Diritto dei trasporti
1997
601

CARLO e CARLA TALICE
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE REGIONALE

Assai consistente, nell'ultimo periodo, la normativa statale, in materia di trasporti, di interesse regionale, i cui oggetti, oltre ai consueti interventi di ordine finanziario, riguardano in particolare l'ulteriore trasferimento di funzioni alle Regioni e agli altri enti locali.
Meno consistente, invece, la legislazione regionale nella materia, prevalentemente composta da normative a contenuto finanziario. Non mancano disposizioni relative alle tariffe, alle sanzioni e a determinati modi di trasporto.

LEGISLAZIONE STATALE DI INTERESSE REGIONALE - Sono stati rifinanziati gli interventi in favore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla l. 26 febbraio 1991 n. 211: è stato autorizzato il limite di impegno trentennale di 100 miliardi. È stata anche autorizzata l'accensione di ulteriori mutui per il completamento dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa in relazione al limite di impegno decennale di 150 miliardi per il 1997. È stato modificato l'art. 10 della l. 26 febbraio 1992 n. 211 in relazione ai mutui garantiti dallo Stato nonché l'art. 2 del d.l. 1 aprile 1995 n. 98 in relazione al miglioramento del rapporto tra proventi e costi, il cui mancato raggiungimento determina la perdita del diritto alle quote di sovvenzione o di sussidi di esercizio sospesi. Sono state anche disposte lievi modifiche al codice della strada, al pagamento dei premi all'INAIL, alle elisuperfici, alla circolazione stradale (d.l. 4 ottobre 1996 n. 517 convertito in l. 4 dicembre 1996 n. 611).
Il CIPE ha autorizzato la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero dei trasporti, assicurando, in particolare, la flessibilità del programma attraverso la facoltà di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, con esclusione di ulteriori modifiche (delibera CIPE 27 novembre 1996).
È stato disposto un ulteriore riparto delle risorse disponibili per effettuare interventi nel settore del trasporto rapido di massa rimuovendo l'ostacolo della pendenza della definizione di un progetto all'attribuzione di sostegni finanziari ad altri progetti e privilegiando la realizzazione di interventi in ambito urbano anche in relazione all'elevato tasso di inquinamento atmosferico e acustico delle città di grandi e medie dimensioni (delibera CIPE 27 novembre 1996).
Sono stati determinati i criteri per l'elaborazione del piano spaziale nazionale 1998-2002 (delibera CIPE 27 novembre 1996).
Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radioelettrico a bordo di unità da diporto, di navi da pesca di stazza inferiore a 300 tonnellate e di aeromobili civili è stato assoggettato al pagamento in conto corrente postale della somma di diecimila lire (d.m. Poste 16 dicembre 1996).
In conseguenza della precisazione del gettito delle tasse automobilistiche per il 1993 è stato rideterminato il fondo comune regionale per quell'anno in lire 3.434.253.575.720. Ne deriva un recupero proporzionale del fondo nazionale trasporti per il 1994 e per il 1995 di lire 531.771.982.000 (d.m. Tesoro 30 gennaio 1997).
Il Ministro dei trasporti è stato autorizzato ad adeguare provvisoriamente, per il 1997, le tariffe per i servizi passeggeri sulle ferrovie nella misura media del 5%. Il contratto di servizio 1997-1999 verrà sottoposto al parere di congruità del CIPE (delibera CIPE 30 gennaio 1997).
Nel settore del trasporto rapido di massa sono stati approvati interventi nelle aree metropolitane di Palermo (per lire 208.212,6 milioni su 665.000 milioni di costo) e di Bari (per lire 72.801,5 milioni su 145.603 milioni di costo) nonché interventi nelle aree urbane di Potenza (15.796,5 su 31.593), di Livorno (57.000 su 114.000) e di Terni (97.882,5 su 195.765) (delibera CIPE 30 gennaio 1997).
Il trasporto scolastico è stato ridisciplinato per tenere conto che viene effettuato non solo con gli scuolabus. Possono essere utilizzati autobus, minibus, scuolabus, miniscuolabus, autovetture autorizzate al noleggio con conducente. Oltre agli alunni della scuola dell'obbligo possono essere trasportati anche quelli della scuola materna. I veicoli possono essere guidati anche da persone senza rapporto di lavoro subordinato con l'ente locale (d.m. 31 gennaio 1997).
In considerazione della pericolosità del lancio di oggetti dai cavalcavia stradali è stata impartita una direttiva agli enti proprietari e concessionari delle strade, che istituisce l'obbligo di numerazione progressiva segnalata con appositi cartelli (direttiva Ministero lavori pubblici 28 febbraio 1997).
Nelle materie di cui all'art. 117 cost. (per i trasporti: tramvie, autolinee, navigazione interna) le Regioni conferiscono agli enti locali tutte le funzioni che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale, con l'osservanza dei princìpi di sussidiarietà con l'attribuzione della generalità dei compiti, di completezza, di efficienza e di economicità, di cooperazione tra Stato, Regione ed enti locali, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione nell'allocazione delle funzioni, della copertura finanziaria e patrimoniale di costi di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità. Possono anche essere delegati alle Regioni compiti di programmazione ed amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto regionale e locale, di definizione del livello dei servizi minimi con accollo degli oneri relativi a servizi ulteriori a carico degli enti locali, di perfezionamento di accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e le Regioni. È inoltre prevista la stipula di contratti di servizio pubblico (l. 15 marzo 1997 n. 59, art. 4).

