Diritto dei trasporti
1997 457
Gerardo mastrandrea
Quei vecchi scambi manovrati a mano .

    Progresso tecnico vuol dire il più delle volte sicurezza e questo sicuramente quando si parla di trasporti. Ma progresso tecnico può voler dire anche gite fuori programma nella pianura veneta dalle parti del Tagliamento .

    È così accaduto, in base a quanto riportato dal quotidiano Repubblica del 13 ottobre 1996, che alla stazione di Venezia Mestre il treno espresso 844 proveniente da Napoli e diretto a Udine fosse invece instradato verso Trieste.

    Il treno, dopo aver percorso (inutilmente) circa venti chilometri fino alla stazione di Quarto d'Altino, era costretto a fare manovra, tornare indietro e riprendere la strada, o meglio il binario, giusto e con un bel po' di ritardo.

    Colpa dell'operatore della sala comandi che dirige elettronicamente gli scambi della stazione di Mestre, il quale, chissà, complice forse l'orario ampiamente antimeridiano (le 6.35), ha premuto per errore il tasto Trieste invece che Udine. E così il treno ha sbagliato clamorosamente strada, peraltro - spiegano le F.S. e non vi è motivo per non crederci - in condizioni di totale sicurezza.

    Forse la colpa non è solo dell'addetto alla sala comandi, visto che il macchinista del convoglio è reso consapevole dell'itinerario da percorrere dal segnale luminoso che si accende al di sotto del semaforo quando indica via libera e nella specie, quindi, il macchinista poteva presumibilmente chiedere ragione dell'inaspettato mutamento di itinerario, ma non è comunque il caso di addentrarsi nei complicati meandri dei regolamenti di servizio.

    Piuttosto, dal punto di vista dei passeggeri, che hanno dovuto subire un disagio per l'accaduto, non è ricavabile alcunché di interessante dalle Condizioni riportate nell'Orario generale, se non il fatto che non è addebitabile agli utenti (ci mancherebbe altro) il pagamento del percorso suppletivo, non trattandosi certamente di mutamento di itinerario dovuto a interruzione della linea e di cui i passeggeri siano stati adeguatamente informati.

    Viene allora da chiedersi, e forse non solo a titolo provocatorio, se non si renda applicabile in via analogica il disposto dell'art. 403, secondo comma, c. nav., il quale prevede per il trasporto marittimo, in caso di mutamento di itinerario, la possibilità per il passeggero di chiedere la risoluzione del contratto quando il mutamento di itinerario arrechi pregiudizio ai suoi interessi.

    Per ora non ci resta che qualche legittimo e romantico rimpianto del tempo andato e dei ricordi d'infanzia e quindi delle vecchie sale comando con le grosse leve elettro-idrauliche o ancor più dei manovratori che con la loro bicicletta si recavano ad azionare gli scambi, a mano, anche al buio e sotto la pioggia.

GERARDO MASTRANDREA