Diritto dei trasporti
1997 461

Lucio Lanucara
Responsabilità per perdita di . vagoni

     Due e dieci del mattino. In treno, a quell'ora, quasi tutti dormono. Forse pochi stanno ancora leggendo, qualcuno maledice le vibrazioni del treno e lo sferrare sulle rotaie. Il treno Venezia-Siracusa, in una nottata di metà gennaio 1997, è in marcia nei pressi di Colleferro. La Sicilia è ancora lontana, ma l'imprevisto è in agguato, la routine sta per trasformarsi in grottesco, fino a rischiare la tragedia. Uno dei ganci di connessione, presumibilmente per cattiva manutenzione, si rompe improvvisamente, staccando le ultime due carrozze, col loro carico di 150 passeggeri, dal resto del convoglio. Per fortuna su quella linea non giunge nessun altro treno e, grazie all'assistenza di un'attonita pattuglia dei Carabinieri, viene prontamente avvisata la stazione di Colleferro, che provvede a organizzare i soccorsi e a bloccare la circolazione ferroviaria. Dopo alcune ore il viaggio può riprendere. Fortunatamente nessuna conseguenza per i passeggeri, a parte lo spavento e il forte ritardo.

    Sull'avvenimento possono farsi alcune riflessioni, che toccano aspetti giuridici sia penali che civili. Da un punto di vista penalistico, sembrano emergere gli estremi dell'art. 450 c.p. (pericolo di disastro ferroviario), un reato punibile con la reclusione fino a due anni. Va specificato che, per giurisprudenza costante, non è necessario che il disastro si sia effettivamente verificato (Cass. pen. 20 gennaio 1986), mentre è necessario un pericolo concreto, in dipendenza del comportamento dell'agente (Cass. pen. 21 gennaio 1981). Autori del reato, presumibilmente, i responsabili al controllo della manutenzione del gancio spezzatosi.

    Da un punto di vista civilistico, se vi fossero stati dei danni, sarebbe stata possibile un'azione di responsabilità nei confronti del vettore. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della l. 754/1977 (che ha modificato l'art. 13 della l. 1948/1934, allineando il regime di responsabilità delle Ferrovie dello Stato all'ordinario regime previsto per il vettore nel trasporto di persone dall'art. 1681 c.c.), la responsabilità delle Ferrovie sarebbe da escludersi solo ove queste dimostrino che la rottura del gancio è stata causata da forza maggiore (Cass. 9 novembre 1994 n. 9316), mentre sussisterebbe anche ove la causa rimanga ignota, in quanto Ë richiesta la prova concreta della non ascrivibilità della causa (v., fra le altre, Cass. 30 novembre 1962 n. 3233; Cass. 27 ottobre 1993 n. 10680).
 
    In conclusione, nei prossimi viaggi notturni in treno, sarà bene ricordarsi, d'ora innanzi, non solo di verificare la chiusura dalla porta dello scompartimento, ma anche di appurare che la vettura sia ben agganciata al resto del treno!

LUCIO LANUCARA