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1997 | 238 |
CARLO e CARLA TALICE
REPERTORIO SCELTO
AEREO
LEGGE 21 dicembre 1996 n. 665 - Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (in G.U. 30 dicembre 1996 n. 304).
L'azienda di assistenza al volo è divenuta Ente di assistenza al volo, ente di diritto pubblico economico. Le sue finalità consistono nella fornitura dei servizi di assistenza al volo negli spazi aerei italiani, salvo quelli di cui al d.P.R. 27 luglio 1981 n. 484. I suoi organi sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il direttore generale. Lo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato dal Ministro dei trasporti di concerto col tesoro, la difesa e la funzione pubblica. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il regolamento di contabilità è approvato dal Ministero dei trasporti di concerto col tesoro; è istituito un ufficio di controllo interno sui risultati dell'attività. Le tasse divengono tariffe. Il personale ha un rapporto di lavoro di diritto privato, soggetto alla giurisdizione ordinaria. L'attività dell'Ente è regolata da un contratto di programma e da un contratto di servizio. L'Ente partecipa ai programmi europei sulla navigazione satellitare.
CAMION
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1996 (96/53/CE) - che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (in G.U., 2ª serie spec., 14 ottobre 1996 n. 79).
LEGGE REGIONALE VENETO 30 luglio 1996 n. 22 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via terra (in B.U. reg. Veneto 2 agosto 1996 n. 70 e in G.U., 3ª serie speciale, 14 dicembre 1996 n. 49).
La presente legge mira a realizzare una stretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale ed organizzazione dei trasporti pubblici A tale fine si prevede che la Regione dovrà disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea per via di terra. Nel capo II della legge, quindi, trovano collocazione la definizione di trasporto in sevizio pubblico non di linea e vengono fissate le caratteristiche dei veicoli adibiti a tale servizio (art. 2-5) nonché precisate le diverse competenze spettanti in materia dei vari enti territoriali (art. 6-9). Si prevede poi (art. 11-13) l'istituzione, a livello provinciale e comunale, di commissioni a competenza tecnica e consultiva. Vengono, infine, delineate le figure giuridiche sotto le quali potrà essere esercitato il servizio di trasporto (art. 14) e le modalità per il rilascio ed il trasferimento delle necessarie licenze ed autorizzazioni (art. 15 e 17). Il capo III, infine, disciplina l'attività di vigilanza e fissa le sanzioni amministrative comminate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996 n. 472 - Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lett. d, della l. 28 dicembre 1995 n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti (in G.U. 12 settembre 1996 n. 214).
ART. 1 - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento cessano di avere efficacia, fatta eccezione per quanto riguarda
la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti
sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di
vigilanza fiscale di cui agli art. 21, 27 e 62 del t.u. delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con d.lg. 26 ottobre 1995 n.
504, le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel d.P.R. 6 ottobre 1978
n. 627.
2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il
trasporto ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento
della corretta applicazione delle norme fiscali.
3. Il documento previsto dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo,
del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 contiene l'indicazione della data, delle
generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato
del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità
e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento
si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633. Lo stesso documento è documento è
idoneo superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto.
4. Il decreto del Ministro delle finanze 18 gennaio 1996, pubblicato
nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 1996, è abrogato.
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 18 settembre 1996 -
Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada
per conto terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime
e dei valori previsti dall'art. 3 del d.m. 9 marzo 1990 in materia di sconti
tariffari relativamente ai contratti particolari (in G.U. 23 settembre
1996 n. 223).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 8 ottobre 1996 - Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria per ulteriori assegnazioni di ecopunti (in G.U. 12 ottobre 1996 n. 240).
DECRETO MINISTERIALE (Direzione generale della Motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione) 2 dicembre 1996 - Criteri per l'assegnazione
di ecopunti all'autotrasporto di merci Italia-Austria per l'anno 1997 (in
G.U. 7 dicembre 1996 n. 287).
TRENO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 (96/48/CE) - relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (in G.U., 2ª serie spec., 10 ottobre 1996 n. 78).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 (96/49/CE) - per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (in G.U., 2ª serie spec., 10 ottobre 1996 n. 78).
COMUNICATO (Affari esteri) - Entrata in vigore del Protocollo del 1990 che modifica la Convenzione relativa al trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, adottato a Berna il 20 dicembre 1990 (in G.U. 6 novembre 1996 n. 260).
A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione 12 maggio 1955
n. 211, il Governo italiano ha provveduto a depositare il relativo strumento
di ratifica in data 7 agosto 1995. Pertanto il Protocollo del 1990 che
modifica la Convenzione concernente il trasporto internazionale per ferrovia
è entrato in vigore internazionalmente e per l'Italia il 1°
novembre 1996.
