Diritto dei trasporti
2001
I
pag.113

DONATELLA BOCCHESE
E mai tanto "peso" ebbe il passeggero!

 
Caro lettore, se anche per una frazione di secondo ti ha sfiorato l'idea che al limitare del 2000 l'attenzione del cultore del diritto dei trasporti avrebbe potuto essere attratta dalla semplice paralisi natalizia dell'aeroporto di Malpensa, hai smarrito la giusta via, perché hai del tutto obliterato (qui nell'accezione di dimenticare e non già di vidimare il biglietto di passaggio: n.d.r.) di appartenere ad un genus, il trasportista, che fa di te un essere del tutto singolare rispetto alla massa dei comuni mortali!

Se, infatti, le immagini dei reclusi nell'aerostazione più famosa d'Italia hanno ingenerato nei tuoi connazionali ignari un profondo senso di colpa, mentre nel tepore delle proprie abitazioni si accingevano a degustare le prelibatezze del tanto atteso cenone di Natale, tu, forte del rigore professionalformativo cui sei costantemente sottoposto, superato un primo momento di emozionale sbigottimento in cui hai sicuramente pensato che "un danno risarcibile così non s'era mai visto nella storia dell'aviazione civile", irritandoti non poco perché "nelle trattazioni specialistiche al ritardo non viene accordata la giusta attenzione e tu non hai pensato a scriverci neanche un articolo!", ti sei prontamente riappropriato del tuo self control individuando i centri di responsabilità del disastro della vigilia, il quantum di colpa imputabile a ciascuno di essi, quantificando prontamente la misura del risarcimento spettante agli sventurati di Malpensa!

In cuor tuo, però, sai bene che un simile atteggiamento comportamentale, che dai malevoli potrebbe essere tacciato di tecni-cinismo, in realtà non esprime il lato migliore della tua vera natura di man in progress, lungimirante analista e solutore di problemi mai affrontati prima, novello Indiana Jones del terzo millennio la cui attenzione deve essere sollecitata soltanto da quegli eventi capaci di ridelineare l'intera sistematica del diritto dei trasporti, in un momento, peraltro, in cui la sua autonomia e specialità viene fortemente posta in discussione! Ecco, allora, che sei portato a rimeditare due importanti temi nel tentativo da un lato di ridefinire l'esatto ruolo assolto dalle prenotazioni nei trasporti aerei, dall'altro di precisare una volta per tutte l'ambito di operatività della responsabilità del vettore aereo di persone e tutto alla luce dei nuovi trend inaugurati dalla giurisprudenza statunitense.

Sotto il primo dei profili accennati rileva primariamente la notizia tratta da un articolo di Vittorio Zucconi su La Repubblica delle donne del 19 dicembre 2000, nel quale si narrano le difficoltà incontrate da due inseparabili amiche, Maria e Charlotte, che oggetto di ingiustificate discriminazioni ponderali (Charlotte pesa, infatti, 120 chilogrammi) hanno rischiato, nonostante la prenotazione, di non poter raggiungere Seattle. Come si legge nell'articolo richiamato, il tribunale di Filadelfia, "visti gli atti, lette le disposizioni, consultati i precedenti", ha assolto la compagnia aerea convenuta da un signore, privato all'ultimo minuto del suo posto di prima classe per far volare insieme le due conviventi, ed ha in via definitiva autorizzato "Maria Andrews Tirotta e quella porcella della sua compagna a viaggiare sempre insieme", essendo Charlotte un vero e proprio suino di razza vietnamita. Se è vero che negli Stati Uniti dilaga la moda di allevare maiali in casa, al posto del più tradizionale cagnolino, quando non si sono ancora rarefatti i fumi dei festeggiamenti per l'ingresso nel nuovo millennio, considerata l'incidenza della voce trasporto nella struttura del prezzo dei prodotti, uno sconcertante dubbio - che quasi diviene certezza - inizia a pervadere l'animo del trasportista e nella sua mente si insinua un pensiero che diventa ossessivo e che sembra fornire un'esauriente risposta al perché alcuni cibi tipici di fine anno hanno subìto un drastico incremento di prezzo e perché tutte le volte che il suo nome è stato posto in lista d'attesa non è stato possibile soddisfare la sua richiesta!

Il secondo dei problemi accennati prende, invece, spunto da un fatto di cronaca riportato da Il Messaggero del 15 dicembre 2000, in base al quale un giudice di Los Angeles si sarebbe espresso in favore di una compagnia aerea che avrebbe preteso da una signora extra size la corresponsione del prezzo di due biglietti a causa della sua mole. Ed allora non si possono sottacere alcuni tra gli interrogativi più inquietanti che emergono dall'io più profondo del trasportista: nel 2001 la stazza diverrà la nuova unità di misura per stabilire la capacità interna dell'aeromobile? Si renderà necessario estendere in via analogica ai passeggeri in sovrappeso la disciplina predisposta per l'"unità di carico" dal codice della navigazione o quella apprestata per il "colis ou unité" dalle Regole dell'Aja con il rischio, però, di violare l'art. 3 della Costituzione? Ed ancora, le donne ossessionate dalla pelle a buccia d'arancia e gli uomini con pancetta si vedranno costretti, nel prossimo futuro, ad effettuare la "dichiarazione di valore" solo se in sovrappeso o per il fatto stesso di presentare il richiamato inestetismo? Il risarcimento per ritardo, morte o lesioni personali subite dal passeggero "abbondante" durante il trasporto dovrà essere corrisposto in misura doppia rispetto all'indennità accordata ai passeggeri non affetti dalla celeberrima sindrome "pastasciutta tu m'hai provocato ed io me te magno"? Agli studiosi l'ardua sentenza!

DONATELLA BOCCHESE





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