Diritto dei trasporti
1997 809

Viria Conte
Nel blu . dipinto di blu.

Chi ha detto che per risanare i bilanci aziendali occorre sempre adottare linee dure ed intransigenti?

Decisamente contro tendenza, infatti, la società Alitalia sembra ritenere preferibili le maniere . dolci, anzi, talmente dolci da trasformare il Jumbo 747 in servizio tra Roma e New York in un inconsueto cioccolatino gigante!

Sulla scia, infatti, di analoghe iniziative da parte di vettori stranieri, anche la compagnia italiana ha deciso di offrire la fusoliera dei propri aeromobili quale spazio pubblicitario per le aziende che ne facciano richiesta.

In tal modo, dopo 2.000 ore di lavoro e 523 chilogrammi di vernice - come si legge sulle informatissime riviste di questi giorni - uno splendido velivolo blu costellato di stelline argentate è stato chiamato a divenire testimonial di una nota marca di cioccolatini, con conseguenti cospicue entrate per líesercente.

Se certamente l'iniziativa troverà il plauso di tutti i viaggiatori golosi, bisognerà tuttavia vedere se l'originalità della stessa sarà sufficiente ad addolcire anche le perplessità avanzate da alcuni, secondo i quali l'attività pubblicitaria svolta mediante l'uso dell'aeromobile - seppure in occasione del trasporto aereo di linea - essendo effettuata dietro remunerazione da parte dell'azienda richiedente, sembrerebbe configurare un vero e proprio servizio di lavoro aereo ai sensi dell'art. 3 d.m. 18 giugno 1981, in attuazione dell'art. 788 c. nav.

Come noto, lo svolgimento di tali servizi - tra i quali è espressamente incluso anche il volo pubblicitario - richiede il preventivo rilascio di apposita licenza da parte del Ministero dei trasporti, nonché il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal codice della navigazione e dalle disposizioni del regolamento di attuazione, oggetto del menzionato decreto.

Il difetto della licenza in violazione delle disposizioni vigenti, integrando gli estremi del reato contravvenzionale di cui all'art. 1188 c. nav. - abusivo esercizio di lavoro aereo - comporterebbe per l'esercente la conseguente applicabilità della sanzione dell'arresto ovvero della pena pecuniaria ivi prevista, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 55 del d.m. 18 giugno 1981.

A tale proposito, tuttavia, in armonia con i piacevoli bigliettini contenuti all'interno del noto prodotto dolciario, riteniamo opportuno inviare un messaggio rassicurante alla compagnia aerea, rilevando che le menzionate disposizioni - dettate per disciplinare i casi di utilizzazione dell'aeromobile per esclusivo svolgimento delle attività descritte dalle norme - non appaiono a nostro avviso applicabili nella fattispecie in esame, nella quale la funzione pubblicitaria del volo risulta del tutto subordinata rispetto alla finalità del trasporto aereo.

Appare infatti evidente che la promozione di un prodotto svolta mediante l'uso dell'aeromobile durante il volo di linea, non è certamente idonea a mutare la natura dell'attività imprenditoriale del vettore, caratterizzata sempre e comunque dalla centralità del trasferimento di cose e persone da un luogo a un altro, e rispetto alla quale iniziative analoghe a quella in atto assumono un carattere assolutamente marginale ed occasionale.

Sotto altro profilo raccomandiamo invece al vettore, nel riprodurre l'involucro del cioccolatino sulla fusoliera, da un lato di assicurare l'individuabilità dei contrassegni previsti dall'art. 750 c. nav. al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 1192 n. 3 c. nav., dall'altro di chiarire con i passeggeri il fatto che tali sigle non costituiscono informazioni di carattere dietetico sul numero delle calorie apportate dal dolciume: sarebbe alquanto imbarazzante doversi difendere dalle ire degli ignari clienti sovrappeso!

VIRIA CONTE