Diritto dei trasporti
2000
II
pag. 443

SARA GIACOBBE
Finché la barca va ... dove la maggioranza vuole!


Stiamo per presentarvi l'ultima stravagante iniziativa intrapresa dal vettore marittimo di persone, destinata a mettere in crisi la configurazione del contratto di trasporto quale assunzione dell'obbligo di trasferire la persona da un luogo a un altro predeterminato verso un corrispettivo.

Chi si trovasse a trascorrere del tempo libero in quell'incantevole cittadina che è Alghero e volesse, per avventura, visitare le suggestive Grotte di Nettuno, può acquistare un biglietto della Navisarda s.r.l., Cala Dragunara-Grotte di Nettuno e ritorno, e incrociare le dita, sperando che la maggioranza dei passeggeri non decida di effettuare un'escursione sostitutiva all'isola di Foradada e nella baia di Porto Conte.

Ebbene sì, non avete frainteso. L'art. 3 delle condizioni generali di contratto stampate sul retro del biglietto recita: «Non si ha diritto ad alcun rimborso nel caso che, dopo accettazione della maggioranza dei passeggeri, si effettui una escursione sostitutiva all'isola Foradada e all'interno della baia di Porto Conte». Continuando a scorrere le condizioni di contratto, non sfugge all'occhio allenato del navigazionista un'altra disposizione alquanto discutibile. Art. 4: «Le motobarche sono assicurate secondo le vigenti leggi italiane e pertanto si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose», come se una polizza assicurativa, quasi fosse una bacchetta magica, avesse il potere di fare svanire le responsabilità stabilite dalla legge in capo al vettore marittimo.

Comunque, il cambio di destinazione per volontà della maggioranza dei partenti rappresenta, a quanto ci consta, un'assoluta novità nel settore del trasporto marittimo di persone - se si eccettui l'antico istituto del consiglio di bordo, di statutaria memoria - meritevole di essere esaminata nei suoi risvolti giuridici.

In primo luogo, appare evidente a chi scrive che la modificazione dell'oggetto del contratto di trasporto in corso di esecuzione concreti un vero e proprio inadempimento, tale da legittimare la minoranza dissenziente a chiedere il risarcimento dei danni, oltre al rimborso dell'intero prezzo pagato per il biglietto. Il contratto di trasporto, infatti, è contraddistinto dall'obbligo del vettore di trasferire il passeggero da un luogo ad un altro predeterminato e, proprio per delimitare l'oggetto del contratto, l'art. 397 c. nav. prevede che nel biglietto di passaggio siano indicati, quali elementi essenziali, il luogo di partenza e quello di destinazione.
Illegittima si profila, pertanto, la clausola che esclude il rimborso del prezzo del biglietto in caso di modifica dell'itinerario, anche se accettata dalla maggioranza dei passeggeri. L'art. 403 c. nav., che regola l'analoga fattispecie del mutamento d'itinerario da parte del vettore, consente al passeggero di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, anche se in misura non eccedente il doppio del prezzo netto di passaggio se il mutamento d'itinerario abbia avuto luogo per un giustificato motivo.
Sembra escludersi, poi, che nella fattispecie in esame ricorrano gli estremi della datio in solutum col consenso del creditore, di cui all'art. 1197 c.c., atteso che la maggioranza dei passeggeri di una nave rappresenta un agglomerato occasionale, privo di una volontà propria e distinta da quella dei singoli componenti, e incapace, pertanto, di consentire alla modifica dell'oggetto del contratto.

Pochi dubbi, infine, in ordine alla riconducibilità della clausola incriminata nell'alveo delle disposizioni ritenute dal legislatore vessatorie fino a prova contraria. In particolare, l'art. 1469-bis, n. 11, punta l'indice contro quelle norme che consentono al professionista «di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire senza un giustificato motivo».

 Detto questo, non può nascondersi una certa curiosità circa le modalità di consultazione dei passeggeri e le possibili conseguenze di un impiego su vasta scala del principio maggioritario. Per fare un esempio, spetterebbe al comandante fare annunci del tipo: «Il comandante Tizio vi dà il benvenuto sul volo Roma-Milano e v'invita ad esprimere il vostro parere circa l'opportunità di una visita sostitutiva alla città di Bari», oppure sarebbe meglio affidare la proposta alla libera iniziativa di maggioranze autogestite? 

SARA GIACOBBE




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