NAVE
REGOLAMENTO (CE) n. 1356/96 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1996 - riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (in G.U., 2ª serie spec., 29 agosto 1996 n. 66).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 (96/50/CE) - riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (in G.U., 2ª serie spec., 10 ottobre 1996 n. 78).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996 n. 474 - Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (in G.U. 14 settembre 1996 n. 216).
DECRETO MINISTERIALE (Industria, commercio e artigianato) 17 settembre 1996 - Autorizzazione al Registro navale italiano, in Genova, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità previste dal d.lg. 14 agosto 1996 n. 436, di attuazione della dir. 94/25/CE in materia di unità da diporto (in G.U. 23 settembre 1996 n. 223).
DECRETO MINISTERIALE (Lavoro e previdenza sociale) 30 settembre 1996 - Approvazione della deliberazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo n. 60/96 del 14 febbraio 1996 concernente miglioramenti al nuovo sistema di versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (in G.U. 8 ottobre 1996 n. 236).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 7 ottobre 1996 - Criteri generali per il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle autorità portuali (in G.U. 17 dicembre 1996 n. 295).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 11 ottobre 1996 - Autorizzazione alla tenuta delle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria presso l'ufficio circondariale marittimo di Pozzallo (in G.U. 2 dicembre 1996 n. 282).
DECRETO MINISTERIALE (Trasporti e navigazione) 21 novembre 1996 - Disposizioni per il collocamento in pensionamento anticipato di dipendenti delle autorità portuali (in G.U. 25 novembre 1996 n. 276).
Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, d.l. 21 ottobre 1996 n. 535, i dipendenti
delle autorità portuali da porre in pensionamento anticipato sono
150. I 150 prepensionamenti vengono attribuiti ai dipendenti di quelle
autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico
delle segreterie tecnico operative, con esclusione, al momento, dei dipendenti
delle autorità portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli. Sarà
il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto delle esigenze
di funzionalità di ciascuna autorità, ad individuare, con
proprio decreto, i lavoratori da porre in prepensionamento sulla base dei
criteri della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.
A parità di età e di anzianità contributiva, si tiene
conto della data di presentazione della domanda.
MISTO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1996 (96/35/CE) - relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (in G.U., 2ª serie spec., 3 ottobre 1996 n. 76).
LEGGE 23 dicembre 1996 n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (in suppl. ord. G.U. 28 dicembre 1996 n. 303).
All'art. 2, comma 1, la legge prevede che, al fine di accelerare il
coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi
regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle Regioni
delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale,
il Ministro dei trasporti e della navigazione affidi, a decorrere dal 1°
gennaio 1997, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato la ristrutturazione
delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per
un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati.
Le disposizioni di cui ai successivi commi 2-14 dello stesso articolo indicano
poi le procedure finalizzate alla detta ristrutturazione.
Ai commi 117-121 dell'art. 2 si provvede in materia di autoveicoli
in dotazione, con una limitazione dei soggetti titolari della relativa
prerogativa.
Ai successivi commi 188 ss. dello stesso art. 2 si pongono importanti
disposizioni in materia di gestioni aeroportuali e autostradali che si
riproducono di seguito:
188. Il comma 5-ter dell'art. 1 del d.l. 28 giugno 1995 n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla l. 3 agosto 1995 n.351, è sostituito dal
seguente:
«5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite
ai sensi dell'art. 10, comma 13, della l. 24 dicembre 1993 n. 537, sono
fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio
di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento,
per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri
e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative
sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti
ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo
periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle
società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti,
in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono
versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7
della l. 22 agosto 1985 n. 449».
189. Il comma 10 dell'art. 10 della l. 24 dicembre 1993 n. 537, è
sostituito dal seguente:
«10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla l. 5 maggio
1976 n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, è annualmente
determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui
all'art. 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni
di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli di tariffari differenziati
in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della
giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri
di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale».
190. Per il periodo 1 maggio - 10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali
di cui alla l. 5 maggio 1976 n. 324, e successive modificazioni e integrazioni,
rimangono determinati nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3, del
d.l. 28 giugno 1995 n. 251, convertito con modificazioni, dalla l. 3 agosto
1995 n. 351. Dal 1° gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto
di cui al comma 10 dell'art. 10 della l. 24 dicembre 1993, come sostituito
dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come determinati
dal citato art. 1, comma 3, del decreto legge n. 251 del 1995, sono aumentati
annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo
nel documento di programmazione economico-finanziaria.
191. I termini di cui all'art. 1, comma 1, secondo e terzo periodo,
del d.l. 28 giugno 1995 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla l.
3 agosto 1995 n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997
ed al 31 dicembre 1997.
