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CARLO e CARLA TALICE
REPERTORIO SCELTO
AEREO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1996 (96/67/CE) - relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (in G.U., 2ª serie spec., 9 dicembre 1996 n. 95).
ART. 1. Campo di applicazione - 1. La presente direttiva si applica
a ogni aeroporto, situato nel territorio di uno Stato membro, soggetto
alle disposizioni del trattato, e aperto al traffico commerciale secondo
i criteri seguenti:
a) le disposizioni relativa alle categorie di servizi di cui all'art.
7, § 1, non elencate all'art. 7, § 2 si applicano ad ogni aeroporto,
indipendentemente dal volume di traffico, a decorrere dal 1° gennaio
1998;
b) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'art.
7, § 2 si applicano dal 1° gennaio 1998 agli aeroporti aventi
un traffico annuale superiore o pari a 1 milione di movimenti passeggeri
o a 25.000 tonnellate di merci;
c) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'art.
6 si applicano dal 1° gennaio 1999 agli aeroporti:
- aventi un traffico annuale superiore o pari a 3 milioni di movimenti
passeggeri o a 75.000 tonnellate di merci, oppure
- che hanno registrato un traffico superiore o pari a 2 milioni di
movimenti passeggeri o 50.000 tonnellate di merci nel corso dei sei mesi
antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre dell'anno precedente.
2. Fatto salvo il § 1, le disposizioni della presente direttiva
si applicano dal 1° gennaio 2001 ad ogni aeroporto situato nel territorio
di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al
traffico commerciale e avente un traffico annuale superiore o pari a 2
milioni di movimenti passeggeri o a 50.000 tonnellate di merci.
3. Qualora un aeroporto raggiunga una delle soglie di traffico merci
indicata nel presente articolo senza tuttavia raggiungere la corrispondente
soglia di traffico passeggeri, le disposizioni della presente direttiva
non si applicano alle categorie di servizi di assistenza riservate esclusivamente
ai passeggeri.
4. La Commissione pubblica a titolo informativo nella G.U.C.E. l'elenco
degli aeroporti di cui al presente articolo. Tale elenco viene pubblicato
per la prima volta entro i tre mesi successivi all'adozione della presente
direttiva e successivamente una volta all'anno.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1°
luglio di ogni anno, i dati necessari per la compilazione di questo elenco.
5. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra
non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e
del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità
sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
6. L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva all'aeroporto
di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà applicata
la disciplina prevista dalla dichiarazione congiunta dei ministri degli
esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi
del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito
alla data di applicazione.
ART. 2. Definizioni - Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio,
il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che
esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio
degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza
ai servizi aerei commerciali;
b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o più aeroporti
che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, come
indicato nell'allegato II del reg. (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del
23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori aerei comunitari ai collegamenti
aerei intracomunitari;
c) ente di gestione, l'ente cui le disposizioni legislative o regolamentari
nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva,
il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali
e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti
nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;
d) utente di un aeroporto, qualsiasi persona fisica o giuridica che
trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto
considerato;
e) assistenza a terra, i servizi resi in un aeroporto a un utente,
quali descritti dall'allegato;
f) autoassistenza a terra, situazione nella quale un utente fornisce
direttamente a se stesso una o più categorie di servizi di assistenza
e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione,
avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi. In base alla presente
definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti:
- di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero
- la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a
titolo maggioritario da uno stesso ente.
g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica
o giuridica che fornisca a terzi una o più categorie di servizi
di assistenza a terra.
ART. 3. L'ente di gestione di un aeroporto - 1. Ai fini dell'applicazione
della presente direttiva, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto
o di un sistema aeroportuale non siano di competenza di un solo ente, ma
di diversi enti distinti, ognuno di essi è considerato come facente
parte dell'ente di gestione.
2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, qualora vi sia
un solo ente di gestione per diversi aeroporti o sistemi aeroportuali,
ogni aeroporto o sistema aeroportuale è considerato separatamente.
3. Se gli enti di gestione degli aeroporti sono soggetti alla tutela
o al controllo di un'autorità pubblica nazionale, questa è
tenuta, nell'ambito degli obblighi giuridici che le sono imposti, a provvedere
all'applicazione della presente direttiva.
