CONTROLLI SU NAVI DI BANDIERA STRANIERA
ALL'ENTRATA NELLE ACQUE
TERRITORIALI NAZIONALI
L'Italia si caratterizza geograficamente come
una piattaforma all'interno
del Mediterraneo, con più di 8.000 chilometri di coste.
Pertanto,
poiché il nostro Paese rappresenta un punto nevralgico
rispetto
al trasporto marittimo di petrolio greggio e di sostanze inquinanti
nell'ambito
del Mediterraneo, è particolarmente sentita l'esigenza di
tutelare,
con ogni mezzo ritenuto opportuno, le sue coste dall'inquinamento
provocato
da navi. In questo contesto, s'inseriscono le due direttive che
seguono,
emanate dal Ministro dell'ambiente dopo l'incaglio (avvenuto l'8
settembre
2000) e l'affondamento (avvenuto il 3 ottobre 2000) della nave
carboniera
Eurobulk IV, battente bandiera delle isole Cayman, presso il canale di
accesso a Portovesme in Sardegna. Pur non verificandosi un
inquinamento,
tale evento, in concorso con l'eco ancora vicina del disastro ecologico
provocato dall'Erika al largo delle coste francesi e dell'affondamento
della Ievoli Sun al largo delle coste inglesi, ha suscitato particolare
clamore ed ha indotto il Ministro dell'ambiente a emanare la prima
direttiva,
con lo scopo di garantire la sorveglianza per la prevenzione dagli
inquinamenti
delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive e
l'accertamento
delle infrazioni alle norme nazionali e internazionali relative. Essa,
peraltro, ha suscitato critiche da parte delle autorità
portuali
e della Confitarma, che hanno paventato un collasso
dell'attività
portuale di accoglienza delle navi destinate ai porti italiani.
Pertanto,
con la seconda direttiva, il Ministro ha opportunamente precisato i
criteri
cui improntare l'attività di sorveglianza dei nostri mari,
privilegiando
innanzi tutto quelle zone del mare territoriale che presentano livelli
di vulnerabilità più significativi (quali le
riserve marine)
e specificando le tipologie di navi e di prodotti inquinanti cui
dedicare
particolare attenzione. Le direttive offrono diversi spunti di
riflessione
in ordine all'estensione dei poteri delle autorità italiane
quali
organi dello Stato costiero, con particolare riguardo al diritto di
passaggio
inoffensivo e al regime internazionale degli stretti e, sul piano della
disciplina interna, alla portata delle direttive ex art. 7 della legge
n. 239/1998, ai rapporti fra le discipline di cui alle leggi n.
979/1982
e 59/1987, nonché al concetto di sicurezza ambientale
rispetto a
quello di sicurezza della navigazione e quindi sulla
possibilità
di emanare in materia ordinanze ex art. 8 della legge n.
59/1987.
DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 3 OTTOBRE
2000 N. GAB/2000/12649/B01
Si è avuto modo di constatare con sempre
maggiore frequenza che
navi mercantili battenti bandiera estera (in particolare le c.d.
«bandiere
di comodo») si sono rese responsabili di gravi inquinamenti,
sia
in via diretta a causa di rilasci deliberati o colposi, sia in via
indiretta
a seguito di sinistri in mare procurati dal mancato o inadeguato
rispetto
degli standards internazionali vigenti in materia.
Pertanto, al fine di ovviare alla descritta situazione di costante
minaccia all'ecosistema marino e costiero della nostra penisola, ai
sensi
dell'art. 7 della legge n. 239/1998 e per il dovuto perseguimento delle
fondamentali finalità di tutela e difesa del mare di cui
alla legge
n. 979/1982, dispongo che, per la prevenzione e la sorveglianza di cui
agli art. 11 e 23 della citata legge n. 979/1982, tutte le navi
straniere,
al momento dell'entrata nelle acque territoriali nazionali e con
particolare
riguardo alle aree sensibili, siano sottoposte, anche con la
collaborazione
del Corpo dei vigili del fuoco, ad accurati controlli circa il pieno
rispetto
delle norme internazionali vigenti in materia di prevenzione dagli
inquinamenti
e sicurezza della navigazione.
In particolare, avuto riguardo all'estrema pericolosità del
trasporto di idrocarburi, ai fini dell'inquinamento delle acque marine,
e all'imminente stagione invernale, ove le condizioni meteomarine
acuiscono
particolarmente il rischio di incidenti in mare, le navi recanti tale
carico
che non siano dotate di doppio scafo potranno essere autorizzate
all'ingresso
nelle acque territoriali solo nel caso in cui, tenuto anche conto delle
condizioni metereologiche [sic] e della rotta seguita, le stesse siano
in grado di navigare in condizioni di sicurezza documentata attraverso
una specifica analisi delle condizioni di navigabilità della
singola
unità navale.