192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto
per la ricostruzione industriale (I.R.I. s.p.a.) di detenere direttamente
o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti
servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società
che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria
tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle
predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale
al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni
parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici
anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto
di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. 31 maggio 1994 n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla l. 30 luglio 1994 n. 474.
193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi
definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare
per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero
e per la realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a
prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero s.p.a.
alle condizioni che la legge stessa definirà.
DECRETO LEGGE 21 ottobre 1996 n. 535 (convertito in l. 23 dicembre 1996 n. 647, in G.U. 23 dicembre 1996 n. 300) - recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei (in G.U. 22 ottobre 1996 n. 248; il testo coordinato in G.U. 28 dicembre 1996 n. 303).
ART. 1. Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo
e dell'armamento - 1. Il contingente di cui all'art. 3, comma l, del d.l.
22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo
1990 n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori
ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quel1i
della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente
ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente,
al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo
priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica
delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda
e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina
le dotazioni organiche e relative eccedenze , suddivise per categorie e
livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione
e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo
conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva.
Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario
delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere
per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzione in presenza
di eccedenze.
3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le
esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del
settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è
integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendi
delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia
carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'art.
21 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, come sostituito dall'art. 2, comma 21,
del presente decreto, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità
portuali di cui all'art. 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi
i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996 prorogati al 31 marzo
1997.
4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni
organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle
effettive necessità con riguardo anche alla costituzione delle Autorità
portuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le
Autorità portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati
ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate
di personale non posto in prepensionamento. Gli oneri conseguenti sono
posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi
meccanici, ovvero delle relative Autorità portuali, fatto salvo
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 della legge n. 84 del 1994 in
tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare modifiche
peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997.
5. Le Autorità portuali, nei limiti delle disponibilità
di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo corrispondente
al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici cui l'Autorità portuale
è subentrata, che intendono costituirsi in società o cooperative
per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'art. 16 della l.
28 gennaio 1994 n. 84.
6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri
e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze
di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro
che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre
1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali
delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità
indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario,
nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori
delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti
entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle
marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere
per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli
dipendenti delle Autorità portuali che risultino in esubero rispetto
all'organico della segreteria tecnico-operativo deliberata ai sensi dell'art.
9, comma 3, lett. i, della l. 28 gennaio 1994 n. 84. È fatto divieto
di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.
7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 1-bis e 8, del d.l. 22 gennaio 1990
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, ed agli
art. 8 bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8, del d.l. 17 dicembre 1986 n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla l. 13 febbraio 1987 n. 26. Ai lavoratori
e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento
dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni
e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del
rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo
anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta
anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui
al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità
e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di
anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità
a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento
anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di
un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al
presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla
CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non
compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario
dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento
ai sensi del presente decreto.
8. Le disposizioni dell'art. 11, comma 16, della l. 24 dicembre 1993
n. 537, e dell'art. 1, comma 27, della l. 8 agosto 1995 n. 335, non si
applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente
decreto.
9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'art. 6, comma
17, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
l. 19 luglio 1993 n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996,
anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar
trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica
e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società
Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato
sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo
pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro
e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero
del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale. Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o assegni
di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti
per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta
la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le
condizioni di cui al presente comma.
10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai
commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonché quelli derivanti dall'attuazione
del comma 4 dell'art. 24 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, sono posti a carico
della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali
di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.
11. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio
delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto
relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori
e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori
dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in
quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione
di cui al comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede,
con le modalità di cui all'art. 4 del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, alla contrazione
di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di
cui all'art. 3, comma primo, del d.l. 6 aprile 1983, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni
relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di
fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti
dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici é a carico
della gestione del Fondo di cui al comma 10 nell'ambito dei piani triennali
di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende
dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari.
Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già
corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri
oneri finanziari.
12. La gestione commissariale del Fondo di cui a comma 10 è
autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base
di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento
di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per
un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è
autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di 30.705.765.778
ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato
dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'art.
3 del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l.
24 marzo 1990 n. 58, nel triennio 1990-1992.
13. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli
interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'art. 6 del
d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 19
luglio 1993 n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati
al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle
somme stanziate allo scopo.
14. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma
1, del d.l. 7 settembre 1992 n. 370, convertito dalla l. 5 novembre 1992
n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800
unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993.
Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene
prorogato fino al 30 giugno l995. Il relativo onere é a carico della
gestione del Fondo di cui al comma 10 ed è rimborsato dall'INPS
su conforme rendicontazione.
15. Il commissario liquidatore di cui all'art. 4, comma 1, del d.l.
22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo
1990 n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione
della Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola
fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a
lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale
di cui al comma 10.
