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CARLO e CARLA TALICE
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE REGIONALE
Assai consistente, nell'ultimo periodo, la normativa statale, in materia
di trasporti, di interesse regionale, i cui oggetti, oltre ai consueti
interventi di ordine finanziario, riguardano in particolare l'ulteriore
trasferimento di funzioni alle Regioni e agli altri enti locali.
Meno consistente, invece, la legislazione regionale nella materia,
prevalentemente composta da normative a contenuto finanziario. Non mancano
disposizioni relative alle tariffe, alle sanzioni e a determinati modi
di trasporto.
LEGISLAZIONE STATALE DI INTERESSE REGIONALE - Sono stati rifinanziati
gli interventi in favore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui
alla l. 26 febbraio 1991 n. 211: è stato autorizzato il limite di
impegno trentennale di 100 miliardi. È stata anche autorizzata l'accensione
di ulteriori mutui per il completamento dei programmi di potenziamento
e ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa
in relazione al limite di impegno decennale di 150 miliardi per il 1997.
È stato modificato l'art. 10 della l. 26 febbraio 1992 n. 211 in
relazione ai mutui garantiti dallo Stato nonché l'art. 2 del d.l.
1 aprile 1995 n. 98 in relazione al miglioramento del rapporto tra proventi
e costi, il cui mancato raggiungimento determina la perdita del diritto
alle quote di sovvenzione o di sussidi di esercizio sospesi. Sono state
anche disposte lievi modifiche al codice della strada, al pagamento dei
premi all'INAIL, alle elisuperfici, alla circolazione stradale (d.l. 4
ottobre 1996 n. 517 convertito in l. 4 dicembre 1996 n. 611).
Il CIPE ha autorizzato la realizzazione del programma di completamento
dei progetti FIO presentato dal Ministero dei trasporti, assicurando, in
particolare, la flessibilità del programma attraverso la facoltà
di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro
un limite massimo del 20%, con esclusione di ulteriori modifiche (delibera
CIPE 27 novembre 1996).
È stato disposto un ulteriore riparto delle risorse disponibili
per effettuare interventi nel settore del trasporto rapido di massa rimuovendo
l'ostacolo della pendenza della definizione di un progetto all'attribuzione
di sostegni finanziari ad altri progetti e privilegiando la realizzazione
di interventi in ambito urbano anche in relazione all'elevato tasso di
inquinamento atmosferico e acustico delle città di grandi e medie
dimensioni (delibera CIPE 27 novembre 1996).
Sono stati determinati i criteri per l'elaborazione del piano spaziale
nazionale 1998-2002 (delibera CIPE 27 novembre 1996).
Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radioelettrico a
bordo di unità da diporto, di navi da pesca di stazza inferiore
a 300 tonnellate e di aeromobili civili è stato assoggettato al
pagamento in conto corrente postale della somma di diecimila lire (d.m.
Poste 16 dicembre 1996).
In conseguenza della precisazione del gettito delle tasse automobilistiche
per il 1993 è stato rideterminato il fondo comune regionale per
quell'anno in lire 3.434.253.575.720. Ne deriva un recupero proporzionale
del fondo nazionale trasporti per il 1994 e per il 1995 di lire 531.771.982.000
(d.m. Tesoro 30 gennaio 1997).
Il Ministro dei trasporti è stato autorizzato ad adeguare provvisoriamente,
per il 1997, le tariffe per i servizi passeggeri sulle ferrovie nella misura
media del 5%. Il contratto di servizio 1997-1999 verrà sottoposto
al parere di congruità del CIPE (delibera CIPE 30 gennaio 1997).
Nel settore del trasporto rapido di massa sono stati approvati interventi
nelle aree metropolitane di Palermo (per lire 208.212,6 milioni su 665.000
milioni di costo) e di Bari (per lire 72.801,5 milioni su 145.603 milioni
di costo) nonché interventi nelle aree urbane di Potenza (15.796,5
su 31.593), di Livorno (57.000 su 114.000) e di Terni (97.882,5 su 195.765)
(delibera CIPE 30 gennaio 1997).
Il trasporto scolastico è stato ridisciplinato per tenere conto
che viene effettuato non solo con gli scuolabus. Possono essere utilizzati
autobus, minibus, scuolabus, miniscuolabus, autovetture autorizzate al
noleggio con conducente. Oltre agli alunni della scuola dell'obbligo possono
essere trasportati anche quelli della scuola materna. I veicoli possono
essere guidati anche da persone senza rapporto di lavoro subordinato con
l'ente locale (d.m. 31 gennaio 1997).
In considerazione della pericolosità del lancio di oggetti dai
cavalcavia stradali è stata impartita una direttiva agli enti proprietari
e concessionari delle strade, che istituisce l'obbligo di numerazione progressiva
segnalata con appositi cartelli (direttiva Ministero lavori pubblici 28
febbraio 1997).
Nelle materie di cui all'art. 117 cost. (per i trasporti: tramvie,
autolinee, navigazione interna) le Regioni conferiscono agli enti locali
tutte le funzioni che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale,
con l'osservanza dei princìpi di sussidiarietà con l'attribuzione
della generalità dei compiti, di completezza, di efficienza e di
economicità, di cooperazione tra Stato, Regione ed enti locali,
di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità,
di adeguatezza, di differenziazione nell'allocazione delle funzioni, della
copertura finanziaria e patrimoniale di costi di autonomia organizzativa
e regolamentare e di responsabilità. Possono anche essere delegati
alle Regioni compiti di programmazione ed amministrazione in materia di
servizi pubblici di trasporto regionale e locale, di definizione del livello
dei servizi minimi con accollo degli oneri relativi a servizi ulteriori
a carico degli enti locali, di perfezionamento di accordi di programma
tra il Ministero dei trasporti e le Regioni. È inoltre prevista
la stipula di contratti di servizio pubblico (l. 15 marzo 1997 n. 59, art.
