Diritto dei trasporti
2018
II
pag. 451

ENZO FOGLIANI 
L’istruttore di vela nel nuovo codice della nautica da diporto 

 
Fra le novità introdotte nel nostro ordinamento dal nuovo codice della nautica da diporto (Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, che è intervenuto sul Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e le sue successive modifiche) troviamo l’istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela.

Con mirabile sintesi, in soli due articoli di legge (49-quinquies e 49-sexies) il legislatore è riuscito a condensare tutti gli aspetti della nuova figura professionale. Nei 17 commi e nelle oltre 1.400 parole dei due suddetti articoli (più o meno quante i nostri padri costituzionalisti hanno impiegato per i primi 28 articoli della Costituzione) sono infatti trattati tutti gli aspetti della professione: si va dalla formazione agli aspetti deontologici, dai requisiti psicofisici ai diritti da versare allo stato per esercitare la professione.

Ma vediamo più nel dettaglio gli aspetti più interessanti della nuova normativa.

Anzitutto, la definizione. Secondo l’art. 49-quinquies, I commaE' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi dì persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.”. Non senza significato la specificazione che i soggetti cui l’istruttore insegna la navigazione a vela siano persone singole o gruppi dì persone. Ciò evita qualsiasi questione con le professioni circensi, in quanto la norma chiaramente inibisce l’insegnamento delle tecniche della navigazione a vela ad animali, domestici e non. Anche ai vegetali, vista la precisa dizione della norma, deve ritenersi essere inibito ricevere l’insegnamento della vela.

La norma guarda anche al futuro. La sua attuale dizione infatti impedisce che eventuali alieni o marziani possano ricevere professionalmente l’insegnamento delle tecniche di vela e possano quindi scorazzare nei nostri mari con navi a vela anziché navi spaziali. Nulla peraltro impedisce che siano essi stessi istruttori di vela, visto che fra i requisiti per l’esercizio professionale non è indicato quello di essere una persona fisica.

Se qualche critica può muoversi alla specificazione dei soggetti cui l’istruttore di vela è abilitato a rivolgere i suoi insegnamenti, è il fatto che la norma, pur nella sua specificità, lascia aperto l’interrogativo se anche le persone giuridiche (singolarmente o in gruppi) possano ricevere lezioni di tecnica di vela; ma non dubitiamo che questa lacuna normativa sarà presto colmata dal legislatore, come quella che consente l’insegnamento anche ad alieni e marziani.

Da segnalare anche, nella definizione normativa, la necessaria specificazione che l’insegnamento riguarda la navigazione a vela in mare, nei laghi e nelle acque interne. Specificazione essenziale, in quanto consente di escludere dalla regolamentazione della professione la navigazione a vela nelle piscine, nelle vasche da bagno, nei bacini dei depuratori per il trattamento delle acque reflue ed in genere nelle fontane monumentali.

L’art. 49-sexies stabilisce i requisiti, anche psicofisici, per l’iscrizione all’elenco dell’istruttore di vela. Non è chiaro il motivo per il quale il legislatore usi il singolare; sarà l’applicazione pratica della norma a consentire di sapere se si tratti di un elenco a numero chiuso (un solo istruttore in tutta Italia) o se – pur forzando il dato normativo letterale – l’amministrazione vi consenta l’iscrizione a più di un istruttore.

Il legislatore non si è dimenticato delle esigenze di bilancio. L’iscrizione è subordinata al pagamento allo Stato di un diritto, stabilito annualmente con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (art. 49-quinquies, IV comma). Gli stessi ministri stabiliscono ogni tre anni l’ammontare del diritto che è dovuto allo stato per seguire i corsi di aggiornamento professionale, senza i quali l’istruttore di vela verrebbe cancellato dall’elenco (art. 49-sexies, III comma). La norma sul corso d’aggiornamento professionale triennale era veramente auspicabile, trattandosi di un settore, quello della navigazione a vela, nel quale si registra un vorticoso mutamento delle tecniche di navigazione (basti pensare a tutte quelle intervenute dai recenti tempi di Ulisse ad oggi) che impongono un diuturno aggiornamento professionale.
Come accennato, la nuova normativa prevede anche una sorta di codice deontologico e, soprattutto, le sanzioni disciplinari a carico degli istruttori di vela. Sono previsti l’ammonimento, la censura, la sospensione e la radiazione (art. 49-sexies, IV comma).

Particolarmente incisivi alcuni casi di sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale, obbligatoria in alcuni casi, fra i quali:
  •    emissione dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale (art. 49-sexies, VI comma, lett. b). La sospensione ha plurimi scopi. Da un lato si vuole impedire che, se latitante, l’istruttore di vela prosegua la sua attività professionale; dall’altro che, nel caso in cui l’ordinanza cautelare sia eseguita, egli insegni le tecniche di navigazione a vela a suoi compagni di cella, tecniche che da un lato non potrebbero avere il supporto di lezioni pratiche, dall’altro potrebbero essere poi da questi ultimi usate per evadere da carceri poste su isole sperdute in mezzo al mare.
  •    ricovero dell’istruttore di vela in un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 49-sexies, VI comma, lett. d). La sospensione ha una duplice valenza: da un lato impedisce che l’istruttore di vela impartisca lezioni entro l’ospedale psichiatrico, ove sarebbe problematico svolgere le necessarie lezioni pratiche; dall’altro, che egli impartisca lezioni a persone che, essendo come lui ricoverate per problemi psichiatrici, potrebbero poi utilizzare le barche a vela in modo improprio.
  •    assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale (art. 49-sexies, VI comma, lett. d). Anche in questo caso la sospensione è più che mai opportuna, specie in relazione all’assegnazione per il caso di sordomutismo previsto dall’art. 219, I comma, c.p.
Poco importa che ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia siano stati da tempo sostituiti dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS). Come si vede, a parte minimi dettagli, la disciplina del nuovo istruttore di vela rasenta la perfezione.

Attendiamo solo quei lievi, insignificanti interventi al Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto, ormai martoriato da centinaia di modifiche, che la renderanno perfetta.

Enzo Fogliani.



[*] N.B: i contenuti del presente scritto sono aggiornati al 24 gennaio 2018. Non si garantisce che alla data odierna la normativa in vigore sia la stessa citata nello scritto. Alla data del 24 giugno 2012 tutti gli indirizzi web e i link indicati puntavano a pagine effettivamente  in linea al momento in cui questo scritto è stato redatto; tuttavia è possibile che alla data odierna alcuni tali indirizzi non siano più esistenti, alcuni link  non siano più funzionali, oppure che le pagine raggiungibili da detti link siano significativamente diverse da quelle che erano in linea a tali indirizzo al momento in cui questo scritto fu redatto.

pagina aggiornata al 8/12/2013.



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