16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui
al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno
degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi per l'anno
1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli
enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi dei comma 11,
dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'art. 28 della l. 28 gennaio
1994 n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.
18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine
servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine
rapporto relativa al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente
dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario
liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche attraverso la contrazione
di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'art. 4 del
d.l. 22 gennaio 1990 n.6, convertito, con modificazione, dalla l. 24 marzo
1990 n. 58. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. 6 aprile
l983 n. 103, convertito, con modificazione, dalla l. 23 maggio 1983 n.
230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze
dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite
al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità
portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a
carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di
cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale
titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
19. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori
e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della
Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'art.
21 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, come sostituito dall'art. 2, comma 21,
del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale
di cui all'art. 1, comma 2, lett. b, del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito,
con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n. 343, nel limite di ulteriori
1.000 unità al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione
commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio,
qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino
al 30 giugno 1997.
20. Il commissario liquidatore, provvede altresì, all'intervento,
valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per
la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle
ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della
gente di mare, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed
alle condizioni di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. 13 luglio 1995 n.
287, convertito dalla l. 8 agosto 1995 n. 343.
21. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio
escavazione porti, di cui all'art. 26 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, il
commissario liquidatore del Fondo di cui comma 10, è autorizzato,
anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui
al comma 11, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000
milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione
ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione
dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni
statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio
di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito
scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di cui
all'art. 16 della citata l. 28 gennaio 1994 n. 84, nei porti non sedi di
Autorità portuali, affluisce u apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio
medesimo di escavazione. Nei casi di necessità e di urgenza le risorse
finanziarie di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per
il noleggio di mezzi effossori, a scavo nudo, ovvero se necessario armati,
in Italia e all'estero.
21-bis. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni
statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento del servizio
di escavazione dei porti marittimi nazionali può essere previsto
che ai fini di una maggiore produttività del servizio medesimo le
stesse amministrazioni statali , gli enti pubblici e i privati provvedano
direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di
una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto
della convenzione.
21-ter. L'art. 17 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito
dal seguente:
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo). - 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici
della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della
l. 23 ottobre 1960 n. 1369:
a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità
marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto
a tutte le imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare
lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni
imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorità portuali o,
laddove non istituite, le Autorità marittime possono autorizzare
una o più imprese consorziate, anche in deroga all'art. 1 della
l. 23 ottobre 1960 n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano
d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga
alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere concessa unicamente
a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle
operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo
di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente
legge;
b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario
cui alla lett. a, ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza
delle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, le Autorità portuali
o, laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza
di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono
l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia
è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee
di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito
portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali
condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese
di cui agli art. 16 e 18 che facciano richiesta.
2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi,
il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione
di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'art. 21, lett.
b. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento
delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto è
trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, almeno
quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione.
Le competenti commissioni parlamentali si esprimono nei successivi trenta
giorni.
3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di
mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione
disposta dall'art. 21 non rientrano nel divieto di cui all'art. 1 della
citata legge n. 1369 del 1960».
22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati,
in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui alla comma 10,
ulteriori limite di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale.
Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni
per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 2. Modifiche alla l. 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni
per il riordino della legislazione in materia portuale - 1. All'art. 3
comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n. 84, dopo le parole: «ed integrazioni»
sono aggiunte le seguenti: «esercita altresì le competenze
in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti
e della navigazione».
1. All'art. 4, comma 2, della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «con lo stesso provvedimento sono disciplinate
le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi».
2. La lett. a del comma 1 dell'art. 6 della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituita dalla seguente: «a) indirizzo, programmazione,
coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali
esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche
in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a
tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione
dell'art. 24;».
3. La lett. b del comma 1 dell'art. 6 della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituita dalla seguente: «b) manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella
per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei
lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili
sullo stato di previsione della medesima amministrazione».
3-bis. All'art. 6, comma 2, della l. 28 gennaio 1994 n. 84, sono aggiunte,
in fine, le parole: «nonché le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
fatta eccezione per quanto specificatamente previsto dal comma 2 dell'art.
23 della presente legge».
4. L'art. 8, comma 2, secondo periodo, della l. 28 gennaio 1994 n.
84, è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione
della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al
Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro
tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate
qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione».
4-bis. La lett. g del comma 3 dell'art. 8 della l. 28 gennaio 1994
n. 84, è abrogata.
5. Alla lett. h del comma 3 dell'art. 8 della l. 28 gennaio 1994 n.
84, dopo le parole: «negli art. da 36 a 55» sono aggiunte le
seguenti: «e 68».
