Diritto dei trasporti
2000
 III
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CONTROLLI SU NAVI DI BANDIERA STRANIERA ALL'ENTRATA NELLE ACQUE TERRITORIALI NAZIONALI

L'Italia si caratterizza geograficamente come una piattaforma all'interno del Mediterraneo, con più di 8.000 chilometri di coste. Pertanto, poiché il nostro Paese rappresenta un punto nevralgico rispetto al trasporto marittimo di petrolio greggio e di sostanze inquinanti nell'ambito del Mediterraneo, è particolarmente sentita l'esigenza di tutelare, con ogni mezzo ritenuto opportuno, le sue coste dall'inquinamento provocato da navi. In questo contesto, s'inseriscono le due direttive che seguono, emanate dal Ministro dell'ambiente dopo l'incaglio (avvenuto l'8 settembre 2000) e l'affondamento (avvenuto il 3 ottobre 2000) della nave carboniera Eurobulk IV, battente bandiera delle isole Cayman, presso il canale di accesso a Portovesme in Sardegna. Pur non verificandosi un inquinamento, tale evento, in concorso con l'eco ancora vicina del disastro ecologico provocato dall'Erika al largo delle coste francesi e dell'affondamento della Ievoli Sun al largo delle coste inglesi, ha suscitato particolare clamore ed ha indotto il Ministro dell'ambiente a emanare la prima direttiva, con lo scopo di garantire la sorveglianza per la prevenzione dagli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive e l'accertamento delle infrazioni alle norme nazionali e internazionali relative. Essa, peraltro, ha suscitato critiche da parte delle autorità portuali e della Confitarma, che hanno paventato un collasso dell'attività portuale di accoglienza delle navi destinate ai porti italiani. Pertanto, con la seconda direttiva, il Ministro ha opportunamente precisato i criteri cui improntare l'attività di sorveglianza dei nostri mari, privilegiando innanzi tutto quelle zone del mare territoriale che presentano livelli di vulnerabilità più significativi (quali le riserve marine) e specificando le tipologie di navi e di prodotti inquinanti cui dedicare particolare attenzione. Le direttive offrono diversi spunti di riflessione in ordine all'estensione dei poteri delle autorità italiane quali organi dello Stato costiero, con particolare riguardo al diritto di passaggio inoffensivo e al regime internazionale degli stretti e, sul piano della disciplina interna, alla portata delle direttive ex art. 7 della legge n. 239/1998, ai rapporti fra le discipline di cui alle leggi n. 979/1982 e 59/1987, nonché al concetto di sicurezza ambientale rispetto a quello di sicurezza della navigazione e quindi sulla possibilità di emanare in materia ordinanze ex art. 8 della legge n. 59/1987. 


DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 3 OTTOBRE 2000 N. GAB/2000/12649/B01

Si è avuto modo di constatare con sempre maggiore frequenza che navi mercantili battenti bandiera estera (in particolare le c.d. «bandiere di comodo») si sono rese responsabili di gravi inquinamenti, sia in via diretta a causa di rilasci deliberati o colposi, sia in via indiretta a seguito di sinistri in mare procurati dal mancato o inadeguato rispetto degli standards internazionali vigenti in materia.
Pertanto, al fine di ovviare alla descritta situazione di costante minaccia all'ecosistema marino e costiero della nostra penisola, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 239/1998 e per il dovuto perseguimento delle fondamentali finalità di tutela e difesa del mare di cui alla legge n. 979/1982, dispongo che, per la prevenzione e la sorveglianza di cui agli art. 11 e 23 della citata legge n. 979/1982, tutte le navi straniere, al momento dell'entrata nelle acque territoriali nazionali e con particolare riguardo alle aree sensibili, siano sottoposte, anche con la collaborazione del Corpo dei vigili del fuoco, ad accurati controlli circa il pieno rispetto delle norme internazionali vigenti in materia di prevenzione dagli inquinamenti e sicurezza della navigazione.
In particolare, avuto riguardo all'estrema pericolosità del trasporto di idrocarburi, ai fini dell'inquinamento delle acque marine, e all'imminente stagione invernale, ove le condizioni meteomarine acuiscono particolarmente il rischio di incidenti in mare, le navi recanti tale carico che non siano dotate di doppio scafo potranno essere autorizzate all'ingresso nelle acque territoriali solo nel caso in cui, tenuto anche conto delle condizioni metereologiche [sic] e della rotta seguita, le stesse siano in grado di navigare in condizioni di sicurezza documentata attraverso una specifica analisi delle condizioni di navigabilità della singola unità navale.
Le disposizioni di cui alla presente direttiva si applicano anche alle navi battenti bandiera italiana in transito nelle acque territoriali.
La presente direttiva vincolante è operativa dalla data di recepimento da parte delle autorità marittime in indirizzo.


DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 16 OTTOBRE 2000 N. GAB/2000/13111/B01

Nell'ambito della mia direttiva emanata con la nota n. GAB/2000/16649/B01 [sic] in data 3 ottobre u.s., cui si fa seguito, al fine di dare concreta attuazione alla stessa sul piano tecnico-operativo e quindi garantirne l'effettività nell'esercizio dei poteri ispettivi attribuiti a codeste autorità marittime, si delineano, di seguito, i criteri a cui improntarne l'attività in parola.
Tenuto conto delle effettive risorse operative delle capitanerie di porto, nello scenario più ampio dei traffici marittimi che interessano la nostra penisola e con riferimento alle direttive di traffico che investono aree particolarmente pregevoli sotto il profilo della tutela ambientale, non disgiunto dai riflessi che detta tutela comporta anche sotto il profilo socio-economico e delle attività che in generale si svolgono nel mare e sul mare, particolare attenzione va dedicata a quelle zone del mare territoriale che presentano in ipotesi livelli più significativi di vulnerabilità, anche in relazione alle tipologie e all'intensità dei traffici marittimi pericolosi.
Ai predetti fini, nell'ambito dei generali compiti ispettivi a fini di prevenzione e sorveglianza già disposti con la precedente direttiva del 3 ottobre 2000, le seguenti zone assumono particolare valenza: il mare territoriale interessato dal Santuario dei Cetacei, le Bocche di Bonifacio, l'area del mare territoriale compresa tra Oristano e Villasimius, l'area del mare territoriale compresa fra Gela ed Augusta, lo stretto di Messina, il canale di Otranto, il mare territoriale da Venezia fino al confine con la Slovenia.
Tanto a significare che nelle predette aree del mare territoriale le attività ispettive, rientranti nell'ambito delle funzioni di prevenzione e sorveglianza di cui agli art. 11 e 23 della legge n. 979/1982, devono essere maggiormente incisive e mirate a prevenire lesioni agli interessi primari dello Stato.
Al riguardo, richiamando quanto sotto il profilo operativo è stato già disposto dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con dispaccio n. 83/11087/C.O. in data 4 c.m. in attuazione alla succitata direttiva dello scrivente, si precisa che particolare attenzione va dedicata alle navi cisterna che versano nelle seguenti condizioni:
- prive di doppio scafo;
- tonnellate di stazza lorda uguali o superiori a 3000;
- età superiore ai 15 anni;
- prodotti trasportati di cui agli elenchi contenuti negli allegati I e II Marpol;
- provenienza da porti extra-nazionali.
Se i dati rilevati e innanzi citati comportano elementi di incertezza circa le condizioni di sicurezza ambientale di una nave individuata, si procederà, fermo restando che le condizioni meteomarine lo consentano, a verifiche di dettaglio sulla base delle «Procedure guida per i controlli delle navi cisterne» adottate in sede di Memorandum Of Understanding (M.O.U.).
Qualora l'analisi condotta faccia emergere la necessità ovvero l'opportunità di procedere a una visita più approfondita, si richieda la collaborazione degli organismi riconosciuti/autorizzati (società di classificazione), e/o del Corpo dei vigili del fuoco, per quanto attiene ai controlli tecnici specifici di rispettiva competenza.
In presenza di elementi rilevati sulla nave tali da non garantire le condizioni di sicurezza ambientale prescritte dalla vigente normativa, codeste autorità marittime dovranno informare tempestivamente i miei uffici, tramite la Centrale operativa del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per la conseguente emissione di mia apposita ordinanza ai sensi dell'art. 8 della l. 3 marzo 1987 n. 59, che allontani la predetta nave dalle acque marittime territoriali nazionali vietandone l'accesso nelle medesime fino all'acquisizione della garanzia del pieno recupero delle condizioni di sicurezza per gli aspetti ambientali prescritte dalla normativa vigente, e comunque per non oltre sei mesi.
Notizia del provvedimento adottato sia estesa tempestivamente, a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a tutte le autorità marittime nazionali per le iniziative di competenza.
 



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