. Tra le prime, in particolare, il decreto legislativo
istitutivo dell'Ente nazionale aviazione civile, che incide profondamente
sull'organizzazione del settore aereo, la convenzione con la Svizzera per
la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano, entrata in vigore il 7 giugno
1997, lo stravolgimento della normativa ministeriale sull'impiego di autobus
di linea in servizio di noleggio e viceversa, annullata dalla Corte costituzionale,
la disciplina della programmazione negoziata tra Stato, Regioni ed enti
locali. Le Regioni, per lo più, hanno rivolto la loro legislazione
al trasporto pubblico locale, ai trasporti a fune ed alle sanzioni amministrative.
Permane il disagio derivante dalla pubblicazione assai tardiva (anche
un anno e mezzo) delle leggi regionali sulla Gazzetta ufficiale.
LEGISLAZIONE STATALE DI INTERESSE REGIONALE - Il 1°giugno 1997 è
entrata in vigore la convenzione italo-svizzera per la disciplina della
navigazione sul lago Maggiore e su quello di Lugano (G.U. 7 maggio 1997).
La Corte costituzionale ha annullato il d.m. (trasporti) 10 gennaio
1996 e la circ. 19 marzo 1996, dichiarando che non spetta allo Stato disciplinare,
con decreto ministeriale, la distrazione degli autobus dal servizio di
linea a quello di noleggio e viceversa, relativamente ai profili che non
involgono l'accertamento dell'idoneità tecnica dei veicoli, dirimendo
così il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna
(C. cost. 16 maggio 1997 n. 135).
Allo scopo di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire
l'occupazione, è stata data la facoltà al Ministro dei trasporti
e della navigazione di autorizzare i titolari di gestioni parziali aeroportuali,
anche precari, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti
nel regime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti
agli interventi indifferibili e urgenti necessari alla manutenzione ordinaria
e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali e all'attività
di gestione aeroportuale (d. l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in l. 23
maggio 1997 n. 135, art. 17).
Alla Direzione generale dell'aviazione civile succede l'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENCA), ente pubblico non economico, dotato di autonomia
regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e
finanziaria. L'ente esercita anche le funzioni del Registro aeronautico
italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria; in particolare provvede
alla regolamentazione tecnica e alle attività ispettive, sanzionatorie,
di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo,
di tenuta dei registri e degli albi, di razionalizzazione e modifica delle
procedure relative ai servizi aeroportuali, al coordinamento con l'ente
di assistenza al volo e con l'aeronautica militare, ai rapporti con organismi
nazionali ed internazionali del settore aereo civile, all'istruttoria degli
atti relativi a tariffe, tasse e diritti aeroportuali, alla definizione
ed al controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali
e di trasporto aereo, alla regolamentazione, esame e valutazione dei piani
regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento
aeroportuale, all'eventuale partecipazione alla gestione di aeroporti di
preminente interesse turistico e sociale o strategico-economico. La Direzione
generale dell'aviazione civile si trasforma nell'omonimo Dipartimento che
ha il compito di esercitare le funzioni relative all'analisi del mercato
del trasporto aereo, ai rapporti internazionali e alla politica comunitaria,
alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale, al
supporto all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero,
all'inchiesta sui sinistri. I limiti dell'esercizio delle funzioni dell'ENAC
e i servizi e le attività affidate sono definiti e disciplinati
da un contratto di programma. Sono organi dell'Ente il presidente, il consiglio
di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il direttore generale.
Il controllo sulla gestione è esercitato dalla Corte dei conti.
Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato
dal Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con quelli
del tesoro e della funzione pubblica. Le entrate sono costituite da trasferimenti
da parte dello Stato, dalle tariffe per le prestazioni dei servizi, dai
proventi di cui alla legge n. 449/1985, da proventi vari. L'ente è
sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione,
che esercita anche le funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività.
È stata anche istituita una commissione per le modifiche al codice
della navigazione con particolare riferimento alla ridefinizione dei compiti
delle articolazioni territoriali dell'ENAC e delle funzioni dei direttori
di aeroporto nonché al recepimento della normativa tecnica ICAO
(d. lg. 25 luglio 1997 n. 250).
Il CIPE ha prorogato, in sanatoria, il termine assegnato al Comune
di Napoli per adempiere alle prescrizioni progettuali per l'intervento
relativo alla linea tramviaria rapida Piedigrotta - San Giovanni a Teduccio
(delibera CIPE 26 giugno 1997).
REGIONE BASILICATA - A modifica della l. reg. 10 agosto1993 n. 46, è stato determinato nel 68% del costo standard il contributo standard di esercizio per i servizi interurbani di interesse provinciale ed extraurbani di interesse comunale e nel 50 %per i servizi interurbani di interesse regionale. I servizi balneari non sono ammessi a contributo. I comuni determinano il rispettivo contributo standard di esercizio (l. reg. 25 marzo 1997 n. 17).
REGIONE PIEMONTE - La Regione ha trasferito al Comune di Stresa la proprietà della funivia Stresa-Mottarone per l'esercizio diretto o in concessione. È stato autorizzato un contributo straordinario di tre miliardi per la manutenzione straordinaria, la sicurezza, l'ammodernamento, la razionalizzazione delle proprietà. Sono inoltre erogate le agevolazioni finanziarie e creditizie di cui alla legge quadro sui trasporti pubblici locali e alla l. reg. 23 luglio 1982 n. 16 (l. reg. 21 marzo 1997 n. 15).
REGIONE TOSCANA - È stata autorizzata la proroga delle concessioni
di servizi di trasporto pubblico locale sino al 31 dicembre 1997, con possibilità
di variare le percorrenze (l. reg. 27 dicembre 1996 n. 99).
Le competenze delle Province e dei Comuni in materia di amministrazione
attiva comprendono le potestà sanatorie e connesse mentre quelle
sanzionatorie relative alle infrazioni amministrative ascrivibili agli
enti locali rimangono di competenza della Regione; i proventi dalle sanzioni
spettano all'ente competente per l'applicazione (l. reg. 10 aprile 1997
n. 27).
REGIONE UMBRIA - Nel quadro della ripartizione dei contributi per i servizi ordinari e a chiamata le Province promuovono conferenze di servizi con gli enti locali tenendo conto dei livelli minimi di servizi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità. La Regione assume, per il 1997, l'onere del 50% del servizio a chiamata (l. reg. 15 gennaio 1996 n. 2).
REGIONE VALLE D'AOSTA - È stato precisato che il termine relativo ai contributi regionali per acquisizione e mantenimento di infrastrutture sciistiche da parte dei Comuni è riferito all'esercizio finanziario dei Comuni che richiedono il contributo (l. reg. 10 aprile 1997 n. 9).