prof. GUSTAVO ROMANELLI
professore ordinario di diritto della navigazione
università di Roma "La Sapienza" dott. ENZO
FOGLIANI
laureato dell'università di Roma "La
Sapienza"
RASSEGNA DI DIRITTO MARITTIMO
ITALIANO – 1982/1983
1. Legislazione
Il biennio 1982-83 ha registrato in campo marittimo parecchi interventi
legislativi di un certo rilievo. Anzitutto è da segnalare la
legge 25 gennaio 1983 n° 40, con cui è stata
autorizzata l'adesione alla "Convenzione delle Nazioni unite sul
trasporto di merci per mare" adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978
(correntemente conosciuta sotto il nome di "Regole di Amburgo"),
destinata com'è noto a sostituire in sede internazionale la
Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico ed i relativi
emendamenti. Si è trattato di un provvedimento inaspettato,
in quanto in sede internazionale le Regole di Amburgo destano ancora
qualche perplessità, tant'è che non hanno finora
raccolto il numero di ratifiche necessarie alla loro entrata in vigore.
In campo internazionale marittimo sono state inoltre emanati altri
quattro interessanti provvedimenti. Con legge 25 gennaio 1983 l'Italia
ha autorizzato l'adesione ai protocolli relativi alla convenzione
internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i
danni derivanti da inquinamento da idrocarburi ed alla convenzione del
1971 istitutiva di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni
derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottati a Londra il 19
novembre 1976.
Sempre il 25 gennaio 1983, con legge n° 41, l'Italia ha
accettato e dato esecuzione agli emendamenti alla convenzione del 6
marzo 1948 relativa alla Organizzazione intergovernativa consultiva
della navigazione marittima adottati a Londra il 17 novembre 1977 ed il
15 novembre 1979.
Successivamente, con la legge 2 maggio 1983 n° 293,
è stata autorizzata l'adesione e l'esecuzione della
convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca,
adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977.
Infine, con la legge n° 305 del 2 maggio 1983 è
stata autorizzata la ratifica della convenzione sull'inquinamento
marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, aperta alla
firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29
dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle
risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978.
Per quanto riguarda il diritto marittimo interno, si presenta di
notevole interesse la legge 31 dicembre 1982 n° 979, in quanto
pone le basi per una seria e completa difesa dell'ambiente
marino. Al riguardo vengono dettate norme quadro per
il coordinamento dell'attività statale e regionale, con la
previsione di piani quinquennali di difesa dell'ambiente marittimo e
costiero. Particolare cura è posta nella lotta ai diversi
tipi di inquinamento: sono infatti dettate norme di natura preventiva,
come l'istituzione di una rete di osservazione e ricerca scientifica,
sia di natura repressiva, come l'istituzione di un pronto intervento
costiero e d'altura antinquinamento, sia di tipo penale nei confronti
dei responsabili degli inquinamenti.
Fra gli interventi statali in campo economico spiccano due gruppi di
leggi relative alla cantieristica ed al credito navale. L'intervento a
favore della cantieristica, costituito dalle leggi 14 agosto 1982
n° 598, n°599, n° 600 e relativi decreti
ministeriali, è in pratica un tentativo dì
risanamento del settore mediante un piano di sostanziosi interventi
contributivi da concedersi ai cantieri per i lavori assunti nel
triennio 1981-1983, relativi a riparazioni, nuove costruzioni e
demolizioni.
I provvedimenti riguardanti il credito navale (legge 10 giugno 1982
n° 361 e relativi decreti ministeriali) si rivolgono invece
verso gli armatori, mediante la concessione di contributi a fondo
perduto per l'acquisto o la costruzione, anche all'estero, di naviglio
mercantile. A differenza dei provvedimenti per la cantieristica, si
tratta in questo caso di norme che paiono volte più ad
intenti assistenzial isti che ad un serio tentativo di rilancio del
settore.
2. Giurisprudenza
In tema di assistenza e salvataggio è interessante esaminare
il lodo arbitrale 26 novembre 1982 (arbitro unico Righetti; pubblicato
su Dir. mar.
1983, pag. 580, con nota di A. Boglione), che ha statuito tra l'altro
che il concetto di pericolo corso dalla nave va inteso nel senso del
rischio della diminuzione patrimoniale del proprietario della nave in
dipendenza non solo dei danni fisici all'imbarcazione, ma anche di una
sua responsabilità col legata con l'avvenimento (nella
specie, responsabilità per danni da inquinamento).
Da segnalare anche la sentenza 31 dicembre 1982 del trib. di Massa (in Dir. mar. 1983,
pag. 569), che ha definito assistenza il disincaglio in ambito portuale
ad opera di un rimorchiatore, e la decisione resa dalla cassazione
(sent. 22 giugno 1982 n° 3783, in Dir. mar. 1983,
pag. 253) che ha ribadito come si possa avere assistenza o salvataggio
anche quando i soccorritori non si avvalgono di mezzi nautici.
