Diritto dei trasporti
1997
605

CARLO e CARLA TALICE
REPERTORIO SCELTO

AEREO
 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1996 (96/67/CE) - relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (in G.U., 2ª serie spec., 9 dicembre 1996 n. 95).

ART. 1. Campo di applicazione - 1. La presente direttiva si applica a ogni aeroporto, situato nel territorio di uno Stato membro, soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al traffico commerciale secondo i criteri seguenti:
a) le disposizioni relativa alle categorie di servizi di cui all'art. 7, § 1, non elencate all'art. 7, § 2 si applicano ad ogni aeroporto, indipendentemente dal volume di traffico, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
b) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'art. 7, § 2 si applicano dal 1° gennaio 1998 agli aeroporti aventi un traffico annuale superiore o pari a 1 milione di movimenti passeggeri o a 25.000 tonnellate di merci;
c) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'art. 6 si applicano dal 1° gennaio 1999 agli aeroporti:
- aventi un traffico annuale superiore o pari a 3 milioni di movimenti passeggeri o a 75.000 tonnellate di merci, oppure
- che hanno registrato un traffico superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50.000 tonnellate di merci nel corso dei sei mesi antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre dell'anno precedente.
2. Fatto salvo il § 1, le disposizioni della presente direttiva si applicano dal 1° gennaio 2001 ad ogni aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al traffico commerciale e avente un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50.000 tonnellate di merci.
3. Qualora un aeroporto raggiunga una delle soglie di traffico merci indicata nel presente articolo senza tuttavia raggiungere la corrispondente soglia di traffico passeggeri, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle categorie di servizi di assistenza riservate esclusivamente ai passeggeri.
4. La Commissione pubblica a titolo informativo nella G.U.C.E. l'elenco degli aeroporti di cui al presente articolo. Tale elenco viene pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'adozione della presente direttiva e successivamente una volta all'anno.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, i dati necessari per la compilazione di questo elenco.
5. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
6. L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà applicata la disciplina prevista dalla dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito alla data di applicazione.

ART. 2. Definizioni - Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nell'allegato II del reg. (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori aerei comunitari ai collegamenti aerei intracomunitari;
c) ente di gestione, l'ente cui le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;
d) utente di un aeroporto, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato;
e) assistenza a terra, i servizi resi in un aeroporto a un utente, quali descritti dall'allegato;
f) autoassistenza a terra, situazione nella quale un utente fornisce direttamente a se stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi. In base alla presente definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti:
- di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero
- la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente.
g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra.

ART. 3. L'ente di gestione di un aeroporto - 1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale non siano di competenza di un solo ente, ma di diversi enti distinti, ognuno di essi è considerato come facente parte dell'ente di gestione.
2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, qualora vi sia un solo ente di gestione per diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale è considerato separatamente.
3. Se gli enti di gestione degli aeroporti sono soggetti alla tutela o al controllo di un'autorità pubblica nazionale, questa è tenuta, nell'ambito degli obblighi giuridici che le sono imposti, a provvedere all'applicazione della presente direttiva.

ART. 4. Separazione delle attività - 1. L'ente di gestione di un aeroporto, l'utente o il prestatore di servizi che forniscono servizi di assistenza a terra devono operare una netta separazione a livello contabili, secondo le vigenti prassi commerciali, tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre loro attività.
2. L'effettiva separazione contabile deve essere controllata da un verificatore indipendente designato dallo Stato membro.
Egli verifica anche l'assenza di flussi finanziari tra l'attività dell'ente di gestione in quanto autorità aeroportuale e la sua attività di assistenza a terra.

ART. 5. Il comitato degli utenti - 1. Non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché sia creato per ciascun aeroporto contemplato, un comitato composto dai rappresentanti degli utenti o delle organizzazioni rappresentative di tali utenti.
2. Ciascun utente ha il diritto di far parte del comitato o, a sua scelta, di affidare ad una organizzazione l'incarico di rappresentarlo.

