GUSTAVO ROMANELLI
professore ordinario di diritto della navigazione
università di Roma "La Sapienza" ENZO FOGLIANI
cultore di diritto della navigazione università
di Roma "La Sapienza"
RASSEGNA DI DIRITTO MARITTIMO
ITALIANO – 1984
1. Legislazione
Il 1984 non ha registrato novità legislative di grande
rilievo, in quanto parte della produzione normativa è andata
ad inserirsi ed a completare disegni già iniziati in
precedenza. Cosi sono stati emanati numerosi provvedimenti di precipuo
carattere tecnico necessari ad adeguare la normativa italiana alle
norme CEE e ad altre norme di diritto uniforme. Fra tali interventi
normativi di carattere essenzialmente tecnico vanno segnalati quelli
relativi al trasporto di merci pericolose per mare, nonchè
le nuove disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza oltre i
24 metri compresi (DPR 2.2.1984 n. 46).
In tema di credito navale si è avuta una proroga (legge
26.7.1984 n.396) delle disposizioni delle leggi del 1982 (nn. 598, 599
e 600) che costituivano la base delle provvidenze per l'industria
cantieristica. Altre provvidenze a favore degli armatori sono state poi
introdotte dalla legge 11.12.1984 n. 848.
Per quanto riguarda il settore portuale, con la legge 13.8.1984 n. 469
sono state adottate misure urgenti per fronteggiare la situazione dei
porti, mentre con la successiva legge 20.12.1984 n. 8S9 si è
provveduto al ripianamento delle passività' finanziarie
degli enti e delle aziende portuali.
Sulla stessa linea di carattere assistenzialistico si colloca anche la
legge 28.9.1984 n. 618, che costituisce ormai il terzo intervento
legislativo a favore delle imprese di navigazione in
difficoltà finanziarie assoggettate ad amministrazione
controllata.
Nel campo ecologico va ricordata la legge 25.7.84 n. 381 recante misure
urgenti per la tutela ambientale, nonchè il decreto
ministeriale 20.11.1984 istitutivo della riserva di pesca nel mare
italiano antistante tutte le coste italiane.
Infine sono da segnalare le leggi 12.6.1984 nn. 243 e 244, con cui il
parlamento italiano ha autorizzato la ratifica dei protocolli di
modifica della convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di
carico siglati a Bruxelles rispettivamente il 23 febbraio 1968 ed 11 21
dicembre 1979 (regole di Visby).
2. Giurisprudenza
a) arbitrato
In tema di arbitrato vanno segnalate due pronunce della corte di
cassazione relative alla convenzione di New York del 1958 che anche se
non rivestono diretta rilevanza nel settore marittimistico, pure si
presentano interessanti per la frequenza con cui nei rapporti marittimi
si ricorre a questo tipo di procedura. La prima (n. 465 del 19 gennaio
1984 in Dir. mar.
1985, pag. 302, con nota di LA CHINA) ha puntualizzato la peculiare
disciplina di delibazione dei lodi arbitrali stranieri, negando la
possibilità di successivi riesami nel merito da parte
dell'autorità giudiziaria, ed ribadito che la determinazione
del requisiti formali della clausola arbitrale è demandato
alla sola disciplina uniforme.
La seconda (n. 1234 del 21 febbraio 1984 in Dir. mar.1985,
pag. 39), confermando anch'essa su tal'ultimo punto l'ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale, ha deciso invece su alcune questioni
sull'ambito di applicabilità' della Convenzione.
b) assicurazioni
In campo assicurativo si sono avute alcune interessanti pronunce. La
corte d'appello di Firenze (sent. 9 marzo 1984, in Dir. mar. 1985, pag
3S4) si è occupata di un caso relativo alle I.T.C.C. - AH
Risks riguardante un trasporto marittimo in container, stabilendo
alcuni interessanti principi in materia di prova del danno.
La cassazione (sent. 25 ottobre 1984, n. 5437, in Dir. mar. 1985, pag.
45, con nota di BALESTRA) si è trovata invece a decidere un
peculiare caso relativo ad un sequestro illegale attuato
dall'autorità' di polizia di uno stato africano. Tale
rischio è stato dalla corte ricondotto alla copertura Institute War And Strike Clauses
- Hull;
come tale il relativo danno è stato dichiarato
indennizzabile dall'assicuratore del rischio di "cattura" ed il
relativo indennizzo è stato giudicato come "debito di valore"
Infine, cass. 27 gennaio 1984, n. 651 (in Dir. mar. 1985, pag. 308) ha
ribadito la derogabilità' delle norme in tema di inizio
della prescrizione ed ha statuito che essendo la svalutazione un
fenomeno pregiudizievole da considerarsi normale, incombe sul debitore
dimostrare che in effetti essa non abbia costituito per il creditore un
maggior danno.
c) lavoro marittimo
In tema di lavoro nautico, assai interessante la sentenza resa dalla
pretura di Trieste il 5 aprile 1984 (in Dir. mar. 1985,
pag. 112, con nota di ENRICO LUCIFREDI) relativa ad una disputa su un
licenziamento in tronco di un comandante. Il pretore ha ribadito la
peculiarità' del rapporto fra armatore e comandante, ed ha
ritenuto giusta causa di licenziamento comportamenti di quest'ultimo
che facciano venir meno la necessaria incondizionata fiducia in lui
dell'armatore.