ART. 4. Separazione delle attività - 1. L'ente di gestione di
un aeroporto, l'utente o il prestatore di servizi che forniscono servizi
di assistenza a terra devono operare una netta separazione a livello contabili,
secondo le vigenti prassi commerciali, tra le attività legate alla
fornitura di tali servizi e le altre loro attività.
2. L'effettiva separazione contabile deve essere controllata da un
verificatore indipendente designato dallo Stato membro.
Egli verifica anche l'assenza di flussi finanziari tra l'attività
dell'ente di gestione in quanto autorità aeroportuale e la sua attività
di assistenza a terra.
ART. 5. Il comitato degli utenti - 1. Non oltre dodici mesi dall'entrata
in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché
sia creato per ciascun aeroporto contemplato, un comitato composto dai
rappresentanti degli utenti o delle organizzazioni rappresentative di tali
utenti.
2. Ciascun utente ha il diritto di far parte del comitato o, a sua
scelta, di affidare ad una organizzazione l'incarico di rappresentarlo.
ART. 6. Assistenza ai terzi - 1. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie secondo i criteri di cui all'art. 1, per garantire ai prestatori
i servizi il libero accesso al mercato della prestazione di servizi di
assistenza a terra a terzi.
Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che i prestatori
dei servizi di assistenza a terra siano stabiliti nella Comunità.
2. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati
a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:
- assistenza bagagli,
- assistenza operazioni in pista,
- assistenza carburante e olio,
- assistenza merci e posta per quanto riguarda, sia in arrivo che in
partenza o in transito, il trattamento fisico delle merci e della posta
tra l'aerostazione e l'aereo.
In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro numero
a meno di due, per ciascuna categoria di servizio.
3. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2001, almeno un prestatore
autorizzato non può essere controllato direttamente o indirettamente
- né dall'ente di gestione dell'aeroporto,
- né da un utente che abbia trasportato più del 25% dei
passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente
a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori,
- né da un ente che controlla o che è controllato direttamente
o indirettamente da tale ente di gestione o da tale utente.
Ogni Stato membro può chiedere tuttavia, non oltre il 1°
luglio 2000, che l'obbligo di cui al presente paragrafo sia differito fino
al 31 dicembre 2002.
La Commissione, assistita dal comitato di cui all'art. 10 esamina la
domanda e può decidere di accoglierla, tenendo conto dell'evoluzione
del settore e in particolare della situazione di aeroporti che si trovino
in un'analoga situazione in ordine al volume e alla struttura del traffico.
4. Qualora, a norma del § 2, limitino il numero di prestatori
autorizzati, gli Stati membri non possono impedire che un utente di un
aeroporto, indipendentemente dalle parti dell'aeroporto assegnategli, usufruisca,
per ciascuna categoria di servizi di assistenza a terra soggetta a limitazione,
di un'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza
a terra, alle condizioni di cui ai § 2 e 3.
ART. 7. Autoassistenza - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie,
in base ai criteri fissati all'art. 1, per garantire la libera effettuazione
dell'autoassistenza a terra.
2. Tuttavia, per le seguenti categorie di servizi:
- assistenza bagagli,
- assistenza operazioni in pista,
- assistenza carburante,
- assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico
delle merci e della posta, in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione
e l'aereo,
gli Stati membri possono riservare l'effettuazione dell'autoassistenza
ad almeno due utenti, a condizioni che questi ultimi siano scelti in base
a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
ART. 8. Infrastrutture centralizzate - 1. Nonostante l'applicazione
degli art. 6 e 7, gli Stati membri possono riservare all'ente di gestione
dell'aeroporto o ad altro ente, la gestione delle infrastrutture centralizzate
volte a fornire servizi di assistenza a terra e la cui complessità,
costo o impatto ambientale non ne consentono la suddivisione o la duplicazione,
per esempio i sistemi di smistamento dei bagagli, antighiaccio, di depurazione
dell'acqua o di distribuzione del carburante. Essi possono rendere obbligatorio
l'impiego di queste infrastrutture per i prestatori di servizi e per gli
utenti che effettuano l'autoassistenza.
2. Gli Stati membri vigilano che la gestione delle infrastrutture avvenga
in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e, in particolare,
a che non ne sia ostacolato l'accesso da parte dei prestatori di servizi
e degli utenti che praticano l'autoassistenza, entro i limiti previsti
dalla presente direttiva.
