In precedenti
scritti dal medesimo titolo (che purtroppo stanno diventando una
presenza fissa in questa rubrica) avevamo rilevato come i copia e
incolla fra siti web producesse, accanto alla diffusione della cultura,
anche la diffusione dell’ignoranza.
La cosa, che sembrava limitata a siti di
scarso spessore (anche se molto popolari) sembra oggi contagiare anche
siti che dovrebbero essere per definizione autorevoli. La sentenza n.
16940/2010 del tribunale di Roma del 4 agosto 2010
(pubblicata ed annotata in questa rivista, 2011, pag. 233), trattando
della decadenza prevista dall’
art. 35 della Convenzione di
Montreal del 1999, ha affermato che secondo tale norma “
il diritto al risarcimento del
danno si prescrive nel termine di due anni”. E
non si tratta di una interpretazione dell’estensore della
sentenza (la cui minuta, peraltro, si specifica essere stata redatta da
un “magistrato in tirocinio”) ma della citazione
testuale dell’[asserito] testo normativo. Il redattore della
sentenza, infatti, si perita di specificare che in questo la
Convenzione di Montreal del 1999, parlando esplicitamente di
prescrizione sia nella rubrica che nel testo dell’art. 35,
avrebbe spazzato via qualsiasi incertezza interpretativa data dalla
Convenzione di Varsavia del 1929 circa la natura del termine estintivo.
Dato che ogni navigazionista ben sa che l’art. 35 della
Convenzione di Montreal è testualmente identico
all’
art. 29 della convenzione di Varsavia, e che
l’italiano non è fra i testi ufficiali di nessuna
delle due convenzioni, ci si è chiesti dove mai il redattore
della sentenza abbia reperito quel testo della norma che tanto
sicuramente gli ha fatto affermare che il termine della convezione di
Montreal è di prescrizione. Il testo ufficiale francese
dell’articolo parla infatti esplicitamente di decadenza
dall’azione, mentre quello inglese sancisce l’
estinzione del diritto se l’azione non è
introdotta entro il termine biennale; termine che peraltro, negli
ordinamenti anglosassoni, non ammette interruzione.
Una ricerca su Internet ha svelato l’arcano. Ben due siti
“ufficiali” infatti forniscono una traduzione
italiana in cui improvvidamente si parla di
“prescrizione”. Uno è quello del governo
Svizzero (
https://www.admin.ch/ch/i/rs/i7/0.748.411.it.pdf),
su cui ovviamente nulla può il governo italiano, sito che
però riporta anche il corretto testo francese. Il secondo,
purtroppo, è quello dell’Unione europea (
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):IT:HTML)
nel quale in effetti si trova la traduzione adottata dal magistrato.
Ciò, nonostante sullo stesso sito si trovi anche
il testo italiano (questo sì, ufficiale) del regolamento CE
889 del 13 maggio 2002, il quale nel suo allegato A che
riassume le il contenuto della Convenzione di Montreal da sottoporsi
all’utente, esattamente specifichi: “Termini per
l'azione di risarcimento - Le vie legali devono essere adite entro due
anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe
dovuto arrivare”.
Sarebbe troppo, a tutela dell’utente e della certezza del
diritto, chiedere che chi traduce in italiano i testi
normativi presso l’Unione europea non diciamo sia esperto di
diritto della navigazione, ma perlomeno si limiti a tradurre fedelmente
i testi normativi con i corrispondenti vocaboli italiani (decadenza
dall’azione dal francese, estinzione del diritto
dall’inglese) senza pretendere di aggiungervi del
proprio ed inquadrarli in altri istituti giuridici?