6. La lett. m del comma 3 dell'art. 8 della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituita dalla seguente: «m) assicura la navigabilità
nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione
porti di cui all'art. 26, e, in via subordinata, con le modalità
di cui all'art. 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali,
fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla base di
progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio
civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela
ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità
ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi
urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità
diverse da quelle di cui all'art. 6, comma 5. Ai fini degli interventi
di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone
la presidenza una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;».
7. All'art. 8 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è aggiunto il
seguente comma: «2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma
2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20, commi 1,
2 e 3».
8. Le lett. i ed l dell'art. 9, comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n.
84, sono sostituite dalle seguenti:
«i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli art. 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentati sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni
nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n.
6 che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentati dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai
lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti
dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione
della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e restano in carica per un quadriennio».
9. Al comma 1 dell'art. 9 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, dopo la lett.
l è aggiunta la seguente: «l-bis) un rappresentante delle
imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità
portuale».
10. L'art. 9, comma 2, ultimo periodo della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione,
la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire
entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente».
11. L'art. 10, comma 6, della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito
dal seguente: «6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità
portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni
del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo
I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto
rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro,
sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità
con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono
stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali
per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte
sindacale».
12. All'art. 11, comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995,
i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono
in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e al registro dei
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88,
dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da parte di ciascun interessato ai sensi della l. 4 gennaio 1968 n. 15».
13. All'art. 13 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è aggiunto il
seguente comma: «2-bis. Le Autorità portuali possono avvalersi,
per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi
di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639».
13-bis. All'art. 14 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I criteri e i meccanismi di formazione
delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio
sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base
di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo
della capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità
portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione
dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima
di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede
il Ministro dei trasporti e della navigazione».
14. L'art. 15, comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito
dal seguente: «1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva
composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano
nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale
o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'art. 9, comma
1, lett. i ed l. Nei porti ove non esista Autorità portuale i rappresentanti
dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è
presieduta dal presidente dell'Autorità portuale ovvero, laddove
non istituita, dal comandante del porto».
15. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è
aggiunto il seguente: «1-bis. La designazione dei rappresentanti
dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate
al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione
entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non
pregiudica il funzionamento dell'organo».
16. L'art. 15, comma 3, delle l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito
al seguente:
«3. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione
è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore
generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e
della navigazione che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da sei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano; da un dirigente del Ministero dei
trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale
del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità
e dal Presidente dell'Associazione dei porti italiani. La commissione di
cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti alle
organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte
dal Ministero dei trasporti e della navigazione ovvero dalle Autorità
portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive
locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla
richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento
dell'organo.».
16-bis. All'art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato
libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».
17. L'art. 18, comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito
dal seguente:
«1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero
prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità
marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da
parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti
ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta
a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita
dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere
attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi
a tal fine ambito portuale e della prestazione dei servizi portuali anche
per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco
rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati
ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione
dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali
ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite
dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con in Ministro
delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì
indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle
Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione
ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare
in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti,
al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entità
dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora
il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».
18. All'art. 18 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è aggiunto in
fine il seguente comma:
«9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato
liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».
19. L'art. 20 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito dal
seguente:
«Art. 20 (Costituzione delle Autorità portuali e successione
delle società alle organizzazioni portuali) - 1. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione
commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale, commissari
scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo
alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali
considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti.
I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle
organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni.
I compensi de commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti
di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorità
portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento,
non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative
delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni
medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti
nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente,
mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma
di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle
organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza,
di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della
manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonché in altri
settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle
organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti
dalla trasformazione;
b) all'incorporazione in tali società delle società costituite
o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle partecipazioni
nelle società costituite o controllate;
c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto
a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai
sensi degli art. 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati
o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle
organizzazioni, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle
disposizioni vigenti, nonché ala gestione delle Autorità
ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del
Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo delle
presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono
al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro,
al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite
al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori
dei conti.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente
legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.
5. Le Autorità portuali di cui all'art. 2, sono costituite dal
1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'art.
6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio
marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai
sensi dell'art. 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli art.
8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni
portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta
dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali
e le Autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari,
un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità portuali
subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso
dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con
le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania, e Marina
di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli art. 8 e
9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono
preposti ala gestione delle Autorità portuali al fine di consentirne
l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione
delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture
e dell'organico dell'Autorità, per assumere successivamente, e comunque
non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla
presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi,
nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale
delle locali autorità marittime.».
