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ENZO FOGLIANI
L’istruttore
di vela nel nuovo codice della nautica da diporto
Fra le novità introdotte nel
nostro ordinamento dal nuovo codice della nautica da diporto (Decreto
Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, che è
intervenuto sul
Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e le sue successive
modifiche) troviamo l’istituzione della figura professionale
dell'istruttore di vela. Con mirabile sintesi, in soli due articoli di legge (49-quinquies e 49-sexies) il legislatore è riuscito a condensare tutti gli aspetti della nuova figura professionale. Nei 17 commi e nelle oltre 1.400 parole dei due suddetti articoli (più o meno quante i nostri padri costituzionalisti hanno impiegato per i primi 28 articoli della Costituzione) sono infatti trattati tutti gli aspetti della professione: si va dalla formazione agli aspetti deontologici, dai requisiti psicofisici ai diritti da versare allo stato per esercitare la professione. Ma vediamo più nel dettaglio gli aspetti più interessanti della nuova normativa. Anzitutto, la definizione. Secondo l’art. 49-quinquies, I comma “E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi dì persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.”. Non senza significato la specificazione che i soggetti cui l’istruttore insegna la navigazione a vela siano persone singole o gruppi dì persone. Ciò evita qualsiasi questione con le professioni circensi, in quanto la norma chiaramente inibisce l’insegnamento delle tecniche della navigazione a vela ad animali, domestici e non. Anche ai vegetali, vista la precisa dizione della norma, deve ritenersi essere inibito ricevere l’insegnamento della vela. La norma guarda anche al futuro. La sua attuale dizione infatti impedisce che eventuali alieni o marziani possano ricevere professionalmente l’insegnamento delle tecniche di vela e possano quindi scorazzare nei nostri mari con navi a vela anziché navi spaziali. Nulla peraltro impedisce che siano essi stessi istruttori di vela, visto che fra i requisiti per l’esercizio professionale non è indicato quello di essere una persona fisica. Se qualche critica può muoversi alla specificazione dei soggetti cui l’istruttore di vela è abilitato a rivolgere i suoi insegnamenti, è il fatto che la norma, pur nella sua specificità, lascia aperto l’interrogativo se anche le persone giuridiche (singolarmente o in gruppi) possano ricevere lezioni di tecnica di vela; ma non dubitiamo che questa lacuna normativa sarà presto colmata dal legislatore, come quella che consente l’insegnamento anche ad alieni e marziani. Da segnalare anche, nella definizione normativa, la necessaria specificazione che l’insegnamento riguarda la navigazione a vela in mare, nei laghi e nelle acque interne. Specificazione essenziale, in quanto consente di escludere dalla regolamentazione della professione la navigazione a vela nelle piscine, nelle vasche da bagno, nei bacini dei depuratori per il trattamento delle acque reflue ed in genere nelle fontane monumentali. L’art. 49-sexies stabilisce i requisiti, anche psicofisici, per l’iscrizione all’elenco dell’istruttore di vela. Non è chiaro il motivo per il quale il legislatore usi il singolare; sarà l’applicazione pratica della norma a consentire di sapere se si tratti di un elenco a numero chiuso (un solo istruttore in tutta Italia) o se – pur forzando il dato normativo letterale – l’amministrazione vi consenta l’iscrizione a più di un istruttore. Il legislatore non si è dimenticato delle esigenze di bilancio. L’iscrizione è subordinata al pagamento allo Stato di un diritto, stabilito annualmente con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (art. 49-quinquies, IV comma). Gli stessi ministri stabiliscono ogni tre anni l’ammontare del diritto che è dovuto allo stato per seguire i corsi di aggiornamento professionale, senza i quali l’istruttore di vela verrebbe cancellato dall’elenco (art. 49-sexies, III comma). La norma sul corso d’aggiornamento professionale triennale era veramente auspicabile, trattandosi di un settore, quello della navigazione a vela, nel quale si registra un vorticoso mutamento delle tecniche di navigazione (basti pensare a tutte quelle intervenute dai recenti tempi di Ulisse ad oggi) che impongono un diuturno aggiornamento professionale. Come accennato, la nuova normativa prevede anche una sorta di codice deontologico e, soprattutto, le sanzioni disciplinari a carico degli istruttori di vela. Sono previsti l’ammonimento, la censura, la sospensione e la radiazione (art. 49-sexies, IV comma). Particolarmente incisivi alcuni casi di sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale, obbligatoria in alcuni casi, fra i quali:
Attendiamo solo quei lievi, insignificanti interventi al Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto, ormai martoriato da centinaia di modifiche, che la renderanno perfetta. Enzo Fogliani. |
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