legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
"Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002 - Supplemento Ordinario n. 28
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, recante
delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione
del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa,
dell'economia
e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
delle
politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio,
della salute e per le politiche comunitarie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine
sociale
ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade
e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e
comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si
ispirano
al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di
ridurre
i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico
veicolare;
di migliorare il livello di qualita' della vita dei cittadini anche
attraverso
una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita'
della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali
ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione
europea,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano
nazionale
per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all'opinione
pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi
di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
cittadini,
il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo".
Art. 2.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione
e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e
ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano
per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con
veicoli
a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli
a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni
nazionali
sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di
pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse
nazionale;
dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade
provinciali;
dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate
le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono
sostituite dalle seguenti: "le altre";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i
promotori
devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e' richiesto per le
manifestazioni
di regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60,
purche'
la velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformita' alle norme tecnico
sportive
della federazione di competenza.";
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere
richiesta",
le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori
pubblici,
dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e
dei trasporti,";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta
giorni prima della competizione. L'autorita' competente puo' concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel
programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate
necessita',
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla
prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni
sportive su strada, l'autorizzazione";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su
strada,
puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui
all'articolo
12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta
tecnica
effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia
prescritta
la scorta di polizia, l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori
ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica
effettuata
a cura di personale abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le
relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
abilitazione
delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del
comma
6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio
di scorta nonche' le relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione
e' rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno
del
territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo
accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla polizia municipale
coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del
comma
6-ter.";
h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validita' dell'autorizzazione
e'
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei
partecipanti
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro
abitato,
dell'articolo 7, comma 1.";
i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato
nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento
di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se
si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro
duemilaseicentoventitre,
se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni
caso
l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.";
l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita' con
veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato
nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con
l'ammenda
da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace
chiunque,
a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata.
All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione
della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo
VI. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto
di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione
II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la
confisca
dei veicoli dei partecipanti.".
Art. 3.
1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Circolazione dei
ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione
e costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa e
dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno
dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita'
stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,
a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli
articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di
circolazione.
2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita.
La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato,
che
puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento a soggetti
terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei
veicoli
di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente
il
numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e
di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della
targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e
dell'ora
di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprieta'
del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del
responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono
stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,
secondo criteri di economicita' e di massima semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneita' tecnica" sono sostituite dalla
seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato
rilasciato
il certificato di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
sessantacinque
a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione" sono
sostituite dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi
da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore
munito
delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento
di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato
richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della
proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
trecentoventisette
a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi
non
comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di
circolazione
e' ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato
al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede
agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione
del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro
quarantotto
ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non
provvede
a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre
giorni
dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai
commi
5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la
facolta'
degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha
accertato
la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il
ciclomotore
confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale
risarcimento
del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e
distruzione.
Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione
accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in
caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.".
Art. 4.
1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le targhe
di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui
all'articolo
101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i
trasporti
terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente
ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che
la
combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il
veicolo
e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe
provvede
direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta
giorni
dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e'
consentita
la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.";
b) al comma 11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b)".
Art. 5.
1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) anni
quattordici per guidare ciclomotori purche' non trasporti altre persone
oltre al conducente;";
b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola: "motoveicoli"
e' anteposta la seguente: "ciclomotori,";
c) al comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa
sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un
passeggero
senza aver compiuto gli anni diciotto.".
Art. 6.
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Patente, certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che abbia compiuto
14 anni deve conseguire il certificato di idoneita' alla guida,
rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a
seguito
di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalita'
di
cui al comma 11-bis.";
c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali,
stabilisce
il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato,
attraverso
il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati
di idoneita' alla guida e dei certificati di abilitazione
professionale,
con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con
il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e
delle
autoscuole di cui all'articolo 123.";
d) al comma 3, l'alinea, e' sostituito dal seguente:
"3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per
le rispettive categorie:";
e) al comma 5, ultimo periodo, e' soppressa la parola: ", comunque,"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le
autovetture,
i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con
conducente
per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il
rilascio
del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti
della
patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma
8-bis.";
f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma
1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole.
In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame
finale
svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di
istruzione
secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente
all'interno
della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione
dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla
base
di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del
Dipartimento
per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con
comuni,
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate
in
attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente
da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi
organizzati
in ambito scolastico e' espletata da un funzionario esaminatore del
Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione
dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei
corsi
tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono assegnati i proventi delle
sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208,
comma
2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
stabilisce,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto, le direttive, le modalita', i programmi
dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.";
g) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori
senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma
11-bis
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.";
h) il comma 14 e' soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,
e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio della
patente
viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli
225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella
allegata,
a seguito della violazione di una delle norme per le quali e' prevista
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero
di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella
tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione
deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione
che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta
giorni
dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale
degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando
sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o
siano
conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali
ammessi
ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il
predetto
termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo
di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del
termine
per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei
ricorsi medesimi. La comunicazione puo' essere effettuata solo se la
persona
del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata
identificata
inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o
mediante
moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati
dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo'
controllare
in tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non
sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle
autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei
punti.