La cassazione si è inoltre pronunciata (sent. 23 aprile 1982
n° 2529, in Trasporti
n° 31, 1983, pag. 134, con nota di L. Tullio) sulla
ripartizione del compenso di salvataggio e sulla nozione di "nave armata ed equipaggiata a
prestare soccorso". Su quest'ultimo punto la sentenza ha
contribuito a creare nuovo dubbi piuttosto che a risolverne, e per di
più su di un argomento sul quale la giurisprudenza
è quanto mai oscillante.
Per quanto riguarda la polizza di carico, il tribunale di Napoli
(sentenza 4 marzo 1983, in Dir.
mar. 1984, pag. 124) ha avuto modo di occuparsi del
problema dell'individuazione del vettore in presenza di polizza priva
di intestazione. La questione, sorta in presenza di polizza non
intestata richiamante un "charter
party" e firmata dal comandante, è stata
giustamente risolta col considerare vettore non l'armatore,
bensì il noleggiatore a tempo.
La corte d'appello di Trieste (sent. 16 gennaio 1982, in Dir. mar. 1982,
pag. 448, con nota adesiva di G. Dorfles e postilla contraria di F.
Berlingieri) ha suscitato notevoli perplessità in quanto,
avendo dichiarato derogabile da parte del vettore la disciplina posta
dalla convenzione di Bruxelles del 1924, si è distaccata da
un orientamento risultante da oltre un cinquantennio di consolidata ed
univoca giurisprudenza al riguardo.
Sempre in tema di polizza di carico, il tribunale di Trieste (sentenza
20 luglio 1982, in Dir.
mar. 1984, pag. 288) ha confermato il prevalente
orientamento giurisprudenziale sulla validità delle riserve
in polizza, ammissibili solo ove il vettore fosse effettivamente
impossibilitato alla verifica delle indicazioni fornite dal caricatore.
Il contrastato dibattito riguardante la natura della clausola FIO (free
in and out) ha registrato l'intervento della corte d'appello di Firenze
(sentenza 5 maggio 1984, in Dir.
mar. 1983, pag. 298, con nota di K. Kielland), la quale ha
ritenuto trattarsi di clausola che stabilisce una presunzione di
responsabilità.
La cassazione invece (sent. 25 ottobre 1982, n° 5565, in Dir. mar. 1983,
pag. 262, con nota di M.G. Boi) è andata di contrario
avviso, attribuendo alla clausola FIO l'esclusiva natura di clausola di
ripartizione delle spese di caricazione e scaricazione.
La stessa sentenza (commentata su questo ulteriore punto anche da L.
Tullio, in Trasporti n° 31, 1983, pag. 138) si è
anche occupata del problema della natura del debito del danneggiante
verso l'assicuratore che agisce in surroga. Modificando l'orientamento
espresso in precedenti decisioni (cass. 9 gennaio 1978 n° 57,
in Foro it.,
1978, I, pag. 356; cass. 19 marzo 1979 n° 1597) e condivisa sia
dalla dottrina (Donati, "Trattato
del diritto delle assicurazioni private", Milano, 1954,
II, n° 479; Di Majo, "Obbligazioni
pecuniarie", in Enc.
del dir., XXIX, pag. 222, 262 e segg.) che dalla
giurisprudenza di merito (trib. Genova 21 giugno 1979, in Dir. mar. 1980,
pag. 62; app. Firenze 28 agosto 1980, ibidem, pag. 648;
trib. Genova 6 maggio 1981, ibidem,
1981, pag. 248), con la suddetta sentenza ha operato un ritorno ad
originarie posizioni della cassazione, negando il carattere di debito
di valore all'obbligazione del danneggiante nei confronti
dell'assicuratore che agisce in surroga.
Sempre nel campo delle assicurazioni marittime, la corte d'appello di
Genova (sentenza 23 dicembre 1982, in Dir. mar. 1984,
pag. 301, con nota di A. Boglione) ha confermato l'orientamento
giurisprudenziale diretto alla rigida applicazione anche alle
assicurazioni marittime dell'art. 1901 ce. che prevede la sospensione
della copertura assicurativa nel caso di mancato pagamento del premio.
Si tratta di una norma in genere derogata dalla prassi delle
assicurazioni marittime (specie all'estero), ma quasi mai mediante
espressa clausola in polizza. La corte ha ribadito la
necessità di tale clausola; non solo, ma, andando contro
prassi marittime consolidate e dettate da concrete esigenze operative,
ha negato che la volontà di deroga alla norma possa essere
dedotta da comportamenti pur univoci dell'assicuratore.
