Diritto dei trasporti
1997 233
 
CARLO e CARLA TALICE
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE REGIONALE

L'emergenza economica ha determinato il ritorno ad una legislazione avente contenuti prevalentemente finanziari sia a livello regionale che da parte dello Stato, almeno nell'oneroso settore dei trasporti.
Alle disposizioni più propriamente finanziarie (bilancio, legge finanziaria, misure di razionalizzazione della finanza pubblica) si sono affiancate norme tributarie - tra le quali quelle sulla tormentata soppressione della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti - e tariffarie.
Le Regioni non hanno peraltro trascurato di occuparsi, nella loro attività normativa, di altri oggetti: in particolare dei servizi non di linea, del coordinamento fra trasporto per ferrovia e su strada, della delega di funzioni agli enti locali.
Il panorama complessivo della legislazione presenta dunque, nel periodo, una netta prevalenza di disposizioni di sostegno finanziario del trasporto pubblico, ma il legislatore nazionale e più ancora quelli regionali non hanno mancato di rivolgere la loro attenzione a problemi settoriali o subsettoriali di notevole interesse per i diversi modi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, pubblici e, in misura minore, privati.

LEGISLAZIONE STATALE DI INTERESSE REGIONALE - È stato emanato il regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Le norme riguardano anche i mezzi di trasporto e le relative infrastrutture, in particolare disciplinando la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili (art. 11), le tramvie, le filovie, le linee automobilistiche, le metropolitane (art. 24, 25), i servizi di navigazione marittima (art. 26) ed interna (art. 27), le aerostazioni (art. 28), i servizi per i viaggiatori nelle stazioni (art. 29) (d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503).
Sono stati disposti interventi diversi nel settore per consentire la prosecuzione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa, per ridurre i pedaggi autostradali in favore dei trasporti di cose per conto terzi, per rateizzare il pagamento dei premi INAIL da parte delle imprese di trasporto per conto terzi, per prorogare l'applicabilità di norme alle elisuperfici ed aviosuperfici, per modificare le norme relative alle dimensioni dei veicoli del codice della strada. Le disposizioni comportano un onere di 250 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. È stata anche prorogata l'impegnabilità di somme sui capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1996 (d.l. 4 ottobre 1996 n. 517, convertito in l. 6 dicembre 1996 n. 611).
Il Ministero dell'interno ha fornito chiarimenti in merito alla soppressione delle tasse di concessione governativa su, tra l'altro, le licenze per l'esercizio di rimessa e noleggio di rimessa di autoveicoli, motoveicoli e vetture, nonché per l'esercizio e l'impianto di ascensori e di montacarichi in servizio privato. È venuto così meno il rinnovo automatico delle licenze con il pagamento della tassa ed è sufficiente la presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività, in base alla quale vengono compiuti accertamenti e, in caso di esito negativo, viene revocata la licenza (circ. 22 gennaio 1996 n. 559).
I mutui che le aziende di trasporto ferroviario in concessione o in gestione governativa possono contrarre ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.l. 1 aprile 1995 n. 8, convertito in l. 30 maggio 1995 n. 204, possono essere stipulati con qualsiasi soggetto esercente attività bancaria, a tasso fisso non superiore a determinati limiti. I mutui sono ammortizzabili in dieci anni (d.m. trasporti 29 ottobre 1996).
Sono stati autorizzati gli impegni di 730 miliardi per contributi alle regioni ordinarie ai sensi del d.l. 1 aprile 1995 n. 98 in materia di trasporti per l'anno 1996 e di altri 730 miliardi per il 1997, nonché di 20 miliardi alle regioni a statuto speciale (d.m. trasporti 4 novembre 1996).
È stato ridotto a 172.000 lire il limite di valore per l'applicazione del beneficio della non imponibilità dell'IVA alle cessioni di beni ai viaggiatori diretti ad altri Stati comunitari, effettuate nei punti vendita nell'ambito di porti, aeroporti, navi, aeromobili (d.m. finanze 2 dicembre 1996).
Sono state aggiornate le misure delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada: gli importi da lire 30.000 a 120.000 sono stati aumentati a 35.250 e 141.000, quelli da 50.000 a 200.000 sono stati aumentati a 58.750 e 235.000, quelli da 60.000 a 120.000 sono stati aumentati a 70.500 e 141.000, quelli da 100.000 a 400.000 sono stati aumentati a 117.500 e 470.000, quelli da 120.000 a 240.000 sono stati aumentati a 141.000 e 282.000, quelli da 150.000 a 300.000 sono stati aumentati a 176.250 e 352.500, quelli da 200.000 a 800.000 sono stati aumentati a 587.500 e 2.350.000, quelli da 1.000.000 a 4.000.000 sono stati aumentati a 1.175.000 e 4.700.000 (d.m. giustizia 20 dicembre 1996).
Il concorso dello Stato agli oneri del fondo pensioni ferrovieri è stato stabilito per il 1997 in 5.300 miliardi ed è stato soppresso il concorso al ripiano delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali per il periodo 1988-92; sono stati autorizzati stanziamenti quantificati in sede di legge finanziaria per l'istituzione del fondo scorta delle capitanerie di porto, per la difesa del mare, per l'ammortamento di mutui contratti dalle ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa, per contributi ad organismi vari (per un totale di lire 677.742 milioni); sono state disposte variazioni in diminuzione al bilancio in relazione alla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose in conto terzi e all'alta velocità; sono stati iscritti in bilancio nuovi importi per le infrastrutture delle capitanerie di porto, per i trasporti nell'ambito della salvaguardia di Venezia, per la soppressione dei passaggi a livello, per l'autotrasporto per conto terzi, per il trasporto urbano e per quello rapido di massa, per l'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, per l'industria navalmeccanica ed armatoriale e la ricerca applicata al settore navale, per contributi alle imprese di costruzione navale, per la ristrutturazione della Fincantieri per contributi all'INSEAN e al CETENA, alla Fincantieri e alle imprese armatoriali e di costruzione navale, per la ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano, per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (l. 23 dicembre 1996 n. 663).
Secondo la classificazione funzionale del bilancio dello Stato la spesa per il settore dei trasporti e della navigazione ammonta a lire 6.323.522.000.000, (l. 23 dicembre 1996 n. 664).
Le autorizzazioni periodiche per i trasporti eccezionali sono state prorogate al 30 giugno 1997. Le disposizioni relative alla scorta si applicano dal 1° luglio 1997. La concessione della ferrovia Domodossola-confine svizzero è stata prorogata al 31 dicembre 1997 (d.l. 31 dicembre 1996 n. 670).