ART. 9. Deroghe - 1. Laddove in un aeroporto, per vincoli specifici
di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della
congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, risulti
impossibile un'apertura del mercato e/o l'effettuazione dell'autoassistenza
ai livelli previsti dalla presente direttiva, lo Stato membro di cui trattasi
può decidere:
a) di limitare il numero di prestatori per una o più categorie
di servizi di assistenza non elencata all'art. 6, § 2 in tutto l'aeroporto
o in parte di esso; in questo caso si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6, § 2 e 3;
b) di riservare a un solo prestatore una o più categorie di
servizi di assistenza di cui all'art. 6, § 2,
c) di riservare l'effettuazione dell'autoassistenza a un numero limitato
di utenti per le categorie di servizi non elencate all'art. 7, § 2,
a condizione che questi utenti siano scelti in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
d) di vietare, o limitare ad un solo utente, l'effettuazione dell'autoassistenza
per le categorie di servizi di assistenza a terra elencate all'art. 7,
§ 2.
2. Qualsiasi decisione di deroga adottata a norma del § 1 deve:
a) specificare la categoria o le categorie di servizi cui si applica
la deroga e i vincoli specifici di spazio o di capacità disponibili
che la giustificano;
b) essere accompagnata da un piano di misure adeguate mirante a superare
questi vincoli.
Inoltre, la deroga non deve:
i) pregiudicare indebitamente gli obiettivi della presente direttiva;
ii) dar luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi
e/o gli utenti che praticano l'autoassistenza;
iii) essere più ampia del necessario.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, almeno tre mesi prima
della loro entrata in vigore, le deroghe concesse in base al § 1,
nonché i motivi che le giustificano.
La Commissione pubblica nella G.U.C.E. un riassunto delle decisioni
notificate e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
4. La Commissione effettua un esame approfondito della decisione di
deroga presentata dallo Stato membro. A tale scopo la Commissione svolge
un'analisi particolareggiata della situazione e uno studio delle misure
appropriate presentate dallo Stato membro per accertare l'esistenza dei
vincoli addotti e l'impossibilità di aprire il mercato e/o di consentire
l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli previsti dalla presente
direttiva.
5. In seguito a tale esame e previa consultazione dello Stato membro
interessato, la Commissione può approvare la decisione dello Stato
membro o opporvisi se ritiene che i vincoli richiamati non siano accertati
o non siano di entità tale da giustificare una deroga. Previa consultazione
dello Stato membro interessato, la Commissione può altresì
esigere che lo Stato membro stesso modifichi la portata della deroga o
la limiti alle sole parti di un aeroporto o di un sistema aeroportuale
in cui i vincoli addotti sono accertati.
La decisione della Commissione è adottata non oltre tre mesi
dalla notifica da parte dello Stato membro ed è pubblicata nella
G.U.C.E.
6. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma del
§ 1 non può eccedere i 3 anni, salvo per le deroghe concesse
in base al § 1, lett b. Non oltre tre mesi prima della scadenza di
detto termine, ogni domanda di deroga deve formare oggetto di una nuova
decisione dello Stato membro, che sarà a sua volta soggetta alla
procedura prevista dal presente articolo.
La durata delle deroghe concesse a norma del § 1, lett. b non
può eccedere i due anni. Tuttavia, ogni Stato membro può
chiedere, in base al § 1, che tale periodo sia prolungato una sola
volta di due anni. La Commissione, assistita dal Comitato di cui all'art.
10, decide in merito alla domanda.
ART. 10. Comitato consultivo - 1. La Commissione è assistita
da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri
e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il comitato consiglia la Commissione in ordine all'applicazione
dell'art. 9.
3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi
altra questione inerente all'applicazione della presente direttiva.
4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
ART. 11. Selezione dei prestatori di servizi - 1. Gli Stati membri adottano
le misure necessarie perché sia istituita una procedura di selezione
dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra in un
aeroporto nei casi in cui il loro numero è limitato nei casi di
cui all'art. 6, § 2 o all'art. 9. Tale procedura deve rispettare i
seguenti principi:
a) laddove gli Stati membri prevedano di definire un capitolato d'oneri
o specifiche tecniche cui i prestatori devono uniformarsi, questo capitolato
o queste specifiche sono definiti previa consultazione del comitato degli
utenti. I criteri di selezione previsti dal capitolato d'oneri o dalle
specifiche tecniche devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e
non discriminatori.