REGIONE ABRUZZO - In relazione agli interventi finanziari per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, disposti dalla l. reg. 12 aprile 1994 n. 29, la rata annuale di ammortamento dei mutui è stata portata a 13 miliardi e la Giunta regionale è stata autorizzata a contrarre un mutuo decennale di 85 miliardi. L'onere annuale è pari a tre miliardi (l. reg. 27 dicembre 1995 n. 146).
La Regione partecipa alla realizzazione del Corridoio adriatico, riconosciuto dal Parlamento europeo come progetto prioritario per lo sviluppo della rete transeuropea nella direttrice Monaco-Larissa. L'impegno finanziario regionale è pari a lire 325.000.000 relativamente allo studio di fattibilità (l. reg. 30 agosto 1996 n. 72).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - È stato istituito un fondo per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, che concede contributi ad aziende, imprese ed enti locali. I contributi sono destinati a riequilibrare gli standards dei servizi e a compensare i maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale o dall'esercizio di trasporti in contesti specifici o aventi carattere di eccezionalità e temporaneità. Le risorse finanziarie rivenienti dal fondo di cui alla l. 10 aprile 1981 n. 151 o da altri contributi possono essere destinati anche al mantenimento o miglioramento di una sana gestione economica (l. reg. 14 ottobre 1996 n. 38).

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA - Le funzioni del Comitato regionale della viabilità sono state attribuite al Comitato tecnico regionale. È stato autorizzato l'acquisto di apparecchiature di controllo (l. reg. 19 agosto 1996 n. 32).
Per contribuire al risanamento economico del trasporto pubblico locale è stato disposto il concorso della Regione al ripiano dei disavanzi di esercizio per il periodo 1987-1989. Sono previsti oneri per 22.900 milioni per i contributi relativamente al 1996, 3.806 milioni per gli anni dal 1996 al 2005 per l'ammortamento del mutuo contratto della Regione, lire 2.050 milioni per i disavanzi relativi al 1995, lire 4.002 milioni per i disavanzi relativi al 1994, lire 5.448 per il 1996 per le finalità di cui all'art. 56 della l. reg. 41/1986; complessivamente l'onere è pari a 11.500 milioni (l. reg. 7 novembre 1996 n. 45).

REGIONE LIGURIA - Sono state modificate le normative sulle tariffe minime e sulle sanzioni amministrative, di cui alle l. reg. 11 agosto 1982 n. 35 e 25 febbraio 1988 n. 8: le tariffe preferenziali si applicano agli utenti con titoli di viaggio nominativi e numero di corse predeterminato o di libera circolazione; gli sconti sono progressivamente crescenti. Altre modifiche di dettaglio sono state introdotte in relazione alle riduzioni tariffarie e al pagamento delle sanzioni amministrative (l. reg. 12 settembre 1996 n. 43).

REGIONE LOMBARDIA - I contributi di cui all'art. 1, commi primo e secondo, del d.l. 1 aprile 1995 n. 98 convertito in l. 30 agosto 1995 n. 204, relativi agli anni 1987-1983, spettano agli esercenti il trasporto pubblico locale nel 1993, ai concessionari, agli enti locali. L'assegnazione dei contributi è effettuata in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale trasporti e l'erogazione è effettuata entro tre mesi dalla percezione da parte della Regione della quota corrispondente proveniente dallo Stato. Sono riconosciuti oneri figurativi per la guida da parte del titolare dell'azienda. Sono previsti i casi di trasformazione o cessione d'azienda. In caso di inadempienza i contributi sono recuperati (l. reg. 16 settembre 1996 n. 29).

REGIONE MARCHE - Il trasporto degli infermi è gratuito in caso di urgenza o a seguito di traumi. Agli oneri si fa fronte con le quote del fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione (l. reg. 29 luglio 1996 n. 33).

REGIONE PIEMONTE - È stata modificata la tabella contenente la delimitazione dei bacini di trasporto allegata alla l. reg. 23 gennaio 1986 n. 1 (l. reg. 23 dicembre 1996 n. 93).

PROVINCIA BOLZANO - È stato determinato in due mesi il periodo di attesa per la ripetizione dell'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti in servizio pubblico non di linea (l. reg. 3 giugno 1996 n. 20).

REGIONE UMBRIA - Sono state apportate lievi modifiche alla l. reg. 27 aprile 1990 n. 28 sull'acquisizione dei beni disponibili della ferrovia Spoleto-Norcia (l. reg. 20 agosto 1996 n. 24).
La Regione tutela la qualità del servizio di noleggio autobus. Sono stati istituiti un albo regionale delle aziende (classificate in tre categorie in base alla qualità dei veicoli, alla qualificazione del personale, alla sicurezza ed al comfort) ed un'autorità per il trasporto di noleggio con conducente. Le aziende devono comunicare le tariffe. Sugli autobus sono esposti contrassegni rilasciati dalla Regione, indicanti la categoria. Sono previste la sospensione e la revoca del contrassegno in caso di infrazioni. La Regione eroga contributi per il rinnovo e il potenziamento degli autobus sino al 50% del costo. Il numero delle licenze è stabilito dai Comuni. Per il 1997 è previsto un onere di 20 milioni (l. reg. 15 novembre 1996 n. 27).