REGIONE ABRUZZO - La Regione è intervenuta a sostegno dei concessionari di servizi di trasporto pubblico di persone mediante impianti a fune per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita. Il contributo è calcolato nella misura del 40% della spesa riconosciuta, con un massimo individuale di un miliardo. La Regione forma una graduatoria degli interventi tenendo conto della tipologia e delle priorità all'interno delle tipologie. È previsto un onere complessivo di sei miliardi per il primo anno, mentre per gli anni successivi l'onere è determinato in sede di bilancio (l. reg. 27 aprile 1995 n. 67).
La Regione promuove anche l'integrazione funzionale e l'interscambio tra modi e linee diverse di trasporto pubblico di persone, relativamente, in particolare, tra le ferrovie dello stato e la ferrovia Adriatico-Sangritana. Sono stabiliti interventi in ordine alle tariffe ed agli orari (l. reg. 28 aprile 1995 n. 74).
Ai Comuni compresi nelle comunità montane, che negli ultimi otto anni non abbiano ricevuto benefici analoghi, è concesso un contributo in conto capitale pari al 70-80% della spesa ammissibile per l'acquisto di uno scuolabus. È previsto un onere di 500 milioni (l. reg. 17 maggio 1995 n. 113).
Il contributo regionale alla Società abruzzese gestioni aeroporti è subordinato alla previsione, nello statuto sociale, di un consiglio di amministrazione di tre membri, uno dei quali, presidente, nominato dalla Regione ed un altro nominato dalla Camera di commercio; il membro regionale è nominato dalla Giunta (l. reg. 1 settembre 1995 n. 119).
Sono stati prorogati di sessanta giorni i termini relativi alla concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas g.p.l. o similari (l. reg. 20 ottobre 1995 n. 125).
L'impiego dell'agente unico sulle autolinee pubbliche locali viene autorizzato dalla Giunta regionale a condizione che non sia effettuato servizio postale intermedio, che le porte dell'autobus siano telecomandate, che non vengano superati i tempi di guida del conducente, che i titoli di viaggio siano emessi a terra o da emettitrici installate sugli autobus, che non ne conseguano licenziamenti, che non derivino conseguenze negative e sia rilasciato il nulla osta di cui all'art. 7 del d.P.R. 1 luglio 1980 n. 753. Insieme alla domanda di autorizzazione deve essere indicato il tipo di autobus impiegato e la sussistenza delle condizioni di cui sopra. L'istruttoria è effettuata dal Servizio compiti istituzionali del Settore trasporti. Il venir meno di una qualsiasi condizione determina la decadenza (l. reg. 20 ottobre 1996 n. 127).

