Diritto dei trasporti
2000
III
pag. 807

GIOVANNA MESSERE
Chi arriva prima (o dopo?)


Grazie alla liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo, oggi, anche per molti voli nazionali, accanto ai servizi offerti dalla tradizionale compagnia di bandiera, avete la possibilità di avvalervi anche dei servizi di compagnie concorrenti. La vicenda che narriamo si riferisce, in particolare, a un collegamento destinato in un prossimo futuro a ricadere fra quelli assoggettati ad onere di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 36 della l. 17 maggio 1999 n. 144.

Fin qui tutto bene, sempre che non vi imbattiate in quanto accaduto recentemente a un autorevole docente di diritto della navigazione, il quale acquista, presso un'agenzia di viaggi, il biglietto della nuova compagnia Volare Airlines sulla tratta Cagliari-Roma. Il prezzo del biglietto, a tariffa scontata, è uguale a quello dell'Alitalia, perciò il nostro uomo è indotto a ritenere che i benèfici effetti della concorrenza, se non si esplicano sul prezzo, riguarderanno l'efficienza, la puntualità e il comfort del viaggio. Cerca di convincere un più giovane ricercatore della stessa materia, suo compagno di viaggio, a rivolgersi alla medesima compagnia, ma questi preferisce l'Alitalia, allettato dal pur modesto bonus Mille Miglia.

La partenza del volo di Volare Airlines è prevista per le 20.00, quella del volo di Alitalia, per le 20.10.

I due viaggiatori, giunti insieme all'aeroporto, si recano a controllare il tabellone delle partenze accorgendosi, con sorpresa, che il volo delle 20.00 porta un ritardo di un'ora (per un volo di corrispondente durata).

Immediata è la reazione dei due: al sorriso irrispettosamente canzonatorio dell'uno, si contrappone la delusione e la perplessità dell'altro. Quest'ultimo va a chiedere presso il banco del check-in il motivo del ritardo e si sente rispondere che si tratta, in realtà, di un nuovo orario e non di ritardo (come invece indicato sul tabellone dei voli in partenza!).

A questo punto il noto docente, senza indugi, va in biglietteria per pretendere il rimborso del biglietto, rilevando che il volo ha subìto il cambiamento d'orario dopo l'emissione dello stesso; l'intento è di imbarcarsi sul volo Alitalia delle 20.10, dove sono ancora posti liberi, e dove può, per di più, godere della compagnia dell'impertinente ricercatore.

L'addetto risponde però che non è possibile nessun rimborso (stante la tariffa speciale), perché il cambiamento permanente di orario è stato comunicato a tempo debito a tutte le agenzie di viaggio, sicché sarebbe stato obbligo dell'agenzia avvisare tutti i passeggeri della variazione di orario; se l'agenzia non l'ha fatto, è lei che deve rispondere. A questo punto al nostro viaggiatore non resta che salutare il più fortunato compagno di viaggio e accomodarsi in sala d'attesa, con l'unica consolazione che se quest'ultimo vorrà usufruire di un passaggio in auto dall'aeroporto di Fiumicino in città, dovrà attenderlo per un'ora in aeroporto.

Il giorno dopo il noto docente contatta l'agenzia di viaggi, nella quale aveva acquistato il biglietto, sentendosi rispondere che dal terminale quel volo risulta tuttora partire alle ore 20.00. Dopo qualche secondo di sconcerto, al nostro protagonista è tutto chiaro: il meccanismo è tale per cui nessuno si dichiarerà responsabile per quel cambio d'orario o forse per quel ritardo pianificato (del resto, difficilmente una compagnia aerea, vincolata al rispetto delle bande orarie, può arbitrariamente cambiare l'orario di partenza di un volo). Del resto, la cattiva fede della compagnia, probabilmente con la compiacenza del gestore aeroportuale, sta nel fatto che, nonostante il cambiamento d'orario, il tabellone indicasse un semplice ritardo anziché il nuovo orario.

La realtà è che la compagnia è sicuramente inadempiente, ma il suo astuto comportamento ha impedito al passeggero di ottenere prima della partenza quel rimborso del biglietto a cui avrebbe avuto diritto. Avendo invece usufruito del volo, il reclamo può avere per oggetto solo il ritardo, che, com'è noto, è difficilmente risarcibile per la difficoltà di provare un danno patrimoniale, a meno di non rivolgersi a certi giudici di pace .

GIOVANNA MESSERE


Accessi al sito dal 17.2.2013:

Flag Counter

W3C HTML
Sito a cura di Enzo Fogliani
Condizioni d'accesso al sito
Rating for fog.it
Sito in linea dal 28.5.1998
Collaboratori
W3C CSS

Enzo Fogliani - part. iva: 07014670587 - cod. fisc.: FGLNZE58M04F205E