Diritto dei trasporti
2005
 II
pag. 596


Enzo Fogliani

Tutela della privacy e tutela del consumatore nel trasporto aereo

La sentenza del giudice di pace di Mestre del 22 novembre 2004, pubblicata in questo numero della rivista a pag. 691 é una delle prime del settore aeronautico in cui sono state applicate le recenti norme sulla privacy nei provvedimenti giudiziari previste dal D.Lgs  196/2003 ( c.d.  codice della privacy).
    Tali norme, come noto, prevedono che, su richiesta delle parti, il giudice possa disporre che nella sentenza non risultino i nomi delle parti, sostituiti da mere iniziali.
    La sentenza ha per l’appunto applicato alla lettera tali norme sulla privacy; con risultati che peraltro lasciano piuttosto perplessi quanto a efficacia pratica della legge.
    Entrambe le parti sono citate con le sole iniziali; ma qualsiasi lettore anche superficiale della sentenza può agevolmente individuare nella Air One la compagnia aerea condannata. E non tanto per le iniziali A.O. con cui è identificata, ma per il fatto che la sentenza indica il volo (AP 6363-3406), la tratta (Venezia - Lamezia Terme) e la data del volo.
    Non é certo necessario consultare gli orari o strani documenti IATA per sapere che la sigla AP corrisponde alla Air One, dato le sigle dei voli sono sempre e da tutti visibili, in aeroporto, su internet, sui biglietti, e via dicendo, tanto da essere considerate un “fatto notorio”.
    Quindi, dato che la sentenza ha comunque applicato esattamente la legge sulla privacy, la prima considerazione che si può farsi é che essa é dal tutto inefficace in molti casi in cui una delle parti è un ente di rilevanti dimensioni che svolge attività ben tipicizzata  di notevole rilevanza.
    Si pensi ad ipotesi di trasporto ferroviario, o all’ assistenza aeroportuale, o alla gestione autostradale. Per quanto il nome delle parti possa essere sostituito da iniziali, se la sentenza individua il tipo di rapporto ed il fatto da cui scaturisce la domanda, é più che agevole individuare la parte. Se ad esempio, si deduce la responsabilità del settore ferroviario per un trasporto passeggeri nella tratta Roma – Milano, appare evidente che tale vettore non potrà essere che Trenitalia spa.
    Una prima considerazione, quindi, é che la legge sulla privacy non risponde al criterio di eguaglianza sancito dalla costituzione in quanto la tutela derivante dalla sua applicazione é  in genere inefficace per persone giuridiche e enti che svolgono attività di rilevanza pubblica su mercati ristretti.
    La sentenza del giudice di pace di Mestre ne é un esempio tipico: la stessa norma applicata allo stesso modo nella stessa sentenza, non consente la identificazione della persona fisica che ha agito in giudizio, ma consente la individuazione della persona giuridica convenuta e condannata. Risultato che, sotto il profilo della efficacia effettiva della legge, lascia francamente perplessi.
    Nel merito, però, ben altro lascia perplessi nelle attuali norme sulla privacy, che, nelle intenzioni, dovrebbero tutelare allo stesso modo i singoli privati e le grandi imprese.
    Per queste ultime, infatti, un determinato atteggiamento in sede giudiziario può essere parte di una specifica strategia di mercato.
    Per il consumatore può essere quindi importante elemento di scelta sapere se, ad esempio, una importante compagnia assicurativa costringe sistematicamente i propri assicurati a ricorrere alla magistratura per ottenere il dovuto risarcimento; oppure, nel settore dei trasporti, quanto affermato da una sentenza può essere illuminante per conoscere il livello dei servizi e la diligenza nell’ adempimento delle proprie obbligazioni.
    Sono dati ed elementi di notevole rilevanza per i consumatori e per la loro tutela; dati ed elementi che le norme sulla privacy rischiano di sottrarre alla valutazione sociale.
    La  norma sulla privacy nelle sentenze civili è dunque non solo una norma che a priori funziona male e discrimina le parti; ma é anche una norma che favorisce le grandi imprese ai danni dei consumatori, senza che ve ne sia la reale necessità.
    La tutela della privacy, estesa anche sotto questo profilo alle grandi imprese, confligge  quindi con la tutela del consumatore, che viene privato dell’ effettivo riscontro concreto dell’esame del contenzioso in cui tali imprese sono coinvolte.
    E’ auspicabile quindi un ripensamento del legislatore ed una congrua modifica della legge.
 

       Enzo Fogliani.

 



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