ART. 6. Assistenza ai terzi - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie secondo i criteri di cui all'art. 1, per garantire ai prestatori i servizi il libero accesso al mercato della prestazione di servizi di assistenza a terra a terzi.
Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che i prestatori dei servizi di assistenza a terra siano stabiliti nella Comunità.
2. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:
- assistenza bagagli,
- assistenza operazioni in pista,
- assistenza carburante e olio,
- assistenza merci e posta per quanto riguarda, sia in arrivo che in partenza o in transito, il trattamento fisico delle merci e della posta tra l'aerostazione e l'aereo.
In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro numero a meno di due, per ciascuna categoria di servizio.
3. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2001, almeno un prestatore autorizzato non può essere controllato direttamente o indirettamente
- né dall'ente di gestione dell'aeroporto,
- né da un utente che abbia trasportato più del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori,
- né da un ente che controlla o che è controllato direttamente o indirettamente da tale ente di gestione o da tale utente.
Ogni Stato membro può chiedere tuttavia, non oltre il 1° luglio 2000, che l'obbligo di cui al presente paragrafo sia differito fino al 31 dicembre 2002.
La Commissione, assistita dal comitato di cui all'art. 10 esamina la domanda e può decidere di accoglierla, tenendo conto dell'evoluzione del settore e in particolare della situazione di aeroporti che si trovino in un'analoga situazione in ordine al volume e alla struttura del traffico.
4. Qualora, a norma del § 2, limitino il numero di prestatori autorizzati, gli Stati membri non possono impedire che un utente di un aeroporto, indipendentemente dalle parti dell'aeroporto assegnategli, usufruisca, per ciascuna categoria di servizi di assistenza a terra soggetta a limitazione, di un'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra, alle condizioni di cui ai § 2 e 3.

ART. 7. Autoassistenza - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in base ai criteri fissati all'art. 1, per garantire la libera effettuazione dell'autoassistenza a terra.
2. Tuttavia, per le seguenti categorie di servizi:
- assistenza bagagli,
- assistenza operazioni in pista,
- assistenza carburante,
- assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta, in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aereo,
gli Stati membri possono riservare l'effettuazione dell'autoassistenza ad almeno due utenti, a condizioni che questi ultimi siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

ART. 8. Infrastrutture centralizzate - 1. Nonostante l'applicazione degli art. 6 e 7, gli Stati membri possono riservare all'ente di gestione dell'aeroporto o ad altro ente, la gestione delle infrastrutture centralizzate volte a fornire servizi di assistenza a terra e la cui complessità, costo o impatto ambientale non ne consentono la suddivisione o la duplicazione, per esempio i sistemi di smistamento dei bagagli, antighiaccio, di depurazione dell'acqua o di distribuzione del carburante. Essi possono rendere obbligatorio l'impiego di queste infrastrutture per i prestatori di servizi e per gli utenti che effettuano l'autoassistenza.
2. Gli Stati membri vigilano che la gestione delle infrastrutture avvenga in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e, in particolare, a che non ne sia ostacolato l'accesso da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che praticano l'autoassistenza, entro i limiti previsti dalla presente direttiva.