Dopo aver informato la Commissione, lo Stato membro interessato può
prevedere, tra le condizioni standard o le specifiche tecniche cui devono
conformarsi i prestatori, l'obbligo di servizio pubblico per gli aeroporti
che servono le regioni periferiche o regioni in via di sviluppo facenti
parte del suo territorio che non presentano interesse commerciale ma che
hanno un'importanza capitale per lo Stato membro in questione;
b) deve essere indetta una gara d'appalto, pubblicata nella G.U.C.E.,
aperta a tutti i prestatori interessati;
c) i prestatori sono scelti:
i) sentito il comitato degli utenti, dall'ente di gestione se quest'ultimo,
- non fornisce servizi analoghi di assistenza a terra,
- non controlla, direttamente o indirettamente, nessuna impresa fornitrice
di tali servizi,
- non detiene alcuna partecipazione in detta impresa;
ii) dalle competenti autorità degli Stati membri indipendenti
dagli enti di gestione, previa consultazione del comitato degli utenti
e delle autorità di gestione, negli altri casi;
d) i prestatori sono selezionati per un periodo di durata massima di
sette anni,
e) qualora un prestatore cessi la propria attività prima dello
scadere del periodo per cui è stato selezionato, si procede alla
sua sostituzione in base alla stessa procedura.
2. Qualora il numero dei prestatori sia limitato a norma dell'art.
6, § 2 o dell'art. 9, l'ente di gestione può esso stesso fornire
servizi di assistenza a terra senza essere soggetto alla procedura di selezione
di cui al § 1. Esso può altresì autorizzare un'impresa
prestatrice a fornire servizi di assistenza a terra nell'aeroporto considerato
senza che tale impresa sia soggetta alla medesima procedura
- se controlla quest'impresa direttamente o indirettamente, oppure
- se è controllato, direttamente o indirettamente, da quest'impresa.
3. L'ente di gestione informa il comitato degli utenti delle decisioni
adottate a norma del presente articolo.
ART. 12. Aeroporti insulari - Nell'ambito della selezione dei prestatori
di servizi in un aeroporto, di cui all'art. 11, uno Stato membro può
estendere l'obbligo di servizio pubblico a altri aeroporti nel suo territorio
a condizione:
- che detti aeroporti siano situati su isole in una medesima regione
geografica e
- che essi abbiano un volume non inferiore a un movimento di 100.000
passeggeri all'anno
- e che infine la Commissione, assistita dal comitato di cui all'art.
10, dia la sua approvazione a tale estensione.
ART. 13. Consultazioni - Gli Stati membri si accertano che sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria relativa all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva tra l'ente di gestione, il comitato degli utenti e le imprese prestatrici di servizi. Questa consultazione verte in particolare sui prezzi dei servizi oggetto di una deroga concessa a norma dell'art. 9, § 1, lett. b, nonché sull'organizzazione della fornitura di detti servizi. La consultazione deve aver luogo almeno una volta all'anno.
ART. 14. Idoneità - 1. Gli Stati membri possono subordinare l'attività
di un prestatore di servizi di assistenza o di un utente che effettua l'autoassistenza
in un aeroporto all'ottenimento di un riconoscimento di idoneità
rilasciato da un'autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione
di tale aeroporto.
I criteri per il rilascio del riconoscimento di idoneità devono
riferirsi ad una situazione finanziaria sana e ad una copertura assicurativa
sufficiente, alla sicurezza degli impianti, degli aeromobili, delle attrezzature
e delle persone nonché alla tutela dell'ambiente e all'osservanza
della legislazione sociale pertinente.
I criteri devono rispettare i seguenti principi:
a) devono essere applicati in modo non discriminatorio ai diversi prestatori
e utenti;
b) devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;
c) non possono portare ad una riduzione di fatto dell'accesso al mercato
o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a
quello previsto dalla presente direttiva.
Tali criteri devono essere resi pubblici e il prestatore o l'utente
che effettua l'autoassistenza deve essere previamente informato circa la
procedura di rilascio.