A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio,
per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti
i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le
modalita'
di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6,
la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione
del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve
sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. A
tale
fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente
per
territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla
guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo
provvedimento,
notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e'
atto
definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai
predetti
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
revisione,
la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto
definitivo,
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento
di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli
organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed
alla conservazione del documento.".
Art. 8.
1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in velocita' con veicoli a motore, e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".
Art. 9.
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le
autostrade,
i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le
strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h
per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale
limite
fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui
caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli
appositi
segnali. Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
ogni
senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare
il
limite massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli
appositi
segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico, le
condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita' dell'ultimo
quinquennio.
In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocita'
massima non puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per
le strade extraurbane principali.".
Art. 10.
1. Il comma 6 dell'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' soppresso.
Art. 11.
1. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di
marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci
di posizione.".
Art. 12.
1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "i proiettori anabbaglianti:"
sono inserite le seguenti: "in autostrada;".
Art. 13.
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di
massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di
veicoli,
con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di
guida,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza
dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi
1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando,
hanno
la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati
dal regolamento.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene
effettuato,
su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi
1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate
o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalita' stabilite
con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'interno.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando
il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni
di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di
cui
al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al
Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
17
maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis,
risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal
regolamento,
il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.";
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,".
Art. 14.
1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti
o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi
1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano
il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti
organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche
o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo
di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami
necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope
e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano
in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e
soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano
altresi'
tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti
alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e
modalita'
stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle
quantita',
indicate in conformita' alle previsioni dello stesso regolamento; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto
nell'articolo
186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale
la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti
conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza.".
Art. 15.
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attivita'
connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la
circolazione
e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale
annuo,
definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno
1991,
n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza
stradale,
attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni
sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS),
istituito
con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di educazione
stradale,
sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per
iniziative
ed attivita' di promozione della sicurezza della
circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale
annuo
sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per
cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola
pubblica
e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per
l'organizzazione
dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione
dei
ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi
alle suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni
di
bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente
determinate.".
Art. 16.
1. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa
apposita
istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
rilasciano,
a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati
tecnici
ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine
operatrici;
i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono
stabiliti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato veicolo," sono
aggiunte
le seguenti: "che comportano decurtazione del punteggio di cui
all'articolo
126-bis".
Art. 17.
Aggiornamento denominazioni
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di
uffici e
strutture ministeriali gia' operati con il presente decreto, in tutti
gli
altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e
strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute
disposizioni
legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e della
navigazione"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca";
d) le denominazioni: "Ministro e Ministero di grazia e giustizia" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanita'" sono
sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute";
g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono
sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche
agricole
e forestali";
i) le denominazioni: "Ministro e Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del
lavoro
e delle politiche sociali";.
l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono
sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane" e'
sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti";
n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C."
sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti
terrestri";
o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite
dalle
seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri".
Art. 18.
Disposizioni finali e transitorie
1. I minori di eta' che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneita', nell'osservanza delle modalita' ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori puo' essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno scolastico in corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1° gennaio 2004.
4. Alle patenti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegato
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS
=====================================================================
|
Norma
violata
|Punti
=====================================================================
Art. 141|Comma
8
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 1
periodo
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 2°
periodo
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142|Comma
8
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma
9
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143|Comma
11
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
12
|10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 13, con rif. al comma
5
|4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145|Comma 10, con rif. ai commi 2,
3, 4, 6,
8 e
9
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10, con rif. al comma
5
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
11
|5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto |
Art. 146|di sosta e di
fermata
|1
---------------------------------------------------------------------
|Comma
3
|4
---------------------------------------------------------------------
Art. 147|Comma
5
|3
---------------------------------------------------------------------
|Comma
6
|5
---------------------------------------------------------------------
Art. 148|Comma
15
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 1
periodo
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 2°
periodo
|5
---------------------------------------------------------------------
Art. 149|Comma
4
|3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, 2°
periodo
|5
---------------------------------------------------------------------
Art. 150|Comma
4
|1
---------------------------------------------------------------------
|Comma
5
|5
---------------------------------------------------------------------
Art. 152|Comma
3
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 153|Comma
10
|3
---------------------------------------------------------------------
|Comma
11
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154|Comma
7
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
8
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161|Comma
2
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
4
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 162|Comma
5
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164|Comma
8
|3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165|Comma
3
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167|Commi 2, 3, 5 e 6, con rif.
a:
|
---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore a
1t
|1
---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore a
2t
|2
---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore a
3t
|3
---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore a
3t
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
7
|3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168|Comma
7
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
8
|10
---------------------------------------------------------------------
|Comma
9
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 169|Comma
7
|3
---------------------------------------------------------------------
|Comma
8
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
9
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma
10
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170|Comma
6
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171|Comma
2
|3
---------------------------------------------------------------------
Art. 172|Commi 8 e
9
|3
---------------------------------------------------------------------
Art. 173|Comma
3
|4
---------------------------------------------------------------------
Art. 174|Comma
7
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175|Comma
13
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 14, con rif. al comma 7, lettera
a)
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma
16
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176|Comma
19
|10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettera
b)
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e
d)
|10
---------------------------------------------------------------------
|Comma
21
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178|Comma
4
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179|Comma
9
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186|Comma
2
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187|Comma
4
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189|Comma
5
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
6
|10
---------------------------------------------------------------------
|Comma
9
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191|Comma
4
|3
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.

