Diritto dei trasporti
2001
I
pag.118

FEDERICA CHERTIZZA
Il tempo è denaro ... così in cielo come in terra!

 
Finalmente il tempo è denaro non più solo in terra ma anche in cielo, da quando un'agenzia di viaggi in rete, la Biztravel.com, ha deciso di rimborsare il tempo perduto per il ritardo dei trasporti aerei.

L'iniziativa, che ha il simpatico slogan televisivo "Era ora", consiste nel rimborso automatico di parte del prezzo del biglietto in ragione del ritardo subito: dai 100 dollari se il ritardo è meno di un'ora fino all'ammontare dell'intero biglietto se il ritardo è oltre le due ore. Inoltre sono previsti piccoli rimborsi per la perdita del bagaglio e per il mancato rispetto del posto assegnato al check-in o addirittura per il caso di mancati pasti speciali da servire in volo. 

L'idea geniale, come riporta un articolo del giornale Economy.net, è del signor Hal Rosenbluth, che ha saputo cogliere la generale insoddisfazione dei viaggiatori nei confronti di un servizio aereo del tutto carente. Certamente un rimborso non risolve la situazione dei cieli, ma sicuramente può dare conforto al viaggiatore sfortunato, che trova una sorta di garanzia nella formula "soddisfatti o rimborsati". 

Per il momento il progetto si estende a cinque compagnie aeree, American Airlines, Continental, US Airways, British Airways ed Air France, ed è limitato ai soli viaggiatori possessori di carte di credito emesse negli Stati Uniti o in Canada, ma in futuro si espanderà anche ai viaggiatori provvisti di carte di credito emesse in Europa.

In pratica attraverso un sistema di standardizzazione dei rimborsi in base alla consistenza del ritardo, la Biztravel.com riconosce al viaggiatore il diritto al rimborso evitando le lungaggini di un procedimento giudiziario per il risarcimento del danno e consentendo al viaggiatore comune di superare l'ostacolo primario della prova del danno. 

Sul piano giuridico l'obbligazione assunta dalla Biztravel.com può configurarsi come una promessa unilaterale di pagamento condizionata al verificarsi del ritardo ovvero si può ritenere che il ritardo costituisca la condizione sospensiva dell'efficacia della promessa unilaterale del rimborso al cui verificarsi nasce il diritto al rimborso e l'obbligo di eseguire il pagamento.

Con riguardo al rimborso sembra potersi ad esso attribuire natura di indennizzo, in quanto la valutazione del quantum del danno è del tutto assente sia dal punto di vista del lucro cessante sia dal punto di vista del danno emergente, poiché la relativa misura viene stabilita in via preventiva e forfettaria. In sostanza tale rimborso consiste in una restituzione di parte o dell'intero prezzo del biglietto e pertanto in una riduzione o restituzione del prezzo del viaggio a causa e in funzione dell'entità del ritardo.

Ma la vera novità risiede nel fatto che a rimborsare il biglietto non è il soggetto contrattualmente obbligato all'esatto adempimento della prestazione, cioè il vettore aereo, bensì l'agenzia di viaggi presso la quale è stato acquistato il biglietto di passaggio. Peraltro l'agenzia non assume l'obbligazione propria della compagnia aerea di risarcire il danno, poiché il suo intervento è autonomo e indipendente dal contratto di trasporto e il rimborso consiste in una somma forfettaria prestabilita, che prescinde non solo dall'esistenza di un danno effettivo, patrimoniale o non patrimoniale, derivante dal contratto di trasporto, ma (a quanto pare) anche e soprattutto dalla dimostrazione della causa del ritardo e della sua imputabilità. 

Pertanto l'esistenza della promessa unilaterale, ancorché condizionata al verificarsi del ritardo, e il suo eventuale adempimento da parte del promittente non preclude l'azione legale di risarcimento dei danni contro il vettore, in quanto in capo al passeggero permane la legittimazione ad agire per il risarcimento dimostrando la sussistenza del danno, qualora ritenga che il danno subito abbia un valore superiore alla somma incassata a seguito del rimborso del biglietto. 

In conclusione l'operazione economica della Biztravel.com svolge un'azione di promozione inducendo il passeggero, vittima innocente di una disfunzione endemica del servizio aereo quale è il ritardo, a preferire il trattamento della stessa piuttosto che quello di altre agenzie di viaggio. 

Infine si può ritenere che in futuro la Biztravel.com possa agire nei confronti del vettore per il risarcimento dei danni in virtù di surroga o di cessione dei diritti di credito del passeggero derivanti dai danni per il ritardo.

E allora se il Signor Rosenbluth augura a tutti un buon viaggio, i viaggiatori non possono fare a meno di augurarsi un cattivo viaggio, nella speranza di ricevere un trasporto gratuito o quasi, anche se non puntuale, in cambio del tempo perso per il ritardo! 

FEDERICA CHERTIZZA



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