Le disposizioni di cui alla presente direttiva si applicano anche alle
navi battenti bandiera italiana in transito nelle acque territoriali.
La presente direttiva vincolante è operativa dalla data di
recepimento
da parte delle autorità marittime in indirizzo.
DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 16 OTTOBRE
2000 N. GAB/2000/13111/B01
Nell'ambito della mia direttiva emanata con la nota n.
GAB/2000/16649/B01
[sic] in data 3 ottobre u.s., cui si fa seguito, al fine di dare
concreta
attuazione alla stessa sul piano tecnico-operativo e quindi garantirne
l'effettività nell'esercizio dei poteri ispettivi attribuiti
a codeste
autorità marittime, si delineano, di seguito, i criteri a
cui improntarne
l'attività in parola.
Tenuto conto delle effettive risorse operative delle capitanerie di
porto, nello scenario più ampio dei traffici marittimi che
interessano
la nostra penisola e con riferimento alle direttive di traffico che
investono
aree particolarmente pregevoli sotto il profilo della tutela
ambientale,
non disgiunto dai riflessi che detta tutela comporta anche sotto il
profilo
socio-economico e delle attività che in generale si svolgono
nel
mare e sul mare, particolare attenzione va dedicata a quelle zone del
mare
territoriale che presentano in ipotesi livelli più
significativi
di vulnerabilità, anche in relazione alle tipologie e
all'intensità
dei traffici marittimi pericolosi.
Ai predetti fini, nell'ambito dei generali compiti ispettivi a fini
di prevenzione e sorveglianza già disposti con la precedente
direttiva
del 3 ottobre 2000, le seguenti zone assumono particolare valenza: il
mare
territoriale interessato dal Santuario dei Cetacei, le Bocche di
Bonifacio,
l'area del mare territoriale compresa tra Oristano e Villasimius,
l'area
del mare territoriale compresa fra Gela ed Augusta, lo stretto di
Messina,
il canale di Otranto, il mare territoriale da Venezia fino al confine
con
la Slovenia.
Tanto a significare che nelle predette aree del mare territoriale le
attività ispettive, rientranti nell'ambito delle funzioni di
prevenzione
e sorveglianza di cui agli art. 11 e 23 della legge n. 979/1982, devono
essere maggiormente incisive e mirate a prevenire lesioni agli
interessi
primari dello Stato.
Al riguardo, richiamando quanto sotto il profilo operativo è
stato già disposto dal Comando generale del Corpo delle
capitanerie
di porto con dispaccio n. 83/11087/C.O. in data 4 c.m. in attuazione
alla
succitata direttiva dello scrivente, si precisa che particolare
attenzione
va dedicata alle navi cisterna che versano nelle seguenti condizioni:
- prive di doppio scafo;
- tonnellate di stazza lorda uguali o superiori a 3000;
- età superiore ai 15 anni;
- prodotti trasportati di cui agli elenchi contenuti negli allegati
I e II Marpol;
- provenienza da porti extra-nazionali.
Se i dati rilevati e innanzi citati comportano elementi di incertezza
circa le condizioni di sicurezza ambientale di una nave individuata, si
procederà, fermo restando che le condizioni meteomarine lo
consentano,
a verifiche di dettaglio sulla base delle «Procedure guida
per i
controlli delle navi cisterne» adottate in sede di Memorandum
Of
Understanding (M.O.U.).
Qualora l'analisi condotta faccia emergere la necessità
ovvero
l'opportunità di procedere a una visita più
approfondita,
si richieda la collaborazione degli organismi riconosciuti/autorizzati
(società di classificazione), e/o del Corpo dei vigili del
fuoco,
per quanto attiene ai controlli tecnici specifici di rispettiva
competenza.
In presenza di elementi rilevati sulla nave tali da non garantire le
condizioni di sicurezza ambientale prescritte dalla vigente normativa,
codeste autorità marittime dovranno informare
tempestivamente i
miei uffici, tramite la Centrale operativa del Comando generale del
Corpo
delle capitanerie di porto, per la conseguente emissione di mia
apposita
ordinanza ai sensi dell'art. 8 della l. 3 marzo 1987 n. 59, che
allontani
la predetta nave dalle acque marittime territoriali nazionali
vietandone
l'accesso nelle medesime fino all'acquisizione della garanzia del pieno
recupero delle condizioni di sicurezza per gli aspetti ambientali
prescritte
dalla normativa vigente, e comunque per non oltre sei mesi.
Notizia del provvedimento adottato sia estesa tempestivamente, a cura
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a tutte le
autorità
marittime nazionali per le iniziative di competenza.
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