20. La parola: «commissari» di cui all'art. 3, comma 8,
dei d.l. 21 giugno 1994 n. 400, 8 agosto 1994 n. 508, e 21 ottobre 1994
n. 586, deve essere interpretata come: «ufficio commissariale»,
comprensiva di eventuali commissari aggiunti.
21. L'art. 21 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito dal
seguente:
«Art. 21 (Trasformazione in società delle compagnie e
gruppi portuali) - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo
1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito
indicate:
a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza
delle operazioni portuali;
b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti
nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di
servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro
in deroga all'art. 1 della l. 23 ottobre 1960 n. 1369;
c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione,
sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali
disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i
gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti i cui al comma 6, le
autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque
rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo
di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa
dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata
in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle
compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative
di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e
separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle
compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici
ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in
continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui
al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi
del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica
quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai
soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali
possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione
con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire
nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere
attività di impresa.
7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali
e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in
liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18
marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le
modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per
l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie
non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2,
lett. c, del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla l. 8 agosto 1995 n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro
delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano
in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni
di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi,
nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite
all'Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali
ed all'autorità marittima nei restanti porti.».
22. L'art. 23, comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito
dal seguente:
«1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le
compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto
di lavoro, nelle società di cui all'art. 21.».
23. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 23 della l. 28 gennaio 1994
n. 84, è sostituito dal seguente:
«Tali società ed imprese qualora debbano procedere ad
assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità
il personale di cui al presente comma.».
23-bis. Al comma 5 dell'art. 23 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, le
parole: «in sede di prima applicazione della presente legge»
sono soppresse.
24. Il comma 6 dell'art. 23 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è
sostituito dal seguente:
«6. Le Autorità portuali concedono alle società
e alle imprese di cui agli art. 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di
autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale
retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano
a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea,
distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle autorità portuali».
25. Il terzo periodo dell'art. 24, comma 2, della l. 28 gennaio 1994
n. 84, è soppresso.
26. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie
locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici
periferici di sanità marittima del Ministero della sanità,
spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo
in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.
2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data
dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'Autorità
portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità
di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione su richiesta motivata del presidente dell'Autorità portuale.».
27. Al comma 5 dell'art. 27 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, le parole
«1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono
sostituite con le seguenti: «1° gennaio 1995» e «dal
1994».
28. L'art. 27, comma 8, della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito
dal seguente:
«8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con
r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato
con r.d. 26 settembre 1904 n. 813, che siano incompatibili con le disposizioni
della presente legge. L'art. 11, ultimo comma, e l'art. 111, ultimo comma,
c. nav. sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, e dall'art.
21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995,
gli art. 108; 110, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma,
n. 2); 1171, n. 1, 1172 c. nav., nonché gli articoli contenuti nel
libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima), approvato con d.P.R. 15 febbraio
1952 n. 328. Gli art. 109 e 1279 c. nav. sono abrogati a decorrere dal
1° gennaio 1996».
29. Dal 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'art. 28
della l. 28 gennaio 1994 n. 84, si applica in tutti i porti secondo le
aliquote previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
in data 13 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23
aprile 1974, nella misura attualmente vigente.
30. Dopo il comma 6 dell'art. 28 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è
inserito il seguente:
«6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel
capo III del titolo II della l. 9 febbraio 1963 n. 82, e nell'art. 1 della
l. 5 maggio 1976 n. 355, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
la tassa erariale istituita dall'art. 2, primo comma, del d.l. 28 febbraio
1974 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 aprile 1974 n. 177,
non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'art. 12 del regolamento
per l'esecuzione della legge doganale, approvato con r.d. 13 febbraio 1896
n. 65.».
ART. 3. Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale
radio-medico - 1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione
«Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con
l. 31 marzo 1955 n. 209, e determinato in lire 450 milioni con l. 14 febbraio
195 n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1°
gennaio 1994.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari
a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
ART. 4. Interventi a favore del settore armatoriale - 1. L'art. 2, comma
4, della l. 31 dicembre 1991 n. 431, è sostituito dal seguente:
«4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per
l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero
del tesoro.».
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione
esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni
dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20
agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore
spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995,
27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del
capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. L'espressione: «adeguata remunerazione del capitale investito»,
di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, della l. 5 dicembre 1986 856, si
intende riferita al capitale originario investito.
4. All'art. 1 del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla l. 8 agosto 1995 n. 343, sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Agli interventi di cui al comma 3, lett. c, con esclusione
di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente
possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della
gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano
frequentato a proprie spese i corsi.
4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalità
di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale
degli ufficiali radiotelegrafisti.».
5. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, lett. b e c, del d.l. 13
luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995
n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998.
