www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata alla l. 14 agosto 1974, n. 359
(a cura di Enzo
Fogliani)
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Fonti del diritto della navigazione
In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente
codice, le leggi, i regolamEnti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.
Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di
applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
Art. 2 - Mare territoriale
Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno
parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'
apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se
tale distanza è superiore a veNtiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità
dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa etro la linea retta
tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. (1)
E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell' estensione di
dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo
le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale
estensione su misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. (1)
Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da
leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali
Art. 3 - Spazio aereo soggetto alla sovranità
dello Stato
E' soggetto alla sovranità dello Stato lo spaZio aereo che sovrasta il territorio
della Repubblica ed il relativo mare territoriale.
Art. 4 - Navi e aereomobili italiani in località
non soggette alla sovranità di alcuno Stato
LE Navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spaZiO non soggetto
alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italianO.
Art. 5 - Legge regolatrice degli atti compiuti a
bordo di navi e di aeromobili in navigazione
Gli atti ed i Fatti cOmpiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della
naviGazione in Luogo o spazIo soggetto Alla sovraNItà di uno Stato estero sono
regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile in tutti i casi nei
quali, secondo le disposizioni sull' applicazione delle leggi in generale, dovrebbe
applicarsi la legge del luogo dove l' atto è compiuto o il fatto è avvenuto.
La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo
di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in
luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di
reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l' aeromobile appartiene.
Art. 6 - Legge regolatrice dei diritti reali e
di garanzia su navi ed aeromobili
La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli
aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione Ed
estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'
aeromobile
Art. 7 - Legge regolatrice della
responsabilità dell' armatore e dell'esercente
La responsabilità dell'armatore della nave e dell'esercente dell'aeromobile per atti o
fatti dell'equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile.
La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità
dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro persoNalmente
assunte.
Art. 8 - Legge regolatrice dei poteri e dei
doveri del comandante
I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell' aeromobile sono
regolati dalla legge naZionale della nave o dell' aeromobile.
Art. 9 - Legge regolatrice del contratto di
lavoro
I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione
interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'
aeromobile, salva, se la nave O l' aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa
volontà delle parti.
Art. 10 - Legge regolatrice dei contratti di
utilizzazione di navi e aeromobili
I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono rEgolati dalla legge
nazionale della nave o dell' aeromobile, salva la diversa volontà delle parti.
Art. 11 - Legge regolatrice della contribuzione
alle avarie comuni
La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della Nave
dell'aeromobile.
Art. 12 - Legge regolatrice delle obbligazioni
derivanti da urto di navi o di aeromobili
Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro
luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge
naZionale delle navi o degli aeromobili, se è cOmune; altrimenti dalla legge italiana.
Art. 13 - Legge regolatrice delle obbligazioni
derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero
Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare
sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile che ha prestato il
soccorso o compiuto il ricupero.
La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e
ricupero Fra l' armatore o l' esercente e l' equipaggiO.
Art. 14 - Competenza giurisdizionale
Oltre che nei casi previsti dall' articolo 4 del codice di procedura civile, le
domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o
ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soGgetto alla sovranità di alcuno
Stato possono proporsi avanti i giudici della RepubbLica, se la nave o l' aeromobile
che ha cagionato l' urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate
o le cose salvate o ricuperate si trovano nella Repubblica.
(1) Comma così modificato dalla l. 14 agosto 1974, n. 359
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(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
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testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
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