ART. 9. Deroghe - 1. Laddove in un aeroporto, per vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, risulti impossibile un'apertura del mercato e/o l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli previsti dalla presente direttiva, lo Stato membro di cui trattasi può decidere:
a) di limitare il numero di prestatori per una o più categorie di servizi di assistenza non elencata all'art. 6, § 2 in tutto l'aeroporto o in parte di esso; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, § 2 e 3;
b) di riservare a un solo prestatore una o più categorie di servizi di assistenza di cui all'art. 6, § 2,
c) di riservare l'effettuazione dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per le categorie di servizi non elencate all'art. 7, § 2, a condizione che questi utenti siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) di vietare, o limitare ad un solo utente, l'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di servizi di assistenza a terra elencate all'art. 7, § 2.
2. Qualsiasi decisione di deroga adottata a norma del § 1 deve:
a) specificare la categoria o le categorie di servizi cui si applica la deroga e i vincoli specifici di spazio o di capacità disponibili che la giustificano;
b) essere accompagnata da un piano di misure adeguate mirante a superare questi vincoli.
Inoltre, la deroga non deve:
i) pregiudicare indebitamente gli obiettivi della presente direttiva;
ii) dar luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi e/o gli utenti che praticano l'autoassistenza;
iii) essere più ampia del necessario.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, le deroghe concesse in base al § 1, nonché i motivi che le giustificano.
La Commissione pubblica nella G.U.C.E. un riassunto delle decisioni notificate e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
4. La Commissione effettua un esame approfondito della decisione di deroga presentata dallo Stato membro. A tale scopo la Commissione svolge un'analisi particolareggiata della situazione e uno studio delle misure appropriate presentate dallo Stato membro per accertare l'esistenza dei vincoli addotti e l'impossibilità di aprire il mercato e/o di consentire l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli previsti dalla presente direttiva.
5. In seguito a tale esame e previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione può approvare la decisione dello Stato membro o opporvisi se ritiene che i vincoli richiamati non siano accertati o non siano di entità tale da giustificare una deroga. Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione può altresì esigere che lo Stato membro stesso modifichi la portata della deroga o la limiti alle sole parti di un aeroporto o di un sistema aeroportuale in cui i vincoli addotti sono accertati.
La decisione della Commissione è adottata non oltre tre mesi dalla notifica da parte dello Stato membro ed è pubblicata nella G.U.C.E.
6. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma del § 1 non può eccedere i 3 anni, salvo per le deroghe concesse in base al § 1, lett b. Non oltre tre mesi prima della scadenza di detto termine, ogni domanda di deroga deve formare oggetto di una nuova decisione dello Stato membro, che sarà a sua volta soggetta alla procedura prevista dal presente articolo.
La durata delle deroghe concesse a norma del § 1, lett. b non può eccedere i due anni. Tuttavia, ogni Stato membro può chiedere, in base al § 1, che tale periodo sia prolungato una sola volta di due anni. La Commissione, assistita dal Comitato di cui all'art. 10, decide in merito alla domanda.

ART. 10. Comitato consultivo - 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il comitato consiglia la Commissione in ordine all'applicazione dell'art. 9.
3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione inerente all'applicazione della presente direttiva.
4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

ART. 11. Selezione dei prestatori di servizi - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché sia istituita una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto nei casi in cui il loro numero è limitato nei casi di cui all'art. 6, § 2 o all'art. 9. Tale procedura deve rispettare i seguenti principi:
a) laddove gli Stati membri prevedano di definire un capitolato d'oneri o specifiche tecniche cui i prestatori devono uniformarsi, questo capitolato o queste specifiche sono definiti previa consultazione del comitato degli utenti. I criteri di selezione previsti dal capitolato d'oneri o dalle specifiche tecniche devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
Dopo aver informato la Commissione, lo Stato membro interessato può prevedere, tra le condizioni standard o le specifiche tecniche cui devono conformarsi i prestatori, l'obbligo di servizio pubblico per gli aeroporti che servono le regioni periferiche o regioni in via di sviluppo facenti parte del suo territorio che non presentano interesse commerciale ma che hanno un'importanza capitale per lo Stato membro in questione;
b) deve essere indetta una gara d'appalto, pubblicata nella G.U.C.E., aperta a tutti i prestatori interessati;
c) i prestatori sono scelti:
i) sentito il comitato degli utenti, dall'ente di gestione se quest'ultimo,
- non fornisce servizi analoghi di assistenza a terra,
- non controlla, direttamente o indirettamente, nessuna impresa fornitrice di tali servizi,
- non detiene alcuna partecipazione in detta impresa;
ii) dalle competenti autorità degli Stati membri indipendenti dagli enti di gestione, previa consultazione del comitato degli utenti e delle autorità di gestione, negli altri casi;
d) i prestatori sono selezionati per un periodo di durata massima di sette anni,
e) qualora un prestatore cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, si procede alla sua sostituzione in base alla stessa procedura.
2. Qualora il numero dei prestatori sia limitato a norma dell'art. 6, § 2 o dell'art. 9, l'ente di gestione può esso stesso fornire servizi di assistenza a terra senza essere soggetto alla procedura di selezione di cui al § 1. Esso può altresì autorizzare un'impresa prestatrice a fornire servizi di assistenza a terra nell'aeroporto considerato senza che tale impresa sia soggetta alla medesima procedura
- se controlla quest'impresa direttamente o indirettamente, oppure
- se è controllato, direttamente o indirettamente, da quest'impresa.
3. L'ente di gestione informa il comitato degli utenti delle decisioni adottate a norma del presente articolo.