REGIONE BASILICATA - Sono state delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali relative agli autoservizi non di linea. Dopo aver definito gli autoservizi pubblici non di linea (i servizi di taxi con autovetture, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, effettuati con partenza dal luogo pubblico di stazionamento messo a disposizione dal Comune e i servizi di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale effettuati normalmente con partenza dalla sede del vettore), è previsto il libero esercizio dei taxi con licenza comunale e quello di noleggio con autorizzazione (non è dato di comprendere la differenza tra licenza ed autorizzazione, poiché questa categoria comprende le licenze); le due autorizzazioni sono cumulabili. Sono previsti regolamenti comunali disciplinanti la sosta, la circolazione, i contrassegni, i tassametri, le tariffe, l'accessibilità da parte degli invalidi, le limitazioni degli scarichi inquinanti. In relazione ai regolamenti è istituita una commissione consultiva regionale; alle corrispondenti commissioni comunali possono anche essere sottoposte controversie. Presso le camere di commercio sono istituiti i ruoli dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, distinti per sezioni. Sono stati stabiliti anche i procedimenti in caso di illeciti e le sanzioni. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate o può anche essere disposta la decadenza. Un'altra commissione accerta i requisiti di idoneità mediante esami (l. reg. 10 giugno 1996 n. 28).

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - È stata dettata la disciplina completa degli autoservizi pubblici non di linea in modi analoghi a quelli stabiliti dalla Regione Basilicata (vedi sopra). È stato previsto il caso di trasferimento della licenza e la sostituzione alla guida dei titolari con altri soggetti (l. reg. 5 agosto 1996 n. 27).

REGIONE MARCHE - Sono state incentivate l'aggregazione di aziende, pubbliche e private, e l'utilizzazione di titoli di viaggio anche su servizi gestiti da altre imprese mediante una quota del 2% sullo stanziamento attribuito dallo Stato attraverso il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio (l. reg. 29 aprile 1996 n. 15).

REGIONE PIEMONTE - Sono state modificate le norme relative alle occupazioni di aree nelle zone portuali piemontesi e alla rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari, già disciplinate dalla l. reg. 1 marzo 1995 n. 26, in relazione alle tasse di occupazione (5.000 lire al mq. con un importo minimo di 70.000 lire e 15.000 al mq. di canone annuo), ai termini di pagamento, alle sanzioni ed ai rapporti con i concessionari, all'approdo e all'ormeggio, ai divieti di approdo e di ormeggio, alle rimozioni, ai programmi di intervento per la realizzazione di opere ed ai relativi finanziamenti (l. reg. 17 luglio 1996 n. 48).

REGIONE PUGLIA - Il termine per la cessazione di gestioni di servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario è stato prorogato al 30 novembre 1996 e quello per la costituzione ed attivazione di organismi gestionali da parte delle Provincie al 30 settembre 1996 (l. reg. 31 ottobre 1995 n. 37).

REGIONE SARDEGNA - È stato revocato il finanziamento di 600 milioni, di cui 210 già erogati, per la realizzazione della progettazione esecutiva dell'ampliamento dell'aeroporto di Tortolì (delibera CIPE 26 giugno 1996).
È stato revocato anche il finanziamento di 380 milioni, di cui 133 già erogati, per la realizzazione dello studio e della progettazione di massima del piano del traffico della città di Quartu (delibera CIPE 26 giugno 1996).

REGIONE SICILIA - La legge statale 15 gennaio 1992 n. 21 è stata estesa al territorio della regione con talune modifiche ed integrazioni: le funzioni amministrative sono state delegate alle amministrazioni delle aree metropolitane, se costituite, ovvero ai Comuni; possono istituirsi tariffe sociali; sono istituite commissioni provinciali; la Regione eroga un contributo annuo di 1.200.000 lire in favore di ciascun esercente di servizio pubblico non di linea; la normativa è estesa ai mototaxi; è previsto un onere finanziario di tre miliardi per il 1996; sono stabilite altre disposizioni particolari di dettaglio (l. reg. 6 aprile 1996 n. 29).

PROVINCIA DI BOLZANO - Sono state soppresse le licenze di impianto e di esercizio di ascensori e montacarichi privati. L'esercizio è soggetto al collaudo di primo impianto ed alle ispezioni periodiche. La vigilanza è demandata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. Sono previste sanzioni pecuniarie da lire 200.000 a 1.200.000 (l. prov. 15 maggio 1996 n. 9).

REGIONE VALLE D'AOSTA - Sono state introdotte modifiche di dettaglio ai termini per l'iscrizione di diritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea e all'esclusione di condannati a pene detentive (l. reg. 17 luglio 1995 n. 24). È stata rifinanziata la l. reg. 13 dicembre 1984 n. 68 per la realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone tra Cogne e Gressan per un totale di 38 miliardi ripartiti in tre esercizi dal 1996 al 1998 (l. reg. 30 luglio 1996 n. 21).

REGIONE VENETO - Sono state modificate le disposizioni per la determinazione delle tariffe minime e per la concessione di tariffe agevolate. È prevista la formazione di criteri di indirizzo e un onere finanziario di 300 milioni per il 1996 (l. reg. 30 luglio 1996 n. 19).