ART. 5. Decimi di senseria - 1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 6. Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono esenti dalla tassa di stazionamento
di cui all'art. 17 della l. 6 marzo 1976 n. 51, e successive modificazioni
ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da
enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione
degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.
2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento,
la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'art. 13 della l. 5 maggio
1989 n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.
ART. 7. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona - 1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992 n. 505, e 31 dicembre 1991 n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997 e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre 1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.
ART. 8. Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche
negli impianti di balneazione - 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate
di cui all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le amministrazioni
regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da
esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione
tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda,
in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli
attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo
destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione
regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione
il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie
di porto.
2-3. (soppressi dalla legge di conversione).
4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità
degli impianti di balneazione, di cui all'art. 23, comma 3, della l. 5
febbraio 1992 n. 104, si applicano gli art. 4 e 7 della l. 9 gennaio 1989
n. 13.
5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale
assentite per le finalità di cui all'art. 48 del t.u. delle leggi
sulla pesca, approvato con r.d. 8 ottobre 1931 n. 1604, e successive modificazioni,
ed all'art. 27-ter della l. 17 febbraio 1982 n. 41, introdotto dall'art.
21 della l. 10 febbraio 1992 n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990
al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento
di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 03, comma 2, del d.l.
5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre
1993 n. 494, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro
e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
1996. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute
per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso
titolo.
ART. 9. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato - (omissis)
ART. 10. Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne - 1. Ad
integrazione di quanto stabilito negli art. 115, 123, 130 e 134 c. nav.,
approvato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327, sono istituiti, rispettivamente,
il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art..
20, primo comma, della l. 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni,
ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo
comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da
almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, primo
comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione,
approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti
requisiti:
a) aver compiuto i ventun anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art.. 20
della l. 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,
in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art.. 49, primo
comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con
d.P.R. 28 giugno 1949 n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibita al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario,
per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza
dalla costa, nonché nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario,
per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei
miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono
in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali
della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente
agli art. 123 e 134 c. nav., possono comandare o condurre imbarcazioni
da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per
ciascun titolo.
7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario
marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione
del personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli
professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità
da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso
corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità
da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il
quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità
ed i rischi;
b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una
delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con
l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il
periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle
condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici
passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella
disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in
perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta
dall'assicurazione di cui alla l. 24 dicembre 1969 n. 990, e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è
estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed
i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità
alle disposizioni ed a i massimali previsti per la responsabilità
civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'art. 13 della
l. 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio
della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché
per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche
per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti
delle competenti autorità marittime o locali.
11. L'art. 15 della l. 5 maggio 1989 n. 171, è sostituito dal
seguente:
«1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art.
1 della l. 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,
le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate
mediante contratti di locazione o di noleggio.
2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità
di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle
unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali
o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e
degli estremi della oro iscrizione nel registro delle imprese della competente
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi
della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione».
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre
1994 n. 731, è abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai
sensi dell'art. 17 della l. 23 agosto 1988 n. 400, sono emanati uno o più
decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità
da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per
la attuazione delle disposizioni del presente articolo.
ART. 11. Modifiche alla l. 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni
ed integrazioni - 1. Il primo comma dell'art. 18 della l. 11 febbraio 1971
n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito
dal seguente:
«Per il comando e la condotta di natanti da diporto a bordo dei
quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a
750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 100 cc. se a carburazione a
quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi
entro bordo, o a 200 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore
a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle
abilitazioni previste dall'art. 20».
2. La lett. c del primo comma dell'art. 20 della l. 11 febbraio 1971
n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:
«c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori
a quelle indicate all'art. 18, primo comma, per la navigazione entro sei
miglia dalla costa».
3. La lett. d del primo comma dell'art. 20 della l. 11 febbraio 1971
n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:
«d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite
dalla costa».
4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione,
motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di
esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale
la medesima omologazione è stata richiesta.
5. Al secondo comma dell'art. 18 della l. 11 febbraio 1971 n. 50, prima
delle parole: «Nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti:
«Salvo quanto è disposto dal successivo art. 20».
ART. 12. Informatizzazione dei servizi marittimi - 1. Ad integrazione
dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno
degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere
sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione,
con la procedura di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. 17 settembre 1993
n. 364, convertito con modificazioni, dalla l. 15 novembre 1993 n. 458,
del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione
marittima, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema
di governo e delle rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi
ultimi aspetti delle esigenza di tutela e difesa dell'ambiente marino di
cui all'art. 2 della l. 28 febbraio 1992 n. 220, e successive modificazioni
e integrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato,
con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno
4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, 2 dei
quali designati dal Ministro dell'ambiente per i soli aspetti ambientali
con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi
informativi dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. la
commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi
corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento,
l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di
cui al comma 1.
