Diritto dei trasporti
2000
II
pag. 442

GERARDO MASTRANDREA
Cani in treno

In una lettera pubblicata da Repubblica, un lettore racconta che il figlio, pur avendo il posto prenotato, è stato costretto a viaggiare in piedi tra due vagoni (sulla passerella?) per ben sette ore, solo perché accompagnato da un cane boxer di taglia media ma - assicura il lettore napoletano - «di indole dolcissima» e peraltro regolarmente munito di museruola, guinzaglio, biglietto ridotto del 40% e certificazioni varie.

Chieste spiegazioni in stazione gli è stato risposto che «di norma il cane può viaggiare in treno, ma se uno solo dei passeggeri non ne gradisce la presenza, deve scendere». La situazione corrisponde sostanzialmente al vero anche se risulta un tantino esagerata. Vediamo perché.

Il punto n. 2 (intitolato «Piccoli animali») della parte dedicata al Trasporto dei bagagli a mano delle Prescrizioni di carattere generale per i viaggi in ferrovia, riportato sull'orario ferroviario, prevede in effetti, tra l'altro, che è ammesso il trasporto, dietro pagamento di un biglietto di seconda classe ridotto del 40%, di un piccolo cane sciolto, a condizione che gli altri viaggiatori lo consentano e purché il proprietario lo tenga sulle ginocchia e sotto la sua diretta sorveglianza. Ove il cane sia di grossa taglia, occorre distinguere: nei treni a compartimenti si deve noleggiare un intero compartimento e il cane deve essere comunque munito di museruola e guinzaglio e, ovviamente, non deve recare disturbo; nei treni invece ad ambiente unico, il trasporto è ammesso, alle medesime condizioni e sotto la diretta sorveglianza del proprietario, utilizzando le piattaforme o il vestibolo delle carrozze. In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori (e questo sempre che il viaggiatore interessato abbia il coraggio di far sloggiare l'indesiderato occupante!).

Non ci sentiamo di condannare il regime, come sopra sintetizzato, previsto nelle condizioni riportate nell'orario ferroviario, soprattutto perché, al di là delle dichiarazioni degli addetti riportate dal predetto lettore del quotidiano, scopriamo che sussiste una clausola residuale di portata sufficientemente flessibile, secondo la quale, nel caso in cui l'animale dia disturbo agli altri viaggiatori, il proprietario è tenuto a scegliersi altro posto eventualmente disponibile e solo qualora l'animale rechi grave disturbo o danno il viaggiatore ha l'obbligo di scendere dal treno alla prima fermata ed è assoggettato al pagamento della penalità di lire 15.000.

In un Paese dove siamo, almeno in teoria, tutti (o quasi) animalisti non dovrebbe essere in definitiva difficile trovare un viaggiatore che gradisca la compagnia ravvicinata di un boxer, ovviamente di «indole dolcissima»!

 GERARDO MASTRANDREA




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