ART. 12. Aeroporti insulari - Nell'ambito della selezione dei prestatori di servizi in un aeroporto, di cui all'art. 11, uno Stato membro può estendere l'obbligo di servizio pubblico a altri aeroporti nel suo territorio a condizione:
- che detti aeroporti siano situati su isole in una medesima regione geografica e
- che essi abbiano un volume non inferiore a un movimento di 100.000 passeggeri all'anno
- e che infine la Commissione, assistita dal comitato di cui all'art. 10, dia la sua approvazione a tale estensione.

ART. 13. Consultazioni - Gli Stati membri si accertano che sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria relativa all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva tra l'ente di gestione, il comitato degli utenti e le imprese prestatrici di servizi. Questa consultazione verte in particolare sui prezzi dei servizi oggetto di una deroga concessa a norma dell'art. 9, § 1, lett. b, nonché sull'organizzazione della fornitura di detti servizi. La consultazione deve aver luogo almeno una volta all'anno.

ART. 14. Idoneità - 1. Gli Stati membri possono subordinare l'attività di un prestatore di servizi di assistenza o di un utente che effettua l'autoassistenza in un aeroporto all'ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un'autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione di tale aeroporto.
I criteri per il rilascio del riconoscimento di idoneità devono riferirsi ad una situazione finanziaria sana e ad una copertura assicurativa sufficiente, alla sicurezza degli impianti, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone nonché alla tutela dell'ambiente e all'osservanza della legislazione sociale pertinente.
I criteri devono rispettare i seguenti principi:
a) devono essere applicati in modo non discriminatorio ai diversi prestatori e utenti;
b) devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;
c) non possono portare ad una riduzione di fatto dell'accesso al mercato o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva.
Tali criteri devono essere resi pubblici e il prestatore o l'utente che effettua l'autoassistenza deve essere previamente informato circa la procedura di rilascio.
2. È possibile rifiutare o revocare il riconoscimento di idoneità solo se il prestatore o l'utente che effettua l'autoassistenza non risponde ai criteri di cui al § 1 per motivi ad esso imputabili.
I motivi del rifiuto o della revoca devono essere comunicati al prestatore o all'utente di cui trattasi e all'ente di gestione.

ART. 15. Norme di comportamento - Lo Stato membro può, se del caso su proposta dell'ente di gestione,
- vietare ad un prestatore di servizi o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza se il prestatore o l'utente non si attengono alle norme imposte loro dallo Stato membro stesso al fine di garantire il buon funzionamento dell'aeroporto.
Dette norme devono rispettare i seguenti principi:
a) devono essere applicate in modo non discriminatorio ai diversi prestatori e utenti;
b) devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;
c) non possono portare a una riduzione di fatto dell'accesso al mercato o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva;
- imporre in particolare ai prestatori che forniscono servizi di assistenza nell'aeroporto di partecipare in modo equo e non discriminatorio all'adempimento degli obblighi di servizio pubblico contemplati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, soprattutto l'obbligo di garantire la permanenza dei servizi.

ART. 16. Accesso agli impianti - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l'autoassistenza l'accesso agli impianti aeroportuali, nella misura in cui detto accesso è una condizione necessaria per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'ente di gestione o, all'occorrenza, l'autorità pubblica o un altro ente che lo controlla imponga condizioni all'accesso, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie.
2. Gli spazi disponibili per l'assistenza a terra nell'aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l'autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. Qualora l'accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

ART. 17. Sicurezza - Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti.

ART. 18. Protezione sociale e dell'ambiente - Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente.

ART. 19. Osservanza delle disposizioni nazionali - Il prestatore che effettua un'attività di assistenza a terra in un aeroporto di uno Stato membro è tenuto a conformarsi alle prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria.