Il pretore di Genova (9 marzo 1984, in Dir. mar. 1985,
pag. 384) ha invece negato la propria competenza e quindi il carattere
di lavoro dipendente al rapporto di agenzia marittima fra armatore ed
agente.
d) trasporto
In tema di diritto di ritenzione connesso con la clausola "nolo
pagabile a destinazione", la corte d'appello di Milano (sent. 23 marzo
1984, in Dir. mar.
1984, pag. 890) ha sottolineato come tale diritto sia una
facoltà' del vettore e non un onere, ed il suo mancato
esercizio non precluda la possibilità' di richiedere il
pagamento del nolo al caricatore.
In un caso relativo ad un trasporto marittimo regolato dalla
convenzione di Bruxelles del 1924, la corte di cassazione (sent. 27
aprile 1984, n. 2643, in Assicurazioni
1985, II, pag. 10, con nota di FERRABINI), distaccandosi da precedenti
pronunce giurisprudenziali, ha stabilito l'applicabilità'
del limite di responsabilità' anche a casi di dolo
contrattuale del vettore. Tale limite è
stato poi calcolato, secondo consolidato orientamento, con riferimento
al prezzo dell'oro al mercato libero. La stessa sentenza ha anche
puntualizzato i metodi di calcolo del limite quando la merce sia
contenuta in container, distinguendo l'ipotesi in cui l'introduzione
sia effettuata dal vettore da quella in cui sia effettuata dal
caricatore.
Sempre in tema di convenzione di Bruxelles, la cassazione (sent. 5
marzo 1984, n. 1536, in Dir.
mar. 1985, pag. 312) ha confermato che il termine annuale
di estinzione del diritto del ricevitore, pur essendo disponibile fra
le parti, ha natura di decadenza e non di prescrizione.
Seguendo il pressocchè unanime orientamento di dottrina e
giurisprudenza la cassazione (sent. 3 dicembre 1984 n. 6298, in Dir. mar. 1985,
pag. 317, con note di BALESTRA) occupandosi per la prima volta della
questione ha confermato l'inapplicabilità, nel rapporto tra
vettore e charterer, della convenzione di Bruxelles del 1924 a polizze
relative a trasporti di carico totale o parziale, in quanto tali
rapporti sono invece da ritenersi retti dal charter-party. La stessa
sentenza si è poi occupata di questioni relative alla
decadenza secondo le norme del codice della navigazione.
In tema di contratto di spedizione è stata ancora una volta
ribadita dal tribunale di Milano (13 marzo 1984, in Dir. mar. 1984,
pag. 910) la esatta distinzione fra semplice spedizioniere e
spedizioniere vettore.
Infine il tribunale di Livorno (15 ottobre 1984, in Dir. mar. 1985,
pag. 372, con nota di VINCENZINI) ha preso posizione sulla efficacia
probatoria dei certificati del Federal Grain Inspection Service,
stabilendo che il loro contenuto può essere contrastato con
qualsiasi mezzo di prova. La decisione, di cui non si conoscono
precedenti, ha notevole rilevanza in quanto contraddice il contrario
orientamento di origine inglese, che riconosceva
l'inattaccabilità dei certificati in questione.
3. Bibliografia
Fra le novità bibliografiche del 1984 sono da
segnalarsi due volumi che vengono a completare due opere assai
interessanti e di vasto respiro. Si tratta di FERRARINI, "Le assicurazioni marittime",
II volume, Giuffrè, Milano, 1984, un classico ormai
affermatosi come fondamentale nel campo assicurativo, che viene ora
integrato da una nuova parte relativa alla recente disciplina
convenzionale costituita dalla ultima edizione (1983) della "polizza italiana assicurazione
merci" e dalle nuove "Institute
Clauses" nei vari rami assicurativi; e di
SCOVÀZZI, "La
pesca nell'evoluzione del diritto del mare", II volume,
Giuffrè, Milano, 1984, interessante per il completo panorama
offerto sullo specifico settore.
Oltre a quest'ultima opera, fra la bibliografia
internazionalistica è da ricordarsi DEL
VECCHIO, "Zona economica esclusiva e stati costieri", Le Monnier,
Firenze, 1984, nonch è' l'interessante ed attuale
MIGLIORINO, "Il recupero
degli oggetti storici ed archeologici sommersi nel diritto
internazionale", Giuffre, Milano, 1984, che esplora un
settore in cui si sentiva la necessità di un'opera specifica.
Per quanto attiene alle opere più propriamente
marittimistiche ricordiamo il completo e specifico studio di TULLIO,
"La contribuzione alle avarie comuni", Cedam, Padova, 1984, che opera
una meditata rigorosa ricostruzione dell'antico istituto della
contribuzione alle avarie comuni, nonchè lo studio di
D'ALESSIO, "Nazionalità
della nave". Jovene, Napoli, 1984, che affronta la
complessa problematica concernente la nazionalità della nave.
Il regime di responsabilità del vettore marittimo
è infine oggetto di attenta analisi da parte di CARBONE, "Le regole di
responsabilità del vettore marittimo",
Giuffrè, Milano, 1984, che offre fra l'altro un completo ed
aggiornato panorama degli ultimi sviluppi giurisprudenziali in materia.
Gustavo Romanelli - Enzo
Fogliani.
[*] N.B: i contenuti della
presente
scritto sono aggiornati al 10
marzo 1986. Non
si garantisce che alla data odierna la
normativa in vigore sia la stessa citata nello scritto.