3. (omissis).
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazione di bilancio.
ART. 13. Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea ? 1.
È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e
della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione
di oneri di pubblico servizio, si sensi dell'art. 4 del reg. (CEE) n. 2408
del Consiglio del 23 luglio 1992.
2-3. (omissis).
ART. 14. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica
ed armatoriale - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al
sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle
misure private della dir. 87/167/CEE del Consiglio, 26 febbraio 1987, del
21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori
limiti di impegno:
a) per gli interventi di cui all'art. 2 della l. 14 giugno 1989 n.
234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000
milioni per l'anno 1997;
b) per gli interventi di agli art. 11 e 27 della l. 14 giugno 1989
n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;
c) per gli interventi di cui agli art. 3 e 4 del d.l. 24 dicembre 1993
n. 564, convertito dalla l. 22 febbraio 1994 n. 132, in ragione di lire
35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997
e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;
d) per gli interventi di cui all'art. 10 del d.l. 24 dicembre 1993
n. 564, convertito dalla l. 22 febbraio 1994 n. 132, in ragione di lire
15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997
e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti
e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche
i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle
relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo
preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui
alla l. 31 dicembre 1991 n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui
si riferisce ciascun limite di impegno.
3. In attuazione dell'art. 10 del reg. (CE) n. 3094/95 del Consiglio
dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione
navale, le disposizioni di cui al d.l. 24 dicembre 1993 n. 564, convertito
dalla l. 22 febbraio 1994 n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria
navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti
di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli
stanziamenti di cui alle lett. c e d del comma 1. In osservanza degli impegni
derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino
di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione
navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione
realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita
mediante il contributo di cui all'art. 3 del d.l. 24 dicembre 1993 n. 564,
convertito dalla l. 12 febbraio 1994 n. 132, nei limiti della capacità
produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995
dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 19 della l. 14 giugno 1989 n.
234.
4. Per la concessione dei contributi di cui agli art. 3 e 4 del d.l.
24 dicembre 1993 n. 564, convertito dalla l. 22 febbraio 1994 n. 132, estesi
anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno
1995 ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito,
con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n. 343, sono ricevibili le domande
presentate dalle imprese interessate al Ministero dei trasporti e della
navigazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle
predette leggi di conversione.
5. L'art. 6 della l. 31 dicembre 1991 n. 431, e l'art. 2 della l. 28
marzo 1991 n. 107, sono abrogati.
6. Le disposizioni dell'art. 18, comma 5, del d.l. 24 dicembre 1993
n. 564, convertito dalla l. 22 febbraio 1994 n. 132, si applicano ai contributi
di cui all'art. 3 del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla l. 8 agosto 1995 n. 343.
7. All'art. 2, comma 2, del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito,
con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n. 343, la parola: «decennale»
è sostituita dalla seguente: «dodecennale».
8-9. (omissis).
ART. 15. Modifiche agli art. 179 e 181 c. nav. - 1. Al primo comma dell'art.
179 c. nav. dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le
seguenti: «, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici,».
2. Al secondo comma dell'art. 179 c. nav. dopo le parole: «da
consegnarsi,» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi
con mezzi elettronici,».
3. Il secondo comma dell'art. 181 c. nav. è sostituito dal seguente:
«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione
del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione
integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con
mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo».
3-bis. Gli art. 179 e 181 c. nav. non si applicano alle unità
da diporto.
ART. 16. Differimento di termini ? 1. Il termine del 1° gennaio
1994 previsto dall'art. 13, comma 2, e dall'art. 28, commi 4 e 5, della
l. 28 gennaio 1994 n. 84 concernente il riordino della legislazione in
materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.
3. Il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del d.l. 5 ottobre 1993
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993 n. 494,
ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle
regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, è
prorogato al 31 dicembre 1995.
4. Il termine di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. 5 ottobre 1993 n.
400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993 n. 494, è
prorogato al 31 dicembre 1995.
5. Le disposizioni di cui all'art. 23, comma 3, della l. 5 febbraio
1992 n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.
ART. 17. Modifiche alla l. 12 luglio 1991 n. 202 - 1. Nel comma 3 dell'art.
1 della l. 12 luglio 1991 n. 202, è soppressa la parola: «8»
e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:
«3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'art.
8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento
somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione
dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo
successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto
maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993».
ART. 18. Interventi a favore del porto di Genova - 1. Per l'esecuzione
di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova
distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre
1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza,
agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al
comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. (omissis).
ART. 19. Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» - 1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'art. 2 della l. 23 agosto 1988 n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.
ART. 20. Entrata in vigore - 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.