ART. 20. Reciprocità - 1. Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, qualora risulti che in materia di accesso al mercato dell'assistenza a terra o dell'autoassistenza, di un paese terzo:
a) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti comunitari che praticano l'autoassistenza un trattamento paragonabile a quello riservato dagli Stati membri ai prestatori o agli utenti che praticano l'autoassistenza, di quel paese terzo, oppure
b) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti di uno Stato membro che praticano l'autoassistenza il trattamento nazionale, oppure
c) riserva ai prestatori e agli utenti di altri paesi terzi che praticano l'autoassistenza, un trattamento più favorevole di quello riservato ai prestatori o gli utenti di uno Stato membro che praticano l'autoassistenza,
uno Stato membro può sospendere del tutto o in parte gli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti dei prestatori o degli utenti di quel paese terzo, in base al diritto comunitario.
2. Lo Stato membro in questione informa la Commissione in merito a qualsiasi sospensione o revoca dei diritti o degli obblighi.

ART. 21. Diritto di ricorso - Gli Stati membri o, se del caso, gli enti di gestione provvedono affinché le parti che abbiano un legittimo interesse dispongano di un diritto di ricorso avverso le decisioni o misure individuali adottate a norma dell'art. 7, § 2 e degli art. da 11 a 16.
Il ricorso deve poter essere proposto dinanzi ad un giudice nazionale o dinanzi a un'autorità pubblica diversa dall'ente di gestione dell'aeroporto di cui trattasi e, all'occorrenza, indipendente dall'autorità pubblica che controlla tale ente.

ART. 22. Relazione informativa e revisione - Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Tale relazione, corredata di eventuali proposte di revisione della presente direttiva, è redatta non oltre il 31 dicembre 2001.

ART. 23. Attuazione - 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre un anno dalla pubblicazione nella G.U.C.E. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

ART. 24. Entrata in vigore - La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.C.E.

ALLEGATO. Elenco dei servizi di assistenza a terra - 1. L'assistenza a terra e la supervisione comprende:
1.1. i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente e la fornitura di locali ai suoi rappresentanti,
1.2. il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni,
1.3. il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e l'amministrazione delle unità di carico,
1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.
2. L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza, in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, le registrazioni dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.
3. L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e   scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo nonché il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione.
4. L'assistenza merci e posta comprende:
4.1. per le merci, esportate, importate o in transito, la movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.
4.2. per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.
5. L'assistenza operazioni in pista comprende:
5.1. la guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza (*),
5.2. l'assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura di mezzi appropriati (*),
5.3. l'organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e il prestatore dei servizi lato pista (*),
5.4. il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli tra l'aeromobile e l'aerostazione,
5.5. l'assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura di mezzi appropriati,
5.6. lo spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari,
5.7. il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento.
6. L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:
6.1. la pulizia esterna e interna dell'aereo, il servizio dei gabinetti e dell'acqua,
6.2. la climatizzazione e il riscaldamento della cabina, la rimozione della neve e del ghiaccio, lo sbrinamento dell'aereo,
6.3. la sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina, il magazzinaggio di queste attrezzature.
7. L'assistenza carburante e olio comprende:
7.1. l'organizzazione e l'esecuzione del rifornimento e del recupero del carburante, compreso il magazzinaggio, il controllo della qualità e della quantità delle forniture,
7.2. il rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.
8. L'assistenza manutenzione comprende:
8.1. le operazioni ordinarie effettuate prima del volo,
8.2. le operazioni particolari richieste dall'utente,
8.3. la fornitura e la gestione del materiale necessario per la manutenzione e dei pezzidi  ricambio,
8.4. la richiesta o prenotazione di un'area di parcheggio e/o di un hangar per effettuare la manutenzione.
9. L'assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi comprende:
9.1. la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove,
9.2. l'assistenza in volo, compreso all'occorrenza, il cambio d'itinerario in volo,
9.3. i servizi dopo il volo,
9.4. la gestione degli equipaggi.
10. L'assistenza trasporto a terra comprende:
10.1. l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto dei passeggeri, dell'equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto, ma escluso il trasporto tra l'aereo e qualsiasi altro punto all'interno del perimetro dello stesso aeroporto,
10.2. qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.
11. L'assistenza ristorazione (catering) comprende:
11.1. il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa,
11.2. il magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione,
11.3. la pulizia degli accessori,
11.4. la preparazione e la fornitura del materiale e delle provviste di cibi e bevande.
(*) Purché questi servizi non siano assicurati dal servizio di circolazione aerea.
 

DECRETO MINISTERIALE (Finanze) 16 dicembre 1996 n. 692 - Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici (in G.U. 31 gennaio 1997 n. 25).
 

