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SARA GIACOBBE
Finché la
barca va ... dove la maggioranza
vuole!
Stiamo per presentarvi l'ultima stravagante iniziativa
intrapresa dal
vettore marittimo di persone, destinata a mettere in crisi la
configurazione
del contratto di trasporto quale assunzione dell'obbligo di trasferire
la persona da un luogo a un altro predeterminato verso un
corrispettivo.
Chi si trovasse a trascorrere del tempo libero in quell'incantevole cittadina che è Alghero e volesse, per avventura, visitare le suggestive Grotte di Nettuno, può acquistare un biglietto della Navisarda s.r.l., Cala Dragunara-Grotte di Nettuno e ritorno, e incrociare le dita, sperando che la maggioranza dei passeggeri non decida di effettuare un'escursione sostitutiva all'isola di Foradada e nella baia di Porto Conte. Ebbene sì, non avete frainteso. L'art. 3 delle condizioni generali di contratto stampate sul retro del biglietto recita: «Non si ha diritto ad alcun rimborso nel caso che, dopo accettazione della maggioranza dei passeggeri, si effettui una escursione sostitutiva all'isola Foradada e all'interno della baia di Porto Conte». Continuando a scorrere le condizioni di contratto, non sfugge all'occhio allenato del navigazionista un'altra disposizione alquanto discutibile. Art. 4: «Le motobarche sono assicurate secondo le vigenti leggi italiane e pertanto si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose», come se una polizza assicurativa, quasi fosse una bacchetta magica, avesse il potere di fare svanire le responsabilità stabilite dalla legge in capo al vettore marittimo. Comunque, il cambio di destinazione per volontà della maggioranza dei partenti rappresenta, a quanto ci consta, un'assoluta novità nel settore del trasporto marittimo di persone - se si eccettui l'antico istituto del consiglio di bordo, di statutaria memoria - meritevole di essere esaminata nei suoi risvolti giuridici. In primo luogo, appare evidente a chi scrive che la
modificazione dell'oggetto
del contratto di trasporto in corso di esecuzione concreti un vero e
proprio
inadempimento, tale da legittimare la minoranza dissenziente a chiedere
il risarcimento dei danni, oltre al rimborso dell'intero prezzo pagato
per il biglietto. Il contratto di trasporto, infatti, è
contraddistinto
dall'obbligo del vettore di trasferire il passeggero da un luogo ad un
altro predeterminato e, proprio per delimitare l'oggetto del contratto,
l'art. 397 c. nav. prevede che nel biglietto di passaggio siano
indicati,
quali elementi essenziali, il luogo di partenza e quello di
destinazione.
Pochi dubbi, infine, in ordine alla riconducibilità della clausola incriminata nell'alveo delle disposizioni ritenute dal legislatore vessatorie fino a prova contraria. In particolare, l'art. 1469-bis, n. 11, punta l'indice contro quelle norme che consentono al professionista «di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire senza un giustificato motivo». Detto questo, non può nascondersi una certa curiosità circa le modalità di consultazione dei passeggeri e le possibili conseguenze di un impiego su vasta scala del principio maggioritario. Per fare un esempio, spetterebbe al comandante fare annunci del tipo: «Il comandante Tizio vi dà il benvenuto sul volo Roma-Milano e v'invita ad esprimere il vostro parere circa l'opportunità di una visita sostitutiva alla città di Bari», oppure sarebbe meglio affidare la proposta alla libera iniziativa di maggioranze autogestite? SARA GIACOBBE
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