4).
REGIONE ABRUZZO - In relazione agli interventi finanziari per la copertura
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale,
disposti dalla l. reg. 12 aprile 1994 n. 29, la rata annuale di ammortamento
dei mutui è stata portata a 13 miliardi e la Giunta regionale è
stata autorizzata a contrarre un mutuo decennale di 85 miliardi. L'onere
annuale è pari a tre miliardi (l. reg. 27 dicembre 1995 n. 146).
La Regione partecipa alla realizzazione del Corridoio adriatico, riconosciuto
dal Parlamento europeo come progetto prioritario per lo sviluppo della
rete transeuropea nella direttrice Monaco-Larissa. L'impegno finanziario
regionale è pari a lire 325.000.000 relativamente allo studio di
fattibilità (l. reg. 30 agosto 1996 n. 72).
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - È stato istituito un fondo per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, che concede contributi ad aziende, imprese ed enti locali. I contributi sono destinati a riequilibrare gli standards dei servizi e a compensare i maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale o dall'esercizio di trasporti in contesti specifici o aventi carattere di eccezionalità e temporaneità. Le risorse finanziarie rivenienti dal fondo di cui alla l. 10 aprile 1981 n. 151 o da altri contributi possono essere destinati anche al mantenimento o miglioramento di una sana gestione economica (l. reg. 14 ottobre 1996 n. 38).
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA - Le funzioni del Comitato regionale della
viabilità sono state attribuite al Comitato tecnico regionale. È
stato autorizzato l'acquisto di apparecchiature di controllo (l. reg. 19
agosto 1996 n. 32).
Per contribuire al risanamento economico del trasporto pubblico locale
è stato disposto il concorso della Regione al ripiano dei disavanzi
di esercizio per il periodo 1987-1989. Sono previsti oneri per 22.900 milioni
per i contributi relativamente al 1996, 3.806 milioni per gli anni dal
1996 al 2005 per l'ammortamento del mutuo contratto della Regione, lire
2.050 milioni per i disavanzi relativi al 1995, lire 4.002 milioni per
i disavanzi relativi al 1994, lire 5.448 per il 1996 per le finalità
di cui all'art. 56 della l. reg. 41/1986; complessivamente l'onere è
pari a 11.500 milioni (l. reg. 7 novembre 1996 n. 45).
REGIONE LIGURIA - Sono state modificate le normative sulle tariffe minime e sulle sanzioni amministrative, di cui alle l. reg. 11 agosto 1982 n. 35 e 25 febbraio 1988 n. 8: le tariffe preferenziali si applicano agli utenti con titoli di viaggio nominativi e numero di corse predeterminato o di libera circolazione; gli sconti sono progressivamente crescenti. Altre modifiche di dettaglio sono state introdotte in relazione alle riduzioni tariffarie e al pagamento delle sanzioni amministrative (l. reg. 12 settembre 1996 n. 43).
REGIONE LOMBARDIA - I contributi di cui all'art. 1, commi primo e secondo, del d.l. 1 aprile 1995 n. 98 convertito in l. 30 agosto 1995 n. 204, relativi agli anni 1987-1983, spettano agli esercenti il trasporto pubblico locale nel 1993, ai concessionari, agli enti locali. L'assegnazione dei contributi è effettuata in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale trasporti e l'erogazione è effettuata entro tre mesi dalla percezione da parte della Regione della quota corrispondente proveniente dallo Stato. Sono riconosciuti oneri figurativi per la guida da parte del titolare dell'azienda. Sono previsti i casi di trasformazione o cessione d'azienda. In caso di inadempienza i contributi sono recuperati (l. reg. 16 settembre 1996 n. 29).
REGIONE MARCHE - Il trasporto degli infermi è gratuito in caso di urgenza o a seguito di traumi. Agli oneri si fa fronte con le quote del fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione (l. reg. 29 luglio 1996 n. 33).
REGIONE PIEMONTE - È stata modificata la tabella contenente la delimitazione dei bacini di trasporto allegata alla l. reg. 23 gennaio 1986 n. 1 (l. reg. 23 dicembre 1996 n. 93).
PROVINCIA BOLZANO - È stato determinato in due mesi il periodo di attesa per la ripetizione dell'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti in servizio pubblico non di linea (l. reg. 3 giugno 1996 n. 20).
REGIONE UMBRIA - Sono state apportate lievi modifiche alla l. reg. 27
aprile 1990 n. 28 sull'acquisizione dei beni disponibili della ferrovia
Spoleto-Norcia (l. reg. 20 agosto 1996 n. 24).
La Regione tutela la qualità del servizio di noleggio autobus.
Sono stati istituiti un albo regionale delle aziende (classificate in tre
categorie in base alla qualità dei veicoli, alla qualificazione
del personale, alla sicurezza ed al comfort) ed un'autorità per
il trasporto di noleggio con conducente. Le aziende devono comunicare le
tariffe. Sugli autobus sono esposti contrassegni rilasciati dalla Regione,
indicanti la categoria. Sono previste la sospensione e la revoca del contrassegno
in caso di infrazioni. La Regione eroga contributi per il rinnovo e il
potenziamento degli autobus sino al 50% del costo. Il numero delle licenze
è stabilito dai Comuni. Per il 1997 è previsto un onere di
20 milioni (l. reg. 15 novembre 1996 n. 27).