DECRETO MINISTERIALE (Interno) 11 marzo 1997 - Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili (in G.U. 16 aprile 1997 n. 88).

Modifica l'art. 3.13 del d.m. 30 settembre 1985.
 

AUTO
 

DECRETO LEGGE 2 gennaio 1997 n. 1 (convertito in l. 5 marzo 1997 n. 38, in G.U. 6 marzo 1997 n. 54) - recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto (in G.U. 4 gennaio 1997 n. 3; testo coordinato in G.U. 6 marzo 1997 n. 54).

Tale provvedimento è stato emanato in seguito alla necessità di prorogare per l'anno 1997 taluni benefici previsti per il settore dell'autotrasporto, al fine di evitare gravi ripercussioni di natura economica e sociale.
Infatti, esso contiene disposizioni in materia fiscale che prevedono per gli autotrasportatori la deduzione di spese non documentate in misura maggiore di quanto fino ad oggi consentito.
Sono altresì previste, per l'anno 1997, consistenti riduzioni degli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri in proporzione alla loro portata. I minori introiti realizzati dalle Regioni per effetto di tali riduzioni sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna Regione di apposita rendicontazione.
Lo stesso provvedimento reca disposizioni in materia di pedaggi autostradali, disponendo la riduzione di questi ultimi per i veicoli appartenenti a determinate classi che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.
Infine è previsto, limitatamente all'anno 1997, che il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto di terzi, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo senza aggravio per interessi.
 

LEGGE 20 gennaio 1997 n. 16 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli art. 1(a), 14(1) e 14(3)(b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993 (in suppl. ord. G.U. 12 febbraio 1997 n. 35).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 23 gennaio 1997 - Documento tecnico per i vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali (in G.U. 4 febbraio 1997 n. 28).
 

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997 n.43 - Attuazione della dir. 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (in G.U. 6 marzo 1997 n. 54).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 3 marzo 1997 - recante attuazione della dir. 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose (in G.U. 3 aprile 1997 n. 77).
 

LEGGE 7 marzo 1997 n. 48 - Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto (in G.U. 8 marzo 1997 n. 56).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 13 marzo 1997 - Determinazione delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea (in G.U. 19 marzo 1997 n. 65).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 27 marzo 1997 - recante attuazione della dir. 91/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti ai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (in G.U. 16 aprile 1997 n. 88).
 

COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore degli emendamenti dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 (in G.U. 8 aprile 1997 n. 81).

Gli emendamenti sono stati approvati secondo le procedure previste dall'art. 18 dell'Accordo. Quelli proposti dalla Francia sono entrati in vigore il 24 gennaio 1996, quelli proposti dal Regno Unito il 13 febbraio e il 14 novembre 1996, quelli proposti dall'Italia il 22 febbraio 1996.
 

NAVE
 

CIRCOLARE (Trasporti e navigazione) 23 luglio 1996 n. 40563 - Disposizioni esplicative del d.l. 13 luglio 1995 n. 287 convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1995 n. 343 (in G.U. 14 gennaio 1997 n. 10).

La competente Direzione generale dell'Unione europea ha richiesto ai fini della compatibilità della legge indicata in oggetto con le norme del Trattato CE, di avere certezza sulla non discriminazione degli armatori comunitari sulle condizioni di immatricolazione delle navi previste dall'art. 143 c. nav. e sull'accesso agli aiuti previsti in materia.
Al riguardo, al fine di dare adeguate assicurazioni agli organi comunitari, si forniscono gli opportuni chiarimenti in ordine alla portata giuridica dell'ultimo comma del citato art. 143, che, come noto, equipara ai cittadini, alle persone giuridiche ed alle società italiane le persone giuridiche e le società dei Paesi membri dell'Unione.
In tal senso sono stati già adottati provvedimenti nei confronti di società straniere per l'iscrizione di proprie navi nei registi italiani, essendo stato riconosciuto alle stesse il possesso dei requisiti di cui all'art. 143.
Si invitano, pertanto, le autorità in indirizzo a non frapporre alcun impedimento alle richieste avanzate da parte di cittadini o società comunitarie ai sensi del citato art. 143 al fine di evitare l'insorgere di contrasto tra la norma su richiamata e gli art. 52 e 58 del Trattato.
Con l'occasione si segnala che in occasione della revisione di alcune norme [del] lb. I, tit. V, c. nav. saranno tenuti presenti anche osservazioni formulate dall'Unione europea per una riformulazione della norma che dia una maggiore evidenziazione al principio di non discriminazione dei cittadini comunitari nella materia di cui trattasi.
Si segnala quando sopra all'attenzione di codesta autorità al fine di evitare eventuali forme di discriminazione che impediscano, tra l'altro l'accesso agli aiuti previsti in materia a tutti gli armatori comunitari.
La presente circolare sarà pubblicata nella G.U. della Repubblica italiana per assicurare la massima divulgazione nel settore interessato.
 