2. È possibile rifiutare o revocare il riconoscimento di idoneità
solo se il prestatore o l'utente che effettua l'autoassistenza non risponde
ai criteri di cui al § 1 per motivi ad esso imputabili.
I motivi del rifiuto o della revoca devono essere comunicati al prestatore
o all'utente di cui trattasi e all'ente di gestione.
ART. 15. Norme di comportamento - Lo Stato membro può, se del
caso su proposta dell'ente di gestione,
- vietare ad un prestatore di servizi o ad un utente di fornire la
prestazione o effettuare l'autoassistenza se il prestatore o l'utente non
si attengono alle norme imposte loro dallo Stato membro stesso al fine
di garantire il buon funzionamento dell'aeroporto.
Dette norme devono rispettare i seguenti principi:
a) devono essere applicate in modo non discriminatorio ai diversi prestatori
e utenti;
b) devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;
c) non possono portare a una riduzione di fatto dell'accesso al mercato
o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a
quello previsto dalla presente direttiva;
- imporre in particolare ai prestatori che forniscono servizi di assistenza
nell'aeroporto di partecipare in modo equo e non discriminatorio all'adempimento
degli obblighi di servizio pubblico contemplati dalle disposizioni legislative
o regolamentari nazionali, soprattutto l'obbligo di garantire la permanenza
dei servizi.
ART. 16. Accesso agli impianti - 1. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono
praticare l'autoassistenza l'accesso agli impianti aeroportuali, nella
misura in cui detto accesso è una condizione necessaria per l'esercizio
delle loro attività. Qualora l'ente di gestione o, all'occorrenza,
l'autorità pubblica o un altro ente che lo controlla imponga condizioni
all'accesso, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e
non discriminatorie.
2. Gli spazi disponibili per l'assistenza a terra nell'aeroporto sono
ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che
praticano l'autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria
all'esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva
e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e
non discriminatori.
3. Qualora l'accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione
di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a
criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
ART. 17. Sicurezza - Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti.
ART. 18. Protezione sociale e dell'ambiente - Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente.
ART. 19. Osservanza delle disposizioni nazionali - Il prestatore che effettua un'attività di assistenza a terra in un aeroporto di uno Stato membro è tenuto a conformarsi alle prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria.
ART. 20. Reciprocità - 1. Fatti salvi gli impegni internazionali
della Comunità, qualora risulti che in materia di accesso al mercato
dell'assistenza a terra o dell'autoassistenza, di un paese terzo:
a) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti comunitari
che praticano l'autoassistenza un trattamento paragonabile a quello riservato
dagli Stati membri ai prestatori o agli utenti che praticano l'autoassistenza,
di quel paese terzo, oppure
b) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti di
uno Stato membro che praticano l'autoassistenza il trattamento nazionale,
oppure
c) riserva ai prestatori e agli utenti di altri paesi terzi che praticano
l'autoassistenza, un trattamento più favorevole di quello riservato
ai prestatori o gli utenti di uno Stato membro che praticano l'autoassistenza,
uno Stato membro può sospendere del tutto o in parte gli obblighi
derivanti dalla presente direttiva nei confronti dei prestatori o degli
utenti di quel paese terzo, in base al diritto comunitario.
2. Lo Stato membro in questione informa la Commissione in merito a
qualsiasi sospensione o revoca dei diritti o degli obblighi.
ART. 21. Diritto di ricorso - Gli Stati membri o, se del caso, gli enti
di gestione provvedono affinché le parti che abbiano un legittimo
interesse dispongano di un diritto di ricorso avverso le decisioni o misure
individuali adottate a norma dell'art. 7, § 2 e degli art. da 11 a
16.
Il ricorso deve poter essere proposto dinanzi ad un giudice nazionale
o dinanzi a un'autorità pubblica diversa dall'ente di gestione dell'aeroporto
di cui trattasi e, all'occorrenza, indipendente dall'autorità pubblica
che controlla tale ente.
ART. 22. Relazione informativa e revisione - Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per redigere una
relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Tale relazione, corredata di eventuali proposte di revisione della
presente direttiva, è redatta non oltre il 31 dicembre 2001.
ART. 23. Attuazione - 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva non oltre un anno dalla pubblicazione nella G.U.C.E. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
ART. 24. Entrata in vigore - La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.C.E.
