legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
LEGGE
21 maggio 1998 n. 164
Misure in materia di pesca e di acquacoltura (in G.U. 30 maggio 1998 n. 124).
(...omissis...)
(Viene sostituito l’art. 172–bis c. nav. come segue):
2. L’armatore deve comunque comunicare giornalmente all’autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche : a) per i marittimi arruolati, a norma del contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell’art. 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura; b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all’autorità marittima, dell’effettiva composizione dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L’armatore può essere autorizzato dall’istituto assicuratore a tenere un’unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.