E' da segnalare inoltre il lodo arbitrale 11 marzo 1982 (arbitri
Bonavera, Ferrarini e Righetti, pubblicato in Dir. mar. 1982,
pag. 276, con nota di A. Boglione) che ha dato utili indicazioni per
risolvere i parecchi problemi assicurativi dovuti al blocco delle navi
a causa del conflitto Iran - Iraq. In particolare è stata
data soluzione ad alcune questioni interpretative relative all'adozione
di formulari inglesi in unione e deroga a polizze italiane,
nonchè confermata l'esistenza di "constructive total loss"
nel caso di persistente blocco d'autorità della nave nel
porto.
Sempre in campo assicurativo è da registrare una sentenza
della corte d'appello di Milano (sent. 20 luglio 1982, in Dir. mar. 1983,
pag. 308, con nota di A. Boglione), assai interessante in quanto una
delle pochissime avutesi in Italia in relazione alla clausola F.A.P.
(franco avaria particolare, salvo incendio, investimento, urto e
sommersione). Detta sentenza esterna sul tema un punto di vista
giurisprudenziale contrario alle interpretazioni eccessivamente
restrittive in auge presso buona parte della dottrina. Infatti, essa ha
ha stabilito che, affinchè un danno da incendio rientri
sotto la copertura assicurativa comprendente una clausola F.A.P., non
è necessario che esso incendio interessi anche la nave,
dovendosi ritenere contemplato nella clausola F.A.P. anche l'incendio
delle sole merci.
In tema di arbitrato si può segnalare la sentenza della
corte d'appello di Venezia, resa in data 26 gennaio 1983 (in Dir. mar. 1984,
pag. 326, con nota di S. La China), che si colloca nel solco di un
più ampio e sostanziale adeguamento della giurisprudenza
italiana alla disciplina della convenzione di New York sull'arbitrato.
Nel caso di specie è stata affermata la validità
di una clausola arbitrale stipulata "per relationem", in
quanto regolata dal diritto inglese.
Della convenzione di New York sull'arbitrato si sono anche occupati il
tribunale di Napoli (sent. 20 novembre 1982, in Dir. mar. 1984,
pag. 337) e la cassazione (sent. 15 dicembre 1984, in Dir. mar. 1984,
pag. 774, con nota di M. L. De Gonzalo), collocandosi anch'essi sulla
scia della consolidata giurisprudenza che tende a riconoscere
validità a clausole e lodi arbitrali pur se regolati da
ordinamenti con norme assai differenti da quelle italiane.
3. Bibliografìa
Fra le novità bibliografiche del biennio 1982 83 va
anzitutto segnalata la rinnovata edizione dell'ormai classico corso
istituzionale di A. Lefebvre D'Ovidio - G. Pescatore, "Manuale di Diritto della
Navigazione", VI ed., ed. Giuffrè, Milano,
1983, completamente rinnovato anche se nel solco della efficace
impostazione precedente. Accanto al classico manuale deve registrarsi
un'altra meritoria opera di carattere istituzionale, ossia il volume di
M. Grigoli, "Diritto
della Navigazione", ed. UTET, Torino, 1982.
Il settore internazionalistico si presenta particolarmente nutrito di
pubblicazioni assai specialistiche ed attuali. Fra di esse segnaliamo "La zona economica esclusiva",
a cura di B. Conforti, ed. Giuffrè, Milano, 1983; "Diritto Internazionale e
protezione dell'ambiente marino", a cura di V. Starace,
ed. Giuffrè, Milano, 1983; "Lo sfruttamento dei fondi marini
internazionali", a cura di T. Treves, ed.
Giuffrè, Milano, 1983.
Del professor T. Treves è anche interessante ricordare il
tempestivo volume "La
Convenzione della Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre
1982", ed. Giuffrè, Milano, 1983, che offre un
esauriente panorama sull'argomento.
Nel campo del trasporto marittimo segnaliamo S. M. Carbone, "La disciplina del traffico
marittimo internazionale", ed. Il Mulino, Bologna, 1982;
V. Mengano, "Le regole
di Amburgo e la responsabilità del vettore",
ed. Jovene, Napoli, 1983; S. Busti, "Nuovi documenti del contratto di
trasporto di cose", ed. Cedam, Padova 1983; A. Antonini, "L'obbligazione contributiva
nelle avarie comuni", 2 voll., ed. Cedam, Padova, 1983.
Per quanto riguarda temi di carattere più prettamente
nazionale, sono da ricordare G. Camarda, "Inquinamento marino e danno
erariale", ed. Camera di Commercio di Palermo, 1982; A.
D'Amico Cervetti, "Demanio
marittimo ed assetto del territorio", ed.
Giuffrè, Milano, 1982; G. Lombardi, "La disciplina giuridica del
lavoro portuale", MI ed., ed. Bozzi, Genova, 1983.
Infine da segnalare D. Lucarini Ortolani, "Società di armamento
- Impresa - Fallimento", ed. Giuffrè Milano,
1983.
Gustavo Romanelli - Enzo
Fogliani.
[*] N.B: i contenuti della
presente
scritto sono aggiornati al 20
ottobre 1984. Non
si garantisce che alla data odierna la
normativa in vigore sia la stessa citata nello scritto.