ALLEGATO. Elenco dei servizi di assistenza a terra - 1. L'assistenza
a terra e la supervisione comprende:
1.1. i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità
locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente
e la fornitura di locali ai suoi rappresentanti,
1.2. il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni,
1.3. il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e l'amministrazione
delle unità di carico,
1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo,
nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.
2. L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza
ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza, in
particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, le registrazioni
dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.
3. L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale
di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista
della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente
su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo nonché il trasporto
dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione.
4. L'assistenza merci e posta comprende:
4.1. per le merci, esportate, importate o in transito, la movimentazione
fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità
doganali e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste
dalle circostanze.
4.2. per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della
corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure
conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.
5. L'assistenza operazioni in pista comprende:
5.1. la guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza (*),
5.2. l'assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura di mezzi
appropriati (*),
5.3. l'organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e il prestatore
dei servizi lato pista (*),
5.4. il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura
e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio
e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli
tra l'aeromobile e l'aerostazione,
5.5. l'assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura di mezzi
appropriati,
5.6. lo spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, la fornitura
e la messa in opera dei mezzi necessari,
5.7. il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande
e il relativo scaricamento.
6. L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:
6.1. la pulizia esterna e interna dell'aereo, il servizio dei gabinetti
e dell'acqua,
6.2. la climatizzazione e il riscaldamento della cabina, la rimozione
della neve e del ghiaccio, lo sbrinamento dell'aereo,
6.3. la sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina,
il magazzinaggio di queste attrezzature.
7. L'assistenza carburante e olio comprende:
7.1. l'organizzazione e l'esecuzione del rifornimento e del recupero
del carburante, compreso il magazzinaggio, il controllo della qualità
e della quantità delle forniture,
7.2. il rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.
8. L'assistenza manutenzione comprende:
8.1. le operazioni ordinarie effettuate prima del volo,
8.2. le operazioni particolari richieste dall'utente,
8.3. la fornitura e la gestione del materiale necessario per la manutenzione
e dei pezzidi ricambio,
8.4. la richiesta o prenotazione di un'area di parcheggio e/o di un
hangar per effettuare la manutenzione.
9. L'assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi comprende:
9.1. la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove,
9.2. l'assistenza in volo, compreso all'occorrenza, il cambio d'itinerario
in volo,
9.3. i servizi dopo il volo,
9.4. la gestione degli equipaggi.
10. L'assistenza trasporto a terra comprende:
10.1. l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto dei passeggeri,
dell'equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra diverse aerostazioni
dello stesso aeroporto, ma escluso il trasporto tra l'aereo e qualsiasi
altro punto all'interno del perimetro dello stesso aeroporto,
10.2. qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.
11. L'assistenza ristorazione (catering) comprende:
11.1. il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa,
11.2. il magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari
alla loro preparazione,
11.3. la pulizia degli accessori,
11.4. la preparazione e la fornitura del materiale e delle provviste
di cibi e bevande.
(*) Purché questi servizi non siano assicurati dal servizio
di circolazione aerea.
DECRETO MINISTERIALE (Finanze) 16 dicembre 1996 n. 692 - Regolamento
recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione
dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti
consumati dagli aeromobili per i voli didattici (in G.U. 31 gennaio 1997
n. 25).
DECRETO MINISTERIALE (Interno) 11 marzo 1997 - Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili (in G.U. 16 aprile 1997 n. 88).
Modifica l'art. 3.13 del d.m. 30 settembre 1985.
AUTO
DECRETO LEGGE 2 gennaio 1997 n. 1 (convertito in l. 5 marzo 1997 n. 38, in G.U. 6 marzo 1997 n. 54) - recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto (in G.U. 4 gennaio 1997 n. 3; testo coordinato in G.U. 6 marzo 1997 n. 54).
Tale provvedimento è stato emanato in seguito alla necessità
di prorogare per l'anno 1997 taluni benefici previsti per il settore dell'autotrasporto,
al fine di evitare gravi ripercussioni di natura economica e sociale.
Infatti, esso contiene disposizioni in materia fiscale che prevedono
per gli autotrasportatori la deduzione di spese non documentate in misura
maggiore di quanto fino ad oggi consentito.
