legislazione
italiana
di diritto
della navigazione e dei trasporti
Legge 16 giugno 1997 n. 201
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (suppl. ord. n. 137 G.U. 5 luglio 1997 n. 155)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della
Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i
servizi aerei tra i loro
rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo
1989.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'accordo)
(testo a cura
di Enzo
Fogliani)
(pagina aggiornata il 6.5.2012)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
(pagina aggiornata il 6.5.2012)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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