REGOLAMENTO (CE) n. 1904/96 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1996 - Modifica del reg. (CE) n. 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (in G.U., 2ª serie spec., 2 dicembre 1996 n. 93).
 

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996 n. 510 (convertito in l. 28 novembre 1996 n. 608, in suppl. ord. G.U. 30 novembre 1996 n. 281) - Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (in G.U. 2 ottobre 1996 n. 231; testo coordinato in suppl. ord. G.U. 27 gennaio 1997 n. 21).

L'art. 2, comma 14, dispone che, dal 1° gennaio 1996 il personale navigante dell'Ente ferrovie s.p.a. è assicurato all'Ipsema contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 

REGOLAMENTO (CE) n. 2113/96 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1996 - Stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Atlantico (in G.U., 2ª serie spec., 23 dicembre 1996 n. 99).
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1996 - Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - settore marittimo (in G.U. 7 aprile 1997 n. 80).
 

REGOLAMENTO (CE) n. 2254/96 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1996 - Modifica del reg. (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (in G.U., 2ª serie spec., 27 gennaio 1997 n. 7).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 19 dicembre 1996 - Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo (in G.U. 18 gennaio 1997 n. 14).

Il Direttore della divisione sicurezza della navigazione, considerata la l. 5 giugno 1962 n. 616 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (convenzione SOLAS), unitamente ad altri decreti e circolari ministeriali concernenti l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle tabelle di classificazione delle merci pericolose ammesse al trasporto marittimo. Tali tabelle sono contenute nell'allegato al presente decreto.
 

DECRETO MINISTERIALE (Direzione della divisione sicurezza della navigazione) 20 dicembre 1996 - Integrazione al d.m. 4 maggio 1995 relativo alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla-osta allo sbarco delle merci pericolose (in G.U. 18 gennaio 1997 n. 14).
 

DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 21 dicembre 1996 - Autorizzazione all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato all'effettuazione delle prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose (in G.U. 20 gennaio 1997 n. 15).
 

LEGGE 20 gennaio 1997 n. 19 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 (in suppl. ord. G.U. 12 febbraio 1997 n. 35).

In seguito allo scambio delle notifiche, avvenuto il 25 marzo 1997, la Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 1997. Conseguentemente, è stata abrogata la precedente Convenzione del 22 ottobre 1923.
 

COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Dichiarazione rilasciata da parte italiana in relazione all'art. 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (in G.U. 20 marzo 1997 n. 66).
 

Si riporta qui di seguito in lingua francese, corredato della traduzione non ufficiale in lingua italiana [che si omette], il testo della dichiarazione formulata da parte italiana in relazione all'art. 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982:
Dichiarazione in relazione all'art. 287 della Convenzione delle N.U. sul diritto del mare - En application de l'art. 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, le Gouvernement de l'Italie a l'honneur de déclarer que, pour le règlement des diffèrends relatifs à l'application et à l'interprétation de la Convention ainsi que de l'Accord adopté le 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI, il choisit le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de justice, sans prévoir aucune priorité entre le deux.
 

MISTO
 

REGOLAMENTO (CE) n. 2255/96 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1996 - Modifica del reg. (CEE) n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (in G.U., 2ª serie spec., 27 gennaio 1997 n. 7).
 

COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Abrogazione dello scambio di note concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, firmato a Roma il 18 gennaio 1979 (in G.U. 30 gennaio 1997 n. 24).

Lo scambio di note non è più in vigore dal 27 settembre 1996.