Sono altresì previste, per l'anno 1997, consistenti riduzioni
degli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri in proporzione
alla loro portata. I minori introiti realizzati dalle Regioni per effetto
di tali riduzioni sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione
da parte di ciascuna Regione di apposita rendicontazione.
Lo stesso provvedimento reca disposizioni in materia di pedaggi autostradali,
disponendo la riduzione di questi ultimi per i veicoli appartenenti a determinate
classi che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.
Infine è previsto, limitatamente all'anno 1997, che il pagamento
all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività
di trasporto per conto di terzi, sarà ripartito in quattro rate
di uguale importo senza aggravio per interessi.
LEGGE 20 gennaio 1997 n. 16 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo
recante emendamenti agli art. 1(a), 14(1) e 14(3)(b) dell'accordo europeo
del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose
su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993 (in suppl. ord.
G.U. 12 febbraio 1997 n. 35).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 23 gennaio 1997 - Documento
tecnico per i vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale
con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare
trasporti eccezionali (in G.U. 4 febbraio 1997 n. 28).
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997 n.43 - Attuazione della dir. 93/89/CEE,
relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti
al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza
riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (in G.U. 6 marzo 1997 n. 54).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 3 marzo 1997 - recante
attuazione della dir. 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea concernente
l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci
pericolose (in G.U. 3 aprile 1997 n. 77).
LEGGE 7 marzo 1997 n. 48 - Disposizioni relative all'accesso a riduzioni
compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto (in G.U. 8 marzo
1997 n. 56).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 13 marzo 1997 - Determinazione
delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata
posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di
linea (in G.U. 19 marzo 1997 n. 65).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 27 marzo 1997 - recante
attuazione della dir. 91/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 gennaio 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relativi alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti
gassosi e di particolato prodotti ai motori ad accensione spontanea destinati
alla propulsione dei veicoli (in G.U. 16 aprile 1997 n. 88).
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Entrata in vigore degli emendamenti dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 (in G.U. 8 aprile 1997 n. 81).
Gli emendamenti sono stati approvati secondo le procedure previste dall'art.
18 dell'Accordo. Quelli proposti dalla Francia sono entrati in vigore il
24 gennaio 1996, quelli proposti dal Regno Unito il 13 febbraio e il 14
novembre 1996, quelli proposti dall'Italia il 22 febbraio 1996.
NAVE
CIRCOLARE (Trasporti e navigazione) 23 luglio 1996 n. 40563 - Disposizioni esplicative del d.l. 13 luglio 1995 n. 287 convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1995 n. 343 (in G.U. 14 gennaio 1997 n. 10).
La competente Direzione generale dell'Unione europea ha richiesto ai
fini della compatibilità della legge indicata in oggetto con le
norme del Trattato CE, di avere certezza sulla non discriminazione degli
armatori comunitari sulle condizioni di immatricolazione delle navi previste
dall'art. 143 c. nav. e sull'accesso agli aiuti previsti in materia.
Al riguardo, al fine di dare adeguate assicurazioni agli organi comunitari,
si forniscono gli opportuni chiarimenti in ordine alla portata giuridica
dell'ultimo comma del citato art. 143, che, come noto, equipara ai cittadini,
alle persone giuridiche ed alle società italiane le persone giuridiche
e le società dei Paesi membri dell'Unione.
In tal senso sono stati già adottati provvedimenti nei confronti
di società straniere per l'iscrizione di proprie navi nei registi
italiani, essendo stato riconosciuto alle stesse il possesso dei requisiti
di cui all'art. 143.
Si invitano, pertanto, le autorità in indirizzo a non frapporre
alcun impedimento alle richieste avanzate da parte di cittadini o società
comunitarie ai sensi del citato art. 143 al fine di evitare l'insorgere
di contrasto tra la norma su richiamata e gli art. 52 e 58 del Trattato.
Con l'occasione si segnala che in occasione della revisione di alcune
norme [del] lb. I, tit. V, c. nav. saranno tenuti presenti anche osservazioni
formulate dall'Unione europea per una riformulazione della norma che dia
una maggiore evidenziazione al principio di non discriminazione dei cittadini
comunitari nella materia di cui trattasi.
Si segnala quando sopra all'attenzione di codesta autorità al
fine di evitare eventuali forme di discriminazione che impediscano, tra
l'altro l'accesso agli aiuti previsti in materia a tutti gli armatori comunitari.
La presente circolare sarà pubblicata nella G.U. della Repubblica
italiana per assicurare la massima divulgazione nel settore interessato.
REGOLAMENTO (CE) n. 1904/96 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1996 - Modifica
del reg. (CE) n. 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (in
G.U., 2ª serie spec., 2 dicembre 1996 n. 93).
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996 n. 510 (convertito in l. 28 novembre 1996 n. 608, in suppl. ord. G.U. 30 novembre 1996 n. 281) - Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (in G.U. 2 ottobre 1996 n. 231; testo coordinato in suppl. ord. G.U. 27 gennaio 1997 n. 21).
L'art. 2, comma 14, dispone che, dal 1° gennaio 1996 il personale
navigante dell'Ente ferrovie s.p.a. è assicurato all'Ipsema contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
REGOLAMENTO (CE) n. 2113/96 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1996 - Stabilisce
talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività
di pesca nell'Atlantico (in G.U., 2ª serie spec., 23 dicembre 1996
n. 99).
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1996 -
Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali,
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del
Ministero dei trasporti e della navigazione - settore marittimo (in G.U.
7 aprile 1997 n. 80).
REGOLAMENTO (CE) n. 2254/96 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1996 - Modifica
del reg. (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore
della navigazione interna (in G.U., 2ª serie spec., 27 gennaio 1997
n. 7).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 19 dicembre 1996 - Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo (in G.U. 18 gennaio 1997 n. 14).
Il Direttore della divisione sicurezza della navigazione, considerata
la l. 5 giugno 1962 n. 616 sulla sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare e la Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare del 1974 (convenzione SOLAS), unitamente ad altri decreti
e circolari ministeriali concernenti l'imbarco, il trasporto e lo sbarco
di merci pericolose, ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento
delle tabelle di classificazione delle merci pericolose ammesse al trasporto
marittimo. Tali tabelle sono contenute nell'allegato al presente decreto.
DECRETO MINISTERIALE (Direzione della divisione sicurezza della navigazione)
20 dicembre 1996 - Integrazione al d.m. 4 maggio 1995 relativo alle procedure
per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o
del nulla-osta allo sbarco delle merci pericolose (in G.U. 18 gennaio 1997
n. 14).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 21 dicembre 1996 - Autorizzazione
all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato all'effettuazione delle prove
sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo
di merci pericolose (in G.U. 20 gennaio 1997 n. 15).
LEGGE 20 gennaio 1997 n. 19 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 (in suppl. ord. G.U. 12 febbraio 1997 n. 35).
In seguito allo scambio delle notifiche, avvenuto il 25 marzo 1997,
la Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 1997. Conseguentemente,
è stata abrogata la precedente Convenzione del 22 ottobre 1923.
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Dichiarazione rilasciata
da parte italiana in relazione all'art. 287 della Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (in G.U. 20 marzo 1997
n. 66).
Si riporta qui di seguito in lingua francese, corredato della traduzione
non ufficiale in lingua italiana [che si omette], il testo della dichiarazione
formulata da parte italiana in relazione all'art. 287 della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982:
Dichiarazione in relazione all'art. 287 della Convenzione delle N.U.
sul diritto del mare - En application de l'art. 287 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, le Gouvernement
de l'Italie a l'honneur de déclarer que, pour le règlement
des diffèrends relatifs à l'application et à l'interprétation
de la Convention ainsi que de l'Accord adopté le 28 juillet 1994
relatif à l'application de la partie XI, il choisit le Tribunal
international du droit de la mer et la Cour internationale de justice,
sans prévoir aucune priorité entre le deux.
MISTO
REGOLAMENTO (CE) n. 2255/96 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1996 - Modifica
del reg. (CEE) n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (in G.U., 2ª
serie spec., 27 gennaio 1997 n. 7).
COMUNICATO (Ministero degli affari esteri) - Abrogazione dello scambio di note concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, firmato a Roma il 18 gennaio 1979 (in G.U. 30 gennaio 1997 n. 24).
Lo scambio di note non è